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Storia dell’AFC

Oltre 100 anni di Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

Dagli inizi ai giorni nostri

La storia dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è strettamente legata agli sviluppi economici e politici della Svizzera e risale al periodo della Prima guerra mondiale. La sua fondazione nel 1915 avvenne in un periodo di grande incertezza e cambiamento, quando a causa delle esigenze finanziarie del Paese fu necessario intraprendere nuove vie nell’ambito della politica fiscale. Con la votazione del 6 giugno 1915, il popolo svizzero approvò l’introduzione di un’imposta di guerra per far fronte alle sfide finanziarie della guerra. Di conseguenza, il 30 luglio 1915 fu istituita l’«Amministrazione federale dell’imposta di guerra». Questa sezione provvisoria, inizialmente composta solo da un capo e da due funzionari ausiliari impiegati a tempo determinato, si occupava degli aspetti organizzativi e della riscossione dell’imposta di guerra straordinaria.

Presto i compiti della nuova autorità aumentarono. Durante la Prima guerra mondiale, l’AFC divenne responsabile della vigilanza sulla tassa d’esenzione dal servizio militare, della riscossione dell’imposta sui profitti di guerra e delle tasse di bollo federali. A essa competevano inoltre l’esame di tutte le questioni fiscali a livello federale come pure la preparazione e l’esecuzione di misure fiscali della Confederazione. Il personale crebbe rapidamente: già all’inizio degli anni Venti, oltre 200 funzionari lavoravano per l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Dopo la fine della guerra e l’abolizione dell’imposta sui profitti di guerra, il numero di dipendenti diminuì nuovamente, ma l’introduzione di nuove imposte durante la Seconda guerra mondiale fece aumentare di nuovo notevolmente l’organico dell’autorità.

Da istituzione provvisoria a permanente

La ridenominazione in «Amministrazione federale delle contribuzioni» nel 1918 segnò il passaggio da un’istituzione temporanea a un’istituzione permanente in grado di affrontare anche le sfide future nel settore fiscale. La prima dichiarazione d’imposta per l’anno 1915, costituita da un modulo di due pagine, aveva ancora una struttura piuttosto semplice. Tuttavia, la crescente complessità delle condizioni economiche e sociali si rifletté ben presto anche nel lavoro dell’AFC. Con la legge federale del 1917 sulle tasse di bollo, la Confederazione iniziò a riscuotere sistematicamente tributi su azioni, obbligazioni e titoli esteri. Gli anni della Prima guerra mondiale gettarono quindi le basi per la moderna politica fiscale della Svizzera.

La Seconda guerra mondiale pose nuovamente l’AFC di fronte a sfide di enorme portata. L’introduzione dell’imposta per la difesa nazionale (1940) e dell’imposta sulla cifra d’affari (1941) provocò un’impennata delle entrate, ma anche un aumento delle richieste nei confronti dell’Amministrazione. Le nuove imposte costituirono la base del finanziamento federale nel dopoguerra e furono ulteriormente sviluppate in modo decisivo con l’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto nel 1995. Anche l’imposta preventiva, introdotta nel 1943 per impedire l’evasione fiscale, si rivelò un pilastro importante del sistema fiscale.

Cambiamento e progresso: l’AFC si adatta alle nuove esigenze

La crescente importanza della Svizzera come piazza finanziaria internazionale e la crescente globalizzazione dell’economia comportarono nuovi compiti e una maggiore specializzazione all’interno dell’AFC. Già negli anni Sessanta, l’AFC era uno dei più grandi uffici federali civili e la sua organizzazione comprendeva, oltre alla direzione, diverse sottodivisioni e sezioni. Tra queste vi erano settori come il diritto fiscale internazionale e la doppia imposizione. Con la riforma della legge sull’organizzazione dell’Amministrazione (1978) e l’introduzione delle divisioni principali nel 1973, l’autorità ha assunto una struttura organizzativa che è rimasta quasi del tutto invariata fino ad oggi.

La digitalizzazione e le crescenti esigenze di cooperazione internazionale hanno avuto un impatto significativo sul lavoro dell’AFC a partire dagli anni 2000. Dagli anni 2010 l’AFC ha moltiplicato i processi digitali, come la dichiarazione d’imposta elettronica, e si è impegnata per migliorare la trasparenza fiscale internazionale. La riforma dell’imposizione delle imprese (2014) e la continua modernizzazione delle strutture amministrative sono solo alcuni esempi di come l’AFC si sia adattata alle sfide di un contesto fiscale globale in evoluzione.

100 anni di AFC

Un momento significativo nella storia recente è stato il centenario dell’AFC nel 2015. Per l’occasione la Posta Svizzera ha emesso un francobollo speciale che ha reso omaggio all’importanza e al lungo percorso compiuto dall’autorità. Da piccolo dipartimento provvisorio con pochi dipendenti, l’AFC è diventata un’organizzazione moderna con oltre 1000 collaboratori che svolge un ruolo centrale per la stabilità finanziaria della Svizzera. La sua storia rispecchia gli sviluppi della politica fiscale e mostra quanto l’AFC sia strettamente legata alla struttura democratica e federale del Paese.

