Questo documento di lavoro fornisce informazioni sulle varie criptovalute e la loro tassazione. A livello federale, le criptovalute sono soggette all'imposta federale diretta, all'imposta alla fonte e all'imposta di bollo.
Le criptovalute e le Initial Coin Offering / Initial Token Offering (ICO/ITO) quali oggetto dell’imposta sulla sostanza, dell’imposta sul reddito e dell’imposta sull’utile, dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo
L’avvento e la diffusione di mezzi di pagamento digitali sotto forma di criptovalute, come ad esempio i bitcoin e le numerose emissioni di coin / token nell’ambito delle Initial Coin Offering / Initial Token Offering (ICO / ITO / TGE1), hanno recentemente suscitato diverse domande sul trattamento fiscale di tali diritti valori. Il presente documento di lavoro attualizzato illustra la prassi elaborata finora dall’Amministrazione fiscale delle contribuzioni (AFC) sulla base delle disposizioni fiscali vigenti. In linea con la guida pratica della FINMA, il documento di lavoro aggiornato utilizza ora i termini in italiano token di pagamento (precedentemente payment token), token d’investimento (precedentemente asset token) e token di utilizzo (precedentemente utility token). Inoltre i token sul capitale proprio e sulle partecipazioni sono ora raggruppati al punto 3.3 con il termine token d’investimento su base contrattuale, poiché il loro modo di funzionamento ed il loro trattamento fiscale sono identici. Il documento di lavoro rielaborato, che riflette la pratica fiscale attuale basata sulle fattispecie e sulle transazioni sottoposte all’AFC fino alla fine di dicembre 2020, contiene ora anche spiegazioni sul trattamento fiscale dei token d’investimento con diritti di partecipazione. Inoltre, il documento di lavoro attualizzato si pronuncia per la prima volta sulla questione se i token d’investimento su base contrattuale si qualificano come partecipazioni di collaboratore ai sensi dell’art. 17a LIFD. La definizione della prassi dell’AFC e delle autorità fiscali cantonali evolverà e terrà conto delle nuove configurazioni nell’ambito delle ICO / ITO. Se necessario, l’AFC vi informerà di conseguenza. La categorizzazione di coin / token utilizzata nel presente documento di lavoro si basa sulle tre categorie di base della Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) della FINMA, nell’edizione del 16 febbraio 2018. In pratica sono possibili anche forme miste di coins / token (i cosiddetti token ibridi).
Le osservazioni contenute in questo documento di lavoro si articolano in due parti. La prima parte presenta il trattamento fiscale delle criptovalute – sotto forma di semplici mezzi di pagamento digitali (di seguito, token di pagamento) – detenute dagli investitori nella sostanza privata. La seconda si occupa da un lato delle conseguenze fiscali di coin / token emessi nell’ambito delle ICO / ITO che conferiscono diritti valutabili in denaro nei confronti di una controparte (di seguito, token d’investimento) e dall’altro dell’emissione dei token di utilizzo, con analisi approfondite sulle conseguenze per l’investitore (sostanza privata o, se del caso, reddito dell’attività indipendente) così come per l’emittente. Su richiesta delle autorità fiscali cantonali, il presente documento di lavoro si occupa anche della questione esclusivamente cantonale dell’imposta sulla sostanza.
Una prestazione è considerata realizzata al momento dell’afflusso (ricezione di una prestazione o acquisizione di un diritto legale fisso a una prestazione).
La determinazione dell’utile ai sensi del diritto fiscale si basa sul conto economico secondo il dirit-to commerciale (art. 58 cpv. 1 lett. a della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta; LIFD, RS 642.11), a condizione che non si necessiti di correzioni ai sensi del diritto fiscale (cosiddetto principio della determinanza del bilancio). I costi non contabilizzati secondo il diritto commerciale non possono essere rivendicati secondo il diritto fiscale.
Il presente documento di lavoro sostituisce la prima versione del 27 agosto 2019.
Per qualsiasi domanda, contattate il seguente indirizzo e-mail: krypto(at)estv.admin.ch
1 ICO (Initial Coin Offering), ITO (Initial Token Offering) oppure anche TGE (Token Generating Event) sono dei me-todi di crowdfounding in gran parte non regolamentati, utilizzati dalle imprese il cui modello commerciale si basa sulle criptomonete risp. token
I token di pagamento (detti anche payment token) sono diritti valori digitali che possono essere utilizzati come mezzi di pagamento in funzione della loro diffusione e infrastruttura. L’emittente non ha alcun obbligo di effettuare un determinato pagamento o erogare una prestazione nei confronti dell’investitore.
2.2.1 Imposta sulla sostanza
I token di pagamento sotto forma di semplici mezzi di pagamento digitali sono valori patrimoniali valutabili, mobili (negoziabili) e immateriali, che ai fini del diritto fiscale sono considerati come sostanza mobiliare. Di conseguenza i token di pagamento sono assoggettati all’imposta cantonale sulla sostanza2. La sostanza deve essere dichiarata al valore venale3 alla fine del periodo fiscale. In assenza di un corso di valutazione attuale, il token di pagamento deve essere dichiarato al prezzo di acquisto iniziale, convertito in franchi svizzeri.
2.2.2 Imposta sul reddito
Di norma la mera detenzione di token di pagamento sotto forma di semplici mezzi di pagamento digitali acquistati attraverso borse di criptovaluta non genera redditi, o rendimenti, assoggettati all’imposta sul reddito e all’imposta preventiva4.
Se a un collaboratore vengono corrisposti versamenti dello stipendio o prestazioni accessorie al salario sotto forma di token di pagamento, si tratta di un reddito imponibile da attività lucrativa5, che deve figurare nel certificato di salario (cifra 1 o cifra 3). L’importo da indicare è il valore al momento dell’afflusso (percezione di una prestazione o acquisizione di un diritto esigibile a una prestazione), convertito in franchi svizzeri.
