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L'imposta alla fonte con effetto compensativo (imposta alla fonte con effetto liberatorio) viene riscossa alla fonte in modo forfettario e trasferita all'autorità fiscale dello Stato partner. Promuove l'onestà fiscale dei clienti degli agenti pagatori svizzeri residenti all'estero. La Svizzera ha concluso a tal fine accordi sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e l'Austria.
Preoccupazioni comuni sull' imposta liberatoria
C'é l'imposta liberatoria?
L'imposta alla fonte con effetto liberatorio (imposta liberatoria) è un'imposta prelevata alla fonte ad un'aliquota forfettaria e riversata all'Autorità fiscale dello Stato partner.
Essa promuove l'onestà fiscale dei residenti all'estero che sono clienti degli agenti pagatori svizzeri. A tale scopo, la Svizzera ha concluso delle Convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e l'Austria.
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con l’Unione Europea nel 2017 rende superfluo l’assoggettamento basato sulle Convenzioni sull’imposizione alla fonte concluse tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito e con l’Austria. Di conseguenza sono stati firmati degli Accordi d’abrogazione con i due Stati.
Oltre all'imposta liberatoria sui redditi degli investimenti, vi sono delle disposizioni di assistenza amministrativa anche negli accordi sull'imposta alla fonte, i quali regolano lo scambio di informazioni tra la Svizzera e gli Stati contraenti. Al momento attuale vi è una Convenzione sullo scambio di informazioni tra il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e la Svizzera. Maggiori informazioni sono ottenibili sotto il collegamento.
Domande & risposte sull'imposta liberatoria
Tuute le domande e risposte sulla tassa di scarico possono essere trovate qui.
Domanda:
Cosa bisogna intendere con il concetto di «creditore»?
Risposta:
Si tratta nella fattispecie del beneficiario effettivo.
Domanda:
Gli averi del conto comune Meier/Pfister vengono trasferiti in parti uguali sui conti individuali Meier e Pfister. Questo trasferimento va trattato fiscalmente come un'alienazione?
Risposta:
No. In questo caso non si tratta di un cambiamento di creditore con ripercussioni fiscali.
Domanda:
Il conto comune Meier/Pfister detiene presso la banca A una quota del 50 per cento ciascuno. I clienti trasferiscono il loro conto presso la banca B. Presso quest'ultima banca tale quota è ora del 60 per cento, rispettivamente del 40 per cento. Chi ha l'obbligo di procedere alla realizzazione parziale (adeguamento della quota) e di versare quindi l'imposta?
Risposta:
Nel quadro del cambiamento di quota si è in presenza di una realizzazione. L'agente pagatore che effettua la modifica della quota deve procedere al conteggio.
Domanda:
La Convenzione come tratta i conti e i depositi fiduciari presso banche estere gestiti da un commerciante di titoli?
Risposta:
Il fiduciante non ha alcuna relazione contrattuale con la banca depositaria estera. In questo caso il domicilio della banca depositaria non è determinante.
Il commerciante di titoli nazionale è considerato quale agente pagatore ai sensi della Convenzione e deve di conseguenza attuare le misure della Convenzione.
Domanda:
Secondo la direttiva, se l'imposta alla fonte è già stata riscossa e se i giustificativi in merito sono già stati trasmessi allo Stato partner, durante l'anno fiscale corrente non è possibile un cambiamento retroattivo dalla riscossione dell'imposta alla procedura di comunicazione.
Ciò significa, a contrario, che è possibile un cambiamento non retroattivo (pro rata temporis) al momento della ricezione dell'informazione durante l'anno fiscale corrente?
Risposta:
All'inizio dell'anno fiscale è in genere possibile un cambiamento dalla riscossione d'imposta alla procedura di comunicazione e viceversa con comunicazione tempestiva all'agente pagatore. Nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 maggio 2013 è possibile un unico cambiamento della procedura a condizione che l'agente pagatore non abbia già spedito, trasmesso o fornito alcun giustificativo dei conteggi.
Domanda:
Secondo la direttiva, come regolamentazione transitoria dal 1° gennaio 2013 al 31 maggio 2013, è possibile effettuare un cambiamento unico dalla riscossione dell'imposta alla procedura di comunicazione.
Quale procedura è prevista in questo caso (annullamento e rimborso degli importi già pagati e nuovo calcolo, passaggio alla procedura di comunicazione senza annullamento con due attestazioni ecc.)?
Risposta:
In genere non è possibile effettuare annullamenti. È possibile autorizzare annullamenti solo se l'agente pagatore non ha ancora spedito, trasmesso o fornito alcun giustificativo dei conteggi.
Domanda:
Il cliente A domiciliato in Austria intratteneva una relazione d'affari (società offshore). Simultaneamente il cliente intratteneva da più anni anche un'ulteriore relazione d'affari con l'agente pagatore X. Il cliente intende dichiarare questa relazione e la relazione offshore. Le istruzioni parlano di relazione cliente/conto. Ciò starebbe a significare che ai fini fiscali ci si fonderebbe unicamente sul conto e non sulla persona?
Risposta:
Nella fattispecie è determinante la designazione del conto.
Domanda:
Secondo le istruzioni i trust non revocabili e discrezionali non sono in linea di massima toccati dalle convenzioni.
Siamo in presenza delle seguenti fattispecie, fermo restando che nel caso di entrambi i trust si tratta di cosiddetti «Charitable Trusts».
1a fattispecie:
Quattro persone fisiche come trustee, ognuna delle quali con diritto individuale di firma, secondo il formulario T due di queste quattro persone sono i disponenti effettivi del trust in questione. Il trust in questione figura nell'elenco della Charity Commission, The Regulator for Charities in England and Wales.