Sul sito web dedicato all'anno giubilare 2015 troverete:

  • la storia dell’AFC;
  • una panoramica sulle attività organizzate per l’occasione;
  • l’evoluzione dell’onere fiscale.
     

Nuovo capitolo per la trasparenza fiscale in Svizzera

Il 15 luglio 2014 l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni (SAI). Finora più di 100 Stati hanno aderito a questo standard, il cui obiettivo è incrementare la trasparenza fiscale e impedire l’evasione fiscale transfrontaliera. Nel 2017 anche la Svizzera ha aderito al SAI. Le basi legali sono entrate in vigore nel 2017. La raccolta dei dati è avvenuta a partire dallo stesso anno e nel 2018 sono state scambiate le prime informazioni.

Lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni obbliga le banche, i veicoli di investimento collettivo e le società di assicurazione a raccogliere informazioni finanziarie sui clienti con domicilio fiscale all’estero. Questi dati vengono trasmessi all’AFC, che a sua volta li inoltra alle autorità fiscali estere competenti.

Bitcoin, Ethereum & Co.

Quando le criptovalute come i bitcoin sono diventate sempre più popolari, anche l’AFC ha dovuto chiarire le modalità di imposizione. Già nel 2014 l’Amministrazione delle contribuzioni ha pubblicato le prime regole per l’imposizione delle criptovalute, considerate parte della sostanza imponibile. Sul piano fiscale le valute digitali sono considerate valori patrimoniali e sono assoggettate all’imposta sulla sostanza. I proventi derivanti dal commercio di criptovalute sono imposti come reddito se vanno al di là della gestione patrimoniale privata. Inoltre, possono essere applicate altre imposte.

L’imposizione delle criptovalute è complessa e in continua evoluzione. Ciò pone nuove sfide, in particolare nella lotta contro il riciclaggio di denaro e nella trasparenza fiscale internazionale. L’AFC lavora quindi a stretto contatto con organizzazioni internazionali come l’OCSE e il Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI).

Riforme fiscali globali: l’introduzione dell’imposizione minima dell’OCSE

L’economia sta diventando sempre più internazionale, ponendo i sistemi fiscali nazionali di fronte a nuove sfide. Per evitare che i gruppi di imprese multinazionali non paghino le imposte, l’OCSE ha deciso di introdurre un’imposizione minima globale. È prevista un’imposizione minima del 15 % per le imprese che realizzano una cifra d’affari superiore a 750 milioni di euro.

La Svizzera ha dovuto modificare la sua Costituzione a tale scopo. La modifica è stata accolta dalla popolazione nel giugno 2023 e la riforma è entrata in vigore nel 2024. L’AFC svolge un ruolo centrale nella riscossione e nel controllo dell’imposizione minima. L’obiettivo è mantenere la competitività della piazza economica svizzera e rendere più eque le pratiche fiscali internazionali.

La direzione

Il primo direttore si chiamava Hans Blau. Nel 1915 il Consiglio federale aveva nominato l’allora aggiunto del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane (DFFD) come capo dell’Amministrazione dell’imposta di guerra. Da quanto risulta dalla pubblicazione commemorativa dedicata al 50° anniversario dell’AFC nel 1965, il suo stipendio annuo ammontava a 7700 franchi. Blau era incaricato della riscossione, con l’aiuto dei Cantoni, dell’imposta di guerra introdotta nel 1915. Inizialmente disponeva di due soli funzionari ausiliari. Negli anni successivi Blau ha contribuito alla costituzione dell’AFC. Nella sua cronaca degli anni 1917–1918 la rivista «Neues Berner Taschenbuch» scrisse che il Consiglio federale aveva deciso di costituire un’Amministrazione federale delle contribuzioni nominando Hans Blau direttore. Blau, figlio di un impiegato postale, è stato direttore dell’AFC per ben 23 anni. Era noto nei Paesi limitrofi per via dei negoziati riguardanti le doppie imposizioni; dal 1923 ha rappresentato la Svizzera nelle questioni fiscali della Società delle Nazioni e ha assunto la presidenza del Comitato fiscale della Società delle Nazioni istituito nel 1929.
Dopo essere stato vicedirettore per 10 anni, poco prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale Paul Amstutz ha assunto la direzione dell’AFC. Dal 1916 l’economista, figlio di un fabbricante di liquori, è stato al servizio dell’AFC e dal 1918 ha diretto la sezione tasse di bollo. Sotto l’egida di Amstutz è stata introdotta l’imposta preventiva e l’imposta sulla cifra d’affari. Durante la sua direzione, l’organico dell’AFC è cresciuto del sestuplo, ovvero da 87 (1939) a 537 (1949) impiegati.
Dal 1953 Ernst Wyss ha occupato per due anni il posto di direttore dopo aver ricoperto il ruolo di vicedirettore per 13 anni. Durante la Seconda guerra mondiale l’avvocato di Bienne è stato responsabile della preparazione delle decisioni del Consiglio federale riguardanti l’imposta di guerra.
Il suo successore è stato Pierre Grosheintz, impiegato di commercio, dottore in diritto e specializzato nel settore delle tasse di bollo e dell’imposta preventiva. Sotto la sua direzione è stata rivista la tassa d’esenzione dal servizio militare.
Il direttore successivo si chiamava Kurt Locher ed era avvocato e specialista di diritto fiscale internazionale. È stato alla direzione dell’AFC tra il 1969 e il 1982. In questo periodo ha concluso numerose convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Dopodiché ha consegnato la direzione al giurista Jacques Béguelin, che si è occupato della revisione dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo. Quest’ultimo era pure attivo all’università in qualità di docente incaricato.
Nel 1986 la direzione dell’AFC è stata assunta dall’avvocato Dieter Metzger. Nel corso del suo incarico ha raggiunto importanti obiettivi, ovvero nel 1990 le due nuove leggi sull’imposta federale diretta e sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, nel 1995 l’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto e nel 1998 la riforma dell’imposizione delle imprese. Si è inoltre occupato dell’evoluzione dinamica delle questioni fiscali internazionali.
Nel 2000 l’avvocato Urs Ursprung è passato alla direzione dell’AFC. Gli anni del suo mandato sono stati caratterizzati dalla ripresa dello standard internazionale in materia di scambio di informazioni (2009) e dall’attuazione dell’assistenza amministrativa nel caso UBS. Il 27 giungo 2012 Ursprung ha lasciato la direzione a seguito dei problemi sorti in relazione al progetto informatico INSIEME.
Il suo successore è stato l'avvocato Adrian Hug, che in precedenza aveva diretto l'amministrazione fiscale comunale e cantonale di Zurigo. Hug ha guidato l'AFC dall'aprile 2013 fino al suo pensionamento nel marzo 2023.
Tamara Pfammatter è la prima direttrice dell'AFC e ha succeduto ad Adrian Hug il 1° aprile 2023. In precedenza, Pfammatter, che ha studiato giurisprudenza e ha maturato molti anni di esperienza come responsabile di progetto per le questioni di politica fiscale presso l'AFC, è stata ambasciatrice e membro della direzione della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

