Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

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Assoggettamento, cifra d'affari determinante, inizio dell'assoggettamento, obbligo di annunciarsi

Questa è una breve informazione. Per informazioni più approfondite potete consultare, , tra l’altro, le Info IVA “Assoggettamento” e “Oggetto dell’imposta”, nonché l’info IVA concernente la prassi “Precisazioni dell’info IVA 02 Assoggettamento in relazione alla definizione di attività imprenditoriale”.

Assoggettamento

La vostra impresa ha sede in territorio svizzero:

  • svolgete un'attività indipendente, professionale o commerciale?
  • Agite in vostro proprio nome?
  • La vostra impresa ha lo scopo di conseguire entrate aventi carattere di stabilità?
  • Gestite a titolo onorifico un'associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e realizzate almeno 150 000 franchi di cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili?
  • Siete un'istituzione di utilità pubblica e realizzate almeno 150 000 franchi di cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili?
  • Siete un'istituzione di diritto pubblico e realizzate almeno 25 000 franchi di cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili effettuate a terzi che non sono collettività pubbliche?
  • Realizzate almeno 100 000 franchi di cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili?
  • Organizzate un evento sportivo, culturale o una festa (fuochi d'artificio sul lago, festa campestre, festa della musica, giornate dell'equitazione ecc.) e avete in previsione entrate imponibili di almeno 100 000 franchi realizzate mediante prestazioni della ristorazione, bancarelle di alimentari, pubblicità, sponsorizzazioni ecc.?
  • Acquistate almeno 10 000 franchi di prestazioni di imprese con sede all'estero che soggiacciono all'imposta sull'acquisto?

Se avete risposto con un NO a tutte le domande:
non siete assoggettati all'IVA.

A determinate condizioni potete assoggettarvi volontariamente all'IVA, vedi rubrica «Rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento».

Se avete risposto con un SÌ a una o più domande:
siete probabilmente assoggettati all'IVA. Potete chiarire questo aspetto con il questionario cliccando il relativo questionario «Iscrizione all'IVA - Questionario per l'esame dell'assoggettamento all'IVA» sotto Servizi, nella parte destra dello schermo.

La sede della vostra impresa è all'estero e:

  • realizzate in territorio svizzero esclusivamente cifre d'affari che soggiacciono all'imposta sull'acquisto?
  • eseguite in territorio svizzero esclusivamente prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni nonché forniture di energia elettrica e gas naturale ad acquirenti assoggettati in territorio svizzero?
  • tutte le vostre prestazioni in territorio svizzero sono effettuate tramite la dogana svizzera che vi addebita l'IVA svizzera (imposta sull'importazione)?

Se avete risposto con un SÌ a una domanda:
non siete assoggettati all'IVA in territorio svizzero.

Se avete risposto con un NO a tutte le domande:
siete probabilmente assoggettati all'IVA. Potete chiarire questo aspetto utilizzando il relativo questionario «Iscrizione all'IVA - Questionario per l'esame dell'assoggettamento all'IVA» sotto Servizi, nella parte destra dello schermo.

Stabilimenti d'impresa di imprese estere in territorio svizzero:
Per analogia valgono le stesse disposizioni applicabili alle imprese con sede in territorio svizzero.

Prestazioni imponibili che originano l'assoggettamento

Per determinare il limite di cifra d'affari vanno prese in considerazione le controprestazioni ottenute con le seguenti prestazioni: 

  • forniture e prestazioni di servizi imponibili sul territorio svizzero;
  • forniture e prestazioni di servizi esenti dall'imposta in territorio svizzero.

Per la determinazione del limite di cifra d'affari non devono essere prese in considerazione le controprestazioni e i flussi finanziari seguenti:

  • controprestazioni per prestazioni escluse dall'imposta;
  • controprestazioni per forniture e prestazioni di servizi all'estero;
  • entrate, non realizzate mediante prestazioni eseguite (cosiddette non controprestazioni secondo l'art. 18 cpv. 2 LIVA come ad es. doni o sussidi)

Rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento (assoggettamento volontario)

Con le vostre prestazioni imponibili non raggiungete i limiti di cifra d'affari secondo la rubrica «Assoggettamento». Ciononostante potete chiedere l'assoggettamento all'IVA della vostra impresa a patto che essa svolga un'attività diretta al conseguimento di entrate aventi carattere di stabilità (sono escluse le attività svolte per hobby o per passatempo). L'assoggettamento volontario è possibile di volta in volta per l'inizio del periodo fiscale corrente.

Opzione per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta

  • Oltre alle prestazioni imponibili, effettuate anche prestazioni escluse dall'imposta e, per motivi di semplificazione, desiderate conteggiare con l'IVA le cifre d'affari complessive?
  • Effettuate unicamente prestazioni escluse dall'imposta, ma nonostante ciò desiderate diventare contribuenti IVA?

Ciò è possibile, fatte salve le seguenti restrizioni:
L'opzione non è ammessa per:

  • operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le operazioni relative all'attività di agente o di intermediario d'assicurazione (art. 21 cpv. 2 n. 18 LIVA);
  • diverse operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali (art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA);
  • operazioni concernenti scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, purché siano assoggettate a un'imposta speciale o ad altre tasse (art. 21 cpv. 2 n. 23 LIVA).

