Domande e risposte
Qui troverete tutte le domande più frequenti presenti sul nostro sito web, complete delle relative risposte.
Domande e risposte concernenti il portale dell’AFC
Registrazione e accesso
È possibile accedere al portale dell'AFC tramite il sito web dell'AFC o dalla panoramica delle applicazioni dell'ePortal.
Per l'accesso, l'AFC raccomanda di utilizzare il login per le autorità AGOV. Questo sostituirà gradualmente il CH-Login entro il 31 ottobre 2026.
Per utilizzare il portale dell’AFC, è necessario effettuare il login e avviare una richiesta per le imprese o le persone contribuenti. Successivamente, occorre inserire il codice di attivazione ricevuto. Queste operazioni si effettuano tramite l’opzione «Richiedi autorizzazione» nel menù principale «Nuove autorizzazioni».
Se non si trova l’impresa desiderata, è possibile presentare una richiesta di inserimento tramite la procedura di registrazione manuale. Le opzioni corrispondenti si trovano nella fase «Trovare imprese o persone».
Il sistema di accesso alle autorità AGOV non prevede password tradizionali. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione «AGOV spiegato in parole semplici».
Con CH-Login è possibile reimpostare la password tramite l'opzione «Password dimenticata».
Codice di attivazione e invito
Il codice di attivazione viene utilizzato per la prima registrazione di un'impresa nel portale dell'AFC. Questo codice viene inviato per posta all'indirizzo della sede legale dell'impresa. È l'impresa stessa che decide quale persona dovrà inserire il codice. Il codice di attivazione ha una validità di 90 giorni.
Non appena un'impresa è registrata nel portale dell'AFC, un amministratore può aggiungere altri utenti dell'azienda tramite un codice di invito. Il codice di invito è gestito dall'amministratore. La validità può essere definita individualmente e ha una durata massima di 90 giorni.
Entrambi i codici possono essere inseriti nel portale dell'AFC alla voce «Nuove autorizzazioni» nell'area «Attivare codice».Cliccando su «Nuove autorizzazioni» nel menu principale e poi su «Richiedi autorizzazione», ti verrà richiesto di completare la procedura di registrazione.
La lettera di registrazione verrà quindi inviata per posta all'indirizzo di sede legale dell'impresa.
Sì. Clicca su «Nuove autorizzazioni» e seleziona l'impresa. Nel riquadro informativo troverai l'opzione «Rinvia il codice di attivazione per posta».
Se il codice non è più valido, accedi a «Nuove autorizzazioni» e seleziona l'impresa. Nel riquadro informativo troverai l'opzione «Rinvia il codice di attivazione per posta».
Le richieste presentate da imprese non iscritte nel registro di commercio vengono esaminate dall'AFC. Questo esame può richiedere alcuni giorni.
È possibile visualizzare lo stato della propria richiesta nel menu principale alla voce «Nuove autorizzazioni». Nella sezione «Richieste di autorizzazione in corso» sono elencate tutte le richieste in sospeso e il relativo stato. Per ulteriori dettagli, cliccare sulla corrispondente voce.
Autorizzazioni e ruoli
Un amministratore può concedere autorizzazioni relative alla propria impresa ad altri utenti o amministratori.
Un utente può gestire le operazioni per conto dell'impresa nell'ambito delle proprie autorizzazioni, ma non può trasferire tali diritti. Un utente può essere autorizzato per più servizi della stessa impresa, nonché per più imprese.
È possibile visualizzare le proprie autorizzazioni nel menu principale alla voce «Le mie autorizzazioni». A questo punto selezionare l'impresa. Verranno quindi visualizzati i servizi per i quali si dispone dell'autorizzazione.
Per richiedere nuove autorizzazioni, selezionare «Nuove autorizzazioni» e l'opzione «Richiedi autorizzazione».
Per modificare le autorizzazioni, andare su «Le mie autorizzazioni», selezionare il servizio e accedere così all'ePortal della Confederazione. In qualità di amministratore, è possibile apportare le modifiche autonomamente. In caso contrario, rivolgersi all'amministratore competente.
Le autorizzazioni possono essere revocate tramite la gestione utenti nell'ePortal della Confederazione. A tal fine, nel portale dell'AFC cliccare prima su «Le mie autorizzazioni» e selezionare il servizio. Si accederà così all'ePortal. Anche in questo caso vale la regola: unicamente gli amministratori possono apportare modifiche.
Sì. Un amministratore può nominare altri amministratori.
Tuttavia, un servizio deve avere sempre almeno un amministratore. L'ultimo amministratore rimasto non può quindi rimuovere se stesso.
Per presentare una richiesta di autorizzazione, seguire la procedura prevista. Accedere alla sezione «Nuove autorizzazioni» e selezionare «Richiedi autorizzazione».
L'AFC raccomanda che, in una prima fase, almeno un collaboratore interno, direttore o titolare dell'impresa venga collegato al portale dell'AFC. I rappresentanti fiscali dovrebbero essere aggiunti solo in un secondo momento e esclusivamente in qualità di amministratori supplementari. In questo modo, il controllo sugli accessi e sulle autorizzazioni rimane in ogni momento di competenza dell'impresa stessa.
È possibile visualizzare lo stato delle proprie richieste alla voce «Nuove autorizzazioni» nella sezione «Richieste di autorizzazione in corso».
Le richieste già inviate non possono essere cancellate né ritirate. Vengono conservate per tre anni e successivamente cancellate automaticamente.
Se necessario, è possibile richiedere un nuovo codice di attivazione per un'azienda. Aprire la richiesta e selezionare «Invia nuovamente il codice di attivazione per posta».
Funzioni e servizi
Attraverso il portale dell'AFC è attualmente possibile attivare i seguenti servizi, purché la vostra impresa ne abbia i requisiti:
- Gestire imprese e persone:
Gestire i diritti amministrativi di imprese/persone, le autorizzazioni e i servizi - Imposta preventiva e tasse di bollo:
Dichiarazione e richiesta di rimborso dell'imposta preventiva, nonché dichiarazione delle tasse di bollo per le imprese con sede in Svizzera - Conteggiare l'IVA:
Dichiarazione dell'IVA, rendiconti di correzione, riconciliazioni annuali - GloBE Information Return (GIR):
I seguenti servizi non sono ancora integrati nel portale dell'AFC e devono essere gestiti tramite le applicazioni specifiche:
- Scambio automatico di informazioni (SAI)
- Country-by-Country Reporting (CbCR)
- Scambio di informazioni spontaneo SAI
- Rimborso dell'imposta preventiva per imprese e persone con sede in Germania
- Gestire imprese e persone:
Le nuove imprese possono essere registrate tramite una procedura manuale. Ciò riguarda le imprese non iscritte al registro di commercio. Selezionare «Nuove autorizzazioni», cliccare su «Richiedi autorizzazione» e seguire la procedura selezionando «Imprese non soggette all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio». Compilare il modulo e inviarlo all’AFC per l’esame.
Attualmente, è possibile modificare i dati dell'impresa sul portale dell'AFC solo in misura molto limitata. Il motivo risiede nel fatto che alcuni dati vengono importati dai registri di commercio cantonali e devono essere modificati in tali registri. Nel caso in cui si desideri comunicare un cambio di indirizzo e/o un cambio di nome, occorre utilizzare l'apposito modulo.
Per motivi di protezione dei dati, è possibile visualizzare solo informazioni aziendali accessibili al pubblico. È quindi possibile che un'impresa ricercata non venga trovata.
Va inoltre tenuto presente che le nuove imprese iscritte nel registro di commercio sono disponibili sul portale dell'AFC dopo un certo lasso di tempo. Considerato che noi riprendiamo questi dati, possono passare alcuni giorni prima che un'impresa sia visibile dopo la sua iscrizione.
Aprire «Le mie autorizzazioni» e selezionare l'impresa.
Per aggiungere un altro servizio, cliccare su «Aggiungi servizio». In base alle autorizzazioni, il servizio si attiva subito oppure viene avviata una procedura di autorizzazione seguita dall'invio di una lettera.
Aprire «Le mie autorizzazioni» e selezionare l'impresa.
Un servizio può essere eliminato solo se tale operazione è supportata dal servizio in questione e se l'utente è amministratore di tale servizio. In tal caso, verranno revocate le autorizzazioni di tutti gli utenti relative a quel servizio.
Se si elimina un servizio, questo scompare dalla panoramica e vengono revocate le autorizzazioni di tutti gli utenti relative a tale servizio. Ciò non significa tuttavia che l'imporesa abbia cessato di utilizzare tale servizio. Gli obblighi fiscali esistenti rimangono in vigore e devono essere adempiuti.
Nel menu principale, clicchi su «Nuove operazioni». In modo predefinito, vengono visualizzate tutte le operazioni che possono essere avviate senza essere collegate a un'impresa specifica. Tra queste figurano: l'attestazione d'iscrizione all'IVA, l'attestazione d'impresa IVA e la domanda di iscrizione IVA. Selezionando nel campo di ricerca un'impresa alla quale si è collegato, vengono visualizzate tutte le operazioni rilevanti per tale impresa e per le quali si dispone delle necessarie autorizzazioni.
Sicurezza e protezione dei dati
Il trattamento e la protezione dei dati personali sono conformi alle disposizioni di legge vigenti, in particolare alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD). L'AFC adotta misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali contro l'accesso non autorizzato. I dati personali vengono conservati solo per il tempo necessario al trattamento delle pratiche o al rispetto dei termini di conservazione previsti dalla legge.
Per motivi di sicurezza e tracciabilità vengono generati dei protocolli tecnici (ad es. orari di accesso o eventi di sistema). Questi servono a garantire la sicurezza, l'analisi degli errori e il funzionamento del portale. L'accesso a questi dati è riservato esclusivamente alle persone autorizzate nell'ambito delle loro mansioni.
Qualora si sospetti un uso improprio del proprio account o un accesso non autorizzato, vi invitiamo a contattare immediatamente l'assistenza tecnica dell'AFC (+41 58 465 88 88) oppure ad utilizzare il modulo di contatto disponibile sul portale.
Domande tecniche
Per utilizzare il portale è necessario un browser aggiornato. Sono supportati Chrome, Firefox, Edge e Safari nelle rispettive versioni più recenti. Internet Explorer non è supportato.
Una visualizzazione errata può essere causata da browser obsoleti, funzioni del browser disattivate o filtri di rete/sicurezza. È necessario utilizzare un browser supportato nella versione più recente. Anche eventuali lavori di manutenzione possono temporaneamente causare limitazioni.
Innanzitutto attualizzate la pagina e verificate di utilizzare un browser aggiornato. Se necessario, svuotate la cronologia del browser o provate con un altro browser. Se il problema persiste, contattate l'assistenza dell'AFC (+41 58 465 88 88).
Feedback e commenti
Potete inviare feedback o suggerimenti per migliorare il servizio tramite il modulo. I vostri suggerimenti ci aiutano a migliorare costantemente il portale dell'AFC.
Domande e risposte concernenti l’IVA
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta generale sul consumo riscossa dal governo federale.
L'IVA si basa sull'idea che chi consuma qualcosa dà un contributo finanziario allo Stato. Tuttavia, sarebbe troppo complicato se ogni cittadino dovesse rendere conto allo Stato di tutti i loro consumi. L'imposta è quindi applicata alle imprese (produttori, fabbricanti, commercianti, artigiani, fornitori di servizi ecc.), che a loro volta sono tenute a trasferire l'IVA al consumatore includendo l'imposta nel prezzo o specificandola come voce separata nella fattura.
I contribuenti che acquistano una prestazione presso un altro imprenditore per utilizzarla nell’ambito della propria attività imprenditoriale imponibile non dovrebbero essere gravati dell’imposta. Essi possono perciò dedurre l’IVA che pagano all’acquisto (cosiddetta imposta precedente), deducendola nei loro rendiconti per l’AFC.
Questo sistema è chiamato onnifase al netto con deduzione dell’imposta precedente. Soggiacciono all’imposta (oggetto dell’imposta) tutte le prestazioni effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero, nella misura in cui la legge non prevede eccezioni.
Sì, dal 1° gennaio 2025 vi è l’obbligo di conteggiare l’IVA online. Nell’ePortal, alla voce «Conteggiare l’IVA», sono disponibili due opzioni per il rendiconto online: l’accesso a «Rendiconto IVA pro» mediante account o l’accesso a «Rendiconto IVA easy» senza account.
Soggiacciono all’imposta anche le prestazioni acquistate all’estero: i beni vengono imposti al momento dell’importazione, mentre le prestazioni di servizi e determinate prestazioni in esecuzione di un contratto d’appalto devono essere dichiarate e imposte dall’acquirente/destinatario della prestazione. Per contro, le esportazioni e le prestazioni eseguite all’estero sono esenti dall’imposta; la ragione risiede nel fatto che simili prestazioni sottostanno normalmente a un’IVA estera.
Per determinare se una prestazione di servizi è eseguita sul territorio svizzero (e, di conseguenza, è imponibile sul territorio svizzero) occorre fondarsi sul genere della prestazione secondo le definizioni legali. Il luogo della prestazione è determinato secondo diversi principi, come ad esempio il principio del luogo del destinatario, il principio del luogo del prestatore o il principio del luogo dell’esecuzione dell’attività.
Per ragioni sociali, congiunturali o per altri motivi, determinate prestazioni non soggiacciono all’IVA o sono gravate dell’IVA solo in maniera limitata.
Così, sono integralmente escluse dall’imposta le prestazioni nei settori della sanità, della formazione, della cultura e della locazione o vendita di immobili. Chi esegue simili prestazioni e acquista a tal fine prestazioni a monte non può però dedurre l’imposta precedente su questi acquisti nei confronti dell’AFC, tranne se si dichiara disposto a imporre a titolo volontario le prestazioni escluse dall’imposta (cosiddetta opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta).
Determinate prestazioni di prima necessità sono imponibili all’aliquota ridotta, certe prestazioni del settore alberghiero all’aliquota speciale; in entrambi i casi, il contribuente che effettua simili prestazioni può dedurre l’imposta precedente sulle prestazioni a monte.
In Svizzera, alle prestazioni non escluse dall’imposta o non esenti dall’imposta sono applicabili dal 1° gennaio 2024 le seguenti aliquote (p. es. in caso di esportazione):
Aliquota normale: 8,1 %
Aliquota ridotta: 2,6 %
Aliquota speciale: 3,8 %L’obbligo di assoggettarsi, e quindi di conteggiare periodicamente le proprie cifre d’affari con l’AFC, è determinato dal volume delle prestazioni non escluse dall’imposta, realizzate annualmente sul territorio svizzero e all'estero. L’impresa deve annunciarsi all’AFC come contribuente IVA se raggiunge effettivamente il limite della cifra d’affari (100 000 franchi) previsto dalla legge o se è già evidente all’inizio dell’attività imprenditoriale che supererà il limite determinante; in tal caso, l’AFC attribuisce all’impresa un numero IVA.
Più soggetti giuridici che sono legati tra loro da una direzione unica (p. es. gruppo di società) possono, a richiesta, essere trattati come un unico contribuente (imposizione di gruppo). Ciò significa che le prestazioni effettuate reciprocamente da tali imprese non sono imponibili.
L’assoggettamento entra in considerazione non solo per le imprese individuali o società, ma anche per i servizi delle collettività pubbliche, per le forme di collaborazione temporanea (p. es. consorzi dell’edilizia) o per le comunità d’acquisto o comunità di spese.
L’IVA costituisce oggi la seconda più importante fonte d’introito della Confederazione. Trovate qui gli attuali indicatori.
L'obiettivo della revisione parziale è quello di sviluppare ulteriormente l'IVA. Le modifiche riguardano temi quali la digitalizzazione e l'internazionalizzazione, le semplificazioni, le riduzioni d'imposta e la lotta alla frode.
Domande e risposte concernenti l’assoggettamento all’IVA
Un’impresa con sede sul territorio svizzero è in linea di principio assoggettata all'imposta se
- svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale;
- agisce in nome proprio nei confronti di terzi;
- ed è diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità.
Se queste imprese superano i limiti di cifra d’affari determinante elencati di seguito si raccomanda di verificare mediante questionario (iscrizione all’IVA) il loro assoggettamento obbligatorio all’imposta.
- Per le associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico: cifra d'affari di almeno 250 000 franchi realizzata mediante prestazioni che non sono escluse dall’imposta, eseguite sul territorio svizzero e all'estero;
- per le istituzioni di utilità pubblica: cifra d'affari di almeno 250 000 franchi realizzata mediante prestazioni che non sono escluse dall'imposta, eseguite sul territorio svizzero e all'estero;
- per gli enti di diritto pubblico: cifra d'affari di almeno 100 000 franchi realizzata mediante prestazioni imponibili rese a terzi che non sono collettività pubbliche;
- per le altre imprese: cifra d'affari di almeno 100 000 franchi realizzata mediante prestazioni che non sono escluse dall'imposta, eseguite sul territorio svizzero e all'estero;
- per l'organizzazione di un evento unico di carattere sportivo, culturale o una festa (fuochi d'artificio sul lago, festa campestre, festa della musica, giornate dell'equitazione ecc.): entrate imponibili preventivate di almeno 100 000 franchi realizzate mediante prestazioni della ristorazione, bancarelle di alimentari, pubblicità, sponsorizzazioni ecc.
Se non superano i limiti di cifra d’affari determinante, le imprese possono assoggettarsi volontariamente all'imposta (vedi rubrica «Rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento»).
Assoggettamento delle imprese con sede all'estero:
In linea di principio si applicano le stesse condizioni previste per le imprese con sede in territorio svizzero (vedi più sopra). Le imprese con sede all’estero possono però essere assoggettate all’imposta soltanto se eseguono prestazioni sul territorio svizzero. Sono inoltre esentate dall’assoggettamento se in territorio svizzero eseguono esclusivamente determinate prestazioni (ad es. prestazioni esenti dall’imposta). Se vengono eseguite prestazioni sul territorio svizzero, si raccomanda di compilare il questionario (iscrizione) per accertare l'obbligo fiscale dell'impresa.
Stabilimenti di imprese estere sul territorio svizzero:
Per gli stabilimenti di imprese estere sul territorio svizzero valgono le stesse condizioni applicabili a un’impresa svizzera, ossia si tratta di soggetti fiscali a sé stanti. Se la loro cifra d’affari raggiunge un determinato importo, essi diventano contribuenti. Se un’impresa estera possiede diversi stabilimenti d’impresa in territorio svizzero, questi ultimi sono considerati un unico soggetto fiscale a sé stante.
Per determinare il limite di cifra d'affari si considerano le controprestazioni conseguite mediante le seguenti prestazioni:
- forniture e prestazioni di servizi imponibili sul territorio svizzero;
- forniture e prestazioni di servizi eseguite all’estero, che sarebbero imponibili se fossero eseguite sul territorio svizzero;
- forniture e prestazioni di servizi esenti dall'imposta in territorio svizzero.
Per determinare il limite di cifra d'affari non si considerano le controprestazioni e i flussi di mezzi finanziari seguenti:
- controprestazioni per prestazioni escluse dall’imposta sul territorio svizzero;
- controprestazioni per forniture e prestazioni di servizi eseguite all’estero, che sarebbero escluse dall'imposta se fossero eseguite sul territorio svizzero;
- entrate non realizzate mediante prestazioni (cosiddette non controprestazioni secondo l'art. 18 cpv. 2 LIVA come ad es. doni o sussidi);
- entrate realizzate in ambito non imprenditoriale.
Un soggetto giuridico che esercita un'attività imprenditoriale e non raggiunge i limiti di cifra d'affari mediante le prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo la rubrica «Assoggettamento» può comunque registrarsi come contribuente. Per le imprese estere ciò vale soltanto se eseguono prestazioni in territorio svizzero.
L'assoggettamento volontario è possibile al più presto per l'inizio del periodo fiscale in corso.
Le prestazioni escluse dall'imposta possono comunque di principio essere conteggiate con l'IVA (opzione). L'opzione non è ammessa per:
- determinate prestazioni nel settore assicurativo (art. 21 cpv. 2 n. 18 LIVA);
- diverse operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali (art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA);
- operazioni concernenti scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro, purché siano assoggettate a un’imposta speciale o ad altre tasse (art. 21 cpv. 2 n. 23 LIVA);
- imprese che applicano il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie.
L'opzione non è possibile nemmeno se le seguenti prestazioni sono utilizzate dal destinatario esclusivamente a scopo abitativo:
- trasferimenti e costituzioni di diritti reali su fondi (ad es. vendita di una casa mono o plurifamiliare a scopo abitativo) nonché prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani (art. 21 cpv. 2 n. 20 LIVA);
- messa a disposizione per l'uso o il godimento di fondi e parti di fondi (art. 21 cpv. 2 n. 21 LIVA), ad esempio locazione di un appartamento a scopo abitativo.
Come funziona l'opzione?
Se l'IVA è indicata chiaramente sulle fatture o sulle ricevute (ad es. se sul biglietto per l'entrata al cinema è riportata l'aliquota d’imposta del 2,5 %) oppure è dichiarata nel rendiconto IVA, si considera è che l'opzione per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta è stata esercitata.
Per le imprese svizzere che iniziano l'attività o la estendono con la ripresa di un commercio o l'apertura di un nuovo settore d’attività, l'assoggettamento obbligatorio inizia con l'avvio o l’estensione dell'attività se a tale data è presumibile, alla luce delle circostanze, che nei 12 mesi successivi sarà raggiunto il limite determinante della cifra d'affari. Le imprese svizzere esistenti finora esentate dall’assoggettamento saranno obbligatoriamente assoggettate allo scadere dell’esercizio commerciale in cui sarà raggiunto il limite determinante della cifra d'affari.