Sul piano fiscale la compravendita di token di pagamento è assimilata alle transazioni con mezzi di pagamento tradizionali (valute). Nel quadro della sostanza privata delle persone fisiche, gli utili e le perdite derivanti da tali transazioni rappresentano di principio utili in capitale esenti da imposta o perdite in capitale non deducibili6. La tipologia, l’entità, e il finanziamento delle transazioni determinano la sussistenza di un’attività lucrativa indipendente, piuttosto che di una gestione della sostanza privata. In questo caso gli utili in capitale derivanti dall’alienazione di token di pagamento sono considerati di natura professionale e sono assoggettati all’imposta sul reddito7. Se conta-bilizzate, le perdite sono fiscalmente deducibili.
Con l’estrazione o mining di token di pagamento (cosiddetto Proof of Work-Method) si generano mezzi di pagamento in senso lato. Solitamente il dispendio per il carico di lavoro rappresentato dal mining è indennizzato con token di pagamento. Pertanto tali token non vengono acquistati in una criptoborsa, ma rappresentano la remunerazione per tale attività. Queste prestazioni sono da considerare quale reddito imponibile8. Nella misura in cui i criteri generali dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente sono adempiuti, tali prestazioni sono da considerare fiscalmente quale reddito da attività lucrativa indipendente9.
Come nel mining (metodo proof of work), anche con lo staking (metodo proof of stake) possono essere creati nuovi token. Staking significa che i token sono conservati (bloccati) in una blockchain Proof of Stake per un certo periodo di tempo per scopi di sicurezza. I validatori che mettono a disposizione i loro token ricevono un compenso per questo processo. Spesso, in pratica, i validatori uniscono le proprie risorse in staking pools. Per i token messi a disposizione dai validatori, i singoli investitori ricevono un’indennità dallo staking pool. Questo compenso è qualifi-cato come provento da sostanza mobiliare (art. 20 cpv. 1 LIFD). L'importo da indicare è il valore al momento dell'afflusso (ricezione di una prestazione o acquisizione di un diritto legale fisso a una prestazione), convertito in franchi svizzeri. Se lo staking non è gestito tramite uno staking pool, si deve verificare se la persona fisica che agisce come validatore è un indipendente. In tal caso, questo compenso è imponibile quale reddito da attività lucrativa indipendente (art. 18 cpv. 1 LIFD).
ll termine «airdrop» proviene dalla lingua inglese e significa «caduto dall'aria». In definitiva, ciò significa che certi token vengono assegnati gratuitamente. Un possessore di criptovaluta riceve unità aggiuntive della criptovaluta senza dover fare nulla. Non deve quindi pagare la criptovaluta ricevuta tramite un airdrop. Gli airdrop sono tassabili al momento della loro attribuzione al valore venale come provento da sostanza mobiliare.
Dai proventi da sostanza mobiliare possono essere dedotti i costi che hanno un nesso causale diretto con il conseguimento del reddito e che sono necessari alla gestione dell’elemento della sostanza (art. 32 cpv. 1 LIFD). Per contro, non sono deducibili i costi delle transazioni che sono direttamente legati all’acquisizione, al trasferimento o alla vendita degli elementi della sostanza.
2.2.3 Imposta preventiva
I token di pagamento sotto forma di semplici mezzi di pagamento digitali non sono assoggettati all’imposta preventiva10 ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LIP. I pagamenti non sono redditi assoggettati all’imposta preventiva come interessi da obbligazioni, dividendi, distribuzioni di investimenti collettivi di capitale e interessi su averi di clienti11. Essi non sono neanche considerati vincite conseguite con giochi in denaro, lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite. Pertanto i pagamenti non sono assoggettati all’imposta preventiva.
2.2.4 Tasse di bollo
I token di pagamento sotto forma di semplici mezzi di pagamento digitali non sono qualificati come documenti imponibili ai sensi della legge sulle tasse di bollo e di conseguenza non sono soggetti né alla tassa d’emissione12 né alla tassa di negoziazione13.
2 Art. 13 cpv. 1 e art. 14 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14)
3 L’AFC pubblica nel listino dei corsi i valori fiscali delle criptovalute più diffuse.https://www.ictax.admin.ch/extern/it.html#/ratelist/2021. Per quelle criptovalute per le quali l'AFC non pubblica va-lori fiscali, si può utilizzare il valore di mercato di una delle principali piattaforme di negoziazione.
4 Art. 16 cpv. 1 LIFD e contrario e art. 4 cpv. 1 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21)
5 Art. 17 cpv. 1 LIFD
6 Art. 16 cpv. 3 LIFD e art. 4 cpv. 1 LIP e contrario
7 Art. 18 cpv. 2 LIFD; applicazione per analogia dei criteri definiti all’interno della circolare dell’AFC n. 36 del 27 lu-glio 2012 intitolata Commercio professionale di titoli (di seguito, circolare n. 36)
8 Art. 16 cpv. 1 LIFD
9 Art. 18 cpv. 1 LIFD
10 Art. 4 cpv. 1 LIP e contrario
11 Art. 4 cpv. 1 LIP e contrario
12 Art. 1 cpv. 1 lett. a della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10) e contrario
13 Art. 1 cpv. 1 lett. b LTB e contrario
Contrariamente ai token di pagamento, i token d’investimento emessi nell’ambito di una ICO o ITO rappresentano diritti valutabili in denaro nei confronti della controparte o dell’emittente. Tali diritti consistono in un’indennità fissa o in una determinata partecipazione dell’investitore, da definirsi anticipatamente, ad un determinato valore di riferimento (p.es. un indicatore del risultato) della società emittente. La qualificazione fiscale di un token d’investimento dipende in modo determinante da come si configura il rapporto giuridico di diritto civile tra investitore ed emittente. Occorre considerare dal punto di vista fiscale tutti gli impegni contrattuali dell’emittente nei con-fronti dell’investitore e valutarli separatamente per ogni singola tipologia di imposta.