Risposta:
Nella fattispecie «in-scope». La struttura è trasparente. L'agente pagatore deve fondarsi sulla qualità di beneficiario del disponente se è a conoscenza di uno dei presupposti come menzionati nel capitolo 10.4.2.3 delle istruzioni «Regolarizzazione fiscale / Imposizione a posteriori di valori patrimoniali» (nella fattispecie diritto di firma del disponente). Se del caso l'amministratore può provare la non trasparenza della struttura.
2a fattispecie:
Due persone fisiche come amministratore, entrambe con diritto individuale di firma, sono simultaneamente disponente e primo beneficiario. La designazione «charitable» è recata nel nome del trust (X and Y Charitable Trust). Questi trust sono ad esempio menzionati come «Patron» sulla homepage di «Nightingale - the care home for older Jewish people».
Risposta:
Nella fattispecie «in-scope». Il fatto che il trust sia considerato «charitable» è irrilevante. In linea di massima questo trust è ritenuto trasparente. Il trust può essere considerato non trasparente se conformemente al capitolo 10.4.2.3 può essere fornita la prova (mediante perizia indipendente / Legal Opinion) che non esiste alcun avente economicamente diritto.
Domanda:
Quale modo di procedere occorre scegliere nell'ipotesi che il cliente (senza cambiamento di BO) liquidi la sua relazione bancaria presso l'agente pagatore dopo il 1° gennaio 2013 e la trasferisca in uno Stato non partner (senza la Svizzera)?
1a domanda:
Cliente in procedura di tassazione: si presuppone una realizzazione fittizia degli utili, che vengono tassati in maniera corrispondente, oppure non viene effettuata alcuna imposizione?
Risposta:
Non viene effettuata alcuna imposizione. In virtù del diritto di mandato il cliente può esigere un'attestazione riguardante i pot per la compensazione delle perdite esistenti al momento della liquidazione.
2a domanda:
Cliente in procedura di comunicazione: al cliente viene rilasciata un'attesta¬zione pro rata temporis? Nell'affermativa quando deve essere effettuato tale rilascio (fine dell'anno vs. data di liquidazione)?
Risposta:
Al momento della liquidazione viene rilasciata al cliente un'attestazione concernente gli importi comunicati fino al momento della liquidazione. La comunicazione all'AFC viene effettuata alla data usuale.
Domanda:
Quale modo di procedere occorre scegliere nell'ipotesi che il cliente (senza cambiamento di BO) traslochi dopo il 1° gennaio 2013 in uno Stato non partner e mantenga la propria relazione di conto presso l'agente pagatore?
1a domanda:
Cliente in procedura di tassazione: si presuppone una realizzazione fittizia degli utili, che vengono tassati in maniera corrispondente, oppure non viene effettuata alcuna imposizione?
Risposta:
Non viene effettuata alcuna imposizione. In virtù del diritto di mandato il cliente può esigere un'attestazione riguardante i pot per la compensazione delle perdite esistenti al momento della partenza.
2a domanda:
Cliente in procedura di comunicazione: al cliente viene rilasciata un'attestazione pro rata temporis? Nell'affermativa quando deve essere effettuato tale rilascio (fine dell'anno vs. data di liquidazione)?
Risposta:
Al momento della partenza viene rilasciata al cliente un'attestazione concernente gli importi comunicati fino al momento della partenza. La comunicazione all'AFC viene effettuata alla data usuale.
Domanda:
Se non esistono altre indicazioni da parte della società di assicurazione il «pagatore dei premi» è la «persona beneficiaria», rilevante nel quadro delle convenzioni fiscali. In questo contesto non è chiaro dove lo stipulante e il beneficiario (di un mantello assicurativo vita che non è né stipulante, né beneficiario) debbano essere catalogati nel complesso concettuale di «persona interessata» e di «persona beneficiaria» (risp. di «beneficiario)?
Risposta:
Secondo la documentazione allegata al formulario I l'agente pagatore non conosce il beneficiario. In assenza di altre informazioni il pagatore del premio è considerato persona interessata.
Domanda:
Quando apre il conto il cliente firma tutti i documenti pertinenti. Successivamente il cliente apre sottoconti (con un numero diverso, ma sempre vincolati al conto di base) per differenziare un modo di gestione (discrezionale, rubrica dollari o altri). Occorre allestire un'attestazione per ogni conto o ne basta una sola?
Risposta:
Le attestazioni vanno in linea di massima allestite a livello di conto di base.
Domanda:
Quale modo di procedere occorre scegliere nell'ipotesi che il cliente (senza cambiamento di BO) si trasferisca dopo il 1° gennaio 2013 in uno Stato non contraente e mantenga la propria relazione di conto presso l'agente pagatore?
1a domanda:
Cliente in procedura di tassazione: si presuppone una realizzazione fittizia degli utili, che vengono tassati in maniera corrispondente, oppure non viene effettuata alcuna imposizione?
Risposta:
Non viene effettuata alcuna imposizione. In virtù del diritto in materia di mandato il cliente può esigere un'attestazione riguardante i pot per la compensazione delle perdite esistenti al momento della partenza.
2a domanda:
Cliente in procedura di comunicazione: al cliente viene rilasciata
un'attestazione pro rata temporis? Nell'affermativa quando deve essere effettuato tale rilascio (fine dell'anno vs. data di liquidazione)?
Risposta:
Al momento della liquidazione viene rilasciata al cliente un'attestazione concernente gli importi comunicati fino al momento della liquidazione. La comunicazione all'AFC viene effettuata alla data usuale.