Per le imprese estere che eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero, l'assoggettamento obbligatorio inizia a tale data se è presumibile, alla luce delle circostanze, che nei 12 mesi successivi sarà raggiunto il limite determinante della cifra d'affari. Le imprese estere che già eseguono prestazioni sul territorio svizzero saranno obbligatoriamente assoggettate allo scadere dell'esercizio in cui sarà raggiunto il limite determinante della cifra d'affari.
L'assoggettamento termina per un'impresa svizzera al termine dell'attività imprenditoriale o – in caso di liquidazione patrimoniale – alla chiusura della procedura di liquidazione. Per le imprese estere invece alla fine dell'anno civile in cui esse eseguono per l'ultima volta una prestazione sul territorio svizzero. Questo è il caso se entro la fine dell’anno civile non vengono più eseguite ulteriori prestazioni sul territorio svizzero e quando si può presumere con una probabilità preponderante che anche nell'anno civile successivo non saranno eseguite prestazioni. In entrambi i casi il contribuente deve annunciare la fine dell'assoggettamento all'AFC per scritto entro 30 giorni.
Se la cifra d’affari determinante del contribuente non raggiunge più il limite di cifra d'affari di 100 000 franchi ed è presumibile che la cifra d'affari determinante non sarà più raggiunta nemmeno nel periodo fiscale successivo, il contribuente può essere esentato dall’assoggettamento e farsi radiare dal registro dei contribuenti IVA. L'annuncio della fine dell'assoggettamento può essere effettuato al più presto per la fine del periodo fiscale in cui per la prima volta la cifra d'affari determinante non è più stata raggiunta. Il mancato annuncio è considerato rinuncia all'esenzione dall’assoggettamento. L'annuncio della fine dell'assoggettamento è tempestivo, se è presentata all'AFC entro 60 giorni dalla fine del periodo fiscale.
Le valli di Samnaun e Sampuoir sono escluse dal territorio doganale svizzero e, per quanto riguarda le forniture di beni, sono considerate estero. Pertanto, le forniture eseguite verso o a Samnaun e Sampuoir sono esenti dall'imposta oppure sono considerate effettuate all'estero.
Le prestazioni di servizi sono invece considerate eseguite in territorio svizzero. Ciò significa che le prestazioni di servizi eseguite verso o a Samnaun e Sampuoir (ad es. prestazioni del settore alberghiero e della ristorazione o prestazioni di consulenza) sono imponibili.
Le imprese con sede nel Principato del Liechtenstein, che adempiono le condizioni d'assoggettamento all'IVA, sono tenute ad annunciarsi al seguente indirizzo:
Liechtensteinische Steuerverwaltung
Mehrwertsteuer
Aeulestrasse 38
Postfach 684
9490 Vaduz
Domande & risposte concernenti l’attività indipendente o dipendente in relazione all’assoggettamento all’IVA
I seguenti Indizi lasciano supporre l’esistenza di un’attività indipendente:
- l’esecuzione di importanti investimenti;
- il disporre di propri locali commerciali;
- l'impiego di personale alle proprie dipendenze;
- l'assunzione del rischio aziendale;
- l'assunzione della responsabilità verso l'esterno;
- la garanzia della riuscita del lavoro;
- l'agire in proprio nome;
- la partecipazione all'utile o alla perdita;
- la libertà di accettare o rifiutare un lavoro;
- l'indipendenza nell'organizzazione del lavoro.
Forma inoltre un indizio non trascurabile, anche se non decisivo, il modo di conteggio dei contributi delle assicurazioni sociali.
Dal profilo dell’imposta sul valore aggiunto è senz’altro possibile che una persona eserciti l’attività come impiegata dipendente e, contemporaneamente, eserciti anche un’attività indipendente diventando, a determinate condizioni, contribuente.
Nei casi di dubbio è possibile sottoporre alla Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto una copia di contratti di lavoro, certificati di salario e fatture, per una presa di posizione.
Domande e risposte sull'iscrizione all'IVA
Per l'utilizzo della nostra offerta online è necessario un browser e un PDF-Reader. L'annuncio online è stato ottimalizzato per i seguenti browser:
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L'annuncio online si basa sullo standard Web 2.0. Per la validazione permanente degli inserimenti dati utilizza la tecnologia AJAX (AJAX = Asynchronous JavaScript and XML). Il vostro browser deve consentire di JavaScript (attivazione nella sezione «impostazioni» nel browser).
In linea di principio si tratta di una società semplice. Se la società semplice risulta nel registro IDI, troverete la vostra impresa nella barra di ricerca. Se invece non le è ancora stato assegnato un IDI, vi preghiamo di cliccare su «Inserire i dati dell’impresa manualmente» e indicare la forma giuridica selezionando l’opzione «Società semplice» nell’apposito menu a tendina.
Con il pulsante «Riavvio» potete eliminare tutti i dati inseriti. Iniziate un nuovo annuncio o chiudete la pagina in corso, se si vuole interrompere l'inserimento.
Dopo esservi annunciati online all’IVA riceverete una conferma e il PDF dell’iscrizione, che potrete scaricare per il vostro incarto.
La lingua può essere impostata in alto a destra nella barra di navigazione. È possibile scegliere tra tedesco, francese e italiano.
Prima che la vostra impresa compaia nell’elenco possono trascorrere alcuni giorni. Vi invitiamo quindi a riprovare in un secondo momento.
Il vecchio numero AVS è stato convertito in numero di assicurazione sociale ed ha un nuovo formato. E composto da 13 cifre. Riconoscete il vostro numero di assicurazione sociale (numero AVS) sul vostro certificato AVS/AI o sulla vostra carta della cassa malati.
Dal momento che avete trasmesso l'annuncio online, nessuna correzione è possibile. Accertatevi prima dell'invio che tutti i dati siano inseriti completamente e correttamente.
Consigliamo di tenere pronta la seguente documentazione:
- dati della ditta/impresa, estratto registro di commercio e numero IDI
- per le forme giuridiche quali ditta individuale, società semplice, associazione o fondazione necessitate del numero dell'assicurazione sociale. Questo lo trovate sul vostro certificato d‘assicurazione AVS/AI o sulla vostra tessera della cassa malati
- cifra d'affari prevista del primo esercizio commerciale o nel caso d'imprese già attive il bilancio e il conto economico al massimo degli ultimi 6 esercizi commerciali
- imprese estere: per poter compilare la procura avete bisogno dei dati del vostro rappresentante fiscale.
Il vostro annuncio viene esamitato in tempo breve. Entro pochi giorni, riceverete da parte nostra una risposta scritta.
Chiamateci o fateci pervenire le vostre domande tramite il nostro modulo di contatto online.
Fateci pervenire le vostre osservazioni con il nostro modulo di contatto online.
Domande & risposte concernenti l’assoggettamento all’imposta sull’acquisto
Se un’impresa con sede all’estero non iscritta nel registro dei contribuenti importa sul territorio svizzero materiale per eseguire dei lavori, l’autorità doganale riscuote l’imposta sull’importazione e ciò sul valore complessivo della prestazione.
Se l’esecuzione di questi lavori non necessita di materiale o se il materiale è messo a disposizione dal destinatario della prestazione sul territorio svizzero, quest’ultimo deve corrispondere – a determinate condizioni – l’imposta sull’acquisto.
Soggiace all’imposta sull’acquisto anche l’importazione di supporti di dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti.
L’imposta sull’acquisto può essere dovuta anche su determinate prestazioni di servizi di imprese con sede all’estero. Ciò tuttavia solo per le prestazioni per le quali fa stato il principio del luogo del destinatario.
Esempi:- prestazioni di servizi nel settore pubblicitario;
- prestazioni di consulenti, gestori patrimoniali, fiduciari, avvocati, ecc.;
- prestazioni di servizi nell’ambito della conduzione aziendale;
- prestazioni nell’ambito dell’elaborazione di dati;
- prestito di personale;
- cessione e costituzione di diritti immateriali;
- corsi interattivi a distanza;
- prestazioni di servizi di organizzatori di manifestazioni;
- acquisto di diritti di emissione e di diritti analoghi.
L’imposta sull’acquisto non è dovuta quando le prestazioni di servizi sono escluse oppure esenti dall’imposta.
Il destinatario della prestazione iscritto nel registro dei contribuenti deve dichiarare e imporre questo genere di prestazioni.
Il destinatario della prestazione non iscritto nel registro dei contribuenti IVA è assoggettato all’imposta sull’acquisto unicamente se durante un anno civile acquista prestazioni di questo genere per complessivamente più di 10 000 franchi.
Dal 1° gennaio 2025 il trasferimento, da parte di imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero o sul territorio svizzero, di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell’elettricità e di diritti, attestati e certificati analoghi soggiace all’imposta sull’acquisto.
Domande e risposte concernenti l’assoggettamento all’IVA di imprese estere
Di principio è assoggettato all’imposta sul valore aggiunto chi esercita un’impresa, vale a dire svolge un’attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità e agisce in proprio nome nei confronti di terzi. Ciò vale anche per le imprese con sede all’estero che svolgono un’attività sul territorio svizzero.
Chi realizza una cifra d’affari annua inferiore a 100 000 franchi è esentato dall’assoggettamento all’IVA, sempre che non rinunci all’esenzione dall’assoggettamento e si iscriva su basa volontaria nel registro dei contribuenti.
L’info IVA 02 Assoggettamento contiene ulteriori informazioni riguardo all’assoggettamento .
Non sono tra l’altro assoggettate all’IVA le imprese con sede all’estero che eseguono sul territorio svizzero unicamente prestazioni che sono escluse dall’imposta o che soggiacciono all’imposta sull’acquisto.
L’impresa estera che esegue una fornitura su contratto d’appalto in territorio svizzero, a prescindere dal fatto che venga o no consegnato materiale, è assoggettata all’IVA se consegue la cifra d’affari annua mondiale determinante (almeno 100 000 franchi).
Ulteriori informazioni sono contenute nell’info IVA 06 Luogo della prestazione e nella pubblicazione n. 52.02 dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini «Forniture in virtù di un contratto d’appalto e consegna di beni dopo la lavorazione sul territorio svizzero».
L’impresa che adempie le condizioni per l’assoggettamento all’IVA deve annunciarsi spontaneamente presso l’AFC. L’impresa deve annunciarsi presso l’AFC anche se non adempie più le condizioni per l’assoggettamento e intende farsi radiare dal registro dei contribuenti IVA.
L’annuncio per l’iscrizione all’IVA e la radiazione dal registro dei contribuenti può essere operato come segue:
Radiazione dall’IVA - Cessazione dell’assoggettamento obbligatorio
Prima di assoggettarsi all’imposta sul valore aggiunto, un‘impresa estera senza domicilio, sede sociale o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero è tenuta a nominare un rappresentante domiciliato in Svizzera. Il rappresentante fiscale può essere una persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera. Non deve necessariamente trattarsi di un ufficio fiduciario, un avvocato o un membro di una determinata categoria professionale, bensì può trattarsi anche di un privato. Al momento dell’iscrizione online all’IVA, l’impresa estera deve indicare obbligatoriamente il rappresentante fiscale svizzero. Non è possibile annunciarsi senza quest’ultimo.
Per le imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero, l’AFC rinuncia, di regola, a esigere una garanzia.
Tuttavia, Se l’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero non adempie i suoi obblighi procedurali entro i termini, l’AFC si riserva il diritto di esigere una garanzia a posteriori (art. 94 cpv. 2, LIVA).
L’AFC esamina la restituzione delle garanzie esistenti. Vista la notevole quantità dei casi implicati, è necessario procedere per tappe. Pertanto, non è possibile accordare un trattamento prioritario a richieste in tal senso. Vi ringraziamo per la comprensione.
Domande & risposte concernenti l’IVA in caso di vendita per corrispondenza
Le forniture1 di piccoli invii che un venditore per corrispondenza (estero o svizzero) trasporta o spedisce dall’estero in territorio svizzero2 realizzando una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi sono considerate forniture sul territorio svizzero. Di conseguenza, il venditore per corrispondenza è assoggettato all’imposta in Svizzera e deve iscriversi nel registro dei contribuenti IVA. L’imposta è dovuta nel momento in cui il venditore raggiunge il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi (vedi verifica dell’assoggettamento). Tale limite è calcolato in base alle controprestazioni corrisposte dagli acquirenti alle imprese di vendita per corrispondenza.
Una volta che il venditore è iscritto nel registro dei contribuenti IVA a seguito della regolamentazione della vendita per corrispondenza, oltre ai piccoli invii sono considerate forniture sul territorio svizzero anche gli altri invii che superano l’ammontare dell’imposta sull’importazione di 5 franchi. Ne consegue che per un venditore per corrispondenza assoggettato all’imposta sono imponibili tutte le prestazioni eseguite sul territorio svizzero3.
Anche con la regolamentazione della vendita per corrispondenza, continua a non essere riscossa l’imposta sull’importazione sui piccoli invii.
1 Sono considerati rilevanti i beni spediti o trasportati, ma non le forniture con presa a carico presso il fornitore. Ciò significa che le forniture generanti l’assoggettamento sono quelle in cui il fornitore stesso o un terzo da lui incaricato effettua il trasporto a destinazione dell’acquirente verso un determinato luogo in Svizzera indicato da quest’ultimo.
2 Per territorio svizzero s’intende il territorio nazionale svizzero, il Principato del Liechtenstein e il Comune tedesco di Büsingen. Per questioni di leggibilità di seguito si parla di Svizzera anche se s’intende il territorio svizzero ai sensi dell’IVA.
3 Oltre alle suddette forniture, soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero anche tutte le altre prestazioni imponibili eseguite sul territorio svizzero.
Dal 1° gennaio 2024

Come si procede alla verifica dell’assoggettamento all’imposta?
Quando vengono forniti dall’estero in territorio svizzero beni che in ragione dell’ammontare d’imposta irrilevante sono esenti dall’imposta sull’importazione, il luogo della fornitura è considerato sito all’estero fino alla fine del mese in cui il fornitore della prestazione raggiunge, con tali forniture, il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi (art. 4a cpv. 1 OIVA). A partire dal mese successivo, per tutte le forniture dall’estero in territorio svizzero il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero (art. 4a cpv. 2 OIVA). Da quel momento il fornitore della prestazione deve iscriversi nel registro dei contribuenti IVA e importare i beni a proprio nome.
Se in un secondo momento il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi non viene raggiunto e tale cambiamento non viene comunicato all’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, si presuppone un assoggettamento volontario da parte del venditore per corrispondenza (art. 4a cpv. 3 e 4 OIVA, vedi procedura).
Come si procede all’Iscrizione nel registro dei contribuenti IVA?
Un venditore per corrispondenza estero o svizzero che adempie le condizioni dell’assoggettamento deve annunciarsi spontaneamente all’AFC. A tale scopo il venditore per corrispondenza estero deve designare un rappresentante fiscale con domicilio o sede sociale in Svizzera (art. 67 cpv. 1 LIVA). Ulteriori informazioni al riguardo figurano alla pagina Iscrizione all’IVA online.
Come procede il venditore per corrispondenza iscritto nel registro dei contribuenti IVA?
L’IVA svizzera (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero)4 è dovuta su tutte le forniture che il venditore per corrispondenza iscritto nel registro IVA effettua agli acquirenti in territorio svizzero. L’imposta sulle prestazioni eseguite in territorio svizzero è quindi dovuta sia nel caso di piccoli invii sia nel caso di invii soggetti all’imposta sull’importazione. In compenso, dalla decorrenza dell’assoggettamento il venditore per corrispondenza contribuente (considerato importatore) può dedurre, a titolo d’imposta precedente, l’imposta sull’importazione e tutte le altre imposte precedenti risultanti dalla sua attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente.
Come si procede all’assoggettamento volontario all’imposta conformemente alla dichiarazione d’adesione estero?
Mediante la dichiarazione d’adesione estero, il venditore per corrispondenza può assoggettarsi volontariamente all’obbligo fiscale prima di raggiungere il limite della cifra d’affari determinante per l’assoggettamento. Ciò consente di pianificare meglio il passaggio. Nel quadro di questa procedura, il venditore per corrispondenza (iscritto nel registro dei contribuenti IVA) è considerato l’importatore e può anche operare la deduzione dell’imposta precedente. In tal modo, la fornitura all’acquirente svizzero si considera effettuata sul territorio svizzero (procedura analoga alla regolamentazione della vendita per corrispondenza, vedi però paragrafo seguente). L’applicazione della dichiarazione d’adesione estero può rivelarsi opportuna anche se la cifra d’affari realizzata con piccoli invii si avvicina al limite di 100 000 franchi. La dichiarazione d’adesione consente di mantenere la continuità in materia di procedura e assoggettamento. Ulteriori informazioni al riguardo si trovano nel documento.
1235_1236_02 - Dichiarazione d’adesione estero
Dichiarazione d’adesione per il fornitore che dall’estero immette in libera pratica secondo il diritto doganale (importa) a proprio nome un bene destinato al suo acquirente (art. 3 dell’ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto [OIVA])Non appena adempie le condizioni per la regolamentazione della vendita per corrispondenza (art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA), un contribuente già in possesso di una dichiarazione d’adesione estero non può più rinunciare in singoli casi all’applicazione della dichiarazione d’adesione estero (art. 7 cpv. 3 lett. a LIVA): egli deve applicare tale dichiarazione a tutte le forniture ed è quindi considerato importatore dei beni.
Come procede un’Impresa già assoggettata all’imposta che effettua anche forniture di beni spediti e di beni trasportati?
Se un’impresa svizzera o estera è iscritta nel registro IVA a seguito di altre prestazioni sul territorio svizzero ed effettua anche forniture di beni spediti e di beni trasportati in termini di piccoli invii dall’estero in territorio svizzero, la cifra d’affari di questi piccoli invii continua a essere considerata realizzata all’estero (eccetto le imprese con dichiarazione d’adesione estero autorizzate, vedi sopra). Anche in questo caso il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero soltanto al raggiungimento del limite di 100 000 franchi all’anno con simili forniture (piccoli invii).
N.B.: il metodo delle aliquote saldo non può essere scelto dai contribuenti che, in virtù dell’articolo 7 capoverso 3 LIVA (dichiarazione d’adesione estero, regolamentazione della vendita per corrispondenza) effettuano forniture sul territorio svizzero (art. 77 cpv. 2 OIVA).
4 Se il venditore per corrispondenza iscritto nel registro dei contribuenti IVA esegue altre prestazioni sul territorio svizzero (prestazioni di servizi e/o forniture il cui luogo della fornitura è sito in territorio svizzero, vedi art. 7 e 8 LIVA), anche queste prestazioni soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.
Vendendo beni che spedisce o trasporta dall’estero in territorio svizzero, il venditore per corrispondenza assoggettato effettua forniture di beni sul territorio svizzero purché siano adempite le relative condizioni (cifra d’affari di almeno CHF 100 000). Egli fattura all’acquirente l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, accertandosi che a quest’ultimo non venga computata anche l’imposta sull’importazione. Spetta dunque al venditore per corrispondenza far pervenire al dichiarante le informazioni necessarie per la dichiarazione doganale5. Queste informazioni consentono al dichiarante di verificare l’iscrizione nel registro IVA.
Se all’atto dell’importazione della merce con un ammontare d’imposta sull’importazione superiore a 5 franchi non è possibile accertare che lo speditore, in base alla regolamentazione della vendita per corrispondenza (oppure alla dichiarazione d’adesione estero), sia iscritto nel registro dei contribuenti IVA, può succedere che il dichiarante doganale rifatturi l’imposta sull’importazione all’acquirente della merce. Si tratta di una problematica verosimile soprattutto nel traffico postale, perché lo speditore e il dichiarante (La Posta Svizzera) non intrattengono un rapporto contrattuale esplicito. Questa problematica riguarda anche altre tipologie di traffico, come il traffico di corriere.
Per evitare che l’imposta sull’importazione venga fatturata all’acquirente, occorre osservare imperativamente i punti elencati di seguito, che rientrano nella responsabilità del venditore per corrispondenza assoggettato all’imposta:
- Il venditore per corrispondenza contribuente e il dichiarante doganale sono responsabili del corretto trattamento e trasferimento dell’imposta.
- Se, a causa di un disbrigo o trasferimento non corretto, all’acquirente della merce viene fatturata sia l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero sia l’imposta sull’importazione, né l’AFC né l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) possono restituire l’imposta. Entrambe le imposte sono dovute.
- Tuttavia, in questi casi, il venditore per corrispondenza iscritto nel registro dei contribuenti IVA può far valere l’imposta sull’importazione a titolo d’imposta precedente anche qualora la decisione d’importazione indichi come importatore l’acquirente (vedi cifra 1.3 dell’info IVA 09 «Deduzione dell’imposta precedente»). A tal proposito, il venditore per corrispondenza deve essere in possesso della decisione d’imposizione e avere versato l’imposta sull’importazione. Il disbrigo e il rimborso dell’imposta sull’importazione già versata dall’acquirente sono questioni attinenti al diritto privato e devono essere risolte tra l’acquirente, il dichiarante doganale e il venditore per corrispondenza.
Per un trattamento corretto, vi preghiamo di prendere nota anche delle informazioni fornite dalla Posta Svizzera a questo link.
Come si entra nella lista dei venditori per corrispondenza assoggettati all’imposta?
L’AFC pubblica sul suo sito Internet una lista dove figurano le imprese iscritte nel registro IVA in qualità di venditori per corrispondenza. Di regola, l’inserimento in questa lista avviene contestualmente all’iscrizione nel registro dei contribuenti. Se così non fosse, il venditore per corrispondenza contatta spontaneamente l’AFC chiedendo di provvedervi. L’inserimento in questa lista è importante per il venditore per corrispondenza, poiché ciò consente alle imprese competenti dell’imposizione doganale di desumere se l’imposta sull’importazione va computata al destinatario dell’invio oppure al venditore per corrispondenza assoggettato. La lista in formato XML può essere messa a disposizione delle persone competenti della dichiarazione doganale.