Tipi di imposte

L’entrata in vigore dell’imposta di guerra nel 1915 coincide con l’introduzione della prima imposta federale. Gli sviluppi del quadro tributario, e quindi la nascita dei diversi tipi di imposte, sono fortemente caratterizzati dagli avvenimenti politico-economici. Di conseguenza, nel corso del tempo sono state adottate nuove imposte federali mentre altre sono state abolite. Alcune imposte, come l’imposta federale diretta o l’imposta sul valore aggiunto, oltre ad aver cambiato la loro denominazione, hanno subito varie riforme. I seguenti link forniscono una panoramica delle imposte federali dirette e indirette.

ICA / IVA

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è la principale fonte di entrate della Confederazione. Nel 2013 ha fruttato 22,5 miliardi di franchi, che hanno coperto circa un terzo di tutte le uscite della Confederazione. Al pari dell’imposta federale diretta, le origini dell’imposta sulla cifra d’affari risalgono al periodo della guerra. L’imposta sulla cifra d’affari era stata concepita come imposta sul consumo e veniva riscossa sulla cifra d’affari conseguita sul territorio svizzero e sull’importazione di merci. Era pensata come imposta limitata nel tempo a copertura del deficit e avrebbe dovuto contribuire a ristabilire l’equilibrio nel bilancio ordinario.

Agli albori dell’introduzione dell’imposta sulla cifra d’affari (ICA)

La decisione di introdurre l’imposta sulla cifra d’affari (ICA) si fondava sul decreto federale urgente del 30 agosto 1939 su le misure da prendere per la protezione del Paese e il mantenimento della sua neutralità («poteri straordinari del Consiglio federale») nonché sul decreto federale dell’11 aprile 1940 che prevede provvedimenti per l’assestamento delle finanze federali. Nel suo messaggio al Parlamento il Consiglio federale affermava che la Svizzera era lontana più che mai da un equilibrio budgetario nel bilancio ordinario. Sia l’aumento delle spese militari che gli aiuti federali a favore dei rami economici in difficoltà gravavano in maniera sproporzionata sul bilancio. Le disposizioni di esecuzione effettive relative all’ICA furono emanate dal Governo il 29 luglio 1941 con il decreto del Consiglio federale che istituisce un’imposta sulla cifra d’affari. L’imposta venne riscossa per la prima volta per il quarto trimestre del 1941.

Il lungo periodo di passaggio verso l’IVA

Nel 1959 l’ICA venne sancita all’articolo 41ter della Costituzione federale. In seguito il Parlamento e il Governo intrapresero diversi tentativi di ridefinire l’imposta alla luce delle crescenti eccedenze di uscite. Come avvenne già per la sua concezione all’inizio della guerra, anche nel periodo del dopoguerra vennero prese come esempio le normative estere. Negli anni Settanta si discusse in particolare il modello francese di un’imposta riscossa in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione con deduzione dell’imposta precedente. L’imposta avrebbe dovuto colpire anche le prestazioni di servizi, motivo per cui il numero dei contribuenti avrebbe dovuto moltiplicarsi. Lo sfruttamento fiscale delle imposte dirette era stato stimato a un livello elevato e dal punto di vista economico un passaggio alle imposte indirette era stato valutato ragionevole ed efficiente.