I token che conferiscono diritti valutabili in denaro finora apparsi sul mercato si possono suddividere nelle seguenti tre categorie:
- token basati sul capitale di terzi (di seguito: token sul capitale di terzi): questi token comprendono un obbligo legale o di fatto dell’emittente al rimborso della totalità o di una parte considerevole dell’investimento nonché all’eventuale versamento di interessi;
- token d’investimento su base contrattuale14: questi token non prevedono nessun obbligo dell’emittente al rimborso dell’investimento. Il diritto dell’investitore si riferisce ad una prestazione finanziaria calcolata in funzione di un determinato indicatore dell’emittente (ad esempio EBIT – l’utile operativo, dall’inglese Earnings Before Interests and Taxes –, proventi da licenze o cifra d’affari) o ad un pagamento in contanti, corrispondente ad una quota proporzionale dell’utile d’esercizio annuale e/o del ricavo risultante dalla liquidazione.
- token d’investimento con diritti di partecipazione15: questi token costituiscono diritti di partecipazione (ad esempio azioni e buoni di partecipazione). Il diritto agli utili proporzionale è regolato dagli statuti.
Un’illustrazione del trattamento fiscale delle tre categorie di token a livello di emittente e di investitore (sostanza privata) è presentata qui di seguito. Per quanto concerne l’emittente, si suppone che si tratti di una società anonima con sede fiscale in Svizzera.
14 Questo nuovo concetto combina i termini «token di partecipazione» e «token sul capitale proprio» usati in precedenza (cfr. documento di lavoro versione 1 del 27 agosto 2019).
15 Questo termine include non solo le azioni, ma anche i buoni di partecipazione con e senza diritti inerenti alla qualità di socio. Nel rapporto del Dipartimento federale delle finanze DFF del 19 giugno 2020 su un'eventuale necessità di adeguare la legislazione fiscale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito (DLT/blockchain), è stato ancora utilizzato il termine «token d’investimento con diritti inerenti alla qualità di socio», che si è rivelato troppo limitato per i certificati di partecipazione.
I token sul capitale di terzi sono emessi dagli emittenti nell’ambito di una raccolta collettiva di fondi. Di norma sono definiti con importi fissi e danno diritto al rimborso della totalità o di una parte considerevole dell’investimento ed eventualmente al pagamento di interessi. Essi servono al creditore per attestare, far valere o trasferire il credito.
Sul piano fiscale i token sul capitale di terzi sono da equipararsi ai titoli di credito (obbligazioni).
Trattamento fiscale applicabile all’emittente
3.2.1 Imposta sull’utile
I fondi ricevuti dalla raccolta collettiva di capitale non costituiscono un reddito imponibile e vengono iscritti a bilancio come capitale di terzi. In linea di principio gli eventuali pagamenti di interessi agli investitori sono oneri giustificati dall’uso commerciale e dunque oneri fiscalmente deducibili16.
3.2.2 Imposta preventiva
Gli interessi da obbligazioni17 sotto forma periodica o sotto forma di rimunerazioni uniche sono soggetti all’imposta preventiva18.
3.2.3 Tasse di bollo
L’emissione di obbligazioni19 è esclusa dalla tassa di negoziazione20. Per contro la negoziazione di obbligazioni è di principio assoggettata alla tassa di negoziazione21.
Trattamento fiscale applicabile all’investitore
3.2.4 Imposta sulla sostanza
I token sul capitale di terzi rappresentano sostanza mobiliare, oggetto dell’imposta cantonale sulla sostanza22. Al termine del periodo fiscale la sostanza deve essere stimata al valore venale. Se non è possibile determinare il valore di stima attuale, il token sul capitale di terzi deve essere dichiarato al prezzo di acquisto iniziale, convertito in franchi svizzeri.
3.2.5 Imposta sul reddito
Al momento dell’emissione dei token sul capitale di terzi avviene una semplice modifica della struttura patrimoniale, senza incidenza sul reddito. Gli interessi da obbligazioni sotto forma perio-dica o sotto forma di rimunerazioni uniche (disaggio di emissione e/o aggio di rimborso quale differenza tra valore di emissione e di rimborso) sono assoggettati all’imposta sul reddito23 al momento della realizzazione.
Se a un collaboratore vengono corrisposti versamenti dello stipendio o prestazioni accessorie al salario sotto forma di token sul capitale di terzi, si tratta di un reddito imponibile da attività lucrativa24, che deve figurare nel certificato di salario (cifra 1 o cifra 3). L’importo da indicare è il valore venale al momento della riscossione (incasso di una prestazione o acquisizione di un diritto esigibile a una prestazione), convertito in franchi svizzeri.
Sul piano fiscale la compravendita di token sul capitale di terzi è da equipararsi alle transazioni con titoli tradizionali. Nel caso della sostanza privata di persone fisiche, gli utili e le perdite derivanti da tali transazioni rappresentano di principio utili in capitale esenti da imposta o perdite in capitale non deducibili25. La tipologia, l’entità, e il finanziamento delle transazioni determinano la sussistenza di un’attività lucrativa indipendente, piuttosto che di una gestione della sostanza privata. In questo caso gli utili in capitale derivanti dall’alienazione di token sul capitale di terzi sono considerati di natura professionale e sono assoggettati all’imposta sul reddito26. Se contabilizzate, di principio le perdite sono fiscalmente deducibili.
3.2.6 Imposta preventiva
Gli interessi da obbligazioni27 sotto forma periodica o sotto forma di rimunerazioni uniche sono soggetti all’imposta preventiva28.