Come si procede all’etichettatura degli invii (concerne soprattutto il traffico postale)?
Per chiarire se l’imposta sull’importazione debba essere fatturata al venditore per corrispondenza o al destinatario, l’invio deve essere etichettato in maniera inequivocabile. L’etichetta adesiva con l’indirizzo deve imperativamente recare il nome e il numero IVA del venditore per corrispondenza. All’invio bisogna inoltre accludere una fattura conforme alle disposizioni dell’IVA o una fattura proforma (art. 26 LIVA) con la dichiarazione d’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.
Il dichiarante doganale deve conoscere il nome, l’indirizzo6 e il numero IVA del venditore per corrispondenza. Quest’ultimo deve far pervenire le informazioni al dichiarante doganale unitamente alla fattura conforme alle disposizioni dell’IVA (o a una fattura proforma) indirizzata all’acquirente.
Gli invii postali CN 22/23 devono essere muniti di un’etichetta supplementare con indirizzi (nome e numero IVA del venditore per corrispondenza). All’invio bisogna accludere una fattura conforme alle disposizioni dell’IVA (IVA indicata chiaramente) o una fattura proforma.
Quali sono le regole relative all’imposizione doganale da osservare (concerne soprattutto il traffico di corriere)?
Al momento del conferimento di un mandato di spedizione da parte del venditore per corrispondenza, l’impresa di corriere o la casa di spedizione deve essere informata sull’applicabilità della regolamentazione della vendita per corrispondenza, cioè le persone competenti della dichiarazione doganale devono procurarsi tale informazione.
5 Riguardo alla persona incaricata di allestire la dichiarazione doganale (in breve: dichiarante doganale) vedi l’articolo 26 della legge del 18.3.2005 sulle dogane (RS 631.0).
6 Se l’indirizzo di fatturazione differisce da quello del venditore per corrispondenza come indicato nel registro IVA, la fattura destinata all’acquirente deve recare entrambi gli indirizzi.
Come si apre un conto PCD?
L’apertura di un conto nella procedura accentrata di conteggio (il cosiddetto «conto PCD») dell’UDSC agevola ulteriormente il disbrigo per il venditore per corrispondenza contribuente. Il vantaggio di questa procedura è che l’UDSC fattura l’imposta sull’importazione direttamente allo speditore anziché al dichiarante doganale. Le decisioni d’imposizione figurano ogni giorno nell’elenco dei tributi. Il titolare del conto riceve la lista con le relative decisioni d’imposizione sotto forma di file munito di firma digitale e scaricabile online. La relativa fattura deve essere saldata entro 60 giorni. Ulteriori informazioni al riguardo si trovano sul sito Internet dell’UDSC.
È possibile raggruppare gli Invii (non concerne il traffico postale)? 7
Un’ulteriore semplificazione consiste nel raggruppare più invii per vari destinatari in un’unica dichiarazione doganale. In tal modo gli invii raggruppati possono essere dichiarati con una dichiarazione collettiva, anziché con singole dichiarazioni. Se, ad esempio, 100 DVD diversi vengono inviati contemporaneamente a 100 acquirenti sul territorio svizzero, questi invii possono essere trattati come un unico invio. Questo riduce considerevolmente l’onere legato all’imposizione per il venditore per corrispondenza e anche gli eventuali costi correlati. Informazioni più dettagliate sono ottenibili presso l’UDSC.
7 Secondo l’Unione postale universale (UPU), nel traffico postale non è possibile applicare la dichiarazione doganale collettiva.
Domande & risposte concernenti l’obbligo di elaborazione elettronica
Dal 1° gennaio 2025 non è più possibile ordinare un rendiconto cartaceo. Nell’ePortal, alla voce «Conteggiare l’IVA», sono disponibili due opzioni per il rendiconto online: l’accesso a «Rendiconto IVA pro» mediante account o l’accesso a «Rendiconto IVA easy» senza account.
L’ultimo modulo di ordinazione per il rendiconto cartaceo verrà allegato all’invio del codice di rendiconto alla fine del mese di novembre del 2024.
Si colleghi all’ePortal. Troverà la pagina dedicata in «Conteggiare l’IVA». Qui può scegliere tra due opzioni:
- Rendiconto IVA pro: si tratta della versione completa con tutti i servizi attualmente disponibili.
- Rendiconto IVA easy: a questo rendiconto elettronico si può accedere semplicemente come ospite. I rappresentanti fiscali possono anche avvalersi della convalida del rendiconto. La convalida del rendiconto è un documento che il contribuente firma – per confermare il rendiconto inoltrato elettronicamente dal rappresentante fiscale – e invia tramite posta all’AFC.
Per confrontare il rendiconto IVA pro e il rendiconto IVA easy clicchi su Rendiconto IVA online. Le consigliamo il rendiconto IVA pro in modo che possa beneficiare di tutti i servizi.
Domande & risposte concernenti i corsi delle valute estere
Per il calcolo dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dell’imposta sull’acquisto è determinante il corso al momento della nascita del credito fiscale. Per il calcolo dell’imposta precedente deducibile è determinante il corso al momento della nascita del diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
Per le valute estere per le quali l’AFC non rende noto alcun corso, vale il corso del giorno delle divise (vendita) pubblicato da una banca in territorio svizzero.
Per la conversione può essere applicato a scelta il corso medio mensile pubblicato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, oppure il corso del giorno delle divise (vendita).
Il metodo prescelto (corso medio mensile, corso del giorno o corso del gruppo) va applicato – almeno per un periodo fiscale – per il calcolo dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, dell’imposta sull’acquisto e dell’imposta precedente. Un cambiamento è possibile solo con l’inizio di un nuovo periodo fiscale.
Trovate ulteriori informazioni sui corsi delle valute estere applicabili all’imposta sul valore aggiunto nelle nostre pubblicazioni della prassi IVA basate sul web:
I corsi dei cambi sono disponibili dal lunedì al venerdì (ad esclusione dei giorni festivi) al più tardi dalle ore 13.00. Se il corso del giorno non fosse ancora pubblicato, potete applicare l'ultimo corso giornaliero pubblicato.
Per ragioni d’ordine tecnico, la disponibilità dei corsi del giorno non può essere garantita al 100 %. In caso di guasto del sistena, occorre rivolgersi a una banca svizzera o del Liechtenstein per ottenere il corso del giorno delle divise (vendita) applicabile all’imposta sull’importazione ai fini dell’IVA.
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC mette a disposizione, senza impegno, i corsi medi mensili per valuta e per anno.
Versione HTML:
https://www.backend-rates.bazg.admin.ch/avgrateshtml?locale=itVersione XML:
https://www.backend-rates.bazg.admin.ch/api/xmlavgmonthIl corso medio mensile corrisponde alla media aritmetica dei corsi giornalieri dal 25° giorno di un mese fino al 24° giorno del mese successivo. Il 25° giorno del mese successivo (o il primo giorno feriale successivo) viene pubblicato il corso medio mensile. Tale corso potrà poi essere applicato dall'inizio del mese seguente.
Esempio: sulla base dei corsi giornalieri dal 25 marzo al 24 aprile viene calcolato il corso medio mensile (pubblicato il 25 aprile), che potrà poi essere applicato dal 1° maggio al 31 maggio.
I contribuenti che fanno parte di un gruppo possono operare la conversione basandosi sul corso del gruppo. In tal caso, il corso del gruppo va applicato – almeno per un periodo fiscale – per il calcolo dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, dell’imposta sull’acquisto e dell’imposta precedente. Un cambiamento è possibile solo con l’inizio di un nuovo periodo fiscale.
Domande e risposte sul pagamento dell'IVA
Per scritto tramite il modulo di contatto o telefonicamente alla Divisione Incasso & Dati dei partner al team competente.
No, dato che per l’imposta sul valore aggiunto si applica il principio dell’autodichiarazione, la dichiarazione e il pagamento devono essere effettuati senza intimazione. Conformemente all’ articolo 86 capoverso 1 LIVA, il credito fiscale deve essere saldato entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto.
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di rendiconto mediante fattura QR o tramite bonifico all’indirizzo di pagamento.
Per scritto tramite il modulo di contatto o telefonicamente alla Divisione Incasso & Dati dei partner al team competente.
Se l’imposta dovuta per un periodo di rendiconto è versata dopo la scadenza prevista dall’art. 86 capoverso 1 LIVA (fine del periodo di rendiconto + 60 giorni), è dovuto senza diffida un interesse moratorio (art. 87 cpv. 1 LIVA).
I tassi d’interesse sono ora disciplinati in maniera uniforme nell’ordinanza del DFF concernente gli interessi moratori e rimuneratori su tasse e imposte (ordinanza del DFF sui tassi d’interesse).
Se l’importo del credito, gli interessi moratori e le spese di esecuzione sono stati interamente saldati, l’AFC provvederà a cancellare l’esecuzione dal rispettivo registro.
Domande & risposte concernenti il rimborso dell’IVA a imprese estere
Per avere il diritto al rimborso dell’IVA, un’impresa estera deve, tra l’altro, comprovare nei confronti dell’AFC la sua qualità di imprenditore nel Paese di domicilio, della sede sociale o dello stabilimento d’impresa (art. 151 cpv. 1 lett. d OIVA).
L’attestazione della qualità d’imprenditore rilasciata dall’autorità estera dev’essere valida per il periodo di rimborso (anno civile).
Nella misura in cui la reciprocità è data e il Paese conosce un sistema IVA (vedi elenco dei Paesi), l’attestazione in questione deve sempre
- confermare l’assoggettamento all’IVA del richiedente durante il periodo per il quale il rimborso dell’IVA è chiesto; o
- indicare la data a contare dalla quale il richiedente è assoggettato all’IVA.
Nella misura in cui la reciprocità è data e il Paese non conosce un sistema IVA (vedi elenco dei Paesi), l’attestazione in questione deve sempre
- confermare la qualità d’imprenditore del richiedente durante il periodo per il quale il rimborso dell’IVA è chiesto; o
- indicare la data a contare dalla quale il richiedente ha la sua qualità d’imprenditore.
Se le precitate condizioni non sono adempiute, l’AFC non rimborserà l’IVA svizzera.
I destinatari di prestazioni con domicilio, sede sociale o stabilimento d’impresa all’estero, che sostengono in territorio svizzero spese per attività imprenditoriali, possono ottenere il rimborso dell’imposta precedente pagata. Questa possibilità sussiste, a determinate condizioni, anche per l’imposta sull’importazione versata.
Affinché il diritto al rimborso sia dato, gli aventi diritto devono adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- il loro domicilio, sede sociale o stabilimento d’impresa è all’estero;
- non sono iscritti nel registro dei contribuenti IVA sul territorio svizzero (Svizzera e Principato del Liechtenstein) né sono assoggettati all’imposta conformemente all’art. 10 LIVA; maggiori dettagli riguardo all’assoggettamento all’IVA sono contenuti nell’info IVA Assoggettamento;
- non eseguono prestazioni sul territorio svizzero; maggiori dettagli riguardo alle prestazioni sul territorio svizzero sono contenuti nell’info IVA Luogo della prestazione;
- comprovano all’AFC la loro qualità di imprenditore nel Paese di domicilio, di sede sociale o dello stabilimento d’impresa;
- le fatture presentate soddisfano i requisiti di cui all’art. 26 cap.2 LIVA e concernono l’attuale periodo di rimborso;
- il loro Paese di domicilio o di sede soddisfa le disposizioni di reciprocità. Ulteriori informazioni sulla reciprocità figurano nella domanda concernente la reciprocità;
- presentano un’unica richiesta per anno civile;
- l’importo minimo per anno civile ammonta a 500 franchi (imposta rifondibile).
- La richiesta di rimborso dell’IVA va presentata tramite gli appositi moduli ufficiali n. 1222 e n. 1223 pubblicati dall’AFC. Non sono ammessi altri moduli per richiedere il rimborso.
- Il richiedente designa per legge un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera. Esso può essere una persona fisica o giuridica. Se la richiesta è presentata al Principato del Liechtenstein, va designato un rappresentante con domicilio o sede sociale nel Liechtenstein. Il rappresentante giustifica i suoi poteri con una procura riportata sul modulo di richiesta (modulo n. 1222). Per ogni richiesta di rimborso va rilasciata una nuova procura.
- Il richiedente comprova nei confronti del AFC la sua caratteristica imprenditoriale tramite l’autorità di domicilio, la sede sociale o lo stabilimento d’impresa fiscale del proprio Paese.
- La richiesta di rimborso dell’imposta va presentata unitamente alle fatture del fornitore o prestatore di servizi o alle decisioni d’imposizione dell’UDSC (imposta sull’importazione).
La richiesta va presentata tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell’anno che segue il periodo di rimborso. Il termine legale di presentazione non è prorogabile (termine perentorio). Determinante è la data del timbro postale.
Ai sensi dell’art. 152 cap.1 OIVA la reciprocità è considerata garantita se:
- nello Stato estero in questione le imprese con domicilio o sede sociale in Svizzera hanno diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata per le prestazioni ivi acquisite che corrisponde, per entità e restrizioni, al diritto alla deduzione dell’imposta precedente di cui beneficiano le imprese con sede nello Stato estero;
- nello Stato estero in questione non viene riscossa un’imposta equiparabile all’imposta sul valore aggiunto svizzera; oppure
- nello Stato estero in questione viene riscosso un altro tipo di imposta sulla cifra d’affari, diversa dall’imposta sul valore aggiunto svizzera, che grava le imprese con domicilio o sede sociale in tale Stato in modo equivalente alle imprese con domicilio o sede sociale in Svizzera.
L’AFC tiene un elenco degli Stati con i quali è stata scambiata una dichiarazione di reciprocità ai sensi della lettera a o con i quali la reciprocità è stata comprovata o esaminata ai sensi delle lettere b e c. Se il Paese di domicilio o di sede del richiedente non figura nell’elenco, egli può tuttavia provare all’AFC che sono dati i presupposti per la concessione della reciprocità conformemente all’art. 152 cap. 1 lett. a, b, o c OIVA. L’AFC esamina la prova se le seguenti condizioni risultano soddisfatte:
- il richiedente presenta all’AFC una conferma dell’autorità fiscale competente del suo Paese attestante l’adempimento da parte del Paese in questione di uno dei presupposti conformemente all’art. 152 cap. 1 lett. a, b, o c OIVA;
- tale conferma è rilasciata in tedesco, francese, italiano o inglese. Altrimenti è richiesta la traduzione in una delle lingue nazionali autenticata da un notaio;
- se l’AFC dopo il suo esame giunge alla conclusione che lo Stato in questione garantisce la reciprocità, il rimborso dell’IVA svizzera è attuato. L’elenco è pertinentemente completato dopo ogni esame e attualizzato alla fine di ogni anno.
Viene rimborsata unicamente l’IVA effettivamente pagata. Le corrispondenti prove di pagamento vanno presentate solo su richiesta.
L‘IVA sulle prestazioni acquisite in Svizzera o in Liechtenstein è rimborsata dallo Stato in cui le prestazioni sono state acquisite. Pertanto, occorre inoltrare in ciascun Paese (Principato del Liechtenstein e Svizzera) una richiesta di rimborso separata presso l'autorità fiscale competente. Dato che l'imposta sull'importazione è riscossa dalle autorità doganali svizzere, i relativi importi sono rimborsati esclusivamente dall'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, autorità competente per il rimborso dell'IVA in Svizzera.
L'importo minimo del rimborso dell'IVA ammonta in ciascun Paese a 500 franchi. Per ogni Paese occorre inoltre designare un rappresentante fiscale separato, residente nel Paese d'inoltro della richiesta.
Domande & risposte sul commercio elettronico dell’IVA
Per i dati trasmessi e conservati e rilevanti ai fini della deduzione dell’imposta precedente, della determinazione o della riscossione dell’imposta, deve essere fornita la prova della provenienza e dell’inalterabilità, indipendentemente dal fatto che siano disponibili in forma cartacea o elettronica. Provenienza e inalterabilità possono dirsi comprovate solo se vengono rispettati i principi della tenuta regolare dei conti conformemente agli articoli 957 segg. CO. La fattura cartacea, la fattura cartacea scansionata e la fattura elettronica sono equiparate, poiché i principi della tenuta regolare dei conti si applicano a tutti i tipi di giustificativi contabili.
I libri e i documenti contabili possono essere conservati su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga, sempreché sia garantita la concordanza con le operazioni e gli altri eventi cui si riferiscono e possano essere resi leggibili in ogni momento (art. 958f CO).
Domande e risposte concernenti le decisioni d’imposizione elettroniche (IMe) dell’UDSC
Esistono tre modi per scaricare le decisioni d’imposizione elettroniche (IMe). Trovate le informazioni utili in proposito al link seguente del sito internet dell’UDSC.
All’esportazione, l’Ime consente di provare la fornitura di beni trasportati o spediti all’estero. All’importazione, l’Ime costituisce una prova necessaria per la deduzione dell’imposta precedente nel rendiconto IVA.
L’AFD mette a disposizione l’IMe munita di firma elettronica. Di conseguenza, la stessa va archiviata elettronicamente. Sul seguente sito internet l’AFC dà alcuni suggerimenti per l’archiviazione.
Domande & risposte concernenti controllo IVA
Di regola il controllo IVA è svolto nella vostra sede durante gli orari aziendali normali. Su vostra richiesta e di comune accordo, il controllo IVA può però anche essere svolto altrove, ad esempio presso la sede della società fiduciaria. In questo caso dovete assicurarvi che tutti i documenti necessari siano disponibili presso il fiduciario e che le persone competenti e tenute a fornire informazioni siano presenti in caso di necessità.
Osservazione: in conformità dell’art. 73 LIVA, l’AFC è autorizzata a chiedere gratuitamente informazioni. L’AFC non può quindi assumersi spese in relazione a controlli IVA.
Non necessariamente. Secondo la nostra esperienza, la maggior parte dei documenti si trova presso l’impresa contribuente ed è quindi più impegnativo trasportare i documenti alla sede del fiduciario che viceversa. Inoltre, voi contribuenti conoscete meglio di terzi la vostra impresa e potete sicuramente fornire tutte le informazioni richieste.
Se, come di regola, il controllo IVA è effettuato al vostro domicilio, anche l’intera documentazione allestita dal contabile (tra l’altro i giustificativi contabili) deve ovviamente essere disponibile presso la vostra sede.
In linea di massima, no.
In che misura si necessita la collaborazione da parte delle persone competenti dipende dalla vostra situazione aziendale. La presenza del titolare di un’impresa individuale può dimostrarsi meno indispensabile, cosicché egli può continuare ad occuparsi della sua attività aziendale. All’inizio del controllo IVA, l’esperto/a fiscale IVA discuterà con voi di questo aspetto.
L’esperto/a fiscale IVA vi sarà grata se le mettete a disposizione una postazione di lavoro adatta, munita di un allacciamento elettrico. L’ampiezza della postazione dipende di nuovo dalle dimensioni dell’impresa e dalla mole di documenti da esaminare. La necessità di spazio può quindi variare da un tavolo a una sala riunioni, a dipendenza della quantità di documenti da esaminare.
A seconda del sistema di archiviazione dei documenti, l’esperto/a fiscale IVA potrebbe dovere accedere a supporti di dati informatici non cartacei. In tale eventualità occorre metterle a disposizione i mezzi ausiliari necessari, spiegandole il funzionamento.
Osservazione: lo scambio di dati elettronici e la loro archiviazione e conservazione sottostanno a requisiti speciali. Per ulteriori informazioni a questo riguardo siete invitati a rivolgervi all’AFC.
Di regola, sono controllati tutti i periodi fiscali chiusi, non ancora prescritti, ciò che normalmente corrisponde a quattro anni civili.
Esempi (chiusura contabile al 31.12.):
- Il controllo IVA ha luogo nel mese di maggio 2025. È esaminato il periodo dal 1° gennaio 2020 fino almeno al 31 dicembre 2023.
La finalizzazione dell’esercizio contabile 2024 va effettuata al più tardi nel 2° trimestre del 2025. L’eventuale rendiconto di correzione va, all’occorrenza, inoltrato entro il 31 agosto 2025. Se l’esercizio contabile 2021 fosse chiuso prima, sarà esaminato anch’esso. - Il controllo IVA è effettuato nel mese di settembre 2025. È esaminato il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.
- Il controllo IVA ha luogo nel mese di maggio 2025. È esaminato il periodo dal 1° gennaio 2020 fino almeno al 31 dicembre 2023.
In caso di addebito (saldo con differenza a favore dell’AFC), esso menziona, di regola, una data di scadenza media. Questa scadenza media corrisponde alla scadenza media dell’imposta dovuta nel periodo controllato. Dopo il pagamento dell’addebito riceverete, all’occorrenza, una fattura per il corrispondente interesse moratorio; quest’ultimo è calcolato a partire dalla data di scadenza media fino alla data del pagamento.
La fattura per l’interesse moratorio non dipende dal contenuto dell’addebito. Non è quindi determinante che si tratti di errori gravi o di lieve entità. La fattura per l’interesse moratorio non rappresenta una multa. La riscossione dell’interesse moratorio consente il trattamento uniforme rispetto ai contribuenti che assolvono i loro obblighi fiscali nei tempi prestabiliti.
In virtù dell’art. 74 LIVA, l’esperto/a fiscale è tenuta a mantenere rigorosamente il segreto (eccezioni: art. 74 cpv. 2 LIVA). A terzi non autorizzati non possono essere trasmesse informazioni. Per determinate imprese vigono inoltre disposizioni particolari (art. 68 cpv. 2 LIVA).
Sì! L’esperto/a fiscale IVA è autorizzata a chiedere gratuitamente a terzi tenuti a fornire informazioni tutte le informazioni necessarie in relazione alla riscossione dell’imposta (art. 73 LIVA). A questo scopo può anche essere richiesta la presentazione o l’inoltro di libri contabili, giustificativi, carte d’affari e altre registrazioni (limitazioni: art. 73 cpv. 3 LIVA).