Tuttavia, il 12 giugno 1977 gli aventi diritto di voto respinsero la richiesta di riforma. Il giorno successivo alla votazione, la NZZ affermò che evidentemente sul risultato aveva inciso la sfiducia ampiamente diffusa nella capacità del Governo e del Parlamento di tenere sotto controllo l’evoluzione delle uscite anche negli anni seguenti. Sedici anni più tardi il clima cambiò. Infatti, il 28 novembre 1993 Popolo e Cantoni accettarono un nuovo regime finanziario e nel contempo sostennero l’introduzione di un’imposta sul valore aggiunto (IVA) in sostituzione dell’ICA. L’IVA entrò in vigore il 1° gennaio 1995. Per sgravare l’economia non furono più tassati gli investimenti. Al fine di compensare questa decisione, le prestazioni di servizi vennero assoggettate all’imposta. Il cambiamento di sistema dall’ICA all’IVA era principalmente riconducibile all’introduzione dell’IVA in tutti gli Stati membri dell’UE.Inizialmente furono previste due aliquote per l’imposta sul valore aggiunto, ovvero l’aliquota normale del 6,5 per cento e l’aliquota ridotta del 2 per cento. Il 1° ottobre 1996 per le prestazioni del settore alberghiero venne introdotta un’aliquota speciale temporanea del 3 per cento. Il 1° gennaio 1999 le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto a favore dell’AVS e dell’AI furono aumentate, più precisamente l’aliquota normale fu aumentata di 1 punto percentuale, l’aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali e l’aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero di 0,5 punti percentuali. Il 1° gennaio 2011 vi fu un ulteriore aumento delle aliquote d’imposta. Tutte le aliquote d’imposta vennero aumentate di 0,1 punti percentuali a favore del finanziamento dei grandi progetti ferroviari.

L’IVA nel nuovo millennio

Attualmente l’IVA è un’imposta generale sul consumo con tre aliquote d’imposta. Queste ammontano, a seconda del bene e della prestazione di servizi, al 2,5, al 3,8 e all’8 per cento. Fino ad oggi l’imposta è sempre stata oggetto di piccole e grandi riforme. Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova legge sull’IVA; al riguardo né l’aliquota unica né la soppressione delle esclusioni dall’imposta ai fini di una sua semplificazione hanno ottenuto una maggioranza politica. Dal 1° gennaio 2011 una parte delle sue entrate è utilizzata per finanziare temporaneamente la rendita d’invalidità. Sotto «revisione parziale della legge sull’IVA» viene attualmente discussa una serie di diverse misure di riforma.

Imposta per la difesa nazionale / Imposta federale diretta

Le imposte dirette della Confederazione

Imposta di guerra, imposta sugli utili di guerra, imposta per la difesa nazionale, sacrificio per la difesa nazionale, imposta federale diretta:L’imposizione del reddito e degli utili da parte della Confederazione ha una storia centenaria. Ma è soltanto molto tempo dopo la Seconda guerra mondiale che la competenza della Confederazione di riscuotere imposte dirette è stata anco-rata nella Costituzione, seppure in maniera limitata nel tempo. Attualmente l’imposta federale diretta è per importanza la seconda fonte di entrate della Confederazione dopo l’imposta sul valore aggiunto.

L’introduzione delle imposte dirette a livello federale

Prima della Prima guerra mondiale la Confederazione realizzava le proprie entrate quasi esclusivamente attraverso i dazi. Nel 1915 le entrate doganali si sono pressoché dimezzate e simultaneamente si sono verificate spese straordinarie in seguito alla mobilitazione, ragione per la quale la Confederazione si è vista costretta per la prima volta a riscuotere imposte diret-te. Essa ha così fatto un’eccezione al principio fiscale federalistico del 1848, che riservava ai Cantoni le imposte dirette sul reddito e sulla sostanza e attribuiva alla Confederazione le sole imposte indirette.

La prima imposta diretta è stata l’imposta di guerra, decisa dall’Assemblea federale nel 1915 e adottata due mesi dopo dalla maggioranza che uscì dalle urne. Era imposto il reddito da attivi-tà lucrativa, non però il reddito della sostanza e la sostanza stessa. Nel settembre del 1916 il Consiglio federale ha inoltre introdotto un’imposta sugli utili di guerra delle imprese. L’imposta sugli utili di guerra è stata mantenuta fino al 1920.

Fin dal 1918 era in atto un primo tentativo, sostenuto dal Partito socialdemocratico, volto a ri-scuotere durevolmente l’imposta federale diretta. Il «Vorkämpferin», l’organo ufficiale dell’Associazione delle lavoratrici svizzere, esortava le donne – a quel tempo ancora prive del diritto di voto – a «pubblicizzare in maniera propagandistica una partecipazione vivace al voto nel nostro senso». Le «bollette di imposta non sono accolte come lettere d’amore» ma «mamma Elvezia deve pur procurasi così tanti soldi da qualche parte». L’imposta federale progressiva sui grandi patrimoni e sul reddito garantirebbe una «fonte di entrate di un livello che non si estingue immediatamente».

