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Minacce digitali

Phishing via e-mail

Attualizzato il 2 apr 2026

Attualmente circolano e-mail di phishing a nome dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Queste fingono di contenere una comunicazione ufficiale relativa a un rimborso. Si prega di ignorare queste e-mail, non cliccare sui link in esse contenuti, non fornire dati personali e cancellare tali e-mail. Ulteriori misure sono disponibili sul sito web dell'Ufficio federale per la sicurezza informatica.

Radiazione dall’IVA - Cessazione dell’assoggettamento obbligatorio

Come procedete se le condizioni per l’assoggettamento obbligatorio all’IVA non sono più adempiute e se desiderate chiedere la vostra radiazione dall’IVA?

Radiazione dall’IVA

Desiderate chiedere la radiazione della vostra impresa dal registro dei contribuenti IVA?

Come procedete se le condizioni per l’assoggettamento obbligatorio non sono più adempiute?

Cessazione dell’assoggettamento obbligatorio

L’assoggettamento termina ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LIVA

  • con la cessazione dell’attività imprenditoriale;
  • in caso di liquidazione patrimoniale: con la chiusura della procedura di liquidazione;
  • per le imprese con sede o domicilio all’estero: alla fine dell’anno civile in cui esse hanno eseguito per l’ultima volta una prestazione sul territorio svizzero.

In questi casi il contribuente deve annunciarlo all’AFC per scritto entro 30 giorni (art. 66 cpv. 2 LIVA).

Se la cifra d’affari determinante del contribuente non raggiunge più il limite della cifra d’affari ed è presumibile che la cifra d’affari determinante non sarà più raggiunta nemmeno nel periodo fiscale successivo, il contribuente può essere esentato dall’assoggettamento e chiedere la radiazione dal registro dei contribuenti IVA al più presto per la fine del periodo fiscale in cui la cifra d’affari determinante non è più raggiunta per la prima volta. La mancata richiesta di radiazione è considerata rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento (art. 14 cpv. 5 LIVA). La richiesta di radiazione è considerata tempestiva se è presentata all’AFC entro 60 giorni dalla fine del periodo fiscale.

Motivo della radiazione

Qualora nessuno dei seguenti motivi sia pertinente, la invitiamo a voler comunicare alla divisione Riscossione dell’IVA il motivo della radiazione dall’IVA.

Scelga motivo pertinente per la radiazione

Cessazione attività (senza successore)

Pensionamento (senza successore)

Ripresa attività dipendente (senza successore)

Se la vostra impresa non adempie più le condizioni per l’assoggettamento all’IVA, poiché non raggiunge più il limite minimo di cifra d’affari mondiale pari a 100 000 franchi (o 250 000 franchi per le associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico o per le istituzioni di utilità pubblica), potete chiedere la radiazione dall’IVA con il modulo qui appresso. La radiazione dev’essere presentata entro 60 giorni dalla fine del periodo fiscale, al più tardi entro la fine di febbraio dell’anno successivo.

Vogliate osserva che per l’assoggettamento è determinante la cifra d’affari imponibile sul territorio svizzero e all’estero.

Condizioni non più riempite (limite CA non raggiunto)

Cessione dell'attività (con successore)

Fine della manifestazione

Fine del consorzio

Fine del progetto/mandato

Fine dell'attività in Svizzera

Liquidazione (senza successore)

Fusione

Contatto

Per qualsiasi domanda, vi invitiamo a contattarci tramite il modulo di contatto.

Richieste specifiche

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna