Il 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore le basi legali per l’applicazione in Svizzera dello scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. Il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni permette di lottare contro la sottrazione d’imposta transfrontaliera. Finora circa 100 Stati si sono pronunciati a favore della ripresa dello standard.
Per le persone fisiche, le persone giuridiche e altri enti residenti in Svizzera in possesso di un conto finanziario presso un istituto finanziario in uno Stato partner della Svizzera, questo comporta:
- L’istituto finanziario nello Stato partner trasmette informazioni identificative, informazioni finanziarie nonché informazioni sul conto alle autorità fiscali dello Stato partner.
- L’autorità fiscale dello Stato partner trasferisce queste informazioni all’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC.
- L’AFC, mediante procedura di richiamo, concede l’accesso alle informazioni all’autorità fiscale del Cantone di residenza del contribuente o dell’ente.
Le informazioni sul conto e le informazioni finanziarie sono normalmente disponibili presso l’istituto finanziario. Le informazioni identificative includono il nome, l’indirizzo, lo Stato o gli Stati (o territori) di residenza, la data di nascita, eventualmente il luogo di nascita e il numero o i numeri d’identificazione fiscale.
Per le persone fisiche e per gli enti vigono differenti numeri d’identificazione fiscale:
- Il numero d’assicurato AVS per le persone fisiche residenti in Svizzera (p. es. tutti i singoli cittadini);
- Il numero d’identificazione delle imprese (IDI) per le persone giuridiche (p. es. società anonime) e altri enti residenti in Svizzera.
Documentazione
Contatto
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale DPB
Gruppo SAI / CbCR
Eigerstrasse 65
3003 Berna
Ultima modifica 14.02.2024