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Le basi legali in materia di rimborso dell’IVA (VAT Refund) figurano all’articolo 107 capoverso 1 lettera b della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) e agli articoli 151–156 dell’ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA). Per maggiori dettagli in relazione al rimborso dell’IVA vedi l’info IVA “Procedura di rimborso”.
I destinatari di prestazioni con domicilio, sede sociale o stabilimento d’impresa all’estero, che sostengono in territorio svizzero spese per attività imprenditoriali, possono ottenere il rimborso dell’imposta precedente pagata. Questa possibilità sussiste, a determinate condizioni, anche per l’imposta sull’importazione versata.
Affinché il diritto al rimborso sia dato, gli aventi diritto devono adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
La richiesta va presentata tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell’anno che segue il periodo di rimborso. Il termine legale di presentazione non è prorogabile (termine perentorio). Determinante è la data del timbro postale.
Ai sensi dell’articolo 152 capoverso 1 OIVA la reciprocità è considerata garantita se:
a) nello Stato estero in questione le imprese con domicilio o sede sociale in Svizzera hanno diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata per le prestazioni ivi acquisite che corrisponde, per entità e restrizioni, al diritto alla deduzione dell’imposta precedente di cui beneficiano le imprese con sede nello Stato estero;
b) nello Stato estero in questione non viene riscossa un’imposta equiparabile all’imposta sul valore aggiunto svizzera; oppure
c) nello Stato estero in questione viene riscosso un altro tipo di imposta sulla cifra d’affari, diversa dall’imposta sul valore aggiunto svizzera, che grava le imprese con domicilio o sede sociale in tale Stato in modo equivalente alle imprese con domicilio o sede sociale in Svizzera.
L’AFC tiene un elenco degli Stati con i quali è stata scambiata una dichiarazione di reciprocità ai sensi della lettera a o con i quali la reciprocità è stata comprovata o esaminata ai sensi delle lettere b e c. Se il Paese di domicilio o di sede del richiedente non figura nell’elenco, egli può tuttavia provare all’AFC che sono dati i presupposti per la concessione della reciprocità conformemente all’articolo 152 capoverso 1 lettera a, b, o c OIVA. L’AFC esamina la prova se le seguenti condizioni risultano soddisfatte:
Se l’AFC dopo il suo esame giunge alla conclusione che lo Stato in questione garantisce la reciprocità, il rimborso dell’IVA svizzera è attuato. L’elenco è pertinentemente completato dopo ogni esame e attualizzato alla fine di ogni anno.
L‘IVA sulle prestazioni acquisite in Svizzera o in Liechtenstein è rimborsata dallo Stato in cui le prestazioni sono state acquisite. Pertanto, occorre inoltrare in ciascun Paese (Principato del Liechtenstein e Svizzera) una richiesta di rimborso separata presso l'autorità fiscale competente. Dato che l'imposta sull'importazione è riscossa dalle autorità doganali svizzere, i relativi importi sono rimborsati esclusivamente dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), autorità competente per il rimborso dell'IVA in Svizzera.
L'importo minimo del rimborso dell'IVA ammonta in ciascun Paese a 500 franchi. Per ogni Paese occorre inoltre designare un rappresentante fiscale separato, residente nel Paese d'inoltro della richiesta.
Osservazioni: il nuovo modo di procedere inerente alle richieste di rimborso separate in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sarà pubblicato soltanto in un secondo tempo nell'info IVA 18 "Procedura di rimborso". Dal 1° gennaio 2013 il contenuto attuale della cifra 6.4 di tale info IVA non sarà più valido.
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
CH-3003 Berna
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