Domanda:
Il cliente A è documentato come avente diritto economico di un conto della Esempio SA, attiva a livello operativo. Come si deve procedere se la persona interessata fa valere di non essere toccata dalla convenzione (nonostante il domicilio in Austria o nel Regno Unito) perché è stata erroneamente documentata come avente diritto economico?
Basta la ripetizione dell'identificazione ai sensi dell'articolo 6 CDB 08 o in questo caso sono poste esigenze più elevate?
Risposta:
La comprova con il modulo A viene a cadere se l'attività operativa della società può essere comprovata.
Domanda:
A contare dal 1° gennaio 2013 il modulo per nuovi clienti (ossia il modulo contenente le domande ai sensi dell'art. 6 della convenzione con l'Austria) non deve più essere compilato dai clienti austriaci?
Risposta:
L'agente pagatore svizzero non deve informare il titolare del conto/deposito in merito alla convenzione con l'Austria e ai diritti e obblighi della persona interessata se la relazione di conto/deposito della quale la persona residente in Austria è beneficiaria viene avviata alla data di entrata in vigore della convenzione o successivamente. La responsabilità dell'esecuzione di una misura di regolarizzazione del passato incombe se del caso all'agente pagatore svizzero presso il quale i pertinenti valori patrimoniali erano contabilizzati il 31 dicembre 2012.
Domanda:
Il cliente A ha detenuto fino al 2011 un conto individuale. Il conto viene chiuso e i valori patrimoniali sono trasferiti in un conto comune di nuova apertura. La relazione precedente va presa in considerazione perché è determinante lo stato patrimoniale il 31 dicembre 2010. Il cliente A non deve inoltre compilare alcun modulo per nuovi clienti (ossia il modulo conte-nente le domande ai sensi dell'art. 6 della convenzione con l'Austria) e la banca deve prendere automaticamente in considerazione la relazione precedente. Questa ipotesi è corretta?
Risposta:
La relazione precedente può essere integrata nel calcolo del pagamento unico perché il passaggio è avvenuto nel periodo transitorio.
L'apertura di conti/relazioni di deposito nel periodo transitorio va considerata in linea di massima come apertura di una nuova relazione di cliente ai sensi della convenzione, questo anche quando si tratta di un trasferimento interno di valori patrimoniali nell'ambito del medesimo agente pagatore. Conformemente alle direttive della convenzione il cliente va informato in quanto «nuovo cliente» in merito al contenuto della convenzione che gli è applicabile e ai diritti e obblighi che ne risultano.
In questo contesto è senz'altro possibile che il cliente debba compilare il modulo per nuovi clienti.
Domanda:
Il cliente A ha detenuto fino al 2008 un conto individuale. Il conto viene chiuso e i valori patrimoniali sono trasferiti in un conto comune di nuova apertura. Secondo il testo delle istruzioni si deve presumere che la relazione precedente non vada presa in considerazione nel calcolo del pagamento unico. Ciò è corretto?
Risposta:
Se i conti/relazioni di deposito sono/erano gestiti presso il medesimo agente pagatore, la relazione precedente può essere integrata nel calcolo del pagamento unico sempre che il titolare del conto/deposito lo abbia richiesto espressamente.
Senza richiesta da parte del titolare del conto/deposito l'integrazione della relazione precedente non è possibile.
Se la relazione precedente fosse (stata) gestita da un agente pagatore diverso da quello attuale la sua integrazione non sarebbe possibile, questo anche nell'ipotesi che il titolare del conto/deposito lo avesse richiesto (cfr. il capitolo «Cambiamento di agente pagatore» delle istruzioni «Regolarizzazione fiscale / Imposizione a posteriori di valori patrimoniali»).
1a domanda:
All'epoca delle vecchie CDB non esisteva ancora il cosiddetto modulo T, ragione per la quale si poteva affermare che nel caso dei valori patrimoniali figuranti nella relazione di conto si trattava di valori patrimoniali senza avente diritto economico determinato. Ne conseguiva che anche nel caso della situazione giuridica menzionata più sopra veniva richiesto un modulo A nel quale i beneficiari erano eventualmente erroneamente documentati come aventi diritto economici ai sensi delle CDB. Nel contesto dell'attuazione dell'accordo RUBIK i trustee comunicano ora che il trust X corrispondente figura erroneamente nell'«elenco RUBIK» in quanto irrevocable/discretionary. Per motivi di responsabilità gli agenti pagatori non detengono nella maggior parte dei casi documenti del trust nel dossier e non possono pertanto verificare la parte di verità di simili affermazioni da parte dei clienti (va da sé che ciò vale in genere anche per i moduli T inoltrati nel corso degli ultimi anni).
L'agente pagatore può limitarsi a richiedere nuovi moduli T e a escludere, anche retroattivamente (a fine 2010), il trust dal campo di applicazione della pertinente convenzione sempre che sia ovviamente comprovato che il disponente ai sensi delle istruzioni non aveva o non ha alcun influsso sulla relazione con il cliente oppure deve richiedere documenti
supplementari?
Risposta:
L'agente pagatore può documentare mediante il modulo T o una dichiarazione scritta equivalente ai sensi della CDB (perizia, dichiarazione del trustee ecc.) che non può essere accertata alcuna «persona rilevante» e che quindi non si applicano le convenzioni (G I N 95f segg.; GII N 58 segg.). La banca può limitarsi a chiedere nuovamente i moduli T, ricevendo per questo tramite la conferma da parte del trustee che la fattispecie era già realizzata a un determinato momento. La banca può altresì esigere che il trustee attesti questa circostanza mediante una legal opinion.
2a domanda:
Perché nell'identificazione di strutture eventualmente non discrezionali le istruzioni si limitano all'influsso del disponente e non a quello di un eventuale beneficiario?
