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Avviso di sicurezza

Tentativo di phishing da parte di qualcuno che si spaccia per l'AFC

Attualizzato il 21 mag 2026

Attualmente sta circolando un messaggio fraudolento che finge di provenire dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e annuncia un presunto rimborso fiscale di 287 CHF.Questa e-mail è un tentativo di phishing volto a indurvi a inserire i vostri dati bancari su un sito governativo falso.Vi preghiamo di ignorare queste e-mail, di non cliccare sui link in esse contenuti, di non fornire informazioni personali e di cancellarle.

Tassa d’emissione su capitale proprio in breve

La tassa d’emissione è una delle tre tasse di bollo e viene riscossa sui diritti di partecipazione svizzeri. 

La tassa ha come oggetto l’emissione e l’aumento del valore nominale, a titolo oneroso o gratuito, di diritti di partecipazione sotto forma di:

  • azioni di società anonime e di società in accomandita per azioni svizzere;
  • quote sociali di società a garanzia limitata svizzere;
  • quote sociali di società cooperative svizzere;
  • buoni di godimento di società o di cooperative svizzere. Si considerano buoni di godimento i documenti attestanti il diritto di partecipare ad una quota dell'utile netto o del ricavo di liquidazione;
  • buoni di partecipazione di società svizzere, di cooperative o imprese commerciali svizzere di diritto pubblico.

Ai diritti di partecipazione sono equiparati:

  • i versamenti suppletivi che gli azionisti o i soci fanno alla società o alla cooperativa, senza una corrispondente controprestazione e senza aumento del capitale sociale iscritto nel registro di commercio o dell'ammontare versato sulle quote sociali della società cooperativa;
  • il trasferimento della maggioranza delle azioni o delle quote sociali di una società o di una cooperativa svizzera economicamente liquidata o i cui attivi sono stati convertiti in mezzi liquidi.

La tassa d’emissione ammonta

  • all' 1 % sui diritti di partecipazione svizzeri.
    La costituzione di società o l'aumento del capitale mediante diritti di partecipazione emessi a titolo oneroso beneficia di un importo esente pari a un milione di franchi.
    Per i diritti di partecipazione l'obbligo fiscale incombe alla società.

La creazione o l'aumento di diritti di partecipazione in relazione a fusioni, trasformazioni o scissioni di società di capitali o di cooperative nonché il trasferimento in Svizzera della sede di una società domiciliata all'estero non soggiacciono alla tassa di emissione.

Contatto

Per qualsiasi domanda, vi invitiamo a contattarci tramite il modulo di contatto.

Richieste specifiche

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale DPB
Eigerstrasse 65
3003 Berna