3.2.7 Tasse di bollo
In linea di principio la negoziazione di obbligazioni29 è sottoposta alla tassa di negoziazione30 all’aliquota applicabile ai documenti svizzeri.
16 Art. 58 cpv. 1 LIFD, art. 24 cpv. 1 LAID
17 Art. 4 cpv. 1 lett. a LIP in combinato disposto con l’art. 15 cpv. 1 dell’ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211) /Circolare dell’AFC n. 47 del 25 luglio 2019 intitolata Obbligazioni (di seguito, circolare n. 47)
18 Art. 4 cpv. 1 lett. a LIP in combinato disposto con l’art. 18 e segg OIPrev
19 Art. 4 cpv. 3 LTB
20 Art. 14 cpv. 1 lett. a LTB
21 Art. 13 cpv. 1 lett. a cifra 1 LTB
22 Art. 13 cpv. 1 e art. 14 cpv. 1 LAID
23 Art. 20 cpv. 1 lett. a o b LIFD, art. 7 cpv. 1 LAID
24 Art. 17 cpv. 1 LIFD
25 Art. 16 cpv. 3 LIFD
26 Art. 18 cpv. 2 LIFD; applicazione per analogia dei criteri definiti all’interno della circolare n. 36
27 Art. 4 cpv. 1 lett. a LIP in combinato disposto con l’art. 15 cpv. 1 OIPrev / Circolare n. 47
28 Art. 4 cpv. 1 lett. a LIP
29 Art. 4 cpv. 3 LTB
30 Art. 13 cpv. 2 lett. a cifra 1 LTB
I token d’investimento su base contrattuale sono emessi dagli emittenti nell’ambito di una raccolta collettiva di fondi, senza con ciò far sorgere diritti di partecipazione (digitali) sotto forma di azioni, buoni di partecipazione o buoni di godimento né emettere obbligazioni o quote di investimenti collettivi di capitale. Il rapporto giuridico tra l’emittente e l’investitore è un rapporto contrattuale che non contempla il diritto al rimborso della totalità o di una parte considerevole dell’investimento. L’investitore ha diritto ad una prestazione finanziaria corrispondente a una quota proporzionale di un determinato indicatore dell’emittente (ad esempio EBIT, proventi da licenze o cifra d’affari) oppure ad una determinata prestazione finanziaria corrispondente ad una quota proporzionale dell’utile d’esercizio. Il diritto dell’investitore a un pagamento annuale sussiste a prescindere dal fatto che l’emittente distribuisca o meno un dividendo agli azionisti e non dipende né dalle eventuali prescrizioni del diritto sulla società anonima in materia di riserve legali né da una delibera dell’assemblea generale.
Sul piano fiscale i token d’investimento su base contrattuale sono da classificare come strumenti finanziari derivati sui generis.
Trattamento fiscale applicabile all’emittente
3.3.1 Imposta sull’utile
Come illustrato alla cifra 3.3 che precede, la ricezione di fondi derivanti dalla raccolta collettiva di capitale nell’ambito dell’emissione di token d’investimento su base contrattuale non si configura né come capitale di terzi né come capitale proprio. I fondi affluiti sono da considerarsi reddito imponibile e all’atto dell’emissione devono essere riportati nel conto economico come reddito. L’obbligo contrattuale di attuare un determinato progetto giustifica la contabilizzazione di un accantonamento con ripercussioni sui costi. La prova di questo obbligo deve essere apportata per mezzo del Whitepaper oppure tramite altri contratti e business plan. Gli obblighi non comprovati non sono da considerare quali oneri giustificati dall’uso commerciale (accantonamenti). Gli accantonamenti che non sono più necessari devono essere sciolti ed aggiunti al reddito imponibile dopo la fase Go-Live.
Di principio, i pagamenti a fronte del diritto degli investitori a una quota proporzionale di un determinato indicatore dell’emittente (ad esempio EBIT, proventi da licenze o cifra d’affari) oppure ad una determinata prestazione finanziaria corrispondente ad una quota proporzionale dell’utile d’esercizio sono da qualificare come oneri giustificati dall’uso commerciale e pertanto oneri fiscalmente deducibili31. Ciò a condizione che si possa dimostrare chi sono i destinatari della prestazione al momento dell’esigibilità dei proventi. Se, inoltre, uno o entrambi i valori limite menzionati al paragrafo 3.3.2 sono superati, rimane salva una riqualificazione dei pagamenti corrispondenti in distribuzione dissimulata di dividendo.
In alternativa alla contabilizzazione descritta sopra, nel singolo caso concreto e in presenza di token d’investimento è possibile accettare sul piano fiscale anche il tipo di contabilizzazione descritta qui di seguito32. La contabilizzazione dei fondi incassati nell’ambito dell’ICO avviene in una prima fase nel conto «Anticipi senza obbligo di rimborso». I costi di sviluppo del progetto in corso sono da allibrare nei costi d’esercizio. Successivamente i costi di sviluppo del progetto dovranno essere attivati con la scrittura contabile «Attivi elaborati in proprio a Prestazioni proprie attivate (conto economico)», questo premesso che le condizioni per l’attivazione siano adempiute. Se le condizioni per l’attivazione non sono adempiute, una registrazione in dare deve essere effettuata tramite il conto «Anticipi senza obbligo di rimborso». In una seconda fase, il saldo del conto «Attivi elaborati in proprio» dovrà essere accreditato al saldo del conto “Anticipi senza obbligo di rimborso». Per quanto concerne la giustificazione economica del conto «Anticipi senza obbligo di rimborso», questa è soggetta a condizioni analoghe a quelle della giustificazione di un accantonamento.
