Obbligo di pagare il canone radiotelevisivo per le imprese ed esenzione dal canone

Informazione in sintesi concernente l’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo per le imprese e l’esenzione dal canone.

Soggiacciono all’obbligo di pagare il canone (RS 784.40) le imprese (con sede, domicilio o stabilimento d’impresa in Svizzera) che sono iscritte nel registro dei contribuenti IVA e realizzano una cifra d’affari annua complessiva di almeno 500 000 franchi (IVA esclusa). È determinante la cifra d’affari complessiva dichiarata alla cifra 200 del rendiconto IVA (dedotte le diminuzioni della controprestazione). A partire dal periodo di riscossione 2021 le società semplici non sono più considerate imprese e, di conseguenza, non soggiacciono all’obbligo di pagare il canone. Non soggiacciono all’obbligo di pagare il canone, inoltre, le imprese senza sede, domicilio o stabilimento d’impresa in Svizzera.

Rientra nella cifra d’affari complessiva quella realizzata a livello mondiale dall’impresa, indipendentemente dalla sua qualifica fiscale nell’ambito dell’IVA. Vi rientra quindi anche la cifra d’affari proveniente da prestazioni escluse o esenti dall’IVA.

Le imprese assoggettate all’IVA che realizzano una cifra d’affari annua complessiva inferiore a 500 000 franchi non soggiacciono all’obbligo di pagare il canone. La base di calcolo è la cifra d’affari complessiva dell’anno precedente.

Le imprese assoggettate all’IVA che realizzano una cifra d’affari annua complessiva inferiore a 500 000 franchi non soggiacciono all’obbligo di pagare il canone. La base di calcolo è la cifra d’affari complessiva dell’anno precedente.

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Ultima modifica 03.01.2024

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