I servizi autonomi di una stessa collettività pubblica possono raggrupparsi per formare un solo soggetto fiscale. È altresì possibile creare più riunioni oppure di raggruppare l’insieme dei servizi autonomi di una stessa collettività pubblica per formare un solo soggetto fiscale (art. 12 cpv. 2 LIVA). Solo la riunione è soggetta al canone (art. 70 cpv. 2 LRTV) e non i servizi autonomi che ne fanno parte. La categoria tariffaria per il canone è determinata cumulando le cifre d’affari di tutti i membri della riunione (art. 70 cpv. 3 LRTV). La domanda di riunione deve essere presentata sino alla fine del mese febbraio.