3.3.2 Imposta preventiva
I redditi da token d’investimento su base contrattuale non sono oggetto dell’imposta ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 LIP. Di conseguenza i pagamenti non sono redditi assoggettati all’imposta preventiva come interessi da obbligazioni, dividendi, distribuzioni di investimenti collettivi di capitale e interessi su averi di clienti33. Essi non sono neanche considerati vincite conseguite con giochi in denaro, lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite34.
L’AFC si riserva il diritto di prelevare l’imposta preventiva se almeno uno dei due valori soglia summenzionati non è raggiunto:
- nel momento in cui i rispettivi proventi diventano esigibili, gli azionisti o le persone ad essi vicine possono detenere complessivamente al massimo il 50 per cento dei token emessi. Con tale restrizione si intende garantire che la maggior parte degli utili non affluisca in senza ritenuta dell’imposta preventiva a detentori dei token che sono al tempo stesso azionisti;
- la quota di partecipazione agli utili stabilita, deve far sì che i pagamenti ai detentori dei token non siano superiori al 50 per cento dell’EBIT. Con tale restrizione si intende garantire che, dopo l’attribuzione ai detentori di token della quota di partecipazione agli utili, il rischio imprenditoriale dei prestatori del capitale proprio sia comunque indennizzato in modo congruo.
È fatta salva la verifica di un’eventuale elusione fiscale.
3.3.3 Tasse di bollo
L’emissione di token d’investimento su base contrattuale non è assoggettata alla tassa d’emissione, in quanto non vengono emessi diritti di partecipazione conformemente all’articolo 5 capoverso 1 LTB. Nella misura in cui al prezzo di acquisto corrisposto dai titolari delle partecipazioni per i token d’investimento su base contrattuale corrisponde una rispettiva controprestazione, non sussiste neanche un versamento suppletivo35.
Trattamento fiscale applicabile all’investitore
3.3.4 Imposta sulla sostanza
I token d’investimento su base contrattuale rappresentano sostanza mobiliare e sono oggetto dell’imposta cantonale sulla sostanza36. La sostanza alla fine del periodo fiscale deve essere stimata al valore venale37. I token emessi nel processo di fondazione devono essere valutati come minimo in modo analogo ai token emessi a dei terzi indipendenti durante le fasi di Pre-Sale. Se non è possibile determinare il valore di stima attuale, il token d’investimento su base contrattuale deve essere dichiarato al prezzo di acquisto iniziale, convertito in franchi svizzeri.
3.3.5 Imposta sul reddito
All’atto dell’emissione dei token d’investimento su base contrattuale avviene una semplice modifica della struttura patrimoniale, senza incidenza sul reddito. I pagamenti sono integralmente considerati come proventi da sostanza mobiliare e sono assoggettati all’imposta sul reddito. Gli investitori non hanno diritto al rimborso fiscalmente neutro dell’importo investito inizialmente, in quanto in caso di liquidazione non sussiste alcun obbligo contrattuale dell’emittente al rimborso. Le relative perdite rappresentano perdite in capitale fiscalmente non deducibili.
Se a un collaboratore vengono corrisposti versamenti dello stipendio o prestazioni accessorie al salario sotto forma di token d’investimento su base contrattuale, si tratta di un reddito imponibile da attività lucrativa38, che deve figurare nel certificato di salario (cifra 1 o cifra 3). L’importo da indicare è il valore al momento della riscossione (incasso di una prestazione o acquisizione di un diritto esigibile a una prestazione), convertito in franchi svizzeri.
In un piano di partecipazioni di collaboratore vere e proprie, il dipendente partecipa al capitale proprio del datore di lavoro39. Poiché lo scambio di servizi nel caso di token d'investimento su base contrattuale si basa su un rapporto contrattuale, questi token non costituiscono diritti di partecipazione in senso stretto. Pertanto, i token d'investimento su base contrattuale che sono emessi per i dipendenti non si qualificano come partecipazioni di collaboratori vere e proprie ai sensi dell'articolo 17b comma 1 LIFD.
Inoltre, un token d'investimento su base contrattuale non è neppure una partecipazione impropria di collaboratore, cioè un’aspettativa di meri indennizzi in contanti ai sensi dell'articolo 17a capoverso 2 della LIFD.
In caso di consegna gratuita di token d'investimento su base contrattuale al collaboratore, la differenza tra valore di mercato costituisce un vantaggio valutabile in denaro ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LIFD.
Sul piano fiscale la compravendita di token d’investimento su base contrattuale è da equipararsi alle transazioni con titoli tradizionali. Nel caso della sostanza privata di persone fisiche, gli utili e le perdite derivanti da tali transazioni rappresentano di principio utili in capitale esenti da imposta o perdite di capitale non deducibili40. La tipologia, l’entità e il finanziamento delle transazioni determinano la sussistenza di un’attività lucrativa indipendente, piuttosto che di una gestione della sostanza privata. In questo caso gli utili in capitale derivanti dall’alienazione di token d’investimento su base contrattuale sono considerati di natura professionale e sono assoggettati all’imposta sul reddito41. Se contabilizzate, di principio le perdite sono fiscalmente deducibili.
3.3.6 Imposta preventiva
I token d’investimento su base contrattuale non sono oggetto dell’imposta ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 LIP. Di conseguenza, i pagamenti non sono proventi assoggettati all’imposta preventiva come interessi da obbligazioni, dividendi, distribuzioni di investimenti collettivi di capitale e interessi da averi di clienti42. Essi non sono neanche considerati vincite conseguite con giochi in denaro, lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite43. Pertanto i pagamenti non sono assoggettati all’imposta preventiva.
3.3.7 Tasse di bollo
Qualora i token d’investimento su base contrattuale non fanno riferimento a documenti imponibili ai sensi della legge federale sulla tassa di bollo, le transazioni del mercato secondario relative a questi token non sono assoggettate alla tassa di bollo di negoziazione.