Le informazioni sulla tenuta della contabilità sono illustrate nell’arti. 957 segg. del Codice delle obbligazioni (CO). Nel proprio interesse, anche le imprese non soggette all’obbligo di tenere la contabilità ai sensi del CO dovrebbero tenere una contabilità commerciale. A maggior ragione, se dette imprese sono obbligate ad allestire distinte di attivi e passivi, entrate e uscite, prelevamenti e apporti privati, in conformità dell’art. 125 capoverso 2 della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD).
A prescindere da disposizioni differenti, l’AFC raccomanda a tutti i contribuenti di allestire, di regola alla fine di ogni periodo contabile, i seguenti documenti:
- un inventario dettagliato delle scorte merci;
- elenchi dettagliati degli importi ancora aperti per debitori e creditori;
- distinte dettagliate dei lavori e delle prestazioni di servizi iniziati e non ancora fatturati;
- una distinta dettagliata dei pagamenti anticipati ricevuti e versati.
Importante: la plausibilità e la forza probatoria dei libri tenuti in modo regolare, compresi i rispettivi conti d’esercizio e bilanci, sono certamente più convincenti che semplici registrazioni sprovviste di corrispondenti chiusure.
I libri contabili e i giustificativi devono essere conservati in ordine sistematico e senza lacune, per anno contabile, fino al momento della prescrizione assoluta (10 anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale; art. 42 cpv. 6 LIVA). Sono applicabili gli art. 957 CO e art. 962 CO.
I documenti commerciali concernenti i beni immobili devono essere conservati per 20 anni (art. 70 cpv. 3 LIVA).
Il termine di conservazione per i principali documenti può inoltre estendersi ulteriormente se la prescrizione assoluta non è ancora intervenuta.
I documenti commerciali concernenti i beni, per la cui vendita viene applicata l’imposizione dei margini, devono essere conservati dal momento dell’acquisto fino a quando il credito fiscale stabilito con l’imposizione dei margini è prescritto.
La tracciabilità rispettivamente verificabilità di un’operazione deve assicurare la possibilità di seguire le operazioni partendo dal singolo giustificativo, risalendo attraverso la contabilità fino al rendiconto IVA e viceversa. La verifica della tracciabilità può essere eseguita anche con prove campione e deve potersi svolgere in ogni momento e senza perdite di tempo. Non sono determinanti l’esistenza e il tipo di mezzi tecnici utilizzati per la tenuta della contabilità.
La tracciabilità di un’operazione sottostà ai seguenti requisiti:
- una struttura comprensibile dei libri contabili, come pure testi di registrazione comprensibili nella contabilità e nei giornali;
- giustificativi con riferimenti di allibramento e di pagamento;
- una classificazione e conservazione ordinate in modo sistematico dei libri contabili e dei giustificativi.
Per le contabilità con registrazioni riepilogative dev’essere garantita la tracciabilità per mezzo di giornali separati.
Domande e risposte sul canone radiotelevisivo a carico delle imprese
Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2019, delle modifiche della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) il canone radiotelevisivo non è più legato al possesso di un apparecchio di ricezione e viene riscosso dalle economie domestiche e dalle imprese.
Sostituisce il canone legato al possesso di un dispositivo di ricezione che era in vigore fino al 31 dicembre 2018. Le imprese assoggettate all'IVA in Svizzera (con sede, domicilio o stabile organizzazione in Svizzera) con una cifra d'affari mondiale di almeno 500 000 franchi sono automaticamente assoggettate alla tassa. Esse ricevono una fattura annuale dall'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC.
Ulteriori informazioni sul canone radiotelevisivo si trovano nelle altre pagine del sito.
Sono assoggettate al canone le imprese (con sede, domicilio o stabilimento d’impresa in Svizzera) che sono iscritte nel registro dei contribuenti IVA e realizzano una cifra d’affari annua complessiva a livello mondiale di almeno 500 000 franchi (IVA esclusa). A partire dal periodo di riscossione 2021 le società semplici non sono più considerate imprese e non sono pertanto assoggettate al canone.
Basi legali:
Il canone radiotelevisivo non dipende dal possesso di un apparecchio di ricezione. Di conseguenza, anche le imprese che non dispongono di alcuna possibilità di ricezione devono pagare il canone.
Imprese che svolgono prestazioni in Svizzera, ma che non hanno sede, domicilio o uno stabilimento d'impresa in Svizzera, non sono soggette al canone.
Società estere che hanno una sede un domicilio o uno stabilimento d’impresa in Svizzera (succursali, officine, laboratori o simili) e realizzano una cifra d’affari annua pari o superiore a 500 000 franchi (senza IVA) sono invece assoggettate al canone radiotelevisivo.
Conformemente alle disposizioni legali svizzere in materia di IVA, un’impresa con sede all'estero e i suoi stabilimenti d'impresa sul territorio svizzero sono considerati ciascuno come un unico soggetto fiscale secondo il principio della «dual entity». Qualora l'impresa con sede all’estero abbia più stabilimenti d’impresa sul territorio svizzero, questi ultimi costituiranno un solo soggetto fiscale.
La cifra d'affari complessiva degli stabilimenti d'impresa in Svizzera è quindi determinante per l'assoggettamento e per la categoria tariffaria per quanto riguarda il canone delle imprese.
Invece l'impresa con sede all'estero non è assoggettata, anche se fornisce prestazioni in Svizzera e che dispone del suo proprio numero IVA; il motivo è che l'assoggettamento al canone delle imprese non sarebbe conforme agli accordi internazionali presi dalla Svizzera in materia di diritto commerciale internazionale.
Il nuovo canone radiotelevisivo, che sostituirà l’attuale canone dipendente dal possesso di un apparecchio di ricezione, sarà riscosso dal 1° gennaio 2019.
Il canone per le imprese dipende dall’ammontare della cifra d’affari annua senza IVA (cifra d’affari complessiva, incluse le esportazioni e le prestazioni fornite all’estero, cifre d’affari escluse , la procedura di notifica e la vendita di immobili ecc.). A ogni impresa viene assegnata una categoria tariffaria in base alla cifra d’affari. Le imprese che realizzano una cifra d’affari a livello mondiale inferiore a 500 000 franchi all’anno sono esentate dal canone.
Il Parlamento ha designato l’AFC quale servizio d’incasso del canone per le imprese perché l’assoggettamento al canone e il suo ammontare sono collegati alla cifra d’affari. L’AFC è l’Ufficio che può determinare questi dati nel modo più affidabile e rapido grazie al registro dei contribuenti IVA.
Domande & risposte sul fatturazione
L’invio delle fatture avrà luogo tra febbraio e ottobre non appena l’AFC riceverà i dati concernenti la cifra d’affari dell’anno precedente. Se la Sua impresa ha l’obbligo di pagare il canone riceverà automaticamente una fattura.
Sono assoggettate al canone le economie domestiche e le imprese assoggettate all’IVA a partire da una cifra d’affari di 500 000 franchi all’anno. I titolari di imprese individuali pagano un canone a Serafe AG quali componenti di un’economia domestica. Se l’impresa di un componente di un’economia domestica rientra nell’obbligo del pagamento del canone, l’AFC invia a questa impresa una fattura concernente il canone per le imprese, che si tratti di una ditta individuale o di una persona giuridica. Il canone per le economie domestiche e quello per le imprese sono dovuti anche se il locale commerciale e l’appartamento sono ubicati nello stesso immobile.
Il canone radiotelevisivo non è assoggettato all’IVA.
Il canone per le imprese deve essere saldato entro 60 giorni dalla fatturazione.
La fatturazione del canone è effettuata sulla base dei dati risultanti dal registro dei contribuenti IVA. Ciò implica che è assoggettato al canone radiotelevisivo unicamente il gruppo d’imposizione IVA secondo il registro dei contribuenti IVA. In caso di un’applicazione dell’imposizione di gruppo è quindi determinante in virtù dell’articolo 70 capoverso 3 LIVA la cifra totale del gruppo d’imposizione IVA (senza le cifre d’affari interne).
In questo caso chieda alla persona di riferimento presso la divisione Incasso dell’AFC se è possibile prorogare il termine o dilazionare il pagamento. Questo può essere soggetto a interessi di mora.
In caso di mancato pagamento del canone entro i termini riceve un sollecito. La richiesta di un piano di pagamento può essere inoltrata tramite questo link: Proposta piano di pagamento.
Se non salda la fattura malgrado il sollecito viene avviata una procedura esecutiva.
Se è d’accordo, deve pagare l’importo dovuto. Ha la possibilità di saldare l’importo direttamente presso l’ufficio d’esecuzione o chiedere una polizza di versamento all’AFC.
Se contesta il precetto esecutivo, può fare opposizione presso l’ufficio esecuzione entro dieci giorni dalla notifica del precetto esecutivo senza fornire una motivazione. In caso contrario, La preghiamo di inviare la motivazione all’AFC e non all’ufficio d’esecuzione.
Una procedura esecutiva comporta diverse spese a carico del debitore, come le spese d’esecuzione. Sono le spese che l’ufficio d’esecuzione fattura all’AFC.
Può fare opposizione entro dieci giorni dalla notifica del precetto esecutivo. Per togliere l’opposizione l’AFC può emanare una decisione in qualità di autorità.
L’AFC chiede la cancellazione dell’esecuzione dal relativo registro una volta pagato l’intero l’importo dovuto (credito di base, spese d’esecuzione e interessi di mora) e se viene richiesta la cancellazione per iscritto.
Domande & risposte sul assoggettamento
Sono assoggettate al canone le imprese (con sede, domicilio o stabilimento d’impresa in Svizzera) che sono iscritte nel registro dei contribuenti IVA e realizzano una cifra d’affari annua complessiva a livello mondiale di almeno 500 000 franchi (IVA esclusa). A partire dal periodo di riscossione 2021 le società semplici non sono più considerate imprese e non sono pertanto assoggettate al canone.
Basi legali:
Il canone radiotelevisivo non dipende dal possesso di un apparecchio di ricezione. Di conseguenza, anche le imprese che non dispongono di alcuna possibilità di ricezione devono pagare il canone.
Imprese che svolgono prestazioni in Svizzera, ma che non hanno sede, domicilio o uno stabilimento d'impresa in Svizzera, non sono soggette al canone.
Società estere che hanno una sede un domicilio o uno stabilimento d’impresa in Svizzera (succursali, officine, laboratori o simili) e realizzano una cifra d’affari annua pari o superiore a 500 000 franchi (senza IVA) sono invece assoggettate al canone radiotelevisivo.
Conformemente alle disposizioni legali svizzere in materia di IVA, un’impresa con sede all'estero e i suoi stabilimenti d'impresa sul territorio svizzero sono considerati ciascuno come un unico soggetto fiscale secondo il principio della «dual entity». Qualora l'impresa con sede all’estero abbia più stabilimenti d’impresa sul territorio svizzero, questi ultimi costituiranno un solo soggetto fiscale.
La cifra d'affari complessiva degli stabilimenti d'impresa in Svizzera è quindi determinante per l'assoggettamento e per la categoria tariffaria per quanto riguarda il canone delle imprese.
Invece l'impresa con sede all'estero non è assoggettata, anche se fornisce prestazioni in Svizzera e che dispone del suo proprio numero IVA; il motivo è che l'assoggettamento al canone delle imprese non sarebbe conforme agli accordi internazionali presi dalla Svizzera in materia di diritto commerciale internazionale.
Il nuovo canone radiotelevisivo, che sostituirà l’attuale canone dipendente dal possesso di un apparecchio di ricezione, sarà riscosso dal 1° gennaio 2019.
Dal 1° gennaio 2019 il canone radiotelevisivo non dipenderà più dal possesso di un apparecchio di ricezione. Anche le imprese che non hanno la possibilità di ascoltare la radio né di guardare la televisione beneficiano indirettamente delle prestazioni del servizio pubblico in materia. Ad esempio, la radio e la televisione divulgano informazioni a carattere economico, offrono rassegne sulla borsa e sull’economia, trasmissioni per i consumatori e bollettini sul traffico. Offrono anche piattaforme pubblicitarie regionali e nazionali e contribuiscono, grazie alle informazioni diramate, al buon funzionamento della democrazia. Il servizio pubblico contribuisce a creare condizioni quadro stabili nella Svizzera plurilingue da cui, in ultima analisi, tutte le imprese traggono vantaggi.
No. Se la sua impresa soddisfa i requisiti di assoggettamento, l’AFC invierà automaticamente una fattura.
I consorzi sono assoggettati al canone per i periodi di riscossione 2019 e 2020. L’assoggettamento si basa sull’iscrizione nel registro dei contribuenti IVA. Le disposizioni di legge non prevedono un’esenzione per questo periodo. A partire dal periodo di riscossione 2021, tuttavia, le società semplici, tra le quali figurano anche i consorzi, non sono più considerate imprese ai sensi della LRTV e non sono quindi più assoggettate al canone.
Domande & risposte sul categorie tariffarie
Il canone per le imprese dipende dall’ammontare della cifra d’affari annua senza IVA (cifra d’affari complessiva, incluse le esportazioni e le prestazioni fornite all’estero, cifre d’affari escluse , la procedura di notifica e la vendita di immobili ecc.). A ogni impresa viene assegnata una categoria tariffaria in base alla cifra d’affari. Le imprese che realizzano una cifra d’affari a livello mondiale inferiore a 500 000 franchi all’anno sono esentate dal canone.
Il canone per le imprese è calcolato in base alla cifra d’affari annua complessiva dell’impresa (incluse le prestazioni esenti dall’imposta, ad es. le esportazioni, le prestazioni fornite all’estero e le prestazioni non imponibili secondo l’art. 21 LIVA). La qualifica fiscale in materia di IVA non è rilevante ai fini del canone per le imprese. Se la cifra d’affari complessiva funge da base per la riscossione del canone per le imprese, tutte le imprese sono trattate alla stessa maniera.
Il Parlamento ha designato l’AFC quale servizio d’incasso del canone per le imprese perché l’assoggettamento al canone e il suo ammontare sono collegati alla cifra d’affari. L’AFC è l’Ufficio che può determinare questi dati nel modo più affidabile e rapido grazie al registro dei contribuenti IVA.
Un’impresa è assoggettata al pagamento del canone nell’anno successivo a quello in cui ha superato per la prima volta il limite della cifra d’affari determinante. Se l’anno precedente un’impresa ha realizzato una cifra d’affari pari o superiore a 500 000 franchi, è assoggettata al canone nell’esercizio successivo.
Sì. Tutte le imprese iscritte nel registro dei contribuenti IVA nell’anno in corso sono assoggettate al canone se hanno realizzato una cifra d’affari pari o superiore a 500 000 franchi l’anno precedente. Il canone è dovuto integralmente a prescindere dalla durata di iscrizione dell’impresa nel registro dei contribuenti IVA nell’anno in corso. In compenso, le imprese non devono pagare il canone nel primo anno di iscrizione nel registro dei contribuenti IVA.
No. Dal momento che il canone per le imprese si basa sull’imposizione della cifra d’affari realizzata l’anno precedente, non vi è alcun rimborso. Un’impresa è assoggettata al canone in base alla cifra d’affari che ha effettivamente realizzato l’anno precedente. Sono assoggettate al canone tutte le imprese che nell’anno in corso sono iscritte nel registro dei contribuenti IVA e hanno realizzato una cifra d’affari pari o superiore a 500 000 franchi nell’anno precedente. Il canone è dovuto integralmente a prescindere dalla durata dell’iscrizione nel registro dei contribuenti IVA nell’anno in corso. In compenso, le imprese non devono pagare il canone nel primo anno di iscrizione nel registro dei contribuenti IVA.
Se la vostra impresa applica il calcolo semplificato della riduzione della deduzione dell’imposta precedente (imposizione tacita) per i sussidi, l'importo del sussidio deve essere dichiarato alla cifra 900 anziché alla cifra 200. Importante: la riduzione dell'imposta precedente calcolata dal sussidio (= 107,7 %) all'aliquota d’imposta normale deve essere dichiarata alla voce 420 (info IVA 05 Sussidi e doni).
Le banche, le assicurazioni e le casse pensioni possono rinunciare a dichiarare le cifre d’affari escluse dall’imposta, sempreché esse abbiano optato volontariamente per la categoria tariffaria più elevata del canone radiotelevisivo per le imprese (categoria tariffaria 18) (art. 68a cpv. 1 e art. 70 LRTV in combinato disposto con l'art. 67b LRTV). Questa semplificazione deve essere scelta sull'ePortal sotto «Canone Radio TV» entro il 15 gennaio del rispettivo periodo di computo del canone et è valida fino a revoca. Eventuali correzioni delle cifre d’affari non incidono sulla categoria tariffaria.
Domande e risposte sull'imposta preventiva
A determinate condizioni il rimborso dell'imposta preventiva si opera sotto forma di computo sulle imposte cantonali e comunali oppure in contanti. I contribuenti domiciliati in Svizzera che indicano nella dichiarazione fiscale o nella contabilità i redditi gravati dall’imposta preventiva e la relativa sostanza, non sono quindi gravati in modo definitivo da questa imposta.
Il meccanismo dell'imposta preventiva può essere rappresentato graficamente come segue:

L'imposta preventiva è un'imposta autentica in quanto viene riscossa qualunque sia la capacità economica del beneficiario della prestazione imponibile.
L'aliquota d'imposta è
- del 35 per cento per i redditi di capitali e le vincite alle lotterie;
- del 15 per cento per le rendite vitalizie e le pensioni;
- dell'8 per cento per le altre prestazioni d'assicurazione.
L'obbligazione fiscale incombe al debitore svizzero della prestazione imponibile. Il debitore dell'imposta deve pagare l'imposta preventiva a carico del beneficiario della prestazione imponibile, riducendo in modo corrispondente la prestazione.
Il debitore dell'imposta deve annunciarsi spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, presentare i rendiconti e i giustificativi richiesti e, in pari tempo, pagare l'imposta (principio dell'autoaccertamento). Sulle imposte non ancora pagate dopo la loro esigibilità è riscosso, senza diffida, un interesse di mora.
A determinate condizioni il beneficiario della prestazione imponibile domiciliato in Svizzera che compila correttamente la dichiarazione d'imposta, ha in seguito diritto al rimborso dell'imposta preventiva.
Il rimborso è accordato in particolare:
- alle persone fisiche domiciliate in Svizzera, sempre che abbiano indicato regolarmente nella pertinente dichiarazione d'imposta i valori patrimoniali e i relativi redditi imponibili. Il rimborso dell'imposta preventiva alle persone fisiche è effettuato dai Cantoni solitamente mediante computo sulle imposte cantonali;
- alle persone giuridiche che hanno sede in Svizzera, a condizione che abbiano regolarmente contabilizzato come redditi i proventi soggetti all'imposta preventiva. Le persone giuridiche ricevono il rimborso direttamente dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Il contribuente deve presentare l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.
Se le predette condizioni non sono soddisfatte, il diritto al rimborso è inesistente oppure perento. Il rimborso non è inoltre ammesso nei casi in cui comporterebbe un'elusione fiscale.
Questo è lo scopo perseguito dal legislatore con l'imposta preventiva, ossia combattere la sottrazione d’imposta sfavorendo gli evasori rispetto ai contribuenti onesti, affinché i primi vengano perlomeno gravati da un'imposta minima.
Il contribuente che non esercita il suo diritto al rimborso, o lo perde perché ha violato gli obblighi fiscali che gli incombono, non è esonerato dall'obbligo di versare l'imposta diretta sulla sostanza e sul reddito non dichiarati.
Per i beneficiari della prestazione imponibile domiciliati all'estero l'imposta preventiva costituisce generalmente un'imposizione definitiva. Solo le persone il cui Stato di domicilio ha concluso una convenzione di doppia imposizione con la Svizzera possono beneficiare, a seconda delle regolamentazioni della relativa convenzione, del rimborso parziale o totale dell'imposta preventiva, sempre che dimostrino che i redditi gravati da questa imposta siano stati dichiarati nel loro Stato di domicilio.
*) Sono parificate alle vincite alle lotterie le vincite allo Sport-Toto (pronostici degli esiti di partite di calcio) e a concorsi analoghi (ad es. scommesse sulle corse dei cavalli e altre scommesse).
Rulings / sentenze fiscali
Le richieste di accordi fiscali preliminari (ruling fiscali) sono da inoltrare preferibilmente all’indirizzo di posta elettronica ruling.dvs@estv.admin.ch.
In alternativa possono essere inoltrate per posta al seguente indirizzo. Se la richiesta di ruling fiscale è inviata per posta elettronica, non è necessario inoltrare una richiesta in formato cartaceo.
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo
Ruling DPB
Eigerstrasse 65
3003 BernaLe condizioni formali e materiali per una richiesta di ruling fiscale figurano nella Comunicazione 011 del 29 aprile 2019.
Non appena la richiesta di ruling fiscale è registrata, riceve una conferma elettronica.
Il/la collaboratore/trice responsabile la contatterà se occorrono ulteriori informazioni o chiarimenti. Fino a quel momento non è necessario che lei richieda ulteriori informazioni.
Qualora nel frattempo dovesse inoltrare altri documenti, può inviarli alla casella di posta elettronica collettiva già utilizzata per l’iniziale richiesta di ruling. L’inoltro interno avviene immediatamente.
La durata delle pratiche varia a seconda della complessità della richiesta e del nostro carico di lavoro.
Ulteriori informazioni
La Divisione Controllo esterno della Divisione principale DPB verifica innanzitutto l’esistenza di prestazioni valutabili in denaro. In linea di massima, al termine della verifica la società non riceve alcun rapporto.
