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Avviso di sicurezza

Attenzione – Tentativo di phishing!

Attualizzato il 6 lug 2026

Sono state individuate e-mail che sembrano provenire dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e che riportano i seguenti indirizzi (elenco non esaustivo): @federaltaxadministration.com, @ftaswiss.live. Questi indirizzi non hanno alcun legame con l’AFC e costituiscono un tentativo di frode (phishing). Si ricorda che le e-mail ufficiali delle autorità federali svizzere vengono inviate da indirizzi che terminano con @admin.ch (o un sottodominio di xxx.admin.ch). Non cliccate su alcun link, non aprite allegati e non fornite informazioni personali, finanziarie o fiscali. Segnalate il messaggio secondo le procedure in vigore e cancellatelo.

Tassa d’emissione su capitale proprio in breve

La tassa d’emissione è una delle tre tasse di bollo e viene riscossa sui diritti di partecipazione svizzeri. 

La tassa ha come oggetto l’emissione e l’aumento del valore nominale, a titolo oneroso o gratuito, di diritti di partecipazione sotto forma di:

  • azioni di società anonime e di società in accomandita per azioni svizzere;
  • quote sociali di società a garanzia limitata svizzere;
  • quote sociali di società cooperative svizzere;
  • buoni di godimento di società o di cooperative svizzere. Si considerano buoni di godimento i documenti attestanti il diritto di partecipare ad una quota dell'utile netto o del ricavo di liquidazione;
  • buoni di partecipazione di società svizzere, di cooperative o imprese commerciali svizzere di diritto pubblico.

Ai diritti di partecipazione sono equiparati:

  • i versamenti suppletivi che gli azionisti o i soci fanno alla società o alla cooperativa, senza una corrispondente controprestazione e senza aumento del capitale sociale iscritto nel registro di commercio o dell'ammontare versato sulle quote sociali della società cooperativa;
  • il trasferimento della maggioranza delle azioni o delle quote sociali di una società o di una cooperativa svizzera economicamente liquidata o i cui attivi sono stati convertiti in mezzi liquidi.

La tassa d’emissione ammonta

  • all' 1 % sui diritti di partecipazione svizzeri.
    La costituzione di società o l'aumento del capitale mediante diritti di partecipazione emessi a titolo oneroso beneficia di un importo esente pari a un milione di franchi.
    Per i diritti di partecipazione l'obbligo fiscale incombe alla società.

La creazione o l'aumento di diritti di partecipazione in relazione a fusioni, trasformazioni o scissioni di società di capitali o di cooperative nonché il trasferimento in Svizzera della sede di una società domiciliata all'estero non soggiacciono alla tassa di emissione.

Contatto

Per qualsiasi domanda, vi invitiamo a contattarci tramite il modulo di contatto.

Richieste specifiche

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale DPB
Eigerstrasse 65
3003 Berna