Regno Unito della Gran Bretagna: aliquota d’imposta alla fonte e interesse di mora
Convenzione sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale
La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale è entrata in vigore il 1° gennaio 2013.
L'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC comunica quanto segue:
1. Aliquote d'imposta alla fonte applicabili
Secondo l'articolo 19 della Convenzione, per il periodo dal 1° gennaio al 5 aprile 2013, sono applicabili per la riscossione di un'imposta alla fonte su redditi da capitali le seguenti aliquote:
Tipo di reddito |
Aliquota (articolo 19 capoverso 1) |
Aliquota maggiorata in relazione alla non attestazione dello statuto di persona non domiciliata nel Regno Unito (articolo 19 capoverso 3) |
Redditi derivanti da pagamenti di interessi |
48 % |
50 % |
Redditi su dividendi |
40 % |
42,5 % |
Altri redditi |
48 % |
50 % |
Utili da alienazione |
27 % |
28 % |
Per il periodo dal 6 aprile 2013 al 5 aprile 2016 sono applicabili le seguenti aliquote, in parte modificate:
Tipo di reddito |
Aliquota (articolo 19 capoverso 1) |
Aliquota maggiorata in relazione alla non attestazione dello statuto di persona non domiciliata nel Regno Unito (articolo 19 capoverso 3) |
Redditi derivanti da pagamenti di interessi |
43 % |
45 % |
Redditi su dividendi |
35 % |
37,5 % |
Altri redditi |
43 % |
45 % |
Utili da alienazione |
27 % |
28 % |
Le seguenti aliquote, in parte modificate, sono applicabili dal 6 aprile 2016:
Tipo di reddito |
Aliquota (articolo 19 capoverso 1) |
Aliquota maggiorata in relazione alla non attestazione dello statuto di persona non domiciliata nel Regno Unito (articolo 19 capoverso 3) |
Redditi derivanti da pagamenti di interessi |
43 % |
45 % |
Redditi su dividendi |
35.6 % |
38,1 % |
Altri redditi |
43 % |
45 % |
Utili da alienazione |
27 % |
28 % |
2. Pagamento liberatorio
Il pagamento liberatorio risulta dalla differenza tra l'aliquota fiscale applicata ai redditi derivanti da pagamenti di interessi e la ritenuta d'imposta del 35 per cento secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio. A causa dell'adeguamento dell'aliquota fiscale sui redditi derivanti da pagamenti di interessi, il pagamento liberatorio verrà riscosso nel modo seguente:
- Dal 1° gennaio al 5 aprile 2013: 13 per cento rispettivamente 15 per cento;
- Dal 6 aprile 2013: 8 per cento rispettivamente 10 per cento.
3. Regolarizzazione del passato / interesse di mora del pagamento unico
All'articolo 14 paragrafo 2 e all'articolo 15 paragrafo 1 la Convenzione prescrive la riscossione di un importo ulteriore equivalente all'interesse di mora calcolato secondo l'aliquota applicata nel Regno Unito sul debito fiscale. L'interesse ammonta al 3 per cento ed è fino a nuovo avviso determinante per i pagamenti unici riscossi dal giorno di riferimento 3 (31 maggio 2013).
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