Risposta:
Secondo le prescrizioni del trust e della trust law dell'UK è determinante «where powers have been reserved to a UK relevant settlor and distribution are made to a UK resident beneficiary, then the Swiss paying agent would have duties to perform (G II N 17)». La convenzione non si limita al solo disponente, ma si riferisce anche ai beneficiari. In ambito di legislazione sui trust per quanto riguarda l'influsso sul trust (sham structure) è determinante il solo influsso sul disponente (ad es. G I N 9 segg.).
3a domanda:
Secondo la convenzione le persone che alla sua entrata in vigore o il giorno di riferimento 3 non avevano più alcuna relazione di conto non rientrano nel suo campo di applicazione. Non è impensabile che un cliente ponga fina alla sua relazione di conto per avviare una nuova relazione per il tramite di un discretionary trust che non rientra nel campo di applicazione della convenzione. Questa ipotesi è stata respinta sebbene non sia vietata dalla tecnica della convenzione. Ciò sarebbe troppo severo?
Risposta:
No (disposizioni in materia di abuso; art. 34 della convenzione con l'UK.
Domanda:
Le istruzioni si riferiscono regolarmente all'ipotesi dell'agente pagatore che è stato informato di una chiave di ripartizione diversa mediante una comunicazione scritta dei contitolari del conto/deposito e che ne fa menzione nel dossier cliente. L'agente pagatore non è tenuto a verificare queste informazioni.
Sotto quale forma e soprattutto a quale momento la comunicazione scritta della chiave di ripartizione deve essere in possesso dell'agente pagatore?
1a domanda:
l'informazione deve essere firmata da tutti i contitolari oppure si applica la norma standard secondo i poteri di rappresentanza del conto? Segnatamente anche se uno degli aventi economicamente diritto / dei titolari del conto è stato soppresso dal conto, nel quale caso potrebbe rivelarsi difficile ottenere una comunicazione da parte sua?
Risposta:
Nel caso di conti congiunti o di conti collettivi di persone fisiche tutti i contitolari devono firmare il documento contenente la chiave di ripartizione.
Nel caso di conti di persone giuridiche (società di domicilio, compresi i trust e le fondazioni) il documento contenente la chiave di ripartizione deve essere firmato dal titolare del conto, ossia dal consiglio di amministrazione di una società di capitali oppure dal consiglio di fondazione o dagli amministratori (trustee) conformemente alle regole concernenti la firma applicabili alla firma di detto documento.
2a domanda:
alla lettura delle istruzioni sembra che la comunicazione possa essere fatta «retroattivamente». I clienti potrebbero quindi comunicare le chiavi di ripartizione ad hoc fino al 31 maggio 2013 (per il passato), sia per la ripartizione al 31 dicembre 2010, sia per quella al 31dicembre 2012. È corretto?
Risposta:
Sì, è corretto.
3a domanda:
la comunicazione deve essere scritta, ma è imperativamente necessario avere un originale alla data del 31 maggio 2013 oppure si possono accettare le forme scritte usuali se il cliente ha validato questo genere di comunicazione (ad es. fax / mail con un waiver ad hoc)?
Risposta:
Questo documento deve essere in possesso dell'agente pagatore sotto forma scritta e in originale al più tardi il 31 maggio 2013.
4a domanda:
dagli esempi risulta altresì che la ripartizione può essere significativa sia alla data di riferimento 2 (31.12.2010) o 3 (31.12.2012) e che non sembri pertanto escluso che la ripartizione comunicata possa essere diversa a queste due date: è corretto? È corretto che si possa regolarizzare un conto prendendo in considerazione siffatte indicazioni di ripartizione diverse tra le due date? Applicando a priori le norme di aggiunta/ritiro degli aventi economicamente diritto?
Risposta:
Può capitare che la chiave di ripartizione applicabile alle diverse persone sia differente con riferimento alle due date menzionate. Ciò non impedisce la regolarizzazione degli averi.
Domanda:
In generale le Sociétés Civiles Immobilières (SCIs) sono società di domicilio ai sensi della CDB, documentate tramite un modulo A che identifica delle persone fisiche (che per ipotesi possono essere persone residenti di uno Stato partner). In Francia siffatte società dispongono di 2 opzioni di imposizione:
(i) optano a favore dell'impôt sur les sociétés (IS) e sono quindi tassate in Francia.
(ii) oppure non optano a favore dell'IS e non sono quindi tassabili al loro livello.
1a domanda:
è corretto considerare che esulano allora dallo scopo di Rubik in virtù di direttive del passato, fornendo la prova dell'opzione IS?
2a domanda:
in quest'ultimo caso esse sono in principio fiscalmente trasparenti e i beneficiari dovrebbero essere presi in considerazione in vista dell'applicazione degli accordi?
3a domanda:
questo è corretto qualunque sia il genere di bene detenuto oppure occorre ancora operare una distinzione tra SCI patrimoniale e SCI commerciale (beni a uso di locazione). Se occorre operare una distinzione quali criteri/definizioni vanno utilizzati e quale documentazione va ottenuta?
Esiste una differenza a seconda che i redditi (da locazione o plusvalori) sono/sono stati imposti in Francia? Oppure quando la SCI detiene anche un portafoglio di titoli (non imposto in Francia [esenzione parziale])?
Risposta:
Sono applicabili le norme del numero 10.3.1 della circolare dell'AFC (passato): una SCI francese è una società di persone, considerata in principio trasparente. La SCI può nondimeno essere considerata come beneficiario effettivo se fornisce all'agente pagatore la prova scritta che è effettivamente soggetta a imposizione secondo a legislazione del suo luogo di costituzione o della sua direzione effettiva.
