Riconciliazione annuale IVA

Rendiconto di correzione in conformità dell’art. 72 LIVA

Le correzioni delle lacune constatate in occasione della riconciliazione devono essere dichiarate esclusivamente nel modulo «Riconciliazione annuale (rendiconto di correzione in conformità dell’art. 72 LIVA)». Nell’occasione i rendiconti del periodo fiscale precedente sono completati e corretti. Soltanto le differenze osservate rispetto ai rendiconti inoltrati devono essere dichiarate in questo rendiconto di correzione. Se non vengono constatate lacune in occasione della riconciliazione annuale, non occorre presentare tale rendiconto di correzione. Se dopo 240 giorni dalla fine dell’esercizio contabile in questione non è pervenuto alcun rendiconto di rettifica, l’AFC presume che i rendiconti IVA inoltrati dal contribuente siano completi e corretti e che il periodo fiscale sia finalizzato. In caso di differenza in favore dell’AFC, vi preghiamo di versare l’importo sul conto IBAN CH60 0900 0000 3000 0037 5. Nella rubrica comunicazione vogliate indicare il vostro N.IVA e il motivo del pagamento (ad es. J2023 per l’anno 2023). Una differenza in vostro favore vi sarà rimborsata.

Per le correzioni di singoli rendiconti mensili, trimestrali o semestrali, occorre utilizzare il rendiconto di correzione del periodo di rendiconto in questione.

 

Interesse moratorio

Se una correzione è operata soltanto al momento della finalizzazione con il rendiconto di correzione (riconciliazione annuale), è dovuto un interesse moratorio. Questo si calcola in funzione della scadenza del periodo fiscale in questione (di regola 60 giorni dopo la fine del periodo fiscale o il 28 febbraio dell'anno successivo) secondo la modalità commerciale di calcolo degli interessi 30/360. Tuttavia, se l’ammontare dell’interesse non raggiunge i 100 franchi, di norma non viene riscosso alcun interesse moratorio (art. 1 cpv. 3 dell’ordinanza del DFF del 25 giugno 2021 sui tassi d’interesse; RS 631.014).

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Ultima modifica 22.04.2024

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