In linea di principio, l’AFC stima il valore di una società ai fini dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo secondo il metodo pratico (valore di reddito mediato con il valore di sostanza). Il metodo di valutazione deve essere oggettivo. Il metodo pratico fornisce dei risultati adeguati nell’ambito della valutazione del valore venale di piccole medie imprese. Negli altri casi è preferibile utilizzare metodi orientati verso i risultati futuri (ad esempio DCF) per determinare un prezzo di vendita di mercato. I metodi che si basano sui risultati del passato come il metodo pratico non sono adatti, o lo sono solo a determinate condizioni (cfr. TF del 18.9.2013 / 2C_310/2013).
L’esigibilità dei dividendi è fissata in occasione dell’Assemblea generale. Se non viene stabilita in modo esplicito, la data di scadenza dei dividendi corrisponde alla data dell’Assemblea generale (cfr. art. 21 cpv. 3 OIPrev).
Se la distribuzione non viene effettuata a tutti i partecipanti in proporzione alla loro quota di capitale nominale, ciò deve essere indicato sul modulo e alla seconda pagina deve essere precisata l’identità dei beneficiari delle prestazioni (nome e indirizzo esatto) nonché la quota ricevuta da ognuno in sede di distribuzione.
L'AFC trasmetterà direttamente l'autorizzazione alla radiazione della società all'ufficio del registro di commercio competente non appena le due divisioni principali (IVA e DPB) avranno completato i consueti controlli relativi alla liquidazione della società.
Affinché la DP-DPB possa trasmettere al più presto il suo nullaosta per la radiazione della vostra società, sono necessari i seguenti documenti per il nostro controllo:
- Conti annuali degli ultimi cinque esercizi contabili, compreso il bilancio finale di liquidazione
- Dichiarazione di eventuali eccedenze di liquidazione tramite il modulo 102
- Documenti relativi a vendite di partecipazioni, titoli, immobili o altre vendite importanti o prelievi privati di attivi
- Coordinate (numero di telefono e indirizzo e-mail) per qualsiasi ulteriore domanda.
Si prega di inviare questi documenti per posta al seguente indirizzo
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione Riscossione DPB
Eigerstrasse 65
3003 BernaPer valutare se la rimunerazione degli anticipi o prestiti di detentori di diritti di partecipazione o di terzi loro vicini è adeguata, l’AFC si basa sui tassi d’interesse massimi pubblicati annualmente nella lettera circolare.
Riguardo ai crediti d’esercizio, anche in caso di somme del credito più ingenti il primo milione di franchi può essere rimunerato al tasso d’interesse più elevato. Per l’importo residuo (>1 mio. CHF) si applica il tasso d’interesse massimo più basso.
I prestiti infragruppo effettuati nel quadro di un cash pooling, o gli interessi pagati per tali prestiti, sono in linea di principio accettati dall’AFC se il contribuente può dimostrare che non si tratta di prestiti a lungo termine. Di principio non è ammessa l’utilizzazione del cash pooling per finanziare determinate transazioni, segnatamente per l’acquisto di partecipazioni, di sostanza fissa e il pagamento di dividendi. Nella prassi sono utilizzati determinati indici per valutare se una transazione nell’ambito del cash pooling è giustificata. Sulla base di questi indici e di altre caratteristiche, come lo scopo del finanziamento (ad es. il pagamento di un dividendo), il contribuente deve dimostrare che si tratta di una transazione giustificata nel quadro di un cash pooling secondo il principio di piena concorrenza («dealing at arm’s length»). In caso contrario, la transazione verrà qualificata come prestito a lungo termine. Quando la transazione è riqualificata come prestito a lungo termine, vengono applicati i tassi delle lettere circolari dell’AFC.
La rimunerazione dei saldi del cash pool deve essere conforme al principio di piena concorrenza. In linea di massima gli effetti di sinergia del cash pooling, dopo imputazione dei costi inerenti al cash pooling, devono andare a favore di tutti i partecipanti. Per la determinazione della remunerazione occorre tenere conto delle funzioni e dei rischi assunti dai partecipanti e dal leader del cash pool.
Di regola la consegna di merce commerciale viene pagata secondo il settore di attività ad esempio entro una scadenza di 30, 60 o 90 giorni. Se questo termine di pagamento abituale è ampiamente superato, l’AFC considera l’importo in questione un prestito che deve essere rimunerato secondo i tassi contenuti nelle lettere circolari pubblicate ogni anno dall’AFC.
Le lettere circolari pubblicate ogni anno dall’AFC definiscono i tassi d’interesse fiscalmente ammissibili su anticipi e prestiti che costituiscono quindi delle regole «safe haven». Se applica questi tassi, il contribuente non deve di massima giustificare che rispetta il principio di piena concorrenza.
Si prega di consultare il numero 6 (Ristrutturazioni, in generale) della Circolare n. 29c dell’AFC del 23 dicembre 2022 sul principio dell’apporto di capitale.
Nell’ambito della sua attività, la Divisione principale DPB elabora e pubblica circolari, lettere circolari, promemoria e direttive, che espongono dettagliatamente, ove fosse necessario, le relative basi giuridiche della legge federale sull’imposta preventiva e delle ordinanze di esecuzione. Queste pubblicazioni servono a fissare una prassi uniforme.
Per le circolari.
Ragguaglio
L’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo (Divisione principale DPB), è tra l’altro responsabile della riscossione e del rimborso dell’imposta preventiva (rimborso: solo persone giuridiche con sede in Svizzera e persone fisiche e giuridiche aventi diritto con sede all’estero). Riguardo al rimborso dell’imposta preventiva alle persone fisiche domiciliate in Svizzera, l’Amministrazione federale delle contribuzioni sorveglia le autorità fiscali cantonali competenti in materia. Per l’applicazione del diritto in un caso specifico riguardante persone fisiche, la preghiamo di rivolgersi all’amministrazione fiscale cantonale competente.
In caso di questioni giuridiche che competono all’AFC, la preghiamo di rivolgersi alla Divisione principale DPB usando il modulo di contatto «imposta preventiva». Per l’applicazione del diritto riguardo a un caso specifico già pendente davanti all’AFC, occorre attenersi alle prescrizioni di forma e alle scadenze vigenti.
Domande e risposte sul rendiconto dell’imposta preventiva
Le prestazioni soggette all’imposta preventiva devono essere dichiarate online tramite il nostro ePortal oppure utilizzando i moduli ufficiali in forma cartacea forniti dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
Al momento possono essere inviati online tramite l’ePortal i moduli 102, 103 e 110. Poiché la nostra offerta digitale viene sviluppata di continuo, la invitiamo a visitare il nostro sito Internet per scoprire le novità. Se possibile, la dichiarazione deve essere effettuata tramite il nostro ePortal.
I moduli disponibili sul nostro sito web vengono costantemente aggiornati. Poiché viene accettata solo l’ultima versione pubblicata online, si assicuri sempre di utilizzare la versione più recente. Se l’AFC constata che un modulo presentato non è conforme o ufficiale, tale modulo verrà rifiutato. Le dichiarazioni che non vengono effettuate sul nostro ePortal devono essere trasmesse in formato cartaceo tramite invio postale accludendo i relativi allegati.
No. Attualmente non è possibile trasmettere i moduli ufficiali cartacei per via elettronica (e-mail). Per tali moduli rimane obbligatorio l’inoltro della versione cartacea. I nostri partner sono tuttavia liberi di firmare tali documenti digitalmente, ma anche in questo caso devono inviarli per posta in formato cartaceo all’AFC.
In alternativa, i moduli 102, 103 e 110 possono essere inviati online tramite l’ePortal. Per le dichiarazioni con procedura di notifica (modulo 106 e/o 108) ciò non è ancora possibile. Poiché la nostra offerta digitale viene sviluppata di continuo, la invitiamo a visitare il nostro sito Internet per scoprire le novità.
È ormai possibile utilizzare il numero IDE (CHE-xxx.xxx.xxx). Questo numero può essere ottenuto tramite l'Indice centrale delle ditte (www.zefix.ch) inserendo il nome della società.
Se noto, si può anche utilizzare il numero ID AFC (052.xxxx.xxxx). Tuttavia, il numero IDI rimane il modo migliore per identificare l’azienda.
Per il Principato del Liechtenstein, il numero ID AFC può essere richiesto al Team 1 della divisione Riscossione della DPB:
Team 1 (Zone 1 - 4)
E-Mail: er01.dvs(at)estv.admin.ch – Telefono: +41 58 465 60 82Nell’ambito dell’imposta preventiva, la dichiarazione e il pagamento dell’imposta avvengono secondo il principio dell’autoaccertamento, disciplinato all’articolo 38 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.11). Inoltre, ai sensi dell’articolo 38 capoverso 2 LIP, il contribuente, alla scadenza dell’imposta, è tenuto a presentare spontaneamente all’AFC il rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo l’imposta o a fare la notifica sostitutiva del pagamento (art. 19 e 20 LIP). Il contribuente è l’unico responsabile del disbrigo corretto della dichiarazione tramite modulo ufficiale, del pagamento dell’importo dell’imposta preventiva dovuta o della notifica della prestazione imponibile.
Posso dichiarare prestazioni in moneta estera?
Unicamente le società che hanno iscritto nel Registro di commercio il capitale azionario o sociale in una valuta estera possono dichiarare una prestazione in tale valuta. In tutti gli altri casi, la prestazione deve essere convertita e dichiarata in CHF.Il pagamento dell’imposta preventiva dovuta all’AFC deve comunque essere effettuato in CHF.
Quale tasso di cambio devo utilizzare per convertire la prestazione in CHF?
Se la prestazione è concordata o effettuata in valuta estera, il calcolo si opera in base al corso medio dell’offerta e della domanda dell’ultimo giorno feriale precedente la scadenza della prestazione, ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 dell’ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva (OIPrev; RS 642.11). Il tasso di cambio può essere calcolato consultando il seguente link: ICTax - Income & Capital Taxes).Il modulo di notifica 105 può essere utilizzato, conformemente all’articolo 20 LIP in combinato disposto con l’articolo 24 e seguenti OIPrev, in caso di emissione di azioni gratuite, di versamento di dividendi in natura o di trasferimento della sede all’estero se è accertato che le persone alle quali dovrà essere trasferita l’imposta preventiva avrebbero diritto al suo rimborso e se il loro numero non è superiore a venti. In tal caso non è necessario inoltrare i moduli supplementari 102, 103 o 110.
Se in occasione di un controllo ufficiale o di una verifica dei libri di commercio sono state rilevate prestazioni valutabili in denaro maturate in anni anteriori, la società può inoltrare una sola volta il modulo 112. In tal caso non è necessario inoltrare i moduli supplementari 102, 103 o 110.
I moduli devono essere presentati all’AFC al più tardi entro 30 giorni a decorrere dalla scadenza della prestazione imponibile. Nel caso di distribuzioni a società estere, è inoltre necessario aver presentato preventivamente una domanda generale con il modulo 823, 823B o 823C e aver ottenuto l’autorizzazione a utilizzare la procedura di notifica.
Una volta scaduto questo termine, si incorre in una multa per inosservanza della prescrizione d’ordine.
L’imposta preventiva è fondata sul principio dell’autotassazione. I contribuenti devono pertanto dichiarare spontaneamente all’AFC, tramite la modulistica ufficiale, le riprese d’imposta operate dalle amministrazioni fiscali cantonali, a condizione che tali riprese siano rilevanti ai fini dell’imposta preventiva. In questo contesto, desideriamo richiamare la vostra attenzione sul fatto che gli interessi di mora iniziano a decorrere 30 giorni dopo la scadenza della prestazione imponibile. Se i requisiti dell’art. 24 OIPrev sono adempiuti, l’imposta preventiva può essere dichiarata tramite il modulo 112.
Se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui all’articolo 24 OIPrev e seguenti, gli obblighi in materia di imposta preventiva possono essere adempiuti, in caso di beneficiari di prestazioni siti in Svizzera, con procedura di notifica per esempio mediante i moduli 105, 106 o 112 e, per i beneficiari di prestazioni siti all’estero, con il modulo 108. In questo caso è necessario presentare preventivamente una domanda generale per utilizzare il modulo 823, 823B o 823C e ottenere l’autorizzazione per la procedura di notifica. Tuttavia, la procedura di notifica non può essere utilizzata in caso di sottrazione d’imposta.
Oltre ai moduli 106 e/o 108 devono essere inoltrati anche i pertinenti moduli 7, 102, 103 o 110.
Se una società anonima (SA), una società a garanzia limitata (Sagl) o una società cooperativa con capitale sociale o di partecipazione soddisfa una delle condizioni di cui all’articolo 21 capoverso 1 OIPrev o all’articolo 23 e seguenti OIPrev, essa deve presentare all’AFC una dichiarazione ordinaria relativa all’imposta preventiva (modulo 7, 103 o modulo 110), corredata dei documenti richiesti per l’esercizio in questione entro 30 giorni dall’assemblea generale degli azionisti o dall’assemblea dei soci che ha approvato i conti annuali secondo quanto previsto dagli statuti. Se la società non ha distribuito dividendi, il summenzionato modulo deve essere compilato indicando CHF 0.00 e inoltrato. Negli altri casi che non soddisfano alcuna delle condizioni di cui all’articolo 21 capoverso 1 OIPrev e all’articolo 23 e seguenti OIPrev non è necessaria alcuna dichiarazione d’imposta preventiva.
Nei seguenti casi ogni SA, Sagl o cooperativa svizzera è tenuta a presentare un modulo ufficiale (7, 103 o 110) insieme al rapporto di gestione o a una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto economico) se:
a. ha un totale di bilancio superiore a 5 milioni di franchi svizzeri;
alla data di chiusura dell'esercizio finanziario in questione. Se questo valore viene superato, è necessario presentare una dichiarazione ordinaria per l'imposta preventiva, anche se non ci sono prestazioni imponibili.
b. decide, durante l'assemblea generale ordinaria o l'assemblea dei soci, di distribuire un utile imponibile, ovvero un dividendo proveniente da altre riserve;
Nota: solo i dividendi di altre riserve devono essere dichiarati con il modulo 7, 103 o 110. I dividendi provenienti da riserve di capitale esenti da imposte ai sensi dell'articolo 5 cpv 1bis LIP non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 cpv. 1 lett. b OIPrev e pertanto non sono soggetti alla dichiarazione ordinaria. Questi sono dichiarati con il modulo 170.
c. fornisce una prestazione imponibile (soggetta a imposta preventiva) nel corso del periodo contabile;
In questo caso si tratta di prestazioni imponibili che sono state dichiarate o che avrebbero dovuto essere dichiarate dalla SA o dalla Sagl tramite il modulo 102 (ad es. dividendi straordinari), data la natura di autodichiarazione dell’imposta preventiva.
d. è tassato sulla base dell’articolo 69 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) o dell’articolo 28 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14); oppure
Si tratta di società di capitali che beneficiano di una riduzione da partecipazioni e che sono tassate di conseguenza o che godono di uno status fiscale speciale.
e. è soggetto a una convenzione per evitare la doppia imposizione.
In questo caso, la società di capitali ha applicato le disposizioni di una CDI conclusa tra la Svizzera e uno Stato estero durante l'esercizio contabile per il quale è stato approvato il bilancio.
A condizione che siano soddisfatti i requisiti dell’articolo 21 capoverso 1 e dell’articolo 23 capoverso 2 OIPrev, le società anonime, le società a garanzia limitata e le cooperative devono inoltrare spontaneamente all’AFC entro 30 giorni dall’approvazione dei conti i loro rapporti di gestione oppure un estratto firmato dei loro conti annuali unitamente alla dichiarazione secondo il modulo ufficiale (moduli 7, 103 o 110). Negli altri casi i documenti vanno presentati su richiesta dell’AFC. Non è previsto nessuno scambio automatico con le amministrazioni fiscali cantonali.
Domande e risposte sul pagamento dell'imposta preventiva
Per scritto tramite il modulo di contatto o telefonicamente alla Divisione Incasso & Dati dei partner al team competente.
No, dato che per l’imposta preventiva si applica il principio dell’autodichiarazione, la dichiarazione e il pagamento devono essere effettuati senza intimazione.
Il pagamento deve essere effettuato entro i termini stabiliti per legge mediante fattura QR o tramite bonifico all’indirizzo di pagamento.
Per scritto tramite il modulo di contatto o telefonicamente alla Divisione Incasso & Dati dei partner al team competente.
In caso di pagamento tardivo di imposte o tributi, è dovuto un interesse moratorio. Le basi legali pertinenti sono le seguenti:
Legge federale sull'imposta preventiva, art. 16 cpv. 2.I tassi d’interesse sono ora disciplinati in maniera uniforme nell’ordinanza del DFF concernente gli interessi moratori e rimuneratori su tasse e imposte (ordinanza del DFF sui tassi d’interesse).
Se l’importo del credito, gli interessi moratori e le spese di esecuzione sono stati interamente saldati, l’AFC provvederà a cancellare l’esecuzione dal rispettivo registro.
Domande & risposte sull richiedere il rimborso dell'imposta preventiva
La ricezione delle istanze di rimborso dell'imposta preventiva non viene confermata. Il tempo di elaborazione può richiedere diversi mesi, a dipendenza della quantità e della qualità delle istanze ricevute. Vi preghiamo di pazientare. Vi ringraziamo per la vostra comprensione.
È possibile consultare lo stato delle domande presentate online nell’ePortal.
Spiegazioni dello stato:
In corso: l’istanza non è ancora stata interamente completata dal richiedente e non è dunque ancora stata depositata presso l’AFC.
Presentata: l’istanza è stata ricevuta dall’AFC ed è in attesa d’essere trattata.
Terminato: l’istanza è stata elaborata. L’avviso di pagamento può essere scaricato.
Se tutti i documenti sono stati inviati correttamente, l’istanza potrà essere elaborata. In caso contrario e se sono necessari ulteriori documenti e/o informazioni vi contatteremo in ogni caso.
Per ogni voce che figura sulla richiesta deve allegare i conteggi dei redditi o un elenco dei titoli. Se i titoli sono depositati presso una banca estera, deve allegare il o i tax voucher (vedi circolare n. 21). Si prega di notare che se le informazioni e i documenti richiesti non vengono inviati in modo completo, l’istanza non potrà essere elaborata. Tuttavia, se necessario, verranno richieste ulteriori informazioni e documenti.
Vorremmo richiamare la sua attenzione sull’art. 64 cpv. 2 OIPrev (Ordinanza sull’imposta preventiva). «Un medesimo avente diritto
al rimborso può, di regola, presentare una sola istanza l’anno;» … Vi preghiamo quindi di raggruppare i redditi e di sottoporli una sola volta l’anno.La sua banca o il suo rappresentante ha probabilmente inoltrato una domanda di rimborso dell’imposta preventiva per suo conto e a suo nome. La preghiamo di contattare la sua banca o il suo rappresentante.
Le persone fisiche domiciliate in Svizzera devono richiedere il rimborso dell’imposta preventiva presso l’autorità fiscale del cantone in cui erano domiciliate alla fine dell’anno civile nel corso del quale è scaduta la prestazione imponibile (art. 30 LIP).
Le persone giuridiche con sede in Svizzera possono richiedere all'AFC il rimborso dell'imposta preventiva. Anche le persone giuridiche e fisiche con sede all'estero possono richiedere all'AFC il rimborso dell'imposta preventiva, a condizione che esista una convenzione per evitare la doppia imposizione (CDI). Può richiedere il rimborso dell’imposta preventiva direttamente online sul nostro sito web oppure tramite invio postale, trasmettendo all’AFC il modulo disponibile sul nostro sito Internet dopo averlo compilato tramite il software gratuito Snapform-Viewer.
I moduli disponibili sul nostro sito Internet sono costantemente aggiornati. Poiché solo le ultime versioni disponibili online sono accettate, vogliate sempre assicurarvi d’utilizzare l’ultima versione consultando il nostro sito. Se l’AFC costata che un modulo che gli è stato inviato non è conforme, questo sarà rifiutato (art. 64 cpv. 1 OIPrev).
Dato l’avanzare della digitalizzazione, i moduli cartacei vengono sostituiti gradualmente. Si consiglia pertanto di utilizzare la versione elettronica ogni qualvolta sia possibile. Troverete sul nostro sito internet (vedi indirizzo qui sotto) i collegamenti che vi permettono d’accedere alle applicazioni già esistenti.
Conformemente all’art. 29 cpv. 2 LIP, un’istanza di rimborso (modulo 25) può essere presentata al più presto dopo la fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.
Per i redditi dell’anno in corso, solo i richiedenti svizzeri possono domandare il rimborso per acconti tramite il modulo 21 se questo è inviato all’AFC prima della fine del terzo trimestre dell’anno in questione.
Vogliate comunque notare che, conformemente agli art. 65 e 65a OIPrev, certe condizioni devono essere soddisfatte. Per esempio, l’avente diritto deve rendere plausibile che il suo diritto al rimborso calcolato per l’intero anno è di almeno 4’000 franchi. Inoltre, chiunque ha ottenuto dei rimborsi per acconti è tenuto, nei tre mesi successivi alla fine dell’anno in questione, a presentare un’istanza per l’ammontare totale dell’imposta preventiva menzionando gli acconti ricevuti.
Il diritto al rimborso si estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP e art. 27 cpv. 1 LECF).
Per le successioni, il rimborso deve essere richiesto a nome del de cuius, fino alla data del decesso inclusa, alle autorità competenti (nel caso di una persona domiciliata in Svizzera, il Cantone di domicilio competente). Per le scadenze successive alla data del decesso, ogni erede deve richiedere individualmente il rimborso per la sua quota d’eredità all’autorità competente. (art. 58 OIPrev).
Se dei redditi da dividendi sono rivendicati per la prima volta su una partecipazione di più del 10 %, è necessario allegare all’istanza di rimborso una copia completa del contratto d’acquisto (oltre ai documenti consueti) (art. 48 LIP).
