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Aliquote IVA svizzere attuali

Qui trovate informazioni sulle aliquote IVA.

Aumento delle aliquote d'imposta IVA dal 1° gennaio 2024

Dal 1° gennaio 2024 si applicheranno le nuove aliquote d’imposta sul valore aggiunto. Istruzioni Dichiarazione dell’IVA nel periodo di transizione 2023/2024.

Aliquote saldo e aliquote forfetarie in materia di IVA

Le aliquote saldo e le aliquote forfetarie sono aliquote settoriali che consentono di semplificare notevolmente il rendiconto dell’imposta sul valore aggiunto, poiché non occorre determinare l’imposta precedente.

Aliquota normale: 8,1 %

Tutte le prestazioni imponibili che non sono imponibili all’aliquota speciale o all’aliquota ridotta, vanno imposte all’aliquota normale.

Aliquota ridotta: 2,6 %

L'imposta è riscossa all'aliquota ridotta del 2,6 % sulla controprestazione (e l’importazione) per i beni seguenti:

  • acqua trasportata in condotte (eccezione: il trattamento delle acque di scarico [prestazione di servizi] è imponibile all’aliquota normale);
  • derrate alimentari e additivi
    (ulteriori informazioni alla cifra 2.1.1 dell'info IVA Base di calcolo e aliquote d’imposta);
  • bestiame, pollame;
  • pesci e altri animali per scopi alimentari cereali;
  • sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili;
  • alimenti e strame per animali, acidi per l'insilamento;
  • concimi, prodotti fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura
    (ulteriori informazioni alla cifra 2.1.1 dell'info IVA Base di calcolo e aliquote d’imposta);
  • medicinali
    (art. 49 OIVA); 
  • giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario
    (art. 50–51 OIVA; carattere pubblicitario: art. 52 OIVA);
  • prodotti per l’igiene mestruale (dal 01.01.2025).

L’aliquota ridotta è inoltre applicabile alle:

  • giornali, riviste e libri elettronici senza carattere pubblicitario (art. 51a e 52 OIVA);
  • prestazioni di servizi delle società di radio e televisione, tranne quelle aventi carattere commerciale (p. es. pubblicità);
  • prestazioni nel settore dell'agricoltura consistenti nella lavorazione diretta del suolo in relazione con la produzione di prodotti naturali, imponibili all'aliquota ridotta (p. es. seminare, arare, erpicare, concimare, spruzzare piante da frutta, viti o verdure) che servono a loro volta principalmente all'alimentazione umana o come alimenti e strame per animali, nonché alla lavorazione di simili prodotti del suolo (p. es. fienagione, mietitura e raccolta di verdure, ortaggi e frutti);
  • prestazioni (cifre d’affari) escluse dall’imposta giusta l’articolo 21 capoverso 2 numeri 14–16 LIVA, a condizione che si sia optato per la loro imposizione in conformità dell’articolo 22 LIVA.

In caso di opzione, gli agricoltori, i selvicoltori e gli orticoltori impongono le forniture dei prodotti della propria azienda all’aliquota d’imposta determinante. Lo stesso vale per i commercianti di bestiame per le vendite di bestiame e per i centri di raccolta di latte per le forniture di latte alle aziende di trasformazione.

Aliquota speciale per il settore alberghiero: 3,8 %

L’aliquota speciale del 3,8 % per le prestazioni del settore alberghiero è applicabile alle prestazioni d’alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.

Legge e ordinanza

641.20 - Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)

641.201 - Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA)

Pubblicazioni web

Trovate ulteriori informazioni nelle nostre pubblicazioni della prassi IVA basate sul web

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