Numero d’identificazione delle imprese (IDI)

Sostituzione del numero IVA a sei cifre con il numero d’identificazione delle imprese (IDI) con il complemento IDI «IVA»

  • Qual è il mio numero IVA?
    Il numero IVA si compone del numero IDI con il complemento «IVA». Il suo formato è quindi il seguente: CHE-123.456.789 IVA.

    L’estensione può essere fatta anche in lingua francese (TVA) o in lingua tedesca (MWST). Per contro l’abbreviazione inglese (VAT) non è autorizzata.

  • Formulazione del numero IVA e deduzione dell’imposta precedente
    Il contribuente destinatario di una prestazione che ha ricevuto una fattura contenente un numero IVA formulato differentemente da quello valevole indicato poc’anzi è ciò nonostante autorizzato a dedurre l’imposta precedente, ammesso che siamo adempite le condizioni noverate negli articoli 28 a 33 LIVA.

    Esempi di altre formulazioni:
    • N.IVA : CHE-123.456.789
    • N.IVA : CHE123456789
    • CHE123456789IVA (o TVA, MWST, VAT)
    • CHE 123 456 789 IVA (o TVA, MWST, VAT)
    • N.IVA : 123.456.789

Per qualsiasi altra domanda concernente l'IDI non direttamente legata all'IVA, vi invitiamo a rivolgervi al gruppo IDI dell'UST.

Numero IVA intracomunitario

Pur essendo abbreviati alla stessa maniera in lingua tedesca (UID), il numero d’identificazione delle imprese (IDI) attribuito in Svizzera e il numero di identificazione IVA attribuito nell’UE non hanno alcun rapporto tra loro.

Il numero di identificazione IVA dell’UE è richiesto unicamente per le prestazioni intracomunitarie, ossia in caso di forniture (cessione) di beni da uno Stato dell’UE a un altro Stato dell’UE o di prestazioni di servizi a per un destinatario con sede in un altro Stato dell’UE. Per poter effettuare tali prestazioni in esenzione d’imposta, il cliente rende noto al suo fornitore o prestatore di servizi il proprio numero di identificazione IVA.

Le imprese con sede in Svizzera che non effettuano prestazioni nell’UE non dispongono di un numero di identificazione IVA. Non necessitano nemmeno di un simile numero, poiché le imprese con sede nell’UE possono fornire beni in Svizzera o effettuare prestazioni di servizi a per un destinatario in Svizzera in esenzione d’imposta, senza ottenere dal cliente il numero di identificazione IVA (art. 146 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto).

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Ultima modifica 18.04.2024

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