Domande e risposte sull'imposta federale diretta
L'imposta federale diretta è un'imposta sul reddito per le persone fisiche e un'imposta sull'utile per le persone giuridiche. I Cantoni stabiliscono e riscuotono questa imposta federale per conto della Confederazione e sotto la sua vigilanza.
Tutte le domande e risposte sul certificato di salario sono disponibili qui.
Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell'attestazione delle rendite.
Per domande tecniche sull’e-Certificato di salario la preghiamo di scrivere a
support-elohn-ssk(at)dvbern.ch o di telefonare al numero +41 31 378 24 27.Con il calcolatore fiscale dell’AFC è possibile calcolare facilmente l’imposta comunale, l’imposta cantonale, l’imposta federale e l’imposta ecclesiastica. Il calcolatore fiscale offre inoltre anche la possibilità di effettuare dei confronti tra comuni e cantoni o di recuperare i dati fiscali storici.
In un documento di lavoro l’AFC spiega i principi dell’imposizione delle criptovalute.
La preghiamo di rivolgersi al Servizio pubblicazioni AFC per e-mail: drucksachen(at)estv.admin.ch
Sì, occorre in ogni caso allestire un certificato di salario. Fanno eccezione i dipendenti oggetto di una procedura di conteggio semplificata con la Cassa di compensazione. Per questi dipendenti non occorre allestire un certificato di salario, poiché la Cassa di compensazione competente rilascia direttamente un certificato per i contribuenti.
Troverete tutte le informazioni relative alla procedura di conteggio semplificata sul sito internet della Segreteria di Stato dell’economia SECO.
I collaboratori devono almeno dichiarare gli importi previsti nel Promemoria N 2 / 2007. I datori di lavoro possono dedurre questi contributi direttamente dal salario. In caso contrario queste prestazioni devono essere indicate sul certificato di salario al punto 2.1 e devono essere assoggettate all’imposta.
La preghiamo di rivolgersi direttamente all’amministrazione fiscale cantonale.
Gli istituti di previdenza comunicano entro 30 giorni i rimborsi PPA all’AFC (Divisione Riscossione DPB) mediante il modulo WEF-Rz. L’AFC annota il rimborso nel registro PPA e le invia automaticamente l’estratto aggiornato del registro. Con l’estratto del registro e con il giustificativo relativo alle imposte pagate al momento del prelievo anticipato, può richiedere la restituzione delle imposte all’amministrazione fiscale cantonale che le ha riscosse. La richiesta di rimborso deve essere inoltrata alle autorità competenti entro tre anni a decorrere dal rimborso PPA.
Per l’applicazione del diritto a un caso specifico la preghiamo di rivolgersi all’amministrazione fiscale cantonale competente.
Per domande e richieste relative al rilascio di conteggi provvisori e definitivi, al ritiro di esecuzioni e alla cancellazione di attestati di carenza di beni, la preghiamo di rivolgersi alle autorità fiscali cantonali competenti. Ciò vale anche per il rilascio di certificati e attestati relativi allo stato dei pagamenti dell’imposta federale diretta ai fini di bandi di concorso pubblici (concorsi d’appalto) o della procedura di naturalizzazione in Svizzera. L’Amministrazione federale delle contribuzioni non tiene alcun registro delle persone fisiche e giuridiche tassate dai Cantoni e non ha accesso ai registri delle riscossioni, delle esecuzioni e degli attestati di carenza di beni tenuti dai Cantoni. Per l’applicazione del diritto a un caso specifico La preghiamo di rivolgersi all’amministrazione fiscale cantonale competente.
In determinate situazioni eccezionali, la legge federale sull’imposta federale diretta tiene conto di una situazione di bisogno personale o economica del contribuente. In questi casi o in caso di rigore economico temporaneo, ed entro i limiti dei motivi prescritti dalla legge, è possibile richiedere alle istanze cantonali competenti una facilitazione di pagamento o un condono dell’imposta (pagamenti rateali, moratoria). Per il resto, le imposte sono dovute senza condizioni, ai sensi della Costituzione e della legge. L’adempimento dell’obbligo fiscale non può pertanto essere condizionato da una determinata controprestazione dello Stato. Ciò significa inoltre che l’imposta federale diretta sarà utilizzata per finanziare la totalità dei compiti dello Stato, e che il contribuente non ha il diritto di scegliere una destinazione vincolata per il pagamento dell’imposta individuale dovuta.
Per l’applicazione del diritto a un caso specifico, La preghiamo di rivolgersi all’amministrazione fiscale cantonale competente.
Per l’applicazione del diritto a un caso specifico, la preghiamo di rivolgersi all’amministrazione fiscale cantonale competente e di attenersi alle prescrizioni formali e alle scadenze. In linea di principio, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione Diritto DPB) si occupa delle questioni giuridiche e fiscali nell’ambito dell’assicurazione e della previdenza del secondo e terzo pilastro della previdenza per la vecchiaia. La Divisione Diritto DPB verifica in particolare la forma e il contenuto dei modelli contrattuali degli assicuratori e delle fondazioni bancarie per il pilastro 3a (assicurazioni e accordi previdenziali) e procede alle pubblicazioni corrispondenti. Esamina anche i prodotti assicurativi del pilastro 3b dal punto di vista delle imposte dirette.
aggiornamenti annui: promemoria relativi all’imposizione alla fonte e panoramica delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni
aggiornamenti annui: Liste des assurances de capitaux susceptibles de rachat du pilier 3b
aggiornamenti annui: Liste des fournisseurs de produits reconnus en matière de prévoyance individuelle liée (3ème pilier a)
Domande e risposte sull'imposta alla fonte
L'imposta alla fonte è una tassa che viene detratta direttamente dal reddito. Le persone che sono residenti in Svizzera ma non hanno ancora un permesso di soggiorno permanente sono soggette all'imposta alla fonte. Lo stesso vale per le persone che non hanno un domicilio fiscale in Svizzera per il loro reddito. Questo include, per esempio, i pendolari transfrontalieri, i residenti settimanali, gli oratori e gli sportivi.
L'aliquota dell'imposta alla fonte dipende dal cantone e può quindi essere richiesta alle autorità fiscali cantonali.
I file delle tariffe disponibili sul nostro sito Internet sono concepiti solo per l’importazione nei sistemi di contabilità salariale (sistemi ERP). Può trovare informazioni sulla struttura di questi file sotto Tariffe dell'imposta alla fonte per i salari (documento «Struttura e formati di registrazione delle tariffe dell'imposta alla fonte per l'importazione nei sistemi di contabilità salariale») risp. sotto Tariffe dell'imposta alla fonte per altri redditi (documento «Struttura e formati di registrazione delle tariffe dell'imposta alla fonte applicabili ai redditi secondo la legge sul lavoro nero, ai redditi acquisiti a titolo di compensazione, alle rendite e alle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale nonché alle commissioni di riscossione ai fini dell'importazione nelle applicazioni specializzate»).
Le tariffe dell’imposta alla fonte «comprensibili» si possono trovare unicamente sui siti web delle diverse amministrazioni fiscali cantonali.
Può trovare le tariffe dell’imposta alla fonte del Cantone Ticino cliccando sul seguente link: https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/imposte-alla-fonte-1/tabelle-di-calcolo-dellimposta-alla-fonte.
Se tutta o parte dell’imposta alla fonte prelevata può essere rimborsata, compili questo modulo:
Il modulo compilato deve essere sottoposto alle autorità fiscali competenti dello Stato di residenza per certificare la residenza fiscale in questo Stato e per la presa di conoscenza della prestazione in capitale.
Il modulo con il timbro delle autorità fiscali competenti dello Stato di residenza può essere inviato all’amministrazione fiscale del Cantone dove si trova la sede dell’istituzione di previdenza professionale, allegandovi una copia del conteggio dell’istituzione di previdenza professionale e all’occorrenza altri documenti utili. Può trovare gli indirizzi delle autorità fiscali competenti al seguente link:
Sì. Deve richiedere all’amministrazione fiscale cantonale del Suo Cantone di domicilio una cosiddetta tassazione ordinaria ulteriore (TOU) entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione imponibile. Nell’ambito della TOU deve dichiarare tutti i proventi e gli elementi patrimoniali. In seguito riceverà una decisione di tassazione che stabilisce l’ammontare dell’imposta preventiva, che Le verrà rimborsato o computato all’imposta ordinaria; la prassi varia a seconda del Cantone. L’imposta alla fonte pagata sul reddito da attività lucrativa sarà chiaramente conteggiata. Un’eventuale differenza a Suo favore Le verrà pagata, e viceversa dovrà pagare un’eventuale differenza a favore delle autorità fiscali. Negli anni successivi e fino alla fine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte le autorità fiscali cantonali Le invieranno automaticamente i moduli per una tassazione ordinaria ulteriore.
Sì. Tuttavia a tale scopo deve richiedere fino al 31 marzo dell’anno successivo una tassazione ordinaria ulteriore presso l’amministrazione fiscale del Suo Cantone di domicilio. Le segnaliamo che in questo caso si tratta di un termine di perenzione non prolungabile: se la domanda è inoltrata troppo tardi non si può entrare nel merito. Negli anni successivi e fino alla fine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte le autorità fiscali cantonali Le invieranno automaticamente i moduli per una tassazione ordinaria ulteriore.
Le consigliamo di richiedere un nuovo calcolo dell’imposta alla fonte o una tassazione ordinaria ulteriore presso l’amministrazione fiscale del Suo Cantone di domicilio entro il 31 marzo dell’anno successivo (termine di perenzione).
Domande e riposte sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare
La tassa d'esenzione dall'obbligo militare si fonda sull'articolo 59 della Costituzione federale: «Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.» (cpv. 1) e «Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.» (cpv. 3).
Ulteriori informazioni sono disponibili in tedesco o francese.
Sono assoggettati alla tassa i cittadini svizzeri che
- a) per più di sei mesi non sono incorporati in una formazione dell’esercito né sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (ad es. sono inabili al servizio) o
- b) non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti in quanto obbligati al servizio.
Sono inoltre assoggettati alla tassa coloro che
- c) prestano servizio militare e sono prosciolti dall’obbligo di prestare tale servizio senza aver assolto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione computabili (più di 15 giorni mancanti);
- d) prestano servizio civile e sono prosciolti dall’obbligo di prestare tale servizio senza aver assolto il totale obbligatorio di giorni di servizio computabili (più di 25 giorni mancanti).
Questa nuova «tassa d’esenzione finale» è riscossa per la prima volta dall’anno di assoggettamento 2020.
Per determinare se tale tassa è dovuta, le tasse d’esenzione versate e gli anni di esenzione legale sono convertiti in giorni di servizio.
La durata dell’assoggettamento alla tassa dipende dalla durata dell’obbligo di prestare servizio militare. Quest’ultimo decorre al più presto dall’inizio dell’anno in cui l’assoggettato al servizio compie 19 anni e si estingue al più tardi alla fine dell’anno in cui compie 37 anni. Durante questo periodo le persone non incorporate (ad es. le persone inabili al servizio) devono pagare 11 annualità della tassa. Le persone che prestano servizio (i militari e i civilisti) devono pagare la tassa d’esenzione se nell’anno di assoggettamento non prestano alcun giorno di servizio o ne prestano meno di 16 (militari) o meno di 26 (civilisti).
La tassa ammonta al 3 per cento del reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 400 franchi. Per gli assoggettati il reddito soggetto alla tassa corrisponde in linea di principio al reddito imponibile secondo la legislazione sull’imposta federale diretta, fermo restando che la tassa è dovuta anche su tutti i proventi realizzati all’estero.
La tassa è ridotta in funzione del numero totale dei giorni di servizio militare o civile prestati sino alla fine dell’anno di assoggettamento. La riduzione è di un decimo per 50–99 giorni di servizio militare (o 75–149 giorni di servizio civile) e di un altro decimo per ogni periodo supplementare di 50 giorni di servizio militare (o 75 giorni di servizio civile) o per una frazione dello stesso.
Per le persone tenute a prestare servizio di protezione civile, la tassa calcolata ai sensi della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare è ridotta del 4 per cento per ogni giorno di servizio computabile. I giorni di servizio di protezione civile (ad es. istruzione di base o reclutamento) sono anch’essi presi in considerazione, per la prima volta dall’anno di assoggettamento 2021.
Vengono considerati solo i giorni di servizio computabili.
La modifica dell’ordinanza sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare entrata in vigore il 1° gennaio 2021 ha permesso di attuare la mozione Müller 14.3590 «Diritto di riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare, durante tutto il periodo di servizio per i militi della protezione civile». I quadri superiori della protezione civile (sottoufficiali superiori e ufficiali) continuano a prestare il servizio di protezione civile fino al compimento del 40°anno d’età. I giorni di servizio di protezione civile prestati dopo il termine dell’obbligo di assoggettamento vengono compensati con il rimborso proporzionale della tassa d’esenzione. Questo rimborso è effettuato d’ufficio dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile. Vengono presi in considerazione i giorni di protezione civile prestati sia durante che dopo la fine dell’assoggettamento alla tassa. Chi ha prestato complessivamente 275 giorni di servizio di protezione civile riceve il rimborso della totalità delle tasse d’esenzione. La formula usata per calcolare il rimborso è riportata nella relativa decisione dell’autorità cantonale competente per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
A causa di una carenza di effettivi a livello cantonale, il prolungamento può essere disposto al più tardi sino alla fine del 2025 tramite una modifica cantonale della legge sulla protezione civile. Si applica solo ai militari di truppa e ai sottoufficiali della protezione civile. I giorni di servizio di protezione civile prestati tra il 2021 e il 2025 vengono indennizzati con il rimborso proporzionale della tassa d’esenzione. Questo rimborso è effettuato d’ufficio dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile. Vengono presi in considerazione i giorni di protezione civile prestati sia durante che dopo la fine dell’assoggettamento alla tassa. Chi ha prestato complessivamente 275 giorni di servizio di protezione civile riceve il rimborso di tutte le tasse d’esenzione. La formula di calcolo esatta è riportata nella relativa decisione di restituzione dell’autorità cantonale competente per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
Servizio militare
Se, per svariati motivi, il servizio militare annuale non può essere prestato in modo completo, si è assoggettati alla tassa. Il servizio militare è considerato prestato e assolto se sono stati adempiuti più di 15 giorni di servizio. Chi ha prestato 10–15 giorni di servizio, deve la metà della tassa. I militari che prestano meno di 10 giorni di servizio devono la totalità della tassa.Servizio civile
Il servizio civile è considerato non prestato se a partire dall’anno successivo a quello della decisione d’ammissione al servizio civile non vengono prestati annualmente almeno 26 giorni. Chi ha prestato meno di 26, ma almeno 14 giorni di servizio, deve la metà della tassa. Chi presta meno di 14 giorni di servizio deve la totalità della tassa.Il rimborso di una o più tasse d’esenzione è effettuato soltanto dopo che è stato prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio. In linea di massima, il rimborso è effettuato d’ufficio. Tuttavia, il diritto al rimborso può anche essere fatto valere presentando una domanda scritta all’autorità del Cantone che ha riscosso la tassa. La domanda deve essere corredata del libretto di servizio e contenere il numero del conto postale o il numero IBAN (conto bancario). Il diritto si prescrive in cinque anni dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio..
Link agli indirizzi delle autorità cantonali competenti per l’esazione della tassa
Le persone che intendono soggiornare all’estero per più di dodici mesi senza interruzione sono tenute a inoltrare una domanda di congedo per l’estero. I militari e le persone non incorporate (ad es. le persone inabili al servizio) devono presentare quanto prima al comando di circondario cantonale una domanda di congedo per l’estero. I militi della protezione civile devono presentare la domanda al Centro regionale competente. L’autorizzazione è rilasciata solo se tutte le tasse d’esenzione dall’obbligo militare dovute sono state pagate. Occorre inoltre pagare le tasse d’esenzione per l’anno della partenza e i tre anni successivi che si trascorreranno all’estero.
Le persone inabili al servizio militare o di protezione civile hanno la possibilità di prestare un servizio personale. Dette persone devono comunicare per scritto la loro volontà.
Le persone inabili al servizio che percepiscono una rendita o un assegno per grandi invalidi dall’assicurazione per l’invalidità (AI) o dalla Suva sono esentate dalla tassa. Questa regola si applica altresì alle persone inabili al servizio che non ricevono un assegno per grandi invalidi, ma adempiono una delle due esigenze minime necessarie per la concessione di tale assegno. Anche i non udenti rientrano nella categoria delle suddette persone. Inoltre è esentato dalla tassa chi consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, al netto delle deduzioni, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti.
La tassa si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dalla fine dell’anno civile successivo all’anno in cui la tassazione dell’imposta federale diretta è cresciuta in giudicato. La tassa stabilita sulla base di una dichiarazione speciale si prescrive in cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno di assoggettamento. La sospensione e l’interruzione della prescrizione non possono differire tale termine di oltre cinque anni. Se ne deduce che il termine di prescrizione assoluto è di dieci anni.
Il gettito della tassa non è a destinazione vincolata. Dopo detrazione di un emolumento di riscossione del 20 per cento a favore dei Cantoni, esso confluisce nella cassa generale della Confederazione.
Nel 2021 l’importo totale delle tasse pagate dagli assoggettati ammontava a circa 183 milioni di franchi.
Nello stesso anno, sono stati rimborsati complessivamente 13,2 milioni di franchi ai militari e ai civilisti che hanno adempiuto il totale obbligatorio dei giorni di servizio.
Le questioni legate all’indennità per perdita di guadagno sono di competenza dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Domande e risposte sulle tasse di bollo
Le tasse di bollo federali sono tributi riscossi dalla Confederazione su determinate operazioni nell'ambito dello scambio di atti giuridici, in particolare sull'emissione e sul commercio di titoli, vale a dire sulla costituzione e circolazione di capitali nonché sui pagamenti dei premi d’assicurazione.
Domande e risposte sul pagamento delle tasse di bollo
No. Attualmente non è possibile trasmettere i moduli per via elettronica (ovvero per posta elettronica). La presentazione di moduli in formato cartaceo rimane necessaria. I nostri partner sono tuttavia liberi di firmare i documenti in formato digitale, ma devono comunque inviarli per Posta sotto forma caracea.
In alternativa, i moduli 9 e 9 FL possono essere presentati online tramite il nostro portale elettronico. Poiché la nostra offerta digitale è in continua evoluzione, vi consigliamo di controllare il nostro sito web per gli aggiornamenti.
No, l’AFC non tiene un elenco dei negoziatori di titoli.
La richiesta di assoggettamento quale negoziatore di può essere effettuata comodamente online tramite il nostro ePortal. A tal fine è necessaria la preventiva registrazione all'ePortal.
Se la tassa totale dovuta nell’anno civile non supera i CHF 5'000, il modulo 9 9 FL può essere inoltrato annualmente (Circolare n. 12 n. marg. 54).
Sì, ogni negoziatore di titoli deve tenere un registro delle negoziazioni (Circolare n. 12 n. marg. 56). Il registro delle negoziazioni può essere conservato anche in forma digitale.
Sì, in questo caso il negoziatore di titoli domiciliato in Svizzera è responsabile della tenuta del registro delle negoziazioni e del pagamento della tassa di bollo.
Sì, ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 lett. b n. 2 LTB un consulente in investimenti attivo nella compravendita di documenti imponibili (ad es. azioni, obbligazioni, quote di investimenti collettivi di capitale o prodotti strutturati) è considerato un negoziatore di titoli.
In linea di principio, ogni creazione o aumento del valore nominale (a titolo oneroso o gratuito) dei diritti di partecipazione è soggetto alla tassa di bollo di emissione. L'art. 6 LTB disciplina le eccezioni. In particolare, ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. h LTB, le prestazioni dei soci, il cui importo non supera complessivamente un milione di franchi, non soggiacciono alla tassa di bollo di emissione se i diritti di partecipazione sono emessi a titolo oneroso. Ciò non vale quindi per gli aumenti gratuiti, che sono integralmente assoggettati alla tassa di bollo di emissione.
Quanto ai diritti di partecipazione emessi nell’ambito del margine di variazione del capitale secondo gli articoli 653s segg. del Codice delle obbligazioni (CO), il credito fiscale sorge allo scadere della sua validità, ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. f LTB.
Secondo l’art. 9 cpv. 3 LTB gli importi versati alla società nell’ambito di un margine di variazione del capitale soggiacciono alla tassa di bollo di emissione soltanto nella misura in cui superano i rimborsi di capitale effettuati nell’ambito del suddetto margine di variazione (importo netto). La tassa di bollo di emissione deve quindi essere dichiarata alla fine del margine di variazione del capitale ed è dovuta 30 giorni dopo la fine del trimestre in cui è sorta.
Conformemente all’art. 6 cpv. 1 lett. k LTB, la franchigia in caso di risanamento di CHF 10 milioni può essere fatta valere solo in presenza di un risanamento aperto o tacito. Il beneficio derivante dal risanamento deve imperativamente essere compensato con le perdite (eliminazione di perdite). In questo caso non è possibile costituire riserve da apporti di capitale.
Domande e risposte sul rendiconto delle tasse di bollo
Per scritto tramite il modulo di contatto o telefonicamente alla Divisione Incasso & Dati dei partner al team competente.
No, dato che per le tasse di bollo si applica il principio dell’autodichiarazione, la dichiarazione e il pagamento devono essere effettuati senza intimazione.
Il pagamento deve essere effettuato entro i termini stabiliti per legge mediante fattura QR o tramite bonifico all’indirizzo di pagamento.
Per scritto tramite il modulo di contatto o telefonicamente alla Divisione Incasso & Dati dei partner al team competente.
In caso di pagamento tardivo di imposte o tributi, è dovuto un interesse moratorio. Le basi legali pertinenti sono le seguenti:
Legge federale sulle tasse di bollo, art. 29.I tassi d’interesse sono ora disciplinati in maniera uniforme nell’ordinanza del DFF concernente gli interessi moratori e rimuneratori su tasse e imposte (ordinanza del DFF sui tassi d’interesse).
