Il principio di territorialità impone che le basi legali non siano applicate a territori al di fuori di quelli definiti in maniera esaustiva negli articoli 3 lettera a e 4 LIVA1. Di conseguenza, in caso di operazioni transfrontaliere (dall’estero alla Svizzera) le disposizioni degli articoli 26 e 27 LIVA non sono applicabili.
Principi in caso di fatturazione elettronica
Le fatture di prestatori esteri non sono legate a particolari esigenze di forma2. Il destinatario della prestazione in territorio svizzero deve chiedere unicamente al prestatore estero di emettere una fattura contenente una descrizione sufficiente della prestazione.
Nella fatturazione transfrontaliera la firma elettronica assume, ad esempio in caso di importazione o esportazione di beni, un’importanza limitata. Ciononostante il destinatario della prestazione in territorio svizzero è interessato a che il contratto o la fattura del prestatore estero contenga una descrizione sufficiente della prestazione.
Non pongono problemi le fatture elettroniche estere che adempiono i presupposti per le fatture elettroniche nel Paese d’origine, se le relative disposizioni equivalgono a quelle della legislazione svizzera.
Il prestatore può trasmettere i dati firmati elettronicamente anche se mancano disposizioni equivalenti a quelle della legislazione svizzera oppure se sono ammessi altri mezzi a garanzia dell’inalterabilità (integrità) e dell’origine (autenticità). Anche in questi casi il destinatario della prestazione non è obbligato a esaminare la qualità della firma.
Se manca la firma digitale e se non è possibile comprovare l’inalterabilità (integrità) e l’origine (autenticità), se non esiste una decisione d’imposizione dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) o un accordo contrattuale, oppure se sussistono dubbi, si applica il principio del libero apprezzamento delle prove di cui all’articolo 81 capoverso 3 LIVA.
Deduzione dell’imposta precedente
Ammesso l’adempimento delle condizioni previste nell’articolo 28 LIVA, vale quanto segue:
In caso di importazione di beni
È deducibile quale imposta precedente l’importo dell’imposta pagata all’AFD in base alla decisione d’imposizione IVA.
In caso di acquisto di prestazioni
È deducibile quale imposta precedente l’importo dell’imposta sull’acquisto dichiarata dall’impresa sulle prestazioni acquistate da imprese con sede all’estero.
1 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA; LIVA; RS 641.20)
2 Art. 26 LIVA.