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Qui le aziende troveranno tutte le informazioni utili sul canone radiotelevisivo in Svizzera, dalle condizioni relative all'obbligo di pagare il canone per le imprese alle tariffe, alle categorie tariffarie, alla fattura del canone radiotelevisivo e all'esenzione dal canone per le imprese.
Temi ricorrenti sul canone radiotelevisivo per le imprese
Cos'è il canone radiotelevisivo per le imprese?
Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2019, delle modifiche della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) il canone radiotelevisivo non è più legato al possesso di un apparecchio di ricezione e viene riscosso dalle economie domestiche e dalle imprese.
Sostituisce il canone legato al possesso di un dispositivo di ricezione che era in vigore fino al 31 dicembre 2018. Le imprese assoggettate all'IVA in Svizzera (con sede, domicilio o stabile organizzazione in Svizzera) con una cifra d'affari mondiale di almeno 500 000 franchi sono automaticamente assoggettate alla tassa. Esse ricevono una fattura annuale dall'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC.
Ulteriori informazioni sul canone radiotelevisivo si trovano nelle altre pagine del sito.
Domande & risposte sul canone radiotelevisivo
Sono assoggettate al canone le imprese (con sede, domicilio o stabilimento d’impresa in Svizzera) che sono iscritte nel registro dei contribuenti IVA e realizzano una cifra d’affari annua complessiva a livello mondiale di almeno 500 000 franchi (IVA esclusa). A partire dal periodo di riscossione 2021 le società semplici non sono più considerate imprese e non sono pertanto assoggettate al canone.
Basi legali:
Il canone radiotelevisivo non dipende dal possesso di un apparecchio di ricezione. Di conseguenza, anche le imprese che non dispongono di alcuna possibilità di ricezione devono pagare il canone.
Imprese che svolgono prestazioni in Svizzera, ma che non hanno sede, domicilio o uno stabilimento d'impresa in Svizzera, non sono soggette al canone.
Società estere che hanno una sede un domicilio o uno stabilimento d’impresa in Svizzera (succursali, officine, laboratori o simili) e realizzano una cifra d’affari annua pari o superiore a 500 000 franchi (senza IVA) sono invece assoggettate al canone radiotelevisivo.
Conformemente alle disposizioni legali svizzere in materia di IVA, un’impresa con sede all'estero e i suoi stabilimenti d'impresa sul territorio svizzero sono considerati ciascuno come un unico soggetto fiscale secondo il principio della «dual entity». Qualora l'impresa con sede all’estero abbia più stabilimenti d’impresa sul territorio svizzero, questi ultimi costituiranno un solo soggetto fiscale.
La cifra d'affari complessiva degli stabilimenti d'impresa in Svizzera è quindi determinante per l'assoggettamento e per la categoria tariffaria per quanto riguarda il canone delle imprese.
Invece l'impresa con sede all'estero non è assoggettata, anche se fornisce prestazioni in Svizzera e che dispone del suo proprio numero IVA; il motivo è che l'assoggettamento al canone delle imprese non sarebbe conforme agli accordi internazionali presi dalla Svizzera in materia di diritto commerciale internazionale.
Il nuovo canone radiotelevisivo, che sostituirà l’attuale canone dipendente dal possesso di un apparecchio di ricezione, sarà riscosso dal 1° gennaio 2019.
Il canone per le imprese dipende dall’ammontare della cifra d’affari annua senza IVA (cifra d’affari complessiva, incluse le esportazioni e le prestazioni fornite all’estero, cifre d’affari escluse , la procedura di notifica e la vendita di immobili ecc.). A ogni impresa viene assegnata una categoria tariffaria in base alla cifra d’affari. Le imprese che realizzano una cifra d’affari a livello mondiale inferiore a 500 000 franchi all’anno sono esentate dal canone.
Il Parlamento ha designato l’AFC quale servizio d’incasso del canone per le imprese perché l’assoggettamento al canone e il suo ammontare sono collegati alla cifra d’affari. L’AFC è l’Ufficio che può determinare questi dati nel modo più affidabile e rapido grazie al registro dei contribuenti IVA.
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Ultima modifica 03.10.2024