Se l’importo del credito, gli interessi moratori e le spese di esecuzione sono stati interamente saldati, l’AFC provvederà a cancellare l’esecuzione dal rispettivo registro.
Domande e risposte sul scambio automatico di informazioni SAI
Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali. Finora circa 100 Stati, tra cui tutti gli importanti centri finanziari come pure la Svizzera, si sono hanno deciso di adottare questo standard.
L'obiettivo dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) è quello di incrementare la trasparenza fiscale e impedire l’evasione fiscale transfrontaliera.

In breve ─ Scambio Automatico di Informazioni (SAI) Lo standard prevede che determinate banche, veicoli di investimento collettivo e società di assicurazione raccolgano informazioni finanziarie sui clienti fiscalmente residenti all’estero. Tali informazioni comprendono tutti i tipi di reddito da capitale e il saldo dei conti.
Le informazioni vengono trasmesse all'AFC, che a sua volta le trasmette alle autorità fiscali estere competenti per i clienti. La trasparenza della procedura mira a impedire che all’estero vengano occultati capitali finanziari sottratti al fisco.
La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI è responsabile del coordinamento e della gestione strategica nelle questioni finanziare e fiscali internazionali. L'elenco degli Stati partner con cui la Svizzera ha sottoscritto un accordo che prevede l'introduzione dello scambio automatico di informazioni si trova perciò sul sito Internet della SFI. L'AFC è responsabile dell’applicazione dello scambio automatico di informazioni.
Le basi legali l'applicazione dello scambio automatico di informazioni in Svizzera sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017 affinché dal 2017 venissero raccolti i dati e nel 2018 si scambiassero le prime informazioni.
Le informazioni relative ai conti finanziari conformemente allo standard comune di comunicazione (SCC):
- informazioni concernenti l’identificazione
- informazioni concernenti il conto
- informazioni concernenti le finanze
Per più dettagli: sezione 2, cpv. 2 MCAA [RS 0.653.1 - Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014] ; capitolo 1.3.2 della direttiva de l’AFC.
In entrambi i sensi. In principio, la Svizzera conclude solo accordi che prevedono uno scambio reciproco (eccezione: i paesi che hanno rinunciato a ricevere dei dati). La lista degli Stati partner con i quali la Svizzera ha firmato un accordo per l’introduzione del SAI è disponibile sul sito web della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.
Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente a fini fiscali (cfr. art. 22 Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale [RS 0.652.1]).
Informazioni: cfr. 2a domanda.
Gli istituti finanziari svizzeri trasmettono all’AFC le informazioni entro un termine di sei mesi dalla fine dell’anno civile interessato (cfr. art. 15, cpv. 1 LSAI [RS 653.1]). Le informazioni devono essere scambiate tra l’AFC e le autorità competenti degli Stati partner entro nove mesi dalla fine dell’anno civile al quale si riferiscono (cfr. sezione 3, cpv. 3 MCAA [RS 0.653.1 - Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014]).
Domande & risposte sullo comitato di specialisti qualificati
Domanda:
Variante A:
un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione gestisce per il titolare di conto B, ovvero una fondazione privata nello Stato partner Y, attività rilevanti ai fini dello scambio automatico di informazioni. L’accertamento della fondazione privata è stato effettuato mediante il modulo A, secondo cui l’unico avente diritto economico è la persona X (con domicilio fiscale principale nello Stato partner Y).Variante B:
un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione gestisce per il titolare di conto A, ovvero una fondazione privata nello Stato partner Y, attività rilevanti ai fini dello scambio automatico di informazioni. L’accertamento della fondazione privata è stato effettuato mediante il modulo S, secondo cui la persona X (con domicilio fiscale principale nello Stato partner Y) risulta essere al contempo il fondatore e il beneficiario unico.Nel quadro della comunicazione delle persone che esercitano il controllo, quali valori devono essere inseriti nello schema XML dello SCC?
Risposta:
Variante A:
La persona X è la persona che esercita il controllo. Per l’elemento «AcctHolderType» occorre selezionare «CRS101=Passive Non-Financial Entity with - one or more controlling person that is a Reportable Person».
In merito all’elemento «CtrlgPersonType»: l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve, in una prima fase, qualificare la fondazione come «legal person», «legal arrangement - trust» oppure «legal arrangement - other». Per la qualificazione ci si attiene alla legislazione dello Stato di residenza della fondazione. In una seconda fase l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve stabilire il valore da selezionare per l’elemento «CtrlgPersonType». Qualora l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza di tale valore, deve compilare l’apposito elemento. In caso contrario l’elemento può restare vuoto.Variante B:
Per l’elemento «AcctHolderType» occorre selezionare «CRS101=Passive Non-Financial Entity with - one or more controlling person that is a Reportable Person».
In merito all’elemento «CtrlgPersonType»: poiché la persona che esercita il controllo svolge contemporaneamente più funzioni (ad es. beneficiario e fondatore come nella variante B) ed è registrata come tale nel sistema dell’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione, quest’ultimo comunica il conto come un conto avente due persone che esercitano il controllo. In tal caso i valori selezionati per le persone che esercitano il controllo si distingueranno unicamente in relazione all’elemento «CtrlgPersonType».Domanda:
Un gruppo assicurativo svizzero è costituito da società che si qualificano come istituti finanziari (ramo assicurazioni sulla vita) e da quelle che non si qualificano come tali (ramo assicurazioni cose). L’assicurazione ha anche società subordinate che amministrano sia il patrimonio delle società del gruppo attive nel ramo vita che quello delle società del ramo cose. Come si qualificano queste società subordinate?Risposta:
Le società subordinate non si qualificano come NFE holding conformemente alla sezione VIII parte D punto 9 lettera d SCC poiché non hanno società affiliate. Non si possono qualificare neppure come treasury centers ai sensi della sezione VIII parte D punto 9 lettera g SCC, poiché operano anche per le società del gruppo nel ramo vita e, pertanto, non è soddisfatta la condizione secondo la quale le prestazioni devono essere erogate principalmente alle società del gruppo che non sono istituti finanziari. Inoltre, l’SCC limita fortemente le possibilità di gestione patrimoniale dei treasury centers rispetto al FATCA («Managing the working capital of the expanded affiliated group (or any member thereof) such as by pooling the cash balances of affiliates [including both positive and deficit cash balances] or by investing or trading in financial assets solely for the account and risk of such entity or any member of its expanded affiliated group», § 1.1471-5(e)(5)(i)(D)(1)(iv) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense).
Le società subordinate si qualificano in base alla loro attività come enti di investimento conformemente alla sezione VIII parte A punto 6 lettera a SCC, purché le altre società del gruppo siano considerate come clienti. In effetti l’SCC non prevede alcuna eccezione per i gruppi consolidati in merito al concetto di «cliente». Inoltre, la mera attività di consulenza in materia di investimenti non configura una società come ente di investimento (n. marg. 16 del commentario dell’OCSE relativo alla sezione VIII dell’SCC).Domanda:
Oltre ai 28 Stati membri dell’UE, quali sono i territori che applicano l’accordo tra la Svizzera e l’UE sullo scambio automatico di informazioni? Quale codice del Paese secondo lo schema XML occorre utilizzare nella comunicazione dei conti di persone oggetto di comunicazione residenti fiscali in questi territori associati?Risposta:
L’accordo tra la Svizzera e l’UE sullo scambio automatico di informazioni è valido anche per Azzorre, Gibilterra, Guadalupa, Guyana Francese, Isole Åland, Isole Canarie, Madeira, Martinica, Mayotte, Riunione e Saint Martin. Nell’ambito della comunicazione all’AFC, per l’elemento «CrsBody» occorre inserire il codice del Paese conformemente alla tabella sottostante. Nella parte MessageSpec, il codice del Paese da indicare per l’elemento «ReceivingCountry» è «CH».Per le comunicazioni riguardanti i comuni d’oltremare dei Paesi Bassi (Bonaire, Saint’Eustachio e Saba) occorre indicare «NL» quale ResCountryCode nel CrsBody. Tuttavia l’accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE non si applica ai comuni d’oltremare dei Paesi Bassi. Infatti lo scambio automatico di informazioni con questi comuni è attuato in virtù dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA).
Domanda:
Quali obblighi di adeguata verifica per lo scambio automatico di informazioni deve applicare un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione per quanto riguarda i conti di un istituto svizzero di previdenza professionale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 5 LSAI?Risposta:
Se le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 5 LSAI sono soddisfatte, un istituto svizzero di previdenza professionale può essere trattato dall’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione che gestisce il conto sempre come istituto finanziario non tenuto alla comunicazione, indipendentemente dal fatto che sia formalmente qualificato come istituto finanziario ai sensi della sezione VIII parte A punto 3 SCC. L’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione che gestisce il conto può ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, se le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 5 LSAI sono soddisfatte. Non è quindi necessario verificare se l’istituto svizzero di previdenza professionale sia qualificato come istituto finanziario (istituto di custodia, istituto di deposito, ente di investimento o impresa di assicurazioni specificata).Secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a LSAI per conti esclusi si intendono conti nel quadro della previdenza professionale, compresi i contratti di assicurazione di gruppo, gestiti o detenuti da uno o più istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione. Questi conti sono esclusi dagli obblighi di adeguata verifica per lo scambio automatico di informazioni. Non è quindi necessario procurarsi un’autocertificazione né per i conti preesistenti né per quelli nuovi.
Domanda:
Può un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione riprendere automaticamente ai fini dello scambio automatico di informazioni lo status FATCA registrato nei propri sistemi?Risposta:
No, una ripresa automatica non è ammessa. Conformemente alla sezione VI parte A punto 2 lettera a dello SCC, per determinare lo status del titolare del conto l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve procurarsi un’autocertificazione dal titolare del conto, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il titolare del conto è una NFE attiva o un istituto finanziario (diverso da un ente di investimento amministrato professionalmente e residente in una Giurisdizione non partecipante, che è sempre considerato una NFE passiva). Tra le informazioni in suo possesso rientra anche la documentazione FATCA. L’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può quindi avvalersi della documentazione FATCA unicamente entro i limiti stabiliti dallo SCC (cfr. n. 6.4.3 della Direttiva sullo scambio automatico di informazioni).Domanda:
La banca B emette carte di credito e carte di moneta elettronica. Si tratta di un settore indipendente dell’attività bancaria, infatti un’ampia parte dei titolari di una carta di credito o di una carta di moneta elettronica non detiene un conto presso B.a) Per i clienti che non detengono un conto presso B o di cui non si dispongono informazioni aggiornate concernenti il conto, il rimborso mediante trasferimento bancario di un pagamento eccedente il limite consentito può risultare problematico. In questi casi, i pagamenti eccedenti possono essere trasferiti allo scadere del termine di 60 giorni ed entro un termine da definire su un conto nostro della banca, affinché possano essere reperite le informazioni aggiornate concernenti il conto del cliente? Se le informazioni non dovessero essere reperibili entro il termine da definire, è possibile emettere un assegno a favore del cliente?
b) Come vengono trattati i limiti vigenti per le carte di pagamento business? Valgono per ente o per collaboratore dell’ente in qualità di titolare di una carta di pagamento business, oppure non valgono per gli enti? Si applica il limite di 250 000 USD vigente per i conti preesistenti di enti?
Risposta:
a) No. B è considerata un emittente qualificato di carte di credito, e quindi un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione, solo se adempie i requisiti di cui alla sezione VIII parte B punto 8 SCC e all’articolo 3 capoverso 6 LSAI. Se invece B è considerata un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può escludere i propri conti dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni solo se adempie i requisiti di cui alla sezione VII parte C punto 17 lettera f SCC (conti di carte di credito) e all’articolo 16 OSAIn (conti di moneta elettronica).b) I limiti sono applicabili a ciascun conto di base e quindi al rispettivo titolare. È considerato titolare del conto la parte contraente di una relazione conto registrata nei sistemi di un istituto finanziario svizzero.
Se il titolare del conto è un ente e il saldo o valore totale del suo conto di carta di credito o di moneta elettronica, applicando la regola dell’aggregazione di cui alla sezione VII parte C punto 2 SCC, non supera 250 000 USD, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non deve verificare il conto conformemente alla sezione V parte A SCC.Domanda:
Quale indirizzo bisogna comunicare in caso di cambio di indirizzo tra la fine dell’anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione e il momento della comunicazione relativa a tale anno civile o periodo?Risposta:
L’AFC ha deciso che si dovrà comunicare l’indirizzo valido alla fine dell’anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione.Domanda:
Le azioni gratuite sono considerate dividendi in virtù dell’articolo 22 capoverso 3 OSAIn. Sono quindi oggetto di comunicazione? In caso affermativo, quale valore deve essere comunicato?Risposta:
Conformemente al principio del valore nominale, l’AFC ha deciso che bisogna comunicare il valore nominale.Domanda:
Nell’ambito di un rapporto contrattuale vengono detenuti un conto di risparmio oggetto di comunicazione, un deposito oggetto di comunicazione e un conto escluso dal campo d’applicazione dello scambio automatico di informazioni. Nel corso dell’anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione vengono chiusi il conto di risparmio e il deposito. Alla fine dell’anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione il rapporto contrattuale comprende quindi soltanto il conto escluso. L’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve comunicare il conto come chiuso anche se esiste ancora un rapporto contrattuale in relazione al conto escluso?Risposta:
Un conto è considerato chiuso (conto individuale o relazione cliente/conto) quando tra l’istituto finanziario e il titolare del conto non esiste più alcun rapporto contrattuale in relazione al conto in questione. In questo caso è determinante il momento in cui il conto (conto individuale o relazione cliente/conto) viene tecnicamente chiuso, ossia quando gli ultimi valori patrimoniali hanno lasciato l’istituto finanziario o quando sono stati trasferiti su un conto interno dello stesso istituto. I conti esclusi non rientrano nella definizione di «conto finanziario» ai sensi dello scambio automatico di informazioni. Secondo l’ottica collettiva i conti esclusi non sono parte integrante del conto anche se sono detenuti nell’ambito dello stesso rapporto contrattuale. Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono pertanto comunicare il conto come chiuso dopo che l’ultimo conto individuale non escluso è stato chiuso. Applicando l’ottica individuale l’istituto finanziario deve procedere ad una comunicazione di conto chiuso per ogni singolo conto non escluso.Domanda 1:
Il 1° luglio 2017 viene aperto un nuovo conto di una persona fisica. Un’autocertificazione riguardante la residenza fiscale del titolare del conto non è disponibile al momento dell’apertura del conto. Il conto viene chiuso il 31 agosto 2017 (quindi entro 90 giorni dall’apertura) e al momento della chiusura non è ancora disponibile l’informazione richiesta. Sussiste un obbligo di comunicazione per il nuovo conto?Risposta:
In virtù dell’articolo 28 capoverso 2 OSAIn, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può considerare il nuovo conto come un conto non oggetto di comunicazione. L’articolo 11 capoverso 9 LSAI non è applicabile poiché il nuovo conto viene chiuso entro 90 giorni dalla sua apertura. Se il periodo di rendicontazione corrisponde all’anno civile, tali considerazioni sono valide anche per un nuovo conto aperto il 1° dicembre 2017 e chiuso il 31 gennaio 2018. La stessa procedura si applica per un nuovo conto aperto prima della fine di un altro adeguato periodo di rendicontazione e chiuso solo dopo la scadenza di tale periodo, a condizione che la chiusura del conto avvenga entro 90 giorni dal momento di apertura.Domanda 2:
Il 1° luglio 2017 viene aperto un nuovo conto di una persona fisica. Un’autocertificazione riguardante la residenza fiscale del titolare del conto non è disponibile al momento dell’apertura del conto. A causa dell’assenza dell’informazione richiesta, il 29 settembre 2017 (quindi 90 giorni dall’apertura) vengono bloccati tutti i movimenti del conto. L’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve determinare la residenza fiscale del titolare del conto sulla base di indizi e di conseguenza adempiere eventualmente all’obbligo di comunicazione?Risposta:
Sì. Qualora la residenza fiscale del titolare del conto non possa essere determinata mediante autocertificazione entro 90 giorni dall’apertura del conto, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve effettuare una ricerca di indizi. Se la ricerca rivela che il titolare del conto è residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, il conto deve essere comunicato.Domanda 3:
La stessa situazione descritta alla domanda 2, ma il nuovo conto deve essere chiuso il 1° ottobre 2017. A quali condizioni è possibile chiudere il conto i cui movimenti sono stati bloccati? Sussiste eventualmente un obbligo di comunicazione?Risposta:
In virtù dell’articolo 11 capoverso 9 LSAI il conto deve rimanere bloccato fino a quando l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione dispone dell’informazione riguardante la residenza fiscale. La determinazione della residenza fiscale deve avvenire tramite autocertificazione. Una volta accertata la residenza è possibile revocare il blocco del conto e il conto può essere chiuso. Se la residenza si trova in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, il conto deve essere comunicato come conto chiuso.Domanda:
L’ente X detiene un conto in un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione A. I valori patrimoniali contabilizzati sul conto sono amministrati da A (interamente o in parte) tramite un mandato discrezionale di gestione patrimoniale.a) X indica nell’autocertificazione di essere una NFE passiva. Può A fare affidamento sull’autocertificazione fornita da X oppure deve avere motivo di supporre che l’autocertificazione sia inesatta o inattendibile?
b) La stessa situazione descritta in a), ma X indica di essere anche un istituto finanziario ai fini della normativa FATCA (ad es. «sponsored investment entity», «owner-documented FFI», «trustee-documented trust» ecc.). Può A fare affidamento sull’autocertificazione fornita da X oppure deve avere motivo di supporre che l’autocertificazione sia inesatta o inattendibile?
Risposta:
a) L’esistenza di un mandato discrezionale di gestione patrimoniale non è un motivo valido per ritenere che lo status di NFE passiva sia inesatto o inattendibile. A può, nonostante il mandato di gestione patrimoniale, fare affidamento sull’autocertificazione di X e considerare plausibile lo status di NFE passiva ai fini dello scambio automatico di informazioni.Il mandato di gestione patrimoniale, come anche altre forme di amministrazione professionale, può tuttavia far sì che, anziché come NFE passiva, X sia qualificato come ente di investimento amministrato professionalmente. Il fatto che A ritiene lo status di X plausibile ai fini dello scambio automatico di informazioni (non occorre nessuna validazione) non significa che, alla luce delle regole applicabili nello Stato di residenza di X, tale status sia corretto. Ciò non consente, in particolare, di esonerare X dagli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione nell’ambito dello scambio automatico di informazioni.
b) Anche se X è un istituto finanziario ai fini della normativa FATCA, ciò non è un valido motivo per ritenere che lo status di NFE passiva sia inesatto o inattendibile. A può, nonostante lo status di istituto finanziario secondo la normativa FATCA, fare affidamento sull’autocertificazione fornita da X e considerare plausibile lo status di NFE passiva ai fini dello scambio automatico di informazioni.
Come nella risposta a), anche in questo caso si fa riferimento unicamente all’obbligo di A di verificare la plausibilità, ciò che non permette di esonerare X da eventuali obblighi di adeguata verifica e di comunicazione nell’ambito dello scambio di automatico di informazioni.
Domanda:
Nel modulo A, un avente economicamente diritto che non coincide con la parte contraente deve essere considerato titolare del conto ai fini dello scambio automatico di informazioni?Risposta:
Con il modulo A la parte contraente dichiara nei confronti della banca l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali contabilizzati dalla banca. Se l’avente economicamente diritto indicato nel modulo A non coincide con la parte contraente bisogna distinguere due casi:- La persona indicata nel modulo A è l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali che sono o dovrebbero essere detenuti dalla banca in modo duraturo. In questo caso l’avente economicamente diritto è considerato titolare del conto ai fini dello scambio automatico di informazioni se la parte contraente
a) non è un istituto finanziario; e
b) opera a vantaggio o per conto dell’avente economicamente diritto in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario (cfr. sezione VIII parte E punto 1 SCC). Se la parte contraente è una persona fisica, ai fini dello scambio automatico di informazioni l’avente economicamente diritto è il titolare del conto.
Se la parte contraente è un ente che è un istituto finanziario, ai fini dello scambio automatico di informazioni l’istituto finanziario è il titolare del conto.
Se la parte contraente è un ente che non è un istituto finanziario, si può presumere che il rapporto tra il titolare del conto e l’avente economicamente diritto sia di natura inerente al diritto delle società o dei trust e che ai fini dello scambio automatico di informazioni la parte contraente sia il titolare del conto. Nel caso in cui però la banca abbia la certezza che la parte contraente operi a vantaggio o per conto dell’avente economicamente diritto in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario, ai fini dello scambio automatico di informazioni l’avente economicamente diritto è il titolare del conto.
- La persona indicata nel modulo A è l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali che non sono o non dovrebbero essere detenuti dalla banca in modo duraturo, ma che sono stati o dovranno essere gestiti nel quadro di una transazione attraverso il conto della parte contraente (traffico dei pagamenti, transazione di passaggio, pagamento in entrata temporalmente vicino al pagamento in uscita). Transazioni di questo tipo non si considerano conti ai fini dello scambio automatico di informazioni e l’avente economicamente diritto è irrilevante ai fini dello scambio automatico di informazioni. La parte contraente è il titolare del conto ai fini dello scambio automatico di informazioni.
