Imposta preventiva: modifiche a partire dal 1° gennaio 2023 relative alla procedura di notifica all’interno di un gruppo

La procedura di notifica all’interno di un gruppo sarà consentita a partire dal 1° gennaio 2023 per le par-tecipazioni pari o superiori al 10% ed estesa a tutte le persone giuridiche. L'autorizzazione preventiva alla procedura di notifica a livello internazionale è valida per cinque anni.

A partire dal 1° gennaio 2023, l’ambito di applicazione della procedura di notifica sarà esteso (cfr. Ordinanza del 4 maggio 2022 sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo ai fini dell’imposta preventiva; RU 2022 307). Questa procedura di notifica all'interno di un gruppo sarà consentita per le partecipazioni pari o superiori al 10% e per tutte le persone giuridiche che detengono tale partecipazione qualificata. Inoltre, l'autorizzazione richiesta in ambito internazionale per applicare la procedura di notifica avrà una validità di cinque anni, anziché tre.

Richiamo dei principi generali

Ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), la Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui redditi da capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro, sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite e sulle prestazioni assicurative.

Nel caso di redditi da beni mobili soggetti all'imposta preventiva, il credito d'imposta sorge nel momento in cui la prestazione imponibile è esigibile (cfr. art. 12 cpv. 1 della legge federale del 13.10.1965 sull'imposta preventiva [LIP]). Ai sensi dell'art. 16 capoverso 1 lettera c LIP, l’imposta preventiva scade 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale.

Una caratteristica del sistema dell'imposta preventiva è che la riscossione di tale imposta avviene in forma anonima e l'identità del contribuente non viene rivelata alle autorità fiscali fino a quando il richiedente non presenta una domanda di rimborso dell'imposta preventiva.

Nel caso di prestazioni (dividendi e prestazioni valutabili in denaro) pagate all'interno di un gruppo, il contribuente può essere autorizzato ad adempiere al suo obbligo fiscale attraverso la notifica della prestazione imponibile invece di pagare l'imposta. Se il contribuente soddisfa i requisiti materiali per questa procedura (di notifica), deve dichiarare la prestazione imponibile entro 30 giorni dall'insorgere della pretesa fiscale e comunicarla all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

La procedura di notifica è possibile sia a livello svizzero che a livello internazionale. 

Richiamo di alcuni elementi pratici relativi alla procedura di notifica

Secondo la giurisprudenza consolidata, la procedura di dichiarazione è ammissibile a livello svizzero se non ci sono dubbi sul diritto al rimborso. Se non vi è alcun diritto al rimborso – o se vi sono dubbi su tale diritto – la procedura di notifica deve essere rifiutata e l'imposta preventiva deve essere riscossa secondo la procedura ordinaria (ossia pagando l'imposta). In questo caso, al debitore della prestazione imponibile saranno addebitati gli interessi di mora sull'imposta dovuta dalla data di scadenza fino al pagamento. 

Una notifica tardiva di una prestazione imponibile ai fini dell'imposta preventiva non comporta la perdita del diritto di richiedere l'applicazione della procedura di notifica se sono soddisfatte le condizioni materiali per la sua concessione. Tuttavia, il mancato rispetto dei termini di legge può essere punito con una multa ai sensi dell'articolo 64 LIA.

Disposizione transitoria

Il testo dell'ordinanza è determinante per le modifiche che verranno apportate alla procedura di notifica (a livello nazionale e internazionale). Di conseguenza, per le domande (moduli) presentate fino al 31 dicembre 2022 incluso, si applicherà ancora la legge vigente.

In questo caso, il legislatore prevede la data di presentazione della domanda come criterio per l'applicazione della vecchia o della nuova legge. Pertanto, la data del timbro postale è determinante.

Dichiarazione online

La possibilità di espletare una procedura di notifica online tramite il portale dell’AFC non è ancora disponibile. La gamma di processi digitali offerti è in continua evoluzione e si prevede che in futuro sarà possibile anche effettuare questo tipo di notifica online. L'AFC informerà immediatamente il pubblico non appena questa funzionalità sarà disponibile.


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Ultima modifica 20.07.2023

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