Se le seguenti prestazioni sono utilizzate dal destinatario esclusivamente per scopi privati, l'opzione non è possibile:

  • trasferimenti e costituzioni di diritti reali su fondi (ad es. vendita di una casa mono o plurifamiliare a scopo abitativo) nonché prestazioni effettuate da comunioni di com-proprietari di proprietà per piani (art. 21 cpv. 2 n. 20 LIVA);
  • messa a disposizione per l'uso o il godimento di fondi e parti di fondi (art. 21 cpv. 2 n. 21 LIVA), ad esempio locazione di un appartamento a scopo abitativo o di un locale hobby o di una cantina a un privato.

Come funziona l'opzione?

  • Dal momento che indicate chiaramente l'IVA sulle vostre fatture o ricevute (ad es. se sul biglietto per l'entrata al cinema è riportata l'aliquota d'imposta del 2,5 %), avete optato per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta.

Inizio dell'assoggettamento

Inizio dell'attività imprenditoriale / Ripresa di un'attività imprenditoriale / Apertura di un nuovo settore d'attività imprenditoriale

  • Nei prossimi 12 mesi la vostra cifra d'affari imponibile non raggiungerà i limiti di cifra d'affari indicati sotto «Assoggettamento»? Non siete assoggettati all'IVA.
  • Non sapete come si evolverà la vostra cifra d'affari imponibile? Dopo tre mesi dovete riesaminare l'evoluzione della vostra cifra d'affari.
  • Nei prossimi 12 mesi la vostra cifra d'affari raggiungerà o supererà i limiti di cifra d'affari indicati sotto «Assoggettamento»? Siete probabilmente assoggettati all'IVA e siete tenuti a iscrivervi all'AFC entro 30 giorni dall'inizio dell'attività imprenditoriale. Potete iscrivervi anche tramite il questionario «Iscrizione all'IVA - Questionario per l'esame dell'assoggettamento all'IVA» sotto Servizi, nella parte destra dello schermo.
  • Avete preventivato 100 000 franchi di prestazioni imponibili per un evento unico? Prima dell'evento dovete annunciarvi all'AFC (cfr. link «Iscrizione» a destra).
  • Le prestazioni di servizi assoggettate all'imposta sull'acquisto superano i 10 000 franchi in un anno civile? Avete tempo 60 giorni dalla fine dell'anno civile per annunciarvi per scritto all'AFC. L'AFC procederà a inviarvi un conteggio per le prestazioni di servizi assoggettate all'imposta sull'acquisto.
  • Volete rinunciare all'esenzione dall'assoggettamento? La rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento (assoggettamento volontario) è possibile al più presto per l'inizio del periodo fiscale in corso.
  • Volete optare per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta? Dal momento che indicate chiaramente l'IVA sulle vostre fatture o ricevute (ad es. sul biglietto per l'entrata al cinema è riportata l'aliquota d'imposta del 2,5 %), avete optato per l'imposizione di prestazioni escluse dall'assoggettamento.

Imprese esistenti sinora non assoggettate all'imposta
L'esenzione dall'assoggettamento termina con la fine dell'esercizio commerciale in cui viene raggiunto il limite di cifra d'affari di 100 000 franchi.

Fine dell'assoggettamento/Cessazione dei presupposti per l'assoggettamento

Se i presupposti per l'assoggettamento non sono più adempiuti (ad es. cessazione o passaggio dell'attività, liquidazione dell'impresa) ed è presumibile che il limite di cifra d'affari di 100 000 franchi non sarà più raggiunto nemmeno nel periodo fiscale successivo, l'annuncio della fine dell'assoggettamento può essere effettuato al più presto per la fine del periodo fiscale in cui per la prima volta non si raggiunge più il limite di cifra d'affari.

Il mancato annuncio è considerato rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento, vale a dire che per i periodi fiscali successivi avrà luogo un assoggettamento volontario.

In ogni caso il contribuente deve annunciarsi per scritto all'AFC entro 30 giorni, vedi sotto Servizi qui a destra «Annuncio della fine dell'assoggettamento».

Osservazione in merito alle due valli di Samnaun e Sampuoir

Le valli di Samnaun e Sampuoir sono escluse dal territorio doganale svizzero e, per quanto riguarda le forniture, sono considerate estero. Pertanto, le forniture eseguite verso o a Samnaun e Sampuoir sono esenti dall'imposta oppure sono considerate effettuate all'estero.

Le prestazioni di servizi sono invece considerate eseguite in territorio svizzero (art. 4 cpv. 1 LIVA). Le prestazioni di servizi eseguite verso o a Samnaun e Sampuoir (ad es. prestazioni del settore alberghiero e della ristorazione o dei fiduciari) sono imponibili all'aliquota normale.

Osservazione in merito al Principato del Liechtenstein

Le imprese con sede nel Principato del Liechtenstein, che adempiono le condizioni d’assoggettamento all’IVA, sono tenute ad annunciarsi al seguente indirizzo:

Liechtensteinische Steuerverwaltung
Mehrwertsteuer
Heiligkreuz 8
9490 Vaduz

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