- La persona indicata nel modulo A è l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali che sono o dovrebbero essere detenuti dalla banca in modo duraturo. In questo caso l’avente economicamente diritto è considerato titolare del conto ai fini dello scambio automatico di informazioni se la parte contraente
Domanda
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione sono tenuti ad ottenere un’autocertificazione all’apertura di un conto in data del 1° gennaio 2017 o seguente unicamente nel caso in cui il titolare del conto o la persona che esercita il controllo è residente in uno Paese col quale la Svizzera ha un accordo sullo scambio automatico di informazioni in vigore?Risposta
No. Tutti i conti aperti il 1° gennaio 2017 o in data seguente devono essere identificati secondo il processo applicabile ai nuovi conti.Domanda:
La persona fisica tenuta alla comunicazione X conclude un contratto assicurativo con l’impresa di assicurazioni sulla vita A, un istituto finanziario estero tenuto alla comunicazione. Il contratto rientra nella categoria di prodotti «insurance wrapper», ovvero di assicurazioni sulla vita con tenuta separata di conto/deposito. La banca B, un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione, gestisce i valori patrimoniali trattati nel contratto. A è partner contrattuale di B, mentre X non ha alcun rapporto contrattuale con B. La banca B deve identificare lo stipulante X con il modulo adeguato sulla base delle caratteristiche del prodotto «insurance wrapper» riportate nel capitolo 2 lettere a–d della Comunicazione FINMA 18 (2010). Nel contempo l’impresa di assicurazioni sulla vita A impiega un gestore patrimoniale per l’amministrazione dei suddetti valori patrimoniali. L’amministrazione si fonda su una strategia di investimento convenuta tra X e A.a) Ai fini dello scambio automatico di informazioni la banca B può ritenere che una relazione d’affari con un’impresa di assicurazioni sulla vita con tenuta separata di conto/deposito («insurance wrapper») costituisca un conto non oggetto di comunicazione, nonostante lo stipulante X, che figura nel modulo I o in un altro modulo adeguato, sia residente fiscalmente in uno Stato partner?
b) I gestori patrimoniali e i consulenti in investimenti che gestiscono valori patrimoniali correlati a un prodotto «insurance wrapper» sono soggetti a obblighi di comunicazione?
Risposta:
a) Nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, B è tenuta a determinare il titolare del conto ed eventualmente le persone che esercitano il controllo sul titolare del conto, se quest’ultimo è una NFE passiva o un ente d’investimento amministrato professionalmente provenienti da una Giurisdizione non partecipante. Nel caso descritto A è il titolare del conto. Siccome si tratta di un istituto finanziario, A è considerata come una persona non oggetto di comunicazione ai sensi della sezione VIII parte D punto 2 SCC. Di conseguenza, B non deve adempiere alcun obbligo di comunicazione né in relazione ad A né a X. Dato che ai sensi dello scambio automatico di informazioni il prodotto «insurance wrapper» è considerato come un contratto di assicurazione con valore di riscatto o un contratto assicurativo di rendita (n. marg. 80 del commentario dell’OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC), A deve provvedere alla comunicazione relativa a X. La medesima regola si applica anche alle eccezioni di cui al capitolo 2 lettere a–d della Comunicazione FINMA 18 (2010), in cui B è tenuta a identificare lo stipulante X con il modulo adeguato sulla base delle caratteristiche del prodotto «insurance wrapper». B non deve effettuare un’altra comunicazione relativa a X.b) I conti intestati a un’impresa di assicurazioni sulla vita qualificata come istituto finanziario tenuto alla comunicazione non sono oggetto di comunicazione. I gestori patrimoniali che amministrano esclusivamente il patrimonio dei loro clienti depositato a nome di questi ultimi presso un istituto finanziario in Svizzera o all’estero sulla base di una procura sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e, ai fini dello scambio automatico di informazioni, non sono soggetti a obblighi di identificazione o comunicazione (cfr. n. 2.4.2.5.1 della direttiva sullo scambio automatico di informazioni). Lo stesso vale anche nel caso in cui i valori patrimoniali gestiti vengano trasferiti all’impresa di assicurazioni sulla vita nell’ambito di un prodotto «insurance wrapper». Ai fini dello scambio automatico di informazioni lo stipulante identificato mediante il modulo I o un altro modulo adeguato non deve essere comunicato né dalla banca che gestisce il deposito né dal gestore patrimoniale. È tenuta eventualmente ad effettuare una comunicazione relativa allo stipulante unicamente l’impresa di assicurazioni sulla vita.
Domanda:
Ai sensi del numero 4.9.2.2 della direttiva sullo scambio automatico di informazioni nel caso di NFE che operano regolarmente come commercianti di beni patrimoniali, i redditi da operazioni conseguiti nell’ambito dell’attività consueta dei commercianti non sono considerati redditi passivi. Come devono essere interpretati i termini «regolarmente» e «commercianti»?Risposta:
In riferimento alle società di capitali qualificate quotate in borsa, il test degli scambi regolari richiede che gli scambi abbiano avuto luogo durante almeno 60 giorni lavorativi nel corso dell’ultimo anno civile (cfr. commentario dell’OCSE relativo alla sezione VIII SCC, n. marg. 112 seg. in combinato disposto con il n. marg. 128). In questo senso è da intendersi il termine «regolarmente».Il termine «commercianti» designa un ente che, nell’ambito della propria attività, consegue le proprie entrate essenzialmente da attività di gestione patrimoniale. Per attività essenziali si intendono quelle attività che fanno parte dell’esercizio effettivo dell’impresa e non sono considerate secondarie o accessorie. L’attività deve costituire un’attività contemplata nello statuto o nel contratto societario.
Domanda:
Secondo il numero 4.9.2.5 della direttiva sullo scambio automatico di informazioni l’espressione «sostanzialmente tutte le attività» indica in relazione a una NFE holding che almeno l’80 per cento dei redditi lordi di un ente può essere raggiunto tramite l’attività di holding stessa, il finanziamento e la fornitura di servizi per le affiliate, che sono enti collegati, o attraverso una combinazione di entrambe le attività. Può l’espressione «sostanzialmente tutte le attività» significare che l’80 per cento dei valori patrimoniali dell’ente serve a tali attività?Risposta:
Sì. Il requisito «sostanzialmente tutte le attività» può dirsi soddisfatto anche quando l’80 per cento dei valori patrimoniali serve alle attività suesposte. Per determinare la percentuale dei valori patrimoniali impiegati per tali attività occorre basarsi sugli importi lordi iscritti a bilancio o su quelli riportati nello stato patrimoniale.Domanda:
Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può accettare un’autocertificazione con una validità retroattiva?Risposta:
L’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può accettare autocertificazioni riguardanti un determinato anno civile anche se sono state ottenute dopo la conclusione di tale anno civile e recano la data dell’anno civile successivo, a meno che non venga a conoscenza o abbia motivo di ritenere che le autocertificazioni siano inesatte o inattendibili.Domanda:
Una banca svizzera gestisce un conto per una «underlying company» (società sottoposta, registrata nel Paese X) detenuta al 100 per cento da un trust. Il «corporate trustee» del trust (fiscalmente residente nel Paese Y) è al contempo «corporate director» della «underlying company».Mediante autocertificazione la «underlying company» comunica alla banca di essere un ente di investimento amministrato professionalmente con residenza fiscale nel Paese Y. Tuttavia dalla documentazione della banca risulta che la «underlying company» ha un indirizzo di domicilio nel Paese X.
Dato che la residenza fiscale indicata nell’autocertificazione non coincide con l’indirizzo di domicilio della «underlying company» registrato nel quadro delle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro, l’autocertificazione non è plausibile e occorrono ulteriori documenti per confermarne la plausibilità.
Per accertare la plausibilità dell’autocertificazione è sufficiente che la «underlying company» confermi di avere la sua sede di direzione, compresa la direzione effettiva, nel Paese Y?
Risposta:
Sì, a condizione che l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione consideri tale conferma plausibile sulla base dei propri processi interni basati sul rischio.Domanda:
In virtù della sezione VIII parte D punto 9 lettera f SCC l’espressione «NFE attiva» designa una NFE che negli ultimi cinque anni non è stata un istituto finanziario e sta liquidando i suoi valori patrimoniali. Questa regola si applica sia alle NFE attive che passive?Risposta:
Con l’avvio della liquidazione lo status di ente non subisce modifiche. Ciò significa che soltanto una NFE che prima della liquidazione si qualificava come NFE attiva può essere considerata una NFE attiva in corso di liquidazione ai sensi della sezione VIII parte D punto 9 lettera f SCC.Domanda:
Nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, un istituto finanziario tenuto alla comunicazione come deve trattare il conto di una ditta individuale iscritta al registro di commercio svizzero, la quale appartiene a una persona fisica oggetto di comunicazione?Risposta:
L’iscrizione al registro di commercio è irrilevante per il trattamento del conto della ditta individuale. Il conto deve essere trattato, ed se necessario comunicato, come conto della persona fisica alla quale appartiene la ditta individuale.Domanda:
Secondo l’articolo 1 OSAIn sono considerate Giurisdizioni partecipanti, oltre gli Stati e i territori con i quali la Svizzera ha concordato lo scambio automatico di informazioni, tutti gli altri Stati e territori che nei confronti del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni. L’abrogazione di questa disposizione è prevista per il 1° gennaio 2019. Gli enti di investimento amministrati professionalmente la cui sede si trova in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso alcun accordo sullo scambio automatico di informazioni non saranno quindi più considerati istituti finanziari a partire dal 1° gennaio 2019, ma come NFE passive (sezione VIII parte D punto 8 SCC). Quali obblighi hanno gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione al riguardo?Risposta:
Caso 1: Trattamento relativo ai conti di enti gestiti al 31 dicembre 2018
L’abrogazione dell’articolo 1 OSAIn, con effetto dal 1° gennaio 2019, comporterà una riqualificazione degli enti di investimento amministrati professionalmente la cui sede si trova in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Questa riqualificazione costituisce un cambiamento delle circostanze. Conformemente alle procedure applicabili in caso di cambiamento delle circostanze, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve procurarsi, entro 90 giorni dal momento in cui ha identificato un cambiamento delle circostanze (31 marzo 2019), un’autocertificazione valida per i conti di enti che gestiva al 31 dicembre 2018.Un conto è considerato come conto oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto tale (nessuna retroattività per gli anni civili antecedenti il 2019). Se fino al 31 marzo 2019 non è stato in grado di procurarsi una nuova autocertificazione, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione dovrà considerare il titolare del conto come una NFE passiva, individuare la o le persone che esercitano il controllo e determinare la residenza fiscale di queste persone sulla base di indizi. Il titolare del conto sarà ancora considerato come residente fiscale nella Giurisdizione originariamente determinata (ad es. mediante autocertificazione).
Se, al momento dell’abrogazione dell’articolo 1 OSAIn, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione ha già ottenuto tutte le informazioni necessarie mediante autocertificazione e non ha motivo di supporre che le informazioni contenute nell’autocertificazione o nei documenti in suo possesso siano inesatte o inattendibili, egli deve basarsi su tali informazioni per determinare le persone oggetto di comunicazione. In questo caso non occorre richiedere una nuova autocertificazione.
Caso 2: Chiusura di conti di enti gestiti al 31 dicembre 2018
L’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non deve considerare il cambiamento delle circostanze ai fini della comunicazione se il conto di un ente gestito al 31 dicembre 2018 è chiuso a seguito di un cambiamento delle circostanze e la verifica del conto conseguente a tale cambiamento non è stata ancora completata al momento della chiusura (art. 28 cpv. 3 OSAIn).Se, al momento dell’abrogazione dell’articolo 1 OSAIn, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione ha già ottenuto tutte le informazioni necessarie mediante autocertificazione e non ha motivo di supporre che le informazioni contenute nell’autocertificazione o nei documenti in suo possesso siano inesatte o inattendibili, egli deve basarsi su tali informazioni per determinare le persone oggetto di comunicazione e tenerne conto nella sua comunicazione di chiusura del conto. In questo caso non occorre richiedere una nuova autocertificazione.
Caso 3: Trattamento di conti di enti aperti il 1° gennaio 2019 o in data successiva
Si applicano le procedure ordinarie valide per i nuovi conti di enti descritte nella sezione VI SCC.Domanda:
Conformemente alla procedura di apertura di un conto, applicabile dal 1° gennaio 2021, un nuovo conto può essere aperto soltanto in presenza di un’autocertificazione valida. Se il titolare del conto è una persona oggetto di comunicazione, deve fornire imperativamente un NIF, sempreché la Giurisdizione oggetto di comunicazione ne emetta uno (cfr. Direttiva sullo scambio automatico di informazioni, n. 6.3.4.2). Come può un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione sapere se una particolare Giurisdizione oggetto di comunicazione emette un NIF (in generale e per un determinato gruppo di persone)?Risposta:
In linea di massima un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può considerare attendibile l’autocertificazione del titolare del conto, a meno che sia a conoscenza o abbia motivo di ritenere che sia inesatta o inattendibile. Non è necessario procedere a un’analisi giuridica indipendente delle disposizioni fiscali applicabili (cfr. Direttiva sullo scambio automatico di informazioni, n. 6.3.6, e Commentario dell’OCSE relativo allo SCC, pag. 133, n. marg. 23). L’OCSE ha pubblicato sul suo portale per lo scambio automatico di informazioni una panoramica delle norme specifiche ai singoli Paesi in merito all’emissione e al formato del NIF. Per verificare la plausibilità dell’autocertificazione e accertare se in un determinato caso occorra fornire un NIF, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può considerare attendibili le informazioni pubblicate sul portale.
Domande e risposte sul rendicontazioni Paese per Paese (CbCR)
Il 5 ottobre 2015, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha pubblicato, nel quadro del progetto volto a contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS), un rapporto sulla documentazione dei prezzi di trasferimento e sulla rendicontazione Paese per Paese (rapporto sull’azione 13). Il rapporto prevede l’attuazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (Country-by-country-reporting; CbCR). Si tratta di uno standard minimo che tutti gli Stati membri dell’OCSE e del G20 si sono impegnati ad applicare.
La rendicontazione Paese per Paese contiene dati, distinti per Stato e territorio, relativi alla ripartizione mondiale della cifra d’affari e delle imposte pagate nonché altri indicatori del gruppo di imprese multinazionali. La rendicontazione Paese per Paese fornisce anche dati sulle principali attività economiche degli enti costitutivi del gruppo di imprese multinazionali.
Le società madri residenti in Svizzera dei gruppi di imprese multinazionali, il cui fatturato supera i 900 milioni di franchi svizzeri, sono tenute ad allestire una rendicontazione Paese per Paese e a trasmetterla all’AFC. L’AFC trasmette le rendicontazioni automaticamente alle autorità competenti degli Stati partner e le mette a disposizione delle amministrazioni fiscali cantonali in cui sono residenti gli enti costitutivi dello stesso gruppo di imprese multinazionali.
La lista degli Stati partner con cui la Svizzera ha sottoscritto un accordo CbCR è pubblicata sul sito Internet della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI. L’AFC è responsabile dell’applicazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese.
Le basi legali per l’applicazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese sono entrate in vigore il 1° dicembre 2017. La presentazione delle rendicontazioni Paese per Paese è diventata obbligatoria per i periodi fiscali che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2018. Il primo scambio regolare è stato effettuato nel 2020. Gli enti notificanti sono tenuti a iscriversi spontaneamente presso l'AFC. L’iscrizione deve avvenire al più tardi 90 giorni dopo la fine del periodo fiscale oggetto della rendicontazione. La rendicontazione Paese per Paese deve essere trasmessa all’AFC al più tardi 12 mesi dopo l'ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione.
No, non esiste un obbligo di notifica in Svizzera, vale a dire che le filiali di gruppi stranieri domiciliati in Svizzera non sono tenute a comunicare all'AFC quale società del gruppo presenterà il rapporto Paese per Paese. Occorre distinguere tra l'obbligo di notifica dell'entità che redige il rapporto ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1, della LSRPP (di norma la società madre del gruppo).
No, la registrazione annuale non è necessaria. Non appena l'azienda è registrata nel portale e ha utilizzato il codice d'invito, può presentare il rapporto CbC online per gli anni successivi senza aver bisogno di registrarsi ancora.
Sì, i gruppi aziendali possono designare l'amministratore per la gestione delle operazioni CbCR direttamente nel portale. In questo caso, il codice d’invito generato nel portale durante la registrazione deve essere trasmesso al fornitore di servizi. Inserendo il codice nel portale, la persona responsabile del fornitore di servizi riceverà i diritti di amministratore e potrà inviare il rapporto CbC per la persona giuridica. Ulteriori informazioni sulla registrazione e sul trasferimento dei dati sono disponibili sul nostro sito web.
No, i fornitori di servizi non ricevono l'accesso al portale dall'AFC. La registrazione come entità di rendicontazione e l'invio di rapporti a scopo di test è possibile solo per le aziende soggette all'obbligo di CbCR.
No, il rapporto CbC può essere inviato solo online tramite il portale e deve soddisfare i requisiti delle linee guida tecniche (l'invio è possibile solo in formato XML).
No, le aziende dichiaranti devono preparare il report CbC in formato XML in conformità con le linee guida tecniche e inviarlo tramite il portale.
La guida tecnica è disponibile sul nostro sito web. Se non riesce a risolvere il problema, può inviare un'e-mail a info-cbcr@estv.admin.ch.
Oltre alle basi legali, possono essere d’aiuto le linee guida dell'OCSE e il documento "Common mistakes made by MNEs in preparing CbC reports" (anch'esso pubblicato dall'OCSE). Entrambi i documenti sono consultabili sul nostro sito web. Altrimenti, potete scrivere un'e-mail a info-cbcr@estv.admin.ch.
Sì, in questo caso il gruppo deve essere deregistrato, altrimenti il processo di richiamo verrà avviato dopo la data di scadenza per la presentazione. Per la deregistrazione, è necessaria una documentazione (conti annuali consolidati) che confermi il mancato raggiungimento della soglia di fatturato. La domanda di cancellazione (compresi i documenti di supporto) può essere inoltrata tramite il sito info-cbcr@estv.admin.ch. L'AFC rilascerà una conferma scritta della deregistrazione. Se il gruppo raggiunge o supera nuovamente la soglia di fatturato in una data successiva, è necessario inviare nuovamente un rapporto CbC. In questo caso, il team AIA deve essere informato tramite info-cbcr@estv.admin.ch in modo che il gruppo possa essere nuovamente attivato nel portale.
Se il rapporto accettato nel portale contiene errori, è necessario inviare immediatamente una correzione del rapporto secondo le direttive indicate nella guida tecnica.
Domande e risposte sulla GIR
La GIR è una relazione redatta dalle imprese interessate sulla base delle norme tipo GloBE. Serve come strumento di trasparenza fiscale e fornisce alle autorità fiscali dati dettagliati sull'effettiva imposizione fiscale dei gruppi di imprese multinazionali. Grazie a queste informazioni è possibile verificare il rispetto dell'aliquota minima del 15% prevista delle norme tipo GloBE.
La GIR deve essere presentata dai gruppi il cui fatturato annuo consolidato è stato pari ad almeno 750 milioni di euro in due degli ultimi quattro esercizi finanziari e che sono soggetti alle norme svizzere in materia di imposizione minima.
Lo scambio internazionale della GIR avrà luogo per la prima volta nel 2026 per gli esercizi finanziari a partire dal 2024. L'elenco degli Stati partner con cui avviene lo scambio di informazioni è pubblicato sul sito web della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SIF.
La GIR relativa all'esercizio 2024 deve essere presentata all'AFC entro e non oltre il 30 giugno 2026, se l'esercizio termina il 31.12.2024. Per gli anni successivi, la GIR deve essere presentata entro 15 mesi dalla fine dell'esercizio.
No. La GIR non è una dichiarazione dei redditi, ma una dichiarazione informativa. La presentazione della GIR non esonera quindi le imprese dalla presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa e viceversa. La GIR e la dichiarazione dei redditi integrativa sono soggette a disposizioni diverse dell’ordinanza sull'imposizione minima. La GIR serve all'adempimento dell'obbligo di informazione e non a garantire l'imposizione minima globale o l'obbligo fiscale integrativo.
No. La registrazione alla GIR rimane valida, a meno che non vengano apportate modifiche che incidono sull'obbligo di presentare la dichiarazione GIR del gruppo aziendale.
No. La GIR deve essere obbligatoriamente trasmessa in formato XML secondo lo schema prescritto dall'OCSE. Non sono accettati altri formati.
No. L'AFC non offre alcuno strumento di conversione. Le aziende devono utilizzare le proprie applicazioni interne o ricorrere a un fornitore di servizi esterno.
Le domande tecniche relative al formato XML possono essere inviate all'AFC tramite il modulo di contatto.
Ogni modifica dello status che influisce sull'obbligo di presentare la dichiarazione GIR deve essere comunicata all'AFC. L'AFC rilascia una conferma scritta di cancellazione se l'azienda non è più soggetta all'obbligo GIR in Svizzera.
Se in un secondo momento l'azienda dovesse tornare a essere soggetta all'obbligo GIR, sarà necessario presentare nuovamente una GIR. In tal caso, è necessario informare l'AFC all'indirizzo info-gir@estv.admin.ch affinché l'azienda possa essere nuovamente abilitata alla GIR.
È necessario presentare una GIR corretta.
Domande e risposte sull'assistenza amministrativa e giudiziaria
Nelle relazioni internazionali la Svizzera scambia informazioni in materia fiscale attraverso l’assistenza amministrativa e giudiziaria.
- Lo scambio di informazioni tra autorità fiscali avviene mediante l’assistenza amministrativa, che si basa su convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni (CDI), accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale («Tax Information Exchange Agreement», TIEA) e sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa (MCAA).
- Lo scambio di informazioni tra autorità giudiziarie avviene mediante l’assistenza giudiziaria, che si basa sulla legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (assistenza in materia penale, AIMP), sull’accordo antifrode (AAF) e sulla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS).
La Divisione per lo scambio d’informazioni in materia fiscale (SEI) è competente per le procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria nell’ambito di accordi fiscali internazionali.
Domande e riposte sulla normativa FATCA
FATCA è l’acronimo di «Foreign