1a domanda:
nozione di Partnership nelle istruzioni. Come si può valutare l'attività operativa (bilancio, flussi commerciali sul conto)? Quale documentazione è sufficiente?
2a domanda:
nozione di società di domicilio. Talune società di domicilio (domiciliary companies) hanno una vera e propria attività commerciale. Come si può valutare tale attività per escluderla dal campo d'applicazione? Obbligo di ottenere un nuovo modulo A oppure qualifica come attività commerciale se le attività sono provate (bilancio che rispecchia un'attività commerciale, industriale, prestazioni di servizi ecc.)?
Risposta:
Le norme della CDB sono applicabili in entrambi i casi.
Domanda:
Il personale delle rappresentanze diplomatiche o consolari reclutato a livello locale in un Paese con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione sull'imposizione alla fonte è toccato dalle misure previste da quest'ultimo?
Risposta:
Il personale reclutato a livello locale ricade nel campo d'applicazione della convenzione, a meno che esso benefici di un'esenzione fiscale generale nello Stato di residenza. Una siffatta esenzione deve riguardare non soltanto gli stipendi e gli emolumenti versati dall'ambasciata o dal consolato, ma anche gli altri redditi come i redditi da capitali. La persona interessata dovrà se del caso fornire la prova di questa esenzione conformemente alle istruzioni sul passato e a quelle sul futuro.
Domanda:
I trust non revocabili e discrezionali non sono toccati dalla Convenzione se non si è in presenza di nessuna delle costellazioni menzionate nelle istruzioni. Una siffatta struttura non revocabile e discrezionale può anche essere eccettuata (ovvero non essere «in scope»), se il trust menziona alla banca, sul formulario T, i beneficiari finali e o stesso vale anche per la «underlying company» del trust non revocabile e discrezionale?
Risposta:
Sì, l'agente pagatore può fondarsi sulle indicazioni del formulario T: type of structure; fully discretionary irrevocable trust/foundation; la menzione dei beneficiari finali non cambia nulla. Ciò vale anche per la «underlying company».
La situazione è diversa se l'agente pagatore è a conoscenza (reasons to know) del fatto che il beneficiario è un mandatario generale o ha il diritto di firma sul conto. Al riguardo occorre usare prudenza.
Domanda:
Per quali Paesi si accetta un «Certificate of Residence» come prova sufficiente di un'imposizione effettiva?
Risposta:
Il «Certificate of Residence» viene accettato dai Paesi con i quali la Svizzera o i Paesi partner delle convenzioni IQG hanno concluso una CDI.
Domanda:
Secondo il capitolo «Omissione dell'identificazione di una persona interessata» delle istruzioni concernenti il passato, la persona interessata che non è stata identificata dall'agente pagatore fino al giorno di riferimento 3 ha la possibilità di presentare all'AFC una richiesta scritta di regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali. Si pone la questione se tale richiesta possa essere effettuata su base anonima anche dall'agente pagatore che ha omesso l'identificazione poiche a seconda dei casi l'omissione è riconducibile all'agente pagatore e il cliente non ne dovrebbe essere punito.
Risposta:
La richiesta può anche essere presentata dall'agente pagatore sempreche il cliente lo abbia autorizzato in maniera corrispondente. La documentazione va conservata a scopi di revisione.
Domanda:
Nelle istruzioni si opera una distinzione tra diplomatici e collaboratori di organizzazione internazionali. Le spiegazioni qui appresso illustrano le modalità di comprensione delle norme applicabili.
Diplomatici
Nel caso dei diplomatici si applicano le seguenti norme:
- Diplomatici dell'UK e dell'AT
I diplomatici dell'UK e dell'AT sono considerati persone interessate e sottostanno alle Convenzioni con l'UK e l' AT a prescindere dal luogo di missione. - Diplomatici di Paesi diversi dall'UK e dall'AT
I diplomatici di Paesi diversi dall'UK e dall'AT non sono considerati persone interessate e a prescindere dal luogo di missione e NON sottostanno alle Convenzioni con l'UK e l' AT.
Collaboratori di organizzazioni internazionali
Nel caso dei collaboratori di organizzazioni internazionali si applicano le seguenti norme:
- Collaboratori di un'organizzazione internazionale residenti in UK o AT
I collaboratori di un'organizzazione internazionale residenti in UK o AT sono persone interessate ai sensi delle Convenzioni con l'UK e l'AT e sottostanno pertanto alle Convenzioni con l'UK e l'AT, a meno che comprovino la loro esenzione dall'imposta con un'attestazione del loro datore di lavoro. Per quanto riguarda il passato tale esenzione dall'imposta deve comprendere il reddito dal lavoro e i redditi patrimoniali e, per quanto riguarda il futuro, i redditi patrimoniali. In merito non è pregiudizievole un'esclusione dall'esenzione dall'imposta dei redditi patrimoniali locali, come ad esempio presso l'UNISO (cfr. allegato). - Collaboratori di un'organizzazione internazionale non residenti in UK o AT
I collaboratori di un'organizzazione internazionale non residenti in UK o AT non sono persone interessate ai sensi delle Convenzioni con l'UK e l'AT e non sottostanno per-tanto alle Convenzioni con l'UK e l'AT.
Risposta:
Questa modalità di comprensione è in linea di massima corretta.
