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Le seguenti spiegazioni si basano sull’ordinanza del DFF del 24 marzo 2011 concernente l’esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico (RS 641.202.2; di seguito: ordinanza del DFF). Salvo indicazione contraria, i rinvii agli articoli riguardano quest’ordinanza.
Le vendite nell’ambito del traffico turistico a persone domiciliate all’estero sono considerate forniture sul territorio svizzero e sono pertanto imponibili.
Le vendite nell’ambito del traffico turistico sono esenti dall’imposta soltanto se sono adempite cumulativamente le seguenti condizioni:
Il fornitore deve imporre la sua fornitura se una o più delle precitate condizioni non sono adempite.
Pur mantenendo la loro validità, i moduli n. 11.49 e 11.49 [A] non sono più stampati. In loro vece, l’AFC ha elaborato un modulo-tipo di documento d’esportazione, scaricabile dal suo sito internet.
Il fornitore (= venditore) può anche elaborare un documento d’esportazione personalizzato, che deve contenere:
Al momento dell’uscita dal territorio svizzero attraverso un ufficio doganale svizzero occupato, l’acquirente deve presentare spontaneamente i beni e il documento d’esportazione elaborato. L’ufficio doganale d’esportazione notifica al fornitore il documento d’esportazione attestato, purché gli venga consegnata una busta affrancata e intestata con l’indirizzo del fornitore.
Spetta al fornitore o al suo acquirente intraprendere i passi necessari per ottenere un attestato del documento d’esportazione. L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) non è obbligata ad avvertire le persone che escono dal territorio svizzero in merito all’attestazione dell’esportazione richiesta dal fornitore per l’esenzione fiscale.
Se in occasione dell’uscita dal territorio svizzero non è presente personale doganale, l’attestazione dell’esportazione può essere rilasciata unicamente da un servizio riconosciuto all’estero. I documenti d’esportazione depositati nella cassetta delle dichiarazioni di un ufficio doganale svizzero vengono inviati al fornitore senza essere bollati. In questo modo, non è possibile comprovare l’esportazione.
Se l’esportazione non è attestata dall’AFD al momento dell’uscita dal territorio svizzero, l’acquirente dispone delle seguenti possibilità per comprovare l’esportazione:
Sono considerati servizi riconosciuti all’estero:
Si accettano soltanto imposizioni all’importazione presentate in una lingua nazionale svizzera o in inglese. Se l’attestazione è redatta in un’altra lingua, occorre allegare una traduzione autenticata in una di queste lingue.
Per facilitare la comprensione, nelle spiegazioni seguenti la nozione di "gruppi di turisti che partecipano a viaggi di gruppo guidati in provenienza dall’estero" è sostituita da "gruppi di turisti".
Per i gruppi di turisti, il fornitore può applicare le precitate disposizioni o beneficiare della regolamentazione speciale prevista per i gruppi di turisti (art. 7). La regolamentazione speciale permette al fornitore di vendere i beni ai partecipanti a viaggi di gruppo guidati in territorio svizzero direttamente senza IVA. In tal caso, non sono richieste né l’uscita dal territorio svizzero attraverso un ufficio doganale svizzero occupato, né l’attestazione successiva da parte di un servizio riconosciuto all’estero. Sono fatte salve verifiche nell’ambito dell’usuale attività di controllo dell’autorità doganale nel traffico delle persone e delle merci.
Il modulo di richiesta per l’applicazione della regolamentazione speciale (modulo n. 1238) fissa le condizioni richieste ai fornitori per potere vendere senza IVA i beni ai membri di gruppi di turisti. Se l’AFC ha dato il suo accordo, il fornitore può applicare la regolamentazione speciale.
Un gruppo di turisti è composto di partecipanti a un viaggio che hanno acquistato detto viaggio presso un promotore di viaggi che esercita la sua attività commerciale nel settore turistico. È formato da almeno due persone ed è accompagnato da una guida dal momento in cui il gruppo entra insieme in territorio svizzero fino al momento in cui lo lascia insieme a destinazione dell’estero. La guida esercita anch'essa la sua attività commerciale nel settore turistico.
Esempi; non si è in presenza di gruppi di turisti:
Esempi; si è effettivamente in presenza di gruppi di turisti:
In una dichiarazione all’attenzione del fornitore (venditore), il promotore del viaggio, o la guida in quanto un esecutore del promotore del viaggio, attesta con la sua firma che
La guida non deve necessariamente essere presente al momento dell’entrata e dell’uscita dal territorio svizzero. La guida potrebbe difatti accogliere il gruppo di turisti in territorio svizzero anche immediatamente dopo la sua entrata e congedarsi dal gruppo prima della sua uscita (p. es. all’aeroporto).
Nei negozi, i membri del gruppo non devono necessariamente fare i loro acquisti insieme. È in effetti possibile che un programma differente sia proposto ai partecipanti al viaggio di gruppo e che il gruppo si suddivida. È irrilevante che ciò sia pianificato al momento della prenotazione del viaggio o frutto di una decisione a breve termine. Tuttavia, anche in questi casi, il fornitore deve poter essere in grado di determinare quali membri di quale gruppo di turisti hanno fatto i loro acquisti nel suo negozio e ciò deve anche risultare dalla lista dei partecipanti al viaggio.
Esempio
Una comitiva di turisti inizia il suo viaggio comune all’aeroporto di Lugano. Sia la guida, sia i partecipanti al viaggio sono arrivati con i propri mezzi al punto d’incontro all’aeroporto di Lugano. Non avendo organizzato l’entrata e l’uscita insieme dal territorio svizzero, il promotore del viaggio e la guida non sono in grado di attestare che tutti i partecipanti al viaggio sono entrati insieme in territorio svizzero, neppure nell'eventualità in cui i membri della comitiva abbiano preso lo stesso volo. Se una dichiarazione è priva dell’attestazione del promotore del viaggio o della guida che conferma che tutti i partecipanti al viaggio sono entrati insieme in territorio svizzero e lo lasceranno insieme, la comitiva in questione non è considerata un gruppo di turisti ai sensi dell’ordinanza del DFF.
Il fornitore (venditore) deve disporre dei documenti e delle indicazioni seguenti:
Il fornitore deve riunire i documenti (e le indicazioni) menzionati in un fascicolo per ogni gruppo di turisti e presentarli su richiesta dell'AFC (p. es. in occasione di un controllo IVA).
L’esenzione fiscale può essere fatta valere unicamente dal fornitore. L’acquirente non può chiedere il rimborso dell’IVA svizzera né all’AFC né all’AFD. Per giudicare eventuali controversie in materia di rimborso non sono competenti l’AFC o l’AFD, bensì i tribunali civili (art. 6 cpv. 2 LIVA).
Ai fini dell’IVA, il fornitore che fattura a titolo cautelativo l’IVA a un acquirente domiciliato all’estero, rimborsandogliela soltanto dopo la ricezione del documento d’esportazione attestato o del documento d’esportazione non attestato unito all’imposizione all’importazione di un’autorità doganale estera, non deve emettere alcuna nota di credito in favore dell’acquirente.
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