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Questa è una breve informazione. Per informazioni più approfondite potete consultare, , tra l’altro, le Info IVA “Assoggettamento” e “Oggetto dell’imposta”, nonché l’info IVA concernente la prassi “Precisazioni dell’info IVA 02 Assoggettamento in relazione alla definizione di attività imprenditoriale”.
La vostra impresa ha sede in territorio svizzero:
Se avete risposto con un NO a tutte le domande:
non siete assoggettati all'IVA.
A determinate condizioni potete assoggettarvi volontariamente all'IVA, vedi rubrica «Rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento».
Se avete risposto con un SÌ a una o più domande:
siete probabilmente assoggettati all'IVA. Potete chiarire questo aspetto con il questionario cliccando il relativo questionario «Iscrizione all'IVA - Questionario per l'esame dell'assoggettamento all'IVA» sotto Servizi, nella parte destra dello schermo.
La sede della vostra impresa è all'estero e:
Se avete risposto con un SÌ a una domanda:
non siete assoggettati all'IVA in territorio svizzero.
Se avete risposto con un NO a tutte le domande:
siete probabilmente assoggettati all'IVA. Potete chiarire questo aspetto utilizzando il relativo questionario «Iscrizione all'IVA - Questionario per l'esame dell'assoggettamento all'IVA» sotto Servizi, nella parte destra dello schermo.
Stabilimenti d'impresa di imprese estere in territorio svizzero:
Per analogia valgono le stesse disposizioni applicabili alle imprese con sede in territorio svizzero.
Per determinare il limite di cifra d'affari vanno prese in considerazione le controprestazioni ottenute con le seguenti prestazioni:
Per la determinazione del limite di cifra d'affari non devono essere prese in considerazione le controprestazioni e i flussi finanziari seguenti:
Con le vostre prestazioni imponibili non raggiungete i limiti di cifra d'affari secondo la rubrica «Assoggettamento». Ciononostante potete chiedere l'assoggettamento all'IVA della vostra impresa a patto che essa svolga un'attività diretta al conseguimento di entrate aventi carattere di stabilità (sono escluse le attività svolte per hobby o per passatempo). L'assoggettamento volontario è possibile di volta in volta per l'inizio del periodo fiscale corrente.
Ciò è possibile, fatte salve le seguenti restrizioni:
L'opzione non è ammessa per:
Se le seguenti prestazioni sono utilizzate dal destinatario esclusivamente per scopi privati, l'opzione non è possibile:
Come funziona l'opzione?
Inizio dell'attività imprenditoriale / Ripresa di un'attività imprenditoriale / Apertura di un nuovo settore d'attività imprenditoriale
Imprese esistenti sinora non assoggettate all'imposta
L'esenzione dall'assoggettamento termina con la fine dell'esercizio commerciale in cui viene raggiunto il limite di cifra d'affari di 100 000 franchi.
Se i presupposti per l'assoggettamento non sono più adempiuti (ad es. cessazione o passaggio dell'attività, liquidazione dell'impresa) ed è presumibile che il limite di cifra d'affari di 100 000 franchi non sarà più raggiunto nemmeno nel periodo fiscale successivo, l'annuncio della fine dell'assoggettamento può essere effettuato al più presto per la fine del periodo fiscale in cui per la prima volta non si raggiunge più il limite di cifra d'affari.
Il mancato annuncio è considerato rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento, vale a dire che per i periodi fiscali successivi avrà luogo un assoggettamento volontario.
In ogni caso il contribuente deve annunciarsi per scritto all'AFC entro 30 giorni, vedi sotto Servizi qui a destra «Annuncio della fine dell'assoggettamento».
Le valli di Samnaun e Sampuoir sono escluse dal territorio doganale svizzero e, per quanto riguarda le forniture, sono considerate estero. Pertanto, le forniture eseguite verso o a Samnaun e Sampuoir sono esenti dall'imposta oppure sono considerate effettuate all'estero.
Le prestazioni di servizi sono invece considerate eseguite in territorio svizzero (art. 4 cpv. 1 LIVA). Le prestazioni di servizi eseguite verso o a Samnaun e Sampuoir (ad es. prestazioni del settore alberghiero e della ristorazione o dei fiduciari) sono imponibili all'aliquota normale.
Le imprese con sede nel Principato del Liechtenstein, che adempiono le condizioni d’assoggettamento all’IVA, sono tenute ad annunciarsi al seguente indirizzo:
Liechtensteinische Steuerverwaltung
Mehrwertsteuer
Heiligkreuz 8
9490 Vaduz
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