31 Art. 58 cpv. 1 LIFD, art. 25 LAID
32 Expertsuisse: Ausgewählte Fragen und Antworten zum neuen Rechnungslegungsrecht (mit letzter Änderung vom 30.04.2019), neue Frage 10.3 «Verbuchung vonICOs mit Herausgabe von Asset Token»
33 Art. 4 cpv. 1 LIP e contrario
34 Art. 6 LIP e contrario
35 Art. 5 cpv. 2 lett. a LTB e contrario
36 Art. 13 cpv. 1 e LAID
37 Art. 14 cpv. 1 LAID
38 Art. 17 cpv. 1 LIFD
39 Circolare dell’AFC n. 37 versione del 30 ottobre 2020 intitolata Imposizione delle partecipazioni di collaboratore (di seguito, circolare n. 37), cifra2.3.1
40 Art. 16 cpv. 3 LIFD
41 Art. 18 cpv. 2 LIFD; applicazione per analogia dei criteri definiti all’interno della circolare n. 36
42 Art. 4 cpv. 1 LIP e contrario
43 Art. 6 LIP e contrario
Nell’ambito di una raccolta collettiva di fondi, gli emittenti possono emettere azioni risp. altri titoli di partecipazione44 sotto forma di token d’investimento con diritti di partecipazione45. La relazione giuridica tra l’emittente e l’investitore è di natura societaria. I diritti dell’investitore sono regolati dallo statuto.
Trattamento fiscale applicabile all’emittente
3.4.1 Imposta sull’utile
La ricezione di fondi derivanti dalla raccolta collettiva di capitale nell’ambito dell’emissione di token d’investimento con diritti di partecipazione non costituisce utile imponibile nella misura in cui si tratta di apporti di capitale46, compresi aggio o di prestazioni a fondo perso47.
3.4.2 Imposta preventiva
I redditi da token d’investimento con diritti di partecipazione sono oggetto dell’imposta preventiva. I pagamenti corrispondenti sono proventi assoggettati all’imposta preventiva come dividendi48.
3.4.3 Tasse di bollo
L’emissione di token d’investimento con diritti di partecipazione è assoggettata alla tassa d’emissione, in quanto vengono emessi diritti di partecipazione conformemente all’articolo 5 capoverso 1 lettera a LTB49. Inoltre, nella misura in cui al prezzo di acquisto corrisposto dai titolari delle partecipazioni per i token d’investimento con diritti di partecipazione non corrisponde una rispettiva controprestazione, sussiste un versamento suppletivo50.
Trattamento fiscale applicabile all’investitore
3.4.4 Imposta sulla sostanza
I token d’investimento con diritti di partecipazione rappresentano sostanza mobiliare e sono oggetto dell’imposta cantonale sulla sostanza51. Al termine del periodo fiscale, la sostanza deve es-sere stimata al valore venale. Se non è possibile determinare il valore di stima attuale, il token d’investimento deve essere dichiarato al prezzo d'acquisto iniziale, convertito in franchi svizzeri.
3.4.5 Imposta sul reddito
All’atto dell’emissione dei token d’investimento con diritti di partecipazione avviene una semplice modifica della struttura patrimoniale, senza incidenza sul reddito. Le distribuzioni di dividendi si configurano come proventi da sostanza mobiliare e sono assoggettati all’imposta sul reddito52,53.
Se a un collaboratore vengono corrisposti versamenti dello stipendio o prestazioni accessorie al salario sotto forma di token d’investimento con diritti di partecipazione, si tratta di partecipazioni di collaboratore vere e propire. Queste rappresentano un reddito imponibile da attività lucrativa54, che deve figurare nel certificato di salario (cifra 1 o cifra 3). L’importo da indicare è il valore al momento della riscossione (incasso di una prestazione o dell’acquisizione di un diritto esigibile a una prestazione), calcolato in franchi svizzeri55.
Sul piano fiscale la compravendita di token d’investimento con diritti di partecipazione è da equipararsi alle transazioni con titoli tradizionali. Nel caso della sostanza privata di persone fisiche, gli utili e le perdite derivanti da tali transazioni rappresentano di principio utili in capitale esenti da imposta o perdite in capitale non deducibili56. La tipologia, l’entità e il finanziamento delle transazioni determinano la sussistenza di un’attività lucrativa indipendente, piuttosto che di una gestione della sostanza privata. In questo caso gli utili in capitale derivanti dall’alienazione di token d’investimento con diritti di partecipazione sono considerati di natura professionale e sono assoggettati all’imposta sul reddito57. Se contabilizzate, le perdite sono fiscalmente deducibili.
3.4.6 Imposta preventiva
I redditi da token d’investimento con diritti di partecipazione sono oggetto dell’imposta preventiva. I versamenti corrispondenti sono assoggettati all’imposta preventiva come provento da sostanza mobiliare (dividendi)58.
3.4.7 Tasse di bollo
Il trasferimento a titolo oneroso di token d’investimento con diritti di partecipazione è soggetto alla tassa di bollo di negoziazione, qualora i rapporti giuridici ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 lett. a cifra 2 LTB sono trasferiti.
