Numero d’identificazione fiscale per lo scambio automatico di informazioni

Il 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore le basi legali per l’applicazione in Svizzera dello scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. Il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni permette di lottare contro la sottrazione d’imposta transfrontaliera. Finora circa 100 Stati si sono pronunciati a favore della ripresa dello standard.

Per le persone fisiche, le persone giuridiche e altri enti residenti in Svizzera in possesso di un conto finanziario presso un istituto finanziario in uno Stato partner della Svizzera, questo comporta:

  • L’istituto finanziario nello Stato partner trasmette informazioni identificative, informazioni finanziarie nonché informazioni sul conto alle autorità fiscali dello Stato partner.
  • L’autorità fiscale dello Stato partner trasferisce queste informazioni all’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC.
  • L’AFC, mediante procedura di richiamo, concede l’accesso alle informazioni all’autorità fiscale del Cantone di residenza del contribuente o dell’ente.

Le informazioni sul conto e le informazioni finanziarie sono normalmente disponibili presso l’istituto finanziario. Le informazioni identificative includono il nome, l’indirizzo, lo Stato o gli Stati (o territori) di residenza, la data di nascita, eventualmente il luogo di nascita e il numero o i numeri d’identificazione fiscale.

Per le persone fisiche e per gli enti vigono differenti numeri d’identificazione fiscale:

  • Il numero d’assicurato AVS per le persone fisiche residenti in Svizzera (p. es. tutti i singoli cittadini);
  • Il numero d’identificazione delle imprese (IDI) per le persone giuridiche (p. es. società anonime) e altri enti residenti in Svizzera.

Spiegazioni

Residenza: la residenza in Svizzera di una persona fisica o un ente è determinata in primo luogo dal diritto svizzero. Una persona fisica o un ente residente in Svizzera può essere residente anche in altro Stato (p. es. casa di vacanza all‘estero).

Istituto finanziario: istituto di custodia, istituto di deposito, ente di investimento o impresa di assicurazioni specificata.

Stato partner: uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto lo scambio automatico di informazioni.

Conto finanziario: conti di deposito, conti di custodia, quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito, contratti di assicurazione con valore di riscatto e contratti di rendita.

Informazioni generali sullo scambio automatico di informazioni

AFC: Scambio automatico di informazioni

Scambio automatico di informazioni: Stati partner

SIF: Scambio automatico di informazioni

 
 

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Eigerstrasse 65
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Ultima modifica 14.02.2024

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