Ulteriori informazioni sulle tasse di bollo sono disponibili in tedesco o francese.
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Sull'emissione e sul commercio di titoli la Confederazione riscuote la tassa di bollo. Essa comprende la tassa d'emissione, la tassa di negoziazione e la tassa sui premi d'assicurazione.
- La tassa d'i emissione sul capitale proprio ha come oggetto l'emissione e l'aumento del valore nominale di diritti di partecipazione svizzeri.
- La tassa di negoziazione è riscossa sull'acquisto e sulla vendita di titoli svizzeri ed esteri conclusi da negoziatori svizzeri.
- La tassa sui premi d'assicurazione ha per oggetto i pagamenti dei premi per l'assicurazione di responsabilità civile, l'assicurazione contro l'incendio, l'assicurazione caso e l'assicurazione economia domestica.
Temi ricorrenti sulla tasse di bollo
Tasse di bollo in breve
Le tasse di bollo federali sono tributi riscossi dalla Confederazione su determinate operazioni nell'ambito dello scambio di atti giuridici, in particolare sull'emissione e sul commercio di titoli, vale a dire sulla costituzione e circolazione di capitali nonché sui pagamenti dei premi d’assicurazione.
Domande & rispote sulle tasse di bollo
No, purtroppo non è possibile trasmettere i moduli per via elettronica (ovvero per posta elettronica). La presentazione di moduli in formato cartaceo rimane necessaria. I nostri partner sono tuttavia liberi di firmare i documenti in formato digitale, ma devono comunque inviarli per Posta sotto forma caracea.
No, l’AFC non tiene un elenco dei negoziatori di titoli.
La richiesta di assoggettamento quale negoziatore di titoli può essere inoltrata per via elettronica all'indirizzo e-mail del team competente della divisione riscossione DPB (er01.dvs@estv.admin.ch, er02.dvs@estv.admin.ch, er03.dvs@estv.admin.ch) oppure tramite invio postale al seguente indirizzo. Vi preghiamo di allegare i conti annuali degli ultimi cinque esercizi commerciali.
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione Riscossione
Eigerstrasse 65
3003 Berna
No, la tassa di bollo è fondata sul principio della dichiarazione spontanea, l’operazione deve essere trasmessa spontaneamente all’AFC, e il pagamento deve essere effettuato sul conto dell’AFC senza intimazione.
Se la tassa totale dovuta nell’anno civile non supera i CHF 5'000, il modulo 9 può essere inoltrato annualmente (Circolare n. 12 n. marg. 54 (PDF, 425 kB, 06.10.2022)).
Sì, ogni negoziatore di titoli deve tenere un registro delle negoziazioni (Circolare n. 12 n. marg. 56 (PDF, 425 kB, 06.10.2022)).
Sì, in questo caso il negoziatore di titoli domiciliato in Svizzera è responsabile della tenuta del registro delle negoziazioni e del pagamento della tassa di bollo.
Sì, ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 lett. b n. 2 LTB un consulente in investimenti attivo nella compravendita di documenti imponibili (ad es. azioni, obbligazioni, quote di investimenti collettivi di capitale o prodotti strutturati) è considerato un negoziatore di titoli.
In principio, qualsiasi creazione o aumento del valore nominale dei diritti di partecipazione è soggetto alla tassa di bollo. L'art. 6 LTB regola le eccezioni. Ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. h LTB, le prestazioni dei soci, il cui importo non supera complessivamente un milione di franchi, non soggiacciono alla tassa di bollo.
Conformemente all’art. 6 capoverso 1 lettera k LTB, la franchigia in caso di risanamento di 10 milioni di franchi può essere fatta valere solo se i pagamenti suppletivi compensano perdite / riporti di perdite. In questo caso non è possibile costituire riserve da apporti di capitale.
No. Dato che l’imposta preventiva è fondata sul principio della dichiarazione spontanea (autotassazione) la prestazione deve essere dichiarata spontaneamente all’AFC e il pagamento deve essere effettuato sul conto dell’AFC senza intimazione. Devono dunque avvenire spontaneamente e senza attendere alcuna richiesta.
I pagamenti dell’imposta per l’imposta preventiva, delle le tasse di bollo e della la trattenuta d’imposta sono da effettuare unicamente sui seguenti conti:
Conto postale: 30-4120-3
IBAN: CH12 0900 0000 3000 4120 3
BIC (Bank Identifyer Code): POFICHBEXXX
Titolare:
Amministrazione federale delle contribuzioni
Imposta preventiva e tasse di bollo
3003 Berna SVIZZERA
Gli accordi fiscali preliminari (ruling fiscali) possono essere richiesti elettronicamente (preferibilmente) all’indirizzo ruling.dvs@estv.admin.ch o per posta all’indirizzo indicato più sotto. Se la domanda di ruling fiscale è trasmessa elettronicamente, non è necessario inviarla anche per posta.
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo
Ruling DPB
Eigerstrasse 65
3003 Berna
Le condizioni formali e materiali per una domanda di ruling fiscale figurano nella Comunicazione 011 del 29 aprile 2019.
Non appena la domanda di ruling fiscale elettronica è registrata, riceverà una conferma elettronica.
Il/la collaboratore/trice responsabile la contatterà se occorrono ulteriori informazioni o chiarimenti. Fino a quel momento non è necessario che lei richieda altre informazioni.
La durata del disbrigo delle pratiche varia a seconda della complessità della domanda e del nostro carico di lavoro.
In caso di domande La preghiamo di rivolgersi alla Divisione principale DPB, utilizzando il formulario di contatto «Messaggio al servizio delle Tasse di bollo».
Nell’ambito della propria attività, la Divisione principale DPB elabora e pubblica circolari, lettere circolari e promemoria, che espongono dettagliatamente, laddove necessario, le relative basi giuridiche della legge federale sulle tasse di bollo e delle ordinanze di esecuzione. Questi documenti servono a garantire una prassi uniforme.
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da lunedì a venerdì,
08.30-11.30/13.30-16.30
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Divisione principale DPB
Eigerstrasse 65
3003 Berna
Ultima modifica 12.04.2023