Commento complementare:
Queste questioni sono state chiarite con le autorità competenti in Austria e vi si può rispondere come segue:
Impiegati dell'ONU attivi in Austria: gli impiegati dell'ONU sono esentati dall'imposta sul loro reddito da lavoro all'ONU in base alla convenzione ufficiale di sede tra l'ONU e l'Austria. Essi sono parimenti esentati dall'imposta sui loro redditi di capitale provenienti da fonti non austriache e sui redditi da capitale provenienti da valori patrimoniali situati all'infuori dell'Austria. Siamo pertanto giunti alla conclusione che gli impiegati attivi dell'ONU devono essere eccettuati dalla Convenzione. I privilegi menzionati qui sopra non si applicano tuttavia ai collaboratori dell'ONU domiciliati in Austria e aventi la cittadinanza austriaca, ragione per la quale la Convenzione si applica in maniera conseguente a queste persone.
Affinché possano essere eccettuati dalla Convenzione con la Svizzera i collaboratori della sede di Vienna dell'ONU devo inoltrare i seguenti giustificativi all'agente pagatore:
- una lettera dell'ONU che confermi il rapporto di lavoro; nonché
- una conferma che non hanno la cittadinanza austriaca.
Ex impiegati dell'ONU in Austria: i privilegi menzionati qui sopra si applicano unicamente agli impiegati attivi dell'ONU. Nel caso degli ex impiegati le sole rendite di vecchiaia del fondo di pensione dell'ONU sono esentate dall'imposta. Gli impiegati pensionati dell'ONU residenti in Austria sottostanno in linea di massima alla Convenzione.
Allegati:
United Nations Industrial Development Organisation (PDF, 165 kB, 29.06.2020)To Whom it may concern
Domanda:
Secondo il numero 12.3.1 della direttiva concernente il passato (Omessa identificazione di una persona interessata), una persona interessata che non è stata identificata come tale dall'agente pagatore entro il giorno di riferimento 3 ha la possibilità di inoltrare all'AFC una domanda scritta di regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali. È possibile che questa domanda venga inoltrata in forma anonima anche dall'agente pagatore che ha omesso l'identificazione, poiché tale omissione è riconducibile a un suo errore e il cliente non dovrebbe essere penalizzato?
Risposta:
La domanda può essere inoltrata anche dall'agente pagatore purché sia stato autorizzato dal cliente. La documentazione deve essere conservata ai fini della revisione.
Domanda:
Secondo la direttiva è considerato agente pagatore qualsiasi persona fisica o giuridica che nel quadro della sua attività accetta regolarmente valori patrimoniali di terzi. Dal canto suo, un agente pagatore può delegare i suoi compiti all'agente pagatore precedente, purché quest'ultimo sia d'accordo. Si pone dunque la domanda se una fiduciaria che accetta solo in singoli casi eccezionali averi di terzi diventi essa stessa un agente pagatore e se, in caso di risposta positiva, la fiduciaria debba registrarsi anche se per questi singoli casi delega i
compiti all'agente pagatore precedente.
Risposta:
Il senso e lo scopo fondamentale di queste convenzioni è quello di sottoporre alle stesse tutti i patrimoni detenuti in Svizzera da persone fisiche domiciliate in Austria o nel Regno Unito. Occorre pertanto tenere conto di tali patrimoni anche nel singolo caso. La fiduciaria diventa un agente pagatore se apre un conto presso una banca a suo nome. Non è strettamente necessaria una registrazione separata della fiduciaria quale agente pagatore nel caso in cui la fiduciaria delega i compiti di agente pagatore alla banca presso cui è aperto il conto.
Domanda:
Se un conto o un deposito viene aperto alla data dell'entrata in vigore della pertinente Convenzione (o successivamente) da un beneficiario residente in Austria, l'agente pagatore svizzero deve informare sui diritti e i doveri della persona interessata previsti dalla Conven-zione?
Risposta:
No. L'esecuzione delle misure concernenti la regolarizzazione del passato compete se del caso all'agente pagatore presso il quale i valori patrimoniali interessati erano contabilizzati al 31 dicembre 2012.
Domanda:
Un investimento collettivo di capitale sotto forma di SICAV, il cui concetto di investimento si basa sul risparmio previdenza collettivo tramite titoli nel terzo pilastro (previdenza 3b libera, non esente da imposte) va considerato agente pagatore?
Risposta:
Questa SICAV è considerata agente pagatore ai sensi della convenzione sull'imposizione alla fonte.
Domanda:
La banca X ha acquistato la banca privata Y il giorno di riferimento 1.4.2010. La banca privata Y non esiste più. Tutti i valori sono stati ripresi dalla banca X. Come vanno applicate le convenzioni a queste relazioni?
In questo caso valgono i patrimoni computabili a contare dal 1.4.2010 oppure la banca X può/deve effettuarne il computo retroattivamente fino al 2002?
Risposta:
Nel caso di una fusione vengono ripresi tutti i diritti e tutti gli obblighi della società estinta. Ciò vale anche per i dati della società estinta. Pertanto i dati della società estinta sono determinanti per la regolarizzazione del passato.
Domanda:
Il nuovo agente pagatore si procura le informazioni necessarie presso il vecchio agente pagatore (relazione d'affari liquidata). Il vecchio agente pagatore è tenuto a fornire le informazioni corrispondenti. È altresì possibile che - invece del nuovo agente pagatore - il cliente stesso si procuri le informazioni necessarie presso il vecchio agente pagatore e le trasmetta al nuovo agente pagatore?
Risposta:
No. Le convenzioni prevedono che lo scambio di informazioni sia effettuato esclusivamente tra il vecchio e il nuovo agente pagatore.
Domanda:
I valori patrimoniali (azioni o titoli di prestito) sono registrati in un deposito presso un agente pagatore svizzero. La società non sa in linea di principio se l'azionista ha depositato i propri titoli in un deposito di titoli presso una banca. Essa paga direttamente i dividendi o gli interessi sul conto di una banca indicata dall'azionista, che non deve essere identica alla banca che gestisce il deposito. In base al pagamento la banca non riconosce se si tratta di un provento imponibile. L'imposta liberatoria è dovuta anche in questo caso e chi diviene l'agente pagatore tenuto al pagamento?