Il Consiglio federale – come più tardi anche gli elettori – hanno respinto l’iniziativa adducendo motivazioni di politica costituzionale, finanziaria, sociale ed economica. La Confederazione, così argomentava il Consiglio federale, potrebbe ricorrere alle imposte dirette soltanto «per ri-stabilire le proprie finanze ove non disponesse di altre risorse finanziarie, migliori dal profilo dell’opportunità e dell’equità». L’imposta federale diretta è stata a lungo pervasa da questo spi-rito. È in base a esso che 65 anni dopo, nel 1983, la consigliera agli Stati del PLR zurighese Vreni Spoerry-Toneatti ha intitolato l’imposta, con sguardo retrospettivo, un «provvisorio dura-turo carico di problemi» nella rivista «Schweizer Monatshefte».

L’esempio del 1918 evidenzia altro ancora: la storia delle imposte non è soltanto la storia di nuove imposte, ma anche una storia di reiezioni. Nella contesa per strutturare le imposte sono anche sempre presenti questioni di politica sociale. I diritti democratici di codecisione vi trova-no la loro espressione.

Stabilizzazione dell’imposta federale diretta

In base al «decreto sui pieni poteri» del 30 agosto 1939 il Consiglio federale ha deciso di ri-scuotere un’imposta per la difesa nazionale: vennero tassati la totalità del reddito e della so-stanza delle persone fisiche, nonché gli utili e il capitale delle persone giuridiche. Nel corso della guerra le entrate dell’imposta per la difesa nazionale ammontarono a circa un quarto del-le nuove imposte introdotte nel periodo bellico.

È soltanto nel 1958 che venne ancorata nella Costituzione la competenza della Confederazio-ne di riscuotere imposte dirette. Nel 1982 l’imposta è stata ribattezzata in «imposta federale di-retta». Nove anni dopo la legislazione fiscale in materia di imposte dirette subì un’ulteriore ce-sura e venne unificata con la legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Can-toni e dei Comuni. La legge federale sull’imposta federale diretta, adottata anch’essa a quel momento, ha fondato su una base legale la riscossione dell’imposta federale diretta. Il 28 di-cembre 1994, quattro giorni prima dell’entrata in vigore della legge, il professore bernese di di-ritto fiscale Peter Locher parlava nella NZZ di una «pietra miliare del diritto fiscale svizzero». Questo tanto più che l’imposta sul valore aggiunto sostituiva simultaneamente l’imposta sulla cifra d’affari.

Qualcosa è rimasto fino a oggi: la durata di validità dell’imposta federale diretta è tuttora limi-tata nel tempo e viene prorogata periodicamente, l’ultima volta nel 2004 fino alla fine del 2020.

Imposta preventiva

In breve

L’imposta preventiva viene riscossa da 70 anni. Riguarda interessi e dividendi, vincite alle lotterie e determinate prestazioni d'assicurazione. È considerata un’imposta che funge da garanzia per le imposte generali sul reddito e sulla sostanza. Chiunque al momento dell’esigibilità dei redditi abita in Svizzera o, in quanto azienda, vi ha sede, può chiedere il rimborso dell’imposta, a patto che abbia dichiarato o contabilizzato i proventi soggetti all'imposta preventiva. Dei circa 22 miliardi di franchi riscossi, 17 miliardi vengono rimborsati. La parte più cospicua dei proventi dell’imposta preventiva deriva dal versamento di interessi e dividendi ai beneficiari della prestazione imponibile domiciliati all’estero. Per questi ultimi l’imposta preventiva ha uno scopo fiscale. Essi non possono richiederne il rimborso o lo possono richiedere solo in parte (sulla base delle convenzioni di doppia imposizione).

Nata durante la Seconda guerra mondiale

L’imposta nasce durante la Seconda guerra mondiale e da subito persegue la finalità di garantire le imposte sul reddito e sulla sostanza. La sua introduzione, il 1° gennaio 1944, è accompagnata da un’amnistia fiscale.

Il Consiglio federale stimava che i proventi dell’imposta preventiva si situassero fra i 20 e i 40 milioni di franchi all’anno. Segnalava inoltre che importi sempre più consistenti venivano sottratti al capitale mobile. L’imposta preventiva non sarebbe stata una panacea; come ogni affinamento del sistema fiscale avrebbe causato un maggior dispendio amministrativo ma avrebbe fatto sì che anche il contribuente non onesto versasse necessariamente dal 20 al 26 per cento del reddito della sua sostanza in forma di imposta.

