Pubblicazioni e basi legali SAI
In questa pagina troverete tutte le informazioni sullo scambio automatico di informazioni:
In breve ─ Scambio Automatico di Informazioni (SAI)
L'obiettivo dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) è quello di incrementare la trasparenza fiscale e impedire l’evasione fiscale transfrontaliera.
Numero d’identificazione fiscale per lo scambio automatico di informazioni
Le informazioni identificative includono il nome, l’indirizzo, lo Stato o gli Stati (o territori) di residenza, la data di nascita, eventualmente il luogo di nascita e il numero o i numeri d’identificazione fiscale.
Protezione giuridica individuale nello SAI
nell’ambito della trasmissione dei dati
Scambio di informazioni con 101 Stati su circa 3,4 milioni di conti finanziari
L’AFC ha scambiato informazioni relative a conti finanziari con 101 Stati.
Moduli SAI
Su questa pagina sono pubblicati moduli per la richiesta di esenzione/rimborso dell'imposta alla fonte estera.
Basi legali
In vista dell’introduzione dello standard per lo scambio automatico di informazioni, il 18 dicembre 2015 l’Assemblea federale ha approvato la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA) e la Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). L’Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn), che contiene le disposizioni di esecuzione relative alla LSAI, è stata licenziata dal Consiglio federale il 23 novembre 2016. In questo modo sono state create le basi di diritto per lo scambio automatico di informazioni, che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017.
Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (RS 0.652.1)
La lista degli Stati partner con cui la Svizzera ha sottoscritto un accordo che prevede l'introduzione dello scambio automatico di informazioni è disponibile sul sito Internet della SFI.
Direttive
La presente direttiva descrive e concretizza gli obblighi per gli istituti finanziari svizzeri e altri soggetti interessati, come ad es. l’AFC, derivanti dalle basi giuridiche svizzere di attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni.
Ulteriori precisazioni sono disponibili nelle domande e risposte trattate dal Comitato di specialisti qualificati SAI.
La direttiva tecnica descrive e specifica i requisiti che devono essere rispettati dagli istituti finanziari svizzeri per la trasmissione dei dati.
Altri documenti
In breve ─ Scambio Automatico di Informazioni (SAI)
Numero d’identificazione fiscale per lo scambio automatico di informazioni
Protezione giuridica individuale nello scambio automatico di informazioni
Indice
Contatto
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale DPB
Gruppo SAI
Eigerstrasse 65
3003 Berna