Risposta:
La definizione risulta dal capitolo «Qualifica di agente pagatore svizzero» delle istruzioni «Riscossione dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio e comunicazione volontaria», che circoscrive anche le domande relative ai pagamenti diretti.
La banca è agente pagatore ogniqualvolta essa effettua operazioni di gestione (ad es. incasso delle cedole). In questo caso il pagamento è effettuato indirettamente al cliente tramite la banca. Ciò vale anche nel caso degli effetti contabili, laddove la banca è registrata come detentore dei titoli. Si parla di pagamenti diretti in tutti i casi in cui i titoli (prevalentemente senza cedola) sono detenuti in un deposito presso una banca - senza che quest'ultima effettui operazioni di gestione - e in cui l'azionista è registrato presso la società come titolare delle azioni e può an-che impartire istruzioni dirette di pagamento. In questi casi l'agente pagatore è la società e non la banca. La società diviene tuttavia agente pagatore soltanto se viene versato oltre 1 milione di franchi per evento.
Domanda:
Quale modo di procedere occorre scegliere se un cliente (senza cambiamento di BO) liquida dopo il 1° gennaio 2013 la propria relazione bancaria presso l'agente pagatore e la trasferisce in uno Stato non contraente (senza la Svizzera)?
1a domanda:
Cliente in procedura di tassazione: si presuppone una realizzazione fittizia degli utili, che vengono tassati in maniera corrispondente, oppure non viene effettuata alcuna imposizione?
Risposta:
Non viene effettuata alcuna imposizione. In virtù del diritto in materia di mandato il cliente può esigere un'attestazione riguardante i pot per la compensazione delle perdite esistenti al momento della liquidazione.
2a domanda:
Cliente in procedura di comunicazione: al cliente viene rilasciata
un'attestazione pro rata temporis? Nell'affermativa quando deve essere effettuato tale rilascio (fine dell'anno vs. data di liquidazione)?
Risposta:
Al momento della liquidazione viene rilasciata al cliente un'attestazione concernente gli importi comunicati fino al momento della liquidazione. La comunicazione all'AFC viene effettuata alla data usuale.
Domanda:
Si tratta della qualificazione come agente pagatore allorquando la società distribuisce oltre 1 milione di CHF per evento. Si pone pertanto la questione se ciò si applichi anche quando la distribuzione viene effettuata attingendo alle riserve da apporti di capitale (KER). Anche in questo caso, secondo la rubrica «Eccezioni» del capitolo «L'agente pagatore svizzero» delle istruzioni concernenti l'imposta alla fonte con effetto liberatorio e la comunicazione spontanea, la società potrebbe essere qualificata come agente pagatore. Questo partendo dall'ipotesi che secondo la tabella di concordanza AT questa distribuzione effettuata attingendo alle riserve da apporti di capitale (KER) costituisce molto probabilmente una restituzione degli apporti ai sensi della legislazione austriaca, distribuzione che non sarebbe imponibile neppure nel quadro della convenzione. In questo caso discende l'obbligo di annunciarsi come agente pagatore?
Risposta:
Sì. L'agente pagatore deve annunciarsi e viene assoggettato come agente pagatore.
Al riguardo occorre distinguere tra Regno Unito e Austria.
Regno Unito:
Small disposal rule, ossia nessun onere fiscale sulla distribuzione, ma in compenso riduzione del 5 % dei costi di acquisizione. Ciò subentra se la distribuzione ammonta a meno del 5 % del valore di mercato il giorno Ex. Se la distribuzione dovesse essere superiore al 5 % si applicherebbe il cosiddetto «part disposal rule» e si dovrebbe calcolare un utile di capitale.
Austria:
Nessun onere fiscale, ma in compenso riduzione dei costi di acquisizione (in Austria non si applica la regola del 5 %).
Domanda:
Dove si può accertare se un intermediario finanziario estero sottostà a una vigilanza adeguata in materia di riciclaggio di denaro?
Risposta:
La questione se un intermediario finanziario estero sottostà a una vigilanza adeguata in materia di riciclaggio di denaro è retta dalle norme svizzere vigenti in materia di riciclaggio di denaro e dalle convenzioni relative all'obbligo di diligenza.
Domanda:
L'articolo 3 della convenzione con il Regno Unito non contempla la fattispecie della persona con passaporto britannico residente in Svizzera.
1a domanda:
quali sono i documenti da produrre per fornire la prova che il cliente non è residente in Gran Bretagna?
Risposta:
Conformemente all'articolo 3 capoverso 2 della convenzione con il Regno Unito non deve essere prodotto alcun certificato di residenza.
2a domanda:
fa una differenza se la relazione d'affari è stata avviata prima o dopo il giorno di riferimento 2?
Risposta:
No.
Domanda:
Generalmente sorge l'interrogativo a sapere cosa debba essere inteso per «residente» ai sensi della convenzione fiscale o dell'Accordo con l'UE sulla fiscalità del risparmio. Si tratta di una persona assoggettata illimitatamente ai sensi della legislazione nazionale interna? Nell'affermativa vanno intese come residenti in Austria anche le persone che hanno un doppio domicilio e che sono primariamente residenti in Svizzera ai sensi della convenzione di doppia imposizione?
