Trovate qui informazioni in sintesi concernenti l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto di imprese estere.
Tutte le imprese che effettuano prestazioni o hanno la propria sede sul territorio svizzero e realizzano una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi proveniente da prestazioni imponibili e esenti dall’imposta sul territorio svizzero e all’estero, sono, a partire dal 1° gennaio 2018, obbligatoriamente assoggettate all’IVA.
Informazioni dettagliate concernenti l’assoggettamento all’IVA di imprese estere figurano nelle pubblicazioni della prassi IVA basate sul web:
Domande & risposte concernenti l’assoggettamento all’IVA di imprese estere
Di principio è assoggettato all’imposta sul valore aggiunto chi esercita un’impresa, vale a dire svolge un’attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità e agisce in proprio nome nei confronti di terzi. Ciò vale anche per le imprese con sede all’estero che svolgono un’attività sul territorio svizzero.
Chi realizza una cifra d’affari annua inferiore a 100 000 franchi è esentato dall’assoggettamento all’IVA, sempre che non rinunci all’esenzione dall’assoggettamento e si iscriva su basa volontaria nel registro dei contribuenti.
L’info IVA 02 Assoggettamento contiene ulteriori informazioni riguardo all’assoggettamento .
Non sono tra l’altro assoggettate all’IVA le imprese con sede all’estero che eseguono sul territorio svizzero unicamente prestazioni che sono escluse dall’imposta o che soggiacciono all’imposta sull’acquisto.
L’impresa estera che esegue una fornitura su contratto d’appalto in territorio svizzero, a prescindere dal fatto che venga o no consegnato materiale, è assoggettata all’IVA se consegue la cifra d’affari annua mondiale determinante (almeno 100 000 franchi).
Ulteriori informazioni sono contenute nell’info IVA 06 Luogo della prestazione e nella pubblicazione n. 52.02 dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini «Forniture in virtù di un contratto d’appalto e consegna di beni dopo la lavorazione sul territorio svizzero».
L’impresa che adempie le condizioni per l’assoggettamento all’IVA deve annunciarsi spontaneamente presso l’AFC. L’impresa deve annunciarsi presso l’AFC anche se non adempie più le condizioni per l’assoggettamento e intende farsi radiare dal registro dei contribuenti IVA.
L’annuncio per l’iscrizione all’IVA e la radiazione dal registro dei contribuenti può essere operato come segue:
Prima di assoggettarsi all’imposta sul valore aggiunto, un‘impresa estera senza domicilio, sede sociale o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero è tenuta a nominare un rappresentante domiciliato in Svizzera. Il rappresentante fiscale può essere una persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera. Non deve necessariamente trattarsi di un ufficio fiduciario, un avvocato o un membro di una determinata categoria professionale, bensì può trattarsi anche di un privato. Al momento dell’iscrizione online all’IVA, l’impresa estera deve indicare obbligatoriamente il rappresentante fiscale svizzero. Non è possibile annunciarsi senza quest’ultimo.
Inoltre, a copertura degli importi dovuti per legge all’AFC, l’impresa estera deve prestare una fideiussione irrevocabile emessa da una banca domiciliata in Svizzera o pagare l’importo in contanti.
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Divisione Riscossione
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
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Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Ultima modifica 30.09.2024
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