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Qui troverete tutto quanto riguarda l’IVA: rendiconto online, moduli, numero IVA, iscrizione e radiazione, proroghe dei termini e principi di base dell’assoggettamento all’IVA (informazioni specifiche IVA). La prassi in materia di IVA figura nelle Pubblicazioni della prassi IVA.
Temi ricorrenti sull'imposta sul valore aggiunto
- Modifica della legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto
- Obbligo di elaborazione elettronica
- Pubblicazioni della prassi IVA
- Termini inoltro rendiconto IVA
- Termine di pagamento dell'IVA
- Rendiconto IVA easy: ordinare nuovamente il codice di rendiconto
- Annuncio della fine dell’assoggettamento (radiazione)
- Attestazione d’impresa IVA
- Statistiche sull'imposta sul valore aggiunto (solamente in tedesco e francese)
- Moduli IVA (PDF)
Cos'è l'imposta sul valore aggiunto?
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta generale sul consumo riscossa dal governo federale.
L'IVA si basa sull'idea che chi consuma qualcosa dà un contributo finanziario allo Stato. Tuttavia, sarebbe troppo complicato se ogni cittadino dovesse rendere conto allo Stato di tutti i loro consumi. L'imposta è quindi applicata alle imprese (produttori, fabbricanti, commercianti, artigiani, fornitori di servizi ecc.), che a loro volta sono tenute a trasferire l'IVA al consumatore includendo l'imposta nel prezzo o specificandola come voce separata nella fattura.
I contribuenti che acquistano una prestazione presso un altro imprenditore per utilizzarla nell’ambito della propria attività imprenditoriale imponibile non dovrebbero essere gravati dell’imposta. Essi possono perciò dedurre l’IVA che pagano all’acquisto (cosiddetta imposta precedente), deducendola nei loro rendiconti per l’AFC.
Questo sistema è chiamato onnifase al netto con deduzione dell’imposta precedente. Soggiacciono all’imposta (oggetto dell’imposta) tutte le prestazioni effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero, nella misura in cui la legge non prevede eccezioni.
Domande & risposte concernenti l’IVA
Dal 1° gennaio 2024 l’annuncio di inizio dell’assoggettamento e la presentazione del rendiconto nell’ambito dell’IVA avverranno generalmente per via elettronica. Conformemente all’articolo 65a della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA; RS 641.20), il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica. L’ordinanza d’esecuzione entrerà in vigore il 1° gennaio 2024. Alle imprese che trasmettono gli atti scritti all’AFC in forma cartacea viene concesso un termine transitorio di un anno per implementare l’elaborazione elettronica. Dal 1° gennaio 2025 tutte le imprese assoggettate all’IVA dovranno disbrigare l’annuncio di inizio dell’assoggettamento e la presentazione del rendiconto nell’ambito dell’IVA per via elettronica tramite l’ePortal.
Soggiacciono all’imposta anche le prestazioni acquistate all’estero: i beni vengono imposti al momento dell’importazione, mentre le prestazioni di servizi e determinate prestazioni in esecuzione di un contratto d’appalto devono essere dichiarate e imposte dall’acquirente/destinatario della prestazione. Per contro, le esportazioni e le prestazioni eseguite all’estero sono esenti dall’imposta; la ragione risiede nel fatto che simili prestazioni sottostanno normalmente a un’IVA estera.
Per determinare se una prestazione di servizi è eseguita sul territorio svizzero (e, di conseguenza, è imponibile sul territorio svizzero) occorre fondarsi sul genere della prestazione secondo le definizioni legali. Il luogo della prestazione è determinato secondo diversi principi, come ad esempio il principio del luogo del destinatario, il principio del luogo del prestatore o il principio del luogo dell’esecuzione dell’attività.
Per ragioni sociali, congiunturali o per altri motivi, determinate prestazioni non soggiacciono all’IVA o sono gravate dell’IVA solo in maniera limitata.
Così, sono integralmente escluse dall’imposta le prestazioni nei settori della sanità, della formazione, della cultura e della locazione o vendita di immobili. Chi esegue simili prestazioni e acquista a tal fine prestazioni a monte non può però dedurre l’imposta precedente su questi acquisti nei confronti dell’AFC, tranne se si dichiara disposto a imporre a titolo volontario le prestazioni escluse dall’imposta (cosiddetta opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta).
Determinate prestazioni di prima necessità sono imponibili all’aliquota ridotta, certe prestazioni del settore alberghiero all’aliquota speciale; in entrambi i casi, il contribuente che effettua simili prestazioni può dedurre l’imposta precedente sulle prestazioni a monte.
In Svizzera, alle prestazioni non escluse dall’imposta o non esenti dall’imposta sono applicabili dal 1° gennaio 2024 le seguenti aliquote (p. es. in caso di esportazione):
Aliquota normale: 8,1 %
Aliquota ridotta: 2,6 %
Aliquota speciale: 3,8 %
L’obbligo di assoggettarsi, e quindi di conteggiare periodicamente le proprie cifre d’affari con l’AFC, è determinato dal volume delle prestazioni non escluse dall’imposta, realizzate annualmente sul territorio svizzero e all'estero. L’impresa deve annunciarsi all’AFC come contribuente IVA se raggiunge effettivamente il limite della cifra d’affari (100 000 franchi) previsto dalla legge o se è già evidente all’inizio dell’attività imprenditoriale che supererà il limite determinante; in tal caso, l’AFC attribuisce all’impresa un numero IVA.
Più soggetti giuridici che sono legati tra loro da una direzione unica (p. es. gruppo di società) possono, a richiesta, essere trattati come un unico contribuente (imposizione di gruppo). Ciò significa che le prestazioni effettuate reciprocamente da tali imprese non sono imponibili.
L’assoggettamento entra in considerazione non solo per le imprese individuali o società, ma anche per i servizi delle collettività pubbliche, per le forme di collaborazione temporanea (p. es. consorzi dell’edilizia) o per le comunità d’acquisto o comunità di spese.
L’IVA costituisce oggi la seconda più importante fonte d’introito della Confederazione. Trovate qui gli attuali indicatori.
Trovate qui di seguito i principali servizi online dell'IVA:
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Ultima modifica 14.05.2024