Risposta:
La residenza di una persona interessata ai fini della convenzione viene determinata in funzione della documentazione che l'agente pagatore si è procurato nel quadro dell'identificazione del partner contrattuale, rispettivamente dell'accertamento dell'avente economicamente diritto, quindi secondo il formulario A o T. Cfr. in merito il capitolo 12 delle istruzioni «Riscossione dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio e comunicazione volontaria» e in particolare il capitolo sulla residenza,
rispettivamente sulla persona interessata.
Domanda:
Se un cliente esige la registrazione di un domicilio all'infuori degli Stati contraenti - se del caso addirittura retroattivamente a fine 2010 - esigiamo da parte nostra una conferma di domicilio da parte delle autorità del nuovo Stato di domicilio corrispondente. In alcuni rari casi capita tuttavia che un cliente emigri in uno Stato terzo e vi si faccia registrare soltanto dopo diversi anni, ragione per la quale può presentare un'attestazione per il 2012, ma non per gli anni precedenti. Il domicilio di una persona può essere desunto dal centro dei suoi interessi vitali (circostanza invero ineccepibile dal profilo del diritto civile), per cui dovrebbe bastare che il cliente ci faccia pervenire la documentazione concernente il periodo in questione (contratto di affitto, fattura telefonica, fattura di custodia) che corrobori le sue allegazioni. L'agente pagatore ai sensi delle convenzioni sarebbe coperto qualora operasse un aggiornamento retroattivo dei dati relativi al domicilio in uno Stato terzo fondandosi su siffatti giustificativi?
Risposta:
Secondo il capitolo 12.2 delle istruzioni «Regolarizzazione fiscale/Imposizione a posteriori di valori patrimoniali» il cliente deve fornire una prova credibile che attesti che non era domiciliato in uno Stato contraente il 31 dicembre 2010. Tale prova è in genere costituita da un'attestazione di domicilio o da una comunicazione ufficiale di partenza e una comunicazione ufficiale di arrivo. Un contratto di affitto o una fattura telefonica non bastano perché questi documenti potrebbero riguardare unicamente una seconda abitazione o un'abitazione di vacanza. Neppure una fattura di custodia per un figlio della persona interessata è sufficiente. Il domicilio può parimenti essere comprovato mediante un'attestazione della rappresentazione diplomatica corrispondente.
Domanda:
Doppia residenza negli Emirati Arabi Uniti (EAU). È noto che gli EAU non prelevano alcuna imposta. Come si può provare che la persona interessata ha la propria residenza negli EAU e che essi costituiscono simultaneamente il centro degli interessi vitali?
È possibile operare una distinzione tra impiegati e persone indipendenti?
Risposta:
La prova del domicilio è rilevante da un canto nel contesto della documentazione relativa ai cambiamenti di domicilio comunicati a posteriori e, d'altro canto, nel contesto della documentazione relativa ai nuovi clienti a contare dal 1° gennaio 2013. Nella fattispecie si presume che la domanda si riferisca alla documentazione di cambiamenti di domicilio comunicati a posteriori.
Il capitolo «Identità e residenza (domicilio) della persona interessata» delle istruzioni «Regolarizzazione fiscale / Imposizione a posteriori di valori patrimoniali» dell'Amministrazione federale delle contribuzioni stabilisce che un cambiamento di domicilio comunicato a posteriori esplica i propri effetti a contare dal ricevimento della comunicazione. Una registrazione retroattiva del cambiamento di domicilio nel senso di un'eccezione è ammessa se il partner contrattuale dell'agente pagatore può comprovare il cambiamento di domicilio per il tramite di una «prova credibile», che integri almeno il giorno di riferimento 2. Le istruzioni menzionano a titolo di esempio attestazioni di domicilio, notifiche ufficiali di partenza e notifiche ufficiali di arrivo. Per i programmi di partecipazione dei collaboratori vige la norma secondo cui è possibile fondarsi sulla comunicazione del datore di lavoro.
La prova va fornita mediante un'attestazione ufficiale. Si può trattare in merito di un'attesta¬zione delle autorità fiscali (Tax Residence Certificate), di conferme di arrivo o di partenza del controllo degli abitanti o di conferme di rappresentazioni diplomatiche e consolari. La prova del cambiamento di domicilio può inoltre essere fornita mediante l'attestazione di un notaio, di un avvocato o di un consulente fiscale.
Non si può operare una distinzione tra impiegati e persone indipendenti.
Domanda:
Cosa bisogna inserire nell'attestazione di cliente non domiciliato se, secondo il diritto del Regno Unito, il cliente non deve compilare la dichiarazione d'imposta e dunque non ha fatto richiesta di imposizione secondo la «remittance basis»?
Risposta:
Nel caso in cui la persona interessata non è obbligata a compilare la dichiarazione d'imposta secondo il diritto del Regno Unito, per poter essere assoggettata secondo la «remittance basis», tale circostanza deve essere confermata nell'attestazione. L'attestato può essere accettato se viene inoltre confermato che non è dovuta alcuna «remittance basis charge», che non vi è domicilio nel Regno Unito e che queste informazioni contenute nell'attestato della persona richiedente non sono formalmente contestate dall'HMRC.
Domanda:
Le disposizioni amministrative relative alla parte 3 della convenzione stabiliscono che il pagamento all'AFC deve essere effettuato al più tardi due mesi dopo la fine dell'anno fiscale. Ciò significa allora che gli agenti pagatori devono pagare soltanto una volta all'anno gli importi di imposta addebitati?
Risposta:
No. I termini di trasferimento all'AFC sono stabiliti dall'articolo 15 capoverso 1 della legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI). Secondo tale legge gli agenti pagatori devono effettuare trimestralmente i loro trasferimenti all'AFC. La prima volta alla fine del mese di aprile del 2013 per il primo trimestre del 2013.
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Ultima modifica 05.12.2022