L’attività di consigliere d’amministrazione, consigliere di fondazione e di altre funzioni analoghe è considerata un’attività lucrativa dipendente. La LIVA non precisa nei dettagli chi va considerato indipendente risp. dipendente. Per questo motivo la nozione di indipendente va definita anche in base alla giurisprudenza e alla dottrina esistenti in relazione a questa legge. Quindi è considerato indipendente chi non è impiegato e agisce in proprio nome verso l’esterno, realizzando in proprio nome cifre d'affari. Sono indizi di un’attività indipendente, fra l’altro:
- l'esecuzione di importanti investimenti;
- il disporre di propri locali commerciali;
- l'impiego di personale alle proprie dipendenze;
- l'assunzione del rischio aziendale;
- l'assunzione della responsabilità verso l'esterno;
- la garanzia della riuscita del lavoro;
- l'agire in proprio nome;
- la partecipazione all'utile risp. alla perdita;
- la libertà di accettare o rifiutare un lavoro;
- l'indipendenza nell'organizzazione del lavoro.
Forma inoltre un indizio non trascurabile, anche se non decisivo, il modo di conteggio dei contributi delle assicurazioni sociali.