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Avviso di sicurezza

Attenzione – Tentativo di phishing!

Attualizzato il 6 lug 2026

Sono state individuate e-mail che sembrano provenire dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e che riportano i seguenti indirizzi (elenco non esaustivo): @federaltaxadministration.com, @ftaswiss.live. Questi indirizzi non hanno alcun legame con l’AFC e costituiscono un tentativo di frode (phishing). Si ricorda che le e-mail ufficiali delle autorità federali svizzere vengono inviate da indirizzi che terminano con @admin.ch (o un sottodominio di xxx.admin.ch). Non cliccate su alcun link, non aprite allegati e non fornite informazioni personali, finanziarie o fiscali. Segnalate il messaggio secondo le procedure in vigore e cancellatelo.

In breve ─ Scambio Automatico di Informazioni (SAI)

L'obiettivo dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) è quello di incrementare la trasparenza fiscale e impedire l’evasione fiscale transfrontaliera.

In breve ─ Scambio Automatico di Informazioni (SAI)

Quali documenti / informazioni sono trasmessi?

Le informazioni relative ai conti finanziari conformemente allo standard comune di comunicazione (SCC):

  • informazioni concernenti l’identificazione
  • informazioni concernenti il conto
  • informazioni concernenti le finanze

Per più dettagli: sezione 2, cpv. 2 MCAA [RS 0.653.1 - Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014] ; capitolo 1.3.2 della direttiva de l’AFC.

In quale senso: Svizzera – estero / estero – Svizzera

In entrambi i sensi. In principio, la Svizzera conclude solo accordi che prevedono uno scambio reciproco (eccezione: i paesi che hanno rinunciato a ricevere dei dati). La lista degli Stati partner con i quali la Svizzera ha firmato un accordo per l’introduzione del SAI è disponibile sul sito web della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.

Per quale utilizzo?

Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente a fini fiscali (cfr. art. 22 Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale [RS 0.652.1]).

Quali informazioni devono essere trasmesse all’AFC per lo scambio con l’estero e entro quali scadenze?

Informazioni: cfr. 1a domanda.

Gli istituti finanziari svizzeri trasmettono all’AFC le informazioni entro un termine di sei mesi dalla fine dell’anno civile interessato (cfr. art. 15, cpv. 1 LSAI [RS 653.1]). Le informazioni devono essere scambiate tra l’AFC e le autorità competenti degli Stati partner entro nove mesi dalla fine dell’anno civile al quale si riferiscono (cfr. sezione 3, cpv. 3 MCAA [RS 0.653.1 - Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014]).

Documentazione

Contatto

Modulo di contatto

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale DPB
Gruppo SAI
Eigerstrasse 65
3003 Berna