44 Art. 622 cpv. 1 e 1 bis della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del codice civile svizzero (libro quinto: diritto delle obbligazioni) (CO; RS 220)
45 Cfr. in particolare la nuova possibilità di emettere azioni sotto forma di diritti valori registrati sulla base dell’art. 622 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 973d CO
46 Circolare dell’AFC n. 29b del 23 dicembre 2019 intitolata Principio dell’apporto di capitale (di seguito, circolare 29b)
47 Art. 60 lett. a LIFD
48 Art. 4 cpv. 1 lett. b LIP
49 Art. 5 cpv. 1 lett. a LTB
50 Art. 5 cpv. 2 lett. a LTB
51 Art. 13 cpv. 1 e art. 14 cpv. 1 LAID
52 Art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD, art. 7 cpv. 1 LAID
53 Circolare dell’AFC n. no. 22a del 31 gennaio 2020 intitolata Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza privata e limitazione della deduzione degli interessi passivi (di seguito, circolare n. 22a)
54 Art. 17 cpv. 1 LIFD
55 Cfr. Circolare n. 37, cifra 6
56 Art. 16 cpv. 3 LIFD
57 Art. 18 cpv. 2 LIFD; applicazione per analogia dei criteri definiti all’interno della circolare n. 36
58 Art. 4 cpv. 1 lett. b LIP
Contrariamente ai token d’investimento, i token di utilizzo (utility token) emessi nell’ambito di una ICO o ITO non rappresentano un diritto valutabile in denaro sotto forma di indennità fissa o di una determinata partecipazione al risultato aziendale dell’emittente. I token di utilizzo conferiscono all’investitore il diritto di utilizzare servizi digitali, in genere resi disponibili principalmente su una piattaforma (decentralizzata). Di solito questi servizi sono erogati per il tramite di un’infrastruttura blockchain, laddove il diritto dell’investitore di accedere all’utilizzo digitale mediante i token è limi-tato alla piattaforma e al servizio specifici. I fondi percepiti dall’emittente sono vincolati e quindi da utilizzarsi obbligatoriamente per lo sviluppo dei servizi. La corresponsione dei fondi e la relativa emissione dei token conferiscono all’investitore il diritto a pretendere che l’emittente si attivi ai sensi dell’accordo contrattuale. Non è possibile accedere al servizio garantito contrattualmente senza il token di utilizzo.
La qualificazione fiscale di un token di utilizzo dipende in modo determinante da come si configura il rapporto giuridico di diritto civile tra investitore ed emittente. Occorre considerare dal punto di vista fiscale tutti gli impegni contrattuali dell’emittente nei confronti dell’investitore e valutarli separatamente per ogni singola tipologia di imposta.
In pratica, i token di utilizzo sono di solito emessi da fondazioni. Poiché in tali costellazioni la maggior parte delle conseguenze fiscali a livello degli investitori non sono applicabili, le conseguenze fiscali nel caso di emissione da parte di una società anonima sono descritte di seguito. Il trattamento fiscale dei token di utilizzo applicabile all’emittente e all’investitore (sostanza privata) è presentato qui di seguito. Per quanto concerne l’emittente, si suppone che si tratti di una società anonima con sede in Svizzera. Inoltre si presuppone che l’emittente si impegni unicamente a utilizzare i fondi percepiti per lo sviluppo del servizio digitale e per consentire agli investitori l’accesso al servizio o l’utilizzo del medesimo. Non sussistono di solito altri obblighi dell’emittente nei confronti degli investitori.
I token di utilizzo sono emessi dagli emittenti nell’ambito di una raccolta collettiva di fondi, senza creazione di diritti di partecipazione (digitali) sotto forma di azioni, buoni di partecipazione o buoni di godimento né emissione di obbligazioni o quote di investimenti collettivi di capitale. Il rapporto giuridico tra l’emittente e l’investitore è un rapporto contrattuale che non contempla il diritto al rimborso della totalità o di una parte considerevole dell’investimento. L’investitore ha unicamente il diritto di utilizzare un servizio digitale sviluppato e messo a disposizione dall’emittente.
In linea di principio, ai fini fiscali i token di utilizzo sono da classificare come un mandato59 tra emittente e investitore. Il mandato consiste nel fatto che l’emittente deve operare conformemente all’accordo contrattuale tra lui e l’investitore.
Trattamento fiscale applicabile all’emittente
4.2.1 Imposta sull’utile
Come illustrato alla cifra 4.2 che precede, nel caso della ricezione di fondi derivanti dalla raccolta collettiva di fondi nell’ambito dell’emissione di token di utilizzo non si tratta né di capitale di terzi né di capitale proprio. I fondi affluiti sono da considerarsi reddito imponibile e all’atto dell’emissione devono essere riportati nel conto economico come reddito. L’obbligo contrattuale di attuare un determinato progetto giustifica la contabilizzazione di un accantonamento con ripercussioni sui costi. La prova di questo obbligo deve essere apportata per mezzo del Whitepaper oppure tramite altri contratti e business plan. Gli accantonamenti che non sono più necessari devono essere sciolti ed aggiunti al reddito imponibile dopo la fase Go-Live.
In alternativa al trattamento fiscale, rispettivamente alla contabilizzazione descritti sopra nel singolo caso concreto e in presenza di token di utilizzo, è possibile accettare sul piano fiscale anche il tipo di contabilizzazione descritta qui di seguito60. I fondi affluiti sono iscritti al passivo come impegno, rispettivamente come pagamento anticipato senza diritto di rimborso. Il motivo dell’iscrizione al passivo dei fondi affluiti sta nel fatto che al momento dell’entrata del pagamento non è ancora avvenuta alcuna realizzazione. Essa infatti, in presenza di un mandato, avviene solo nel momento in cui l’emittente si attiva effettivamente.
Al termine del rispettivo periodo fiscale, il conto pagamento anticipato senza diritto di rimborso viene liquidato pro quota con la contabilizzazione (conto pagamento anticipato senza diritto di rimborso a conto ricavi) per l’ammontare dei costi maturati, compresa un’eventuale maggiora-zione di utile. Questa maggiorazione di utile deve essere allibrata qualunque sia il modo di contabilizzazione.
4.2.2 Imposta preventiva
Le pretese derivanti da rapporti contrattuali di mandato non sono oggetto dell’imposta ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 LIP. Il diritto di utilizzare i servizi digitali non rappresenta pertanto un reddito assoggettato all’imposta preventiva61. Esso non rappresenta neanche una vincita conseguita con giochi in denaro, lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite62.