Modernizzazione

Quando venne introdotta, nel 1965, la nuova legge federale su l’imposta preventiva, fece discutere soprattutto il «privilegio del libretto di risparmio». Gli interessi fino a un importo di 40 franchi maturati sui conti di risparmio avrebbero dovuto continuare a essere esentati dall’imposta preventiva? Le Camere federali non ne vollero sapere di abolire l’esenzione fiscale, come aveva proposto il Consiglio federale. «En éliminant le privilège des carnets de l’épargne, le Conseil fédéral voulait abolir une institution qui, selon lui, ne servirait pas en premier lieu à encourager l’épargne mais la fraude. Cette affirmation ne se vérifie toutefois pas si souvent que cela justifie une abolition (…)», osservava L’Impartial durante le deliberazioni parlamentari. La legge che, infine, venne adottata contemplava l’esenzione fiscale. Oggi sono esenti dall’imposta gli importi che non eccedono i 200 franchi di tutti gli averi dei clienti (conti risparmio, investimenti, depositi, conti correnti ecc.).

Nuovo millennio

Nel nuovo millennio la riscossione delle imposte si è semplificata. L’estensione graduale della notifica, invece della riscossione, nel settore dei dividendi (rapporto di gruppo) ha permesso di creare meccanismi che semplificano i processi amministrativi sia per l’Amministrazione federale sia per le cerchie economiche. Gli ultimi tentativi di modernizzare l’imposta preventiva sono molto recenti. Nel mese di luglio dello scorso anno il Consiglio federale ha annunciato di voler elaborare l’imposta in modo più completo al fine di ottimizzare l’apporto di capitale nel nostro Paese. La procedura di consultazione concernente questa importante riforma dell’imposta preventiva è stata avviata pochi giorni prima del centenario.

Comunicati stampa dal 17.12.2014

Tassa d’esenzione dall’obbligo militare

Tassa d’esenzione dal servizio militare / tassa d’esenzione dall’obbligo militare

Lo scopo della tassa d’esenzione dall’obbligo militare consiste, in primo luogo, nell’attuazione del principio costituzionale del servizio militare generale (art. 59 Cost.). La tassa d’esenzione dall’obbligo militare è stata introdotta nel 1878 con il nome di tassa d’esenzione dal servizio militare a seguito della centralizzazione degli affari militari prescritta dalla Costituzione federale del 1874. Il 1° gennaio 1917 la competenza per la tassa è stata affidata dal Dipartimento militare all’Amministrazione dell’imposta di guerra del Dipartimento federale delle finanze. A tutt’oggi l’Amministrazione federale delle contribuzioni esercita la vigilanza sui Cantoni per quanto concerne la riscossione della tassa, che nell’anno 2013 ha fruttato circa 163 milioni di franchi. Questa vigilanza è quindi uno dei più vecchi compiti dell’AFC.

Competenza a partire dalla Prima guerra mondiale

La competenza dell’AFC riguardo alla riscossione della tassa d’esenzione dal servizio militare era legata all’aspettativa che la tassazione cantonale sarebbe migliorata. Nel suo rapporto di gestione del 1917, il Consiglio federale scriveva che le aspettative legate al nuovo regime non erano state deluse. Infatti nella maggior parte dei Cantoni già nell’anno in rassegna la tassa militare era stata riscossa con maggiore meticolosità rispetto al passato, come si è potuto evincere dalla quota della Confederazione al gettito della tassa militare nell’anno 1917.

In tempo di guerra la cura nella riscossione rivestiva un’importanza vitale in quanto il gettito raddoppiava. Come affermava il Governo, infatti, fintanto che i nostri militari erano chiamati in via straordinaria al servizio attivo, anche agli assoggettati all’obbligo militare che non pre-stavano servizio militare doveva essere richiesta una tassa più elevata. Nel 1918 l’imposta fruttò 5,4 milioni di franchi. Altri 1,1 milioni di franchi furono versati dagli Svizzeri all’estero. Durante la Prima guerra mondiale la Confederazione contava complessivamente circa 280 000 assoggettati. Una notevole attenzione alla tassa è stata prestata anche durante la Seconda guerra mondiale, in occasione della quale sono stati compiuti numerosi tentativi di riforma. Nell’ultimo anno di guerra il Consiglio federale decise che il numero dei giorni di ser-vizio poteva essere computato nella tassa.

Riforme recenti

Negli ultimi tre decenni sono state effettuate numerose riforme di vasta portata, sollecitate anche dalle riforme dell’esercito che, come Esercito XXI, hanno in particolare ridotto il numero di assoggettati alla tassa d’esenzione. In questo modo la durata dell’assoggettamento alla tassa militare per gli inabili al servizio si conclude al compimento del 30° anno di età. Ai fini della parità di trattamento, la tassa è stata aumentata dal 2 al 3 per cento e la tassa minima a 200 franchi.

Nel 2008 la tassa minima è stata poi aumentata a 400 franchi e sono state abolite agevolazioni e sovrapposizioni con l’imposta federale diretta, ad esempio la deduzione per coniugati e la deduzione per spese inerenti all’invalidità. Anche la nuova norma che prevede il rimborso solo se è stato prestato l’intero servizio obbligatorio ha migliorato la parità di trattamento.

