Regno Unito della Gran Bretagna: aliquota d’imposta alla fonte e interesse di mora

Convenzione sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale

La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale è entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC comunica quanto segue:

1. Aliquote d'imposta alla fonte applicabili

Secondo l'articolo 19 della Convenzione, per il periodo dal 1° gennaio al 5 aprile 2013, sono applicabili per la riscossione di un'imposta alla fonte su redditi da capitali le seguenti aliquote:

Tipo di reddito

Aliquota
(articolo 19 capoverso 1)

Aliquota maggiorata in relazione alla non attestazione dello statuto di persona non domiciliata nel Regno Unito
(articolo 19 capoverso 3)

Redditi derivanti da pagamenti di interessi

48 %

50 %

Redditi su dividendi

40 %

42,5 %

Altri redditi

48 %

50 %

Utili da alienazione

27 %

28 %

Per il periodo dal 6 aprile 2013 al 5 aprile 2016 sono applicabili le seguenti aliquote, in parte modificate:

Tipo di reddito

Aliquota
(articolo 19 capoverso 1)

Aliquota maggiorata in relazione alla non attestazione dello statuto di persona non domiciliata nel Regno Unito
(articolo 19 capoverso 3)

Redditi derivanti da pagamenti di interessi

43 %

45 %

Redditi su dividendi

35 %

37,5 %

Altri redditi

43 %

45 %

Utili da alienazione

27 %

28 %

Le seguenti aliquote, in parte modificate, sono applicabili dal 6 aprile 2016:

Tipo di reddito

Aliquota
(articolo 19 capoverso 1)

Aliquota maggiorata in relazione alla non attestazione dello statuto di persona non domiciliata nel Regno Unito
(articolo 19 capoverso 3)

Redditi derivanti da pagamenti di interessi

43 %

45 %

Redditi su dividendi

35.6 %

38,1 %

Altri redditi

43 %

45 %

Utili da alienazione

27 %

28 %

2. Pagamento liberatorio

Il pagamento liberatorio risulta dalla differenza tra l'aliquota fiscale applicata ai redditi derivanti da pagamenti di interessi e la ritenuta d'imposta del 35 per cento secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio. A causa dell'adeguamento dell'aliquota fiscale sui redditi derivanti da pagamenti di interessi, il pagamento liberatorio verrà riscosso nel modo seguente:

  • Dal 1° gennaio al 5 aprile 2013: 13 per cento rispettivamente 15 per cento;
  • Dal 6 aprile 2013: 8 per cento rispettivamente 10 per cento.

3. Regolarizzazione del passato / interesse di mora del pagamento unico

All'articolo 14 paragrafo 2 e all'articolo 15 paragrafo 1 la Convenzione prescrive la riscossione di un importo ulteriore equivalente all'interesse di mora calcolato secondo l'aliquota applicata nel Regno Unito sul debito fiscale. L'interesse ammonta al 3 per cento ed è fino a nuovo avviso determinante per i pagamenti unici riscossi dal giorno di riferimento 3 (31 maggio 2013).


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Modulo di contatto DPB

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale DPB
Eigerstrasse 65
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Ultima modifica 21.07.2023

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