4.2.3 Tasse di bollo
L’emissione di token di utilizzo non è assoggettata alla tassa d’emissione, in quanto non vengono emessi diritti di partecipazione conformemente all’articolo 5 capoverso 1 LTB. Inoltre, nella misura in cui al prezzo di acquisto corrisposto dai titolari delle partecipazioni per i token di utilità corrisponde una rispettiva controprestazione, non sussiste neanche un versamento suppletivo63. I token di utilizzo non sono documenti imponibili ai sensi della legge sulle tasse di bollo. La loro emissione e negoziazione non sono quindi assoggettate alla tassa di negoziazione64.
Trattamento fiscale applicabile all’investitore
4.2.4 Imposta sulla sostanza
Solitamente i token di utilizzo sono negoziabili e quindi hanno un valore di mercato. I token di utilizzo rappresentano sostanza mobiliare, oggetto dell’imposta cantonale sulla sostanza65, che al termine del periodo fiscale deve essere stimato al valore venale. Se non è possibile determinare il valore di stima attuale, il token di utilizzo deve essere dichiarato al prezzo di acquisto iniziale, convertito in franchi svizzeri.
4.2.5 Imposta sul reddito
All’atto dell’emissione dei token di utilizzo avviene una semplice modifica della struttura patrimoniale, senza incidenza sul reddito. In assenza di pagamenti dell’emittente agli investitori, non ci sono conseguente fiscali ai fini dell’imposta sul reddito66. Gli investitori non hanno diritto ad un abbattimento fiscalmente neutro dell’importo inizialmente investito, in quanto in caso di liquidazione non sussiste alcun obbligo contrattuale dell’emittente al rimborso. Le relative perdite rappresentano perdite in capitale fiscalmente non deducibili.
Se a un collaboratore vengono corrisposti versamenti dello stipendio o prestazioni accessorie al salario sotto forma di token di utilizzo, si tratta di un reddito imponibile da attività lucrativa67, che deve figurare nel certificato di salario (cifra 1 o cifra 3). L’importo da indicare è il valore al momento della riscossione (incasso di una prestazione o acquisizione di un diritto esigibile a una prestazione), calcolato in franchi svizzeri.
In un piano di partecipazioni di collaboratore vere e proprie, il dipendente partecipa al capitale proprio del datore di lavoro68. Poiché lo scambio di servizi nel caso di token di utilizzo si basa su un rapporto contrattuale, questi token non costituiscono diritti di partecipazione in senso stretto. Pertanto, i token di utilizzo che sono emessi per i dipendenti non si qualificano come partecipazioni di collaboratori vere e proprie ai sensi dell'articolo 17b capoverso 1 LIFD.
Inoltre, un token di utilizzo non è neppure una partecipazione impropria di collaboratore, cioè un’aspettativa di meri indennizzi in contanti ai sensi dell'articolo 17a capoverso 2 LIFD.
La consegna gratuita di token di utilizzo al collaboratore, costituisce piuttosto un vantaggio valutabile in denaro ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LIFD a concorrenza del valore di mercato del token di utilizzo in questione.
Sul piano fiscale la compravendita di token di utilizzo è da equipararsi alle transazioni con titoli tradizionali. Nel caso della sostanza privata di persone fisiche, gli utili e le perdite derivanti da tali transazioni rappresentano di principio utili in capitale esenti da imposta o perdite in capitale non deducibili69. La tipologia, l’entità e il finanziamento delle transazioni determinano la sussistenza di un’attività lucrativa indipendente, piuttosto che di una gestione della sostanza privata. In questo caso gli utili in capitale derivanti dall’alienazione di token di utilizzo sono considerati di natura professionale e sono assoggettati all’imposta sul reddito70. Se contabilizzate, le perdite sono fiscalmente deducibili.
4.2.6 Imposta preventiva
I mandati su base contrattuale non sono oggetto dell’imposta ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 LIP. Il diritto di utilizzare i servizi digitali non rappresenta pertanto un reddito assoggettato all’imposta preventiva71. Esso non rappresenta neanche una vincita conseguite con giochi in denaro, lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite72.
4.2.7 Tasse di bollo
I token di utilizzo non sono documenti imponibili ai sensi della legge sulle tasse di bollo. La loro emissione e negoziazione non sono quindi assoggettate alla tassa di negoziazione73.
59 Art. 394 segg. della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)
60 Expertsuisse: Ausgewählte Fragen und Antworten zum neuen Rechnungslegungsrecht (mit letzter Änderung vom 30.04.2019), ergänzte Frage 10.2 "Verbuchung von ICOs mit Herausgabe von Utility Token"
61 Art. 4 cpv. 1 e contrario
62 Art. 6 LIP e contrario
63 Art. 5 cpv. 2 lett. a LTB e contrario
64 Art. 13 cpv. 1 e 2 LTB e contrario
65 Art. 13 cpv. 1 e art. 14 cpv. 1 LAID
66 Art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD, art. 7 cpv. 1 LAID e contrario
67 Art. 17 cpv. 1 LIFD
68 Circolare n. 37, cifra 2.3.1
69 Art. 16 cpv. 3 LIFD
70 Art. 18 cpv. 2 LIFD; applicazione per analogia dei criteri definiti all’interno della circolare n. 36
71 Art. 4 cpv. 1 e contrario
72 Art. 6 LIP e contrario
73 Art. 13 cpv. 1 e 2 LTB e contrario
Documentazione
Documento di lavoro ─ Le criptovalute e le Initial Coin Offering / Initial Token Offering (ICO/ITO) quali oggetto dell’imposta sulla sostanza, dell’imposta sul reddito e dell’imposta sull’utile, dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo (PDF, 360 kB, 03.08.2022)sostituisce l'edizione del 27 agosto 2019
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Ultima modifica 02.10.2024
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