Come menzionato, prima della revisione della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO), l’assoggettamento alla tassa si estendeva dal 20° al 30° anno d’età. Secondo il diritto riveduto, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, l’assoggettamento alla tassa comincia al più presto all’inizio dell’anno in cui l’assoggettato agli obblighi militari ha compiuto 19 anni e termina al più tardi alla fine dell’anno in cui compie 37 anni. L’estensione della durata di assoggettamento rispetto al diritto previgente era necessaria per adeguare la LTEO alle possibilità di prestare servizio militare (dal 19° al 37° anno d’età) o servizio civile (dal 20° al 37° anno d’età) in modo flessibile, introdotte il 1° gennaio 2018.

Tasse di bollo

L’introduzione delle tasse di bollo durante la Prima guerra mondiale

La riscossione della tesse di bollo ha una lunga tradizione in Svizzera. Le tasse sono conosciute nei Cantoni fin dal 1798, mentre la Confederazione le riscuote dal 1917.

«Tasse di bollo» è al giorno d’oggi un concetto collettivo per la tassa sull’emissione di titoli, la tassa di negoziazione sul commercio di titoli e la tassa sui premi di assicurazione. Il futuro delle più vecchie imposte svizzere è nondimeno aperto. Dal 2009 il Parlamento esamina l’iniziativa parlamentare del PLR «Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro».

La Prima guerra mondiale come spinta motrice

Le tasse di bollo sono state introdotte secondo il modello francese all’epoca della «Repubblica Elvetica» (1798-1803). La Dieta federale decise nel 1803 di lasciare ai Cantoni la competenza della loro riscossione. La maggioranza dei Cantoni ne hanno fatto uso, ma il gettito ne è stato esiguo, con circa tre soli milioni di franchi. Una statistica delle entrate poco prima dello scoppio della Prima guerra mondiale indica che con 851 000 franchi il gettito nel Cantone di Berna è quello maggiore. L’onere pro capite di queste imposte era superiore in tutti i Paesi limitrofi della Svizzera.

La necessità di nuove fonti di entrate si è manifestata nella Prima guerra mondiale nel nuovo regime delle finanze della Confederazione, nel cui contesto si dovevano sfruttare nuove fonti di entrate non soltanto con l’imposta di guerra, ma anche con le tasse di bollo e l’imposta sul tabacco. La struttura cantonale delle imposte sui trasporti – così si chiamavano allora – sarebbe stata «a più titoli fastidiosa e restrittiva» e avrebbe unicamente potuto essere migliorata per il tramite della legislazione federale, come scriveva il Consiglio federale nel suo messaggio del 1916. Già allora le tasse di bollo erano tutt’altro che un piatto leggero: «Il ne nous est pas possible d’analyser et de commenter tous ces mémoires, qui devront être étudiés de près par les milieux competents», osservava il Nouvelliste vallesano in una breve nota del 3 gennaio 1917.

Maggiori entrate grazie alle tasse di bollo

Con il 53,2 per cento di Sì una stretta maggioranza di cittadini svizzeri si espresse il 13 maggio 1917 a favore della competenza della Confederazione di riscuotere queste imposte indirette. «Può darsi che le imposte dirette siano preferite, ma popolarità non è sinonimo di equità delle imposte», così la NZZ nella sua relazione sul successivo dibattito in Consiglio nazionale.

Due uomini simultaneamente, noti in un ben diverso contesto, hanno compartecipato all’elaborazione della legge: l’allora capo del Dipartimento federale delle finanze, il consigliere federale Giuseppe Motta, che diede poi un’impronta determinante alla politica estera svizzera nel periodo interbellico come capo del Dipartimento politico federale e il consigliere nazionale liberale Gustave Ador, presidente del CICR e più tardi consigliere federale, come relatore competente in Consiglio nazionale. L’economista basilese Julius Landmann, che fornì consulenza al Consiglio federale anche in altre questioni bancarie e finanziarie e diresse le trattative complesse con il settore finanziario, è considerato il vero e proprio padre spirituale dell’imposta.

All’atto dell’introduzione il Consiglio federale si aspettava maggiori entrate dalle tasse di bollo pari a 12 milioni di franchi all’anno. La prima legge sulle tasse di bollo è entrata in vigore il 1° aprile 1918.

Riforme successive all’introduzione

Già tre anni dopo venne introdotta l’imposta sulle cedole sugli interessi delle obbligazioni e sui dividendi delle azioni, nuovamente sotto la direzione di Julius Landmann. Nel 1926 il Consiglio federale esaminò l’inclusione di nuovi oggetti fiscali, circostanza che suscitò nondimeno scetticismo in Parlamento. Il Parlamento temeva infatti che le tasse di bollo e l’imposta sulle cedole fungessero da battistrada a un’imposta federale diretta.

La storia successiva delle tasse di bollo evidenzia che non sono mancate le riforme: nel corso della crisi economica degli anni Trenta le tasse sono state estese a nuovi oggetti fiscali e le loro aliquote sono state aumentate. Il Parlamento rinunciò a una revisione totale dato che il tempo incalzava. Le tasse di bollo sono state comunque oggetto di una revisione totale nel periodo postbellico: nel 1965 è stata abrogata l’imposta sulle cedole e nel 1973 venne attuata la revisione totale. Essa si prefiggeva una semplificazione delle norme e la presa in considerazione degli sviluppi nella Comunità economica europea (CEE).

Un futuro incerto

Le critiche rivolte all’imposta sono quasi così vecchie come l’imposta stessa e si sono accentuate negli anni Ottanta. Nel 2004 il consigliere nazionale Gerold Bührer postulò l’eliminazione della tassa di emissione sulle obbligazioni. Il dibattito verte sull’entità delle aliquote di imposta e sull’armonizzazione con la legislazione estera. Le cerchie bancarie richiedono la riduzione della tassa o la sua soppressione per rafforzare la competitività. Dopo la soppressione nel 2012 della tassa di emissione sul capitale di terzi (obbligazioni), il Consiglio federale ha anche proposto la soppressione della tassa di emissione sul capitale proprio (azioni) nel quadro della riforma dell’imposizione delle imprese.

Affari internazionali

Le origini delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Attualmente la Svizzera intrattiene una rete mondiale di convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) con oltre 100 Paesi partner. Le CDI si prefiggono di evitare la doppia imposizione dei contribuenti e di eliminare gli ostacoli negli scambi economici transfrontalieri. Queste convenzioni appaiono ovvie nell’ottica attuale dell’interconnessione globale. Meno noto è però il fatto che le prime CDI risalgono al periodo della Prima guerra mondiale.La prima richiesta da parte della Germania.

Il 18 ottobre 1917 la Legazione imperiale tedesca si rivolse alla Divisione degli esteri a Berna proponendo al Governo svizzero di concludere un accordo per evitare la doppia imposizione.

Ai fini della valutazione la richiesta venne inoltrata al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento di giustizia e polizia e al presidente dell’Unione svizzera del commercio e dell’industria.

L’amministrazione e i rappresentanti dell’economia si appellarono al federalismo e raggiunsero ben presto un’intesa: un accordo internazionale non avrebbe avuto senso. A livello materiale non sarebbero state toccate né la Svizzera né la Germania, bensì solo i Cantoni e i singoli Stati tedeschi. Inoltre, le imposte in questione non sarebbero state adatte poiché variavano troppo da un Paese all’altro.

Il 3 novembre 1919 la Legazione tedesca fece un nuovo tentativo. Questa volta si rivolse direttamente al consigliere federale Giuseppe Motta. Oltre a una regolamentazione della questione della doppia imposizione, la Legazione chiedeva una convenzione sull’assistenza reciproca in caso di sottrazione d’imposta e sull’esecuzione di imposte accertate. Nemmeno questa volta la richiesta permise di giungere alla conclusione di una convenzione.

La Convenzione del 15 luglio 1931 per evitare la doppia imposizione con la Germania

Sulla scia della ripresa della piazza finanziaria, negli anni Venti l’atteggiamento della Svizzera cambiò. Sempre più privati e aziende svizzere si lamentavano per il fatto che dovevano pagare le imposte in due luoghi diversi. Inoltre, il sistema fiscale tedesco era stato uniformato nel quadro della Costituzione di Weimar. Questi aspetti determinarono un ripensamento e nel 1927 furono avviati negoziati che coinvolsero anche i Cantoni. La prima CDI, quella con la Germania, è stata conclusa il 15 luglio 1931. Dopo soli quattro mesi venne firmata una convenzione con il Regno Unito.

Già all’epoca l’approvazione delle convenzioni spettava al Parlamento. Nel suo messaggio, il Consiglio federale argomentava che la doppia imposizione non rappresentava un fenomeno del dopoguerra, ma sarebbe stata sempre più frequente in considerazione dell’economia viepiù nazionalistica. L’industria svizzera di esportazione non avrebbe più potuto permettersi il lusso di sopportare un doppio onere fiscale. L’associazione dei banchieri e l’Unione svizzera del commercio e dell’industria condividevano tale pensiero. Fino allo scoppio della Seconda guerra mondiale la Svizzera ha concluso accordi con altri Stati limitrofi quali la Francia, l’Austria, l’Ungheria e il Principato del Liechtenstein. Tutte queste convenzioni riguardavano l’attribuzione della sovranità fiscale e furono attuate senza disposizioni d’esecuzione.

Un «nuovo inizio» dopo la Seconda guerra mondiale

La Seconda guerra mondiale ha determinato un cambiamento fondamentale. Le nuove CDI comprendevano anche la questione dello sgravio dei contribuenti. Era necessario stabilire la futura competenza di emanare disposizioni d’esecuzione. Con decreto federale del 22 giugno 1951 tale competenza venne attribuita al Consiglio federale. Il giorno seguente, l’ultimo giorno della sessione estiva del 1951, il Consiglio nazionale decise di ratificare la CDI con gli Stati Uniti. Secondo il quotidiano vallesano «Le Nouvelliste» la convenzione era stata approvata con 91 voti a favore e nessun voto contrario. In tal modo è stato dato il via libera alla realizzazione della convenzione.

I rapporti economici esterni della Svizzera si sono dunque intensificati all’inizio del 20° secolo. La sempre più fitta rete di CDI testimonia questa forte interdipendenza e le convenzioni garantiscono la certezza del diritto ai rami economici attivi a livello internazionale.

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI: Doppia imposizione e assistenza amministrativa

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