Nelle relazioni internazionali la Svizzera scambia informazioni in materia fiscale attraverso l’assistenza amministrativa e giudiziaria.
- Lo scambio di informazioni tra autorità fiscali avviene mediante l’assistenza amministrativa, che si basa su convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni (CDI), accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale («Tax Information Exchange Agreement», TIEA) e sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa (MCAA).
- Lo scambio di informazioni tra autorità giudiziarie avviene mediante l’assistenza giudiziaria, che si basa sulla legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (assistenza in materia penale, AIMP), sull’accordo antifrode (AAF) e sulla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS).
La Divisione per lo scambio d’informazioni in materia fiscale (SEI) è competente per le procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria nell’ambito di accordi fiscali internazionali.
Scheda informativa
Ultima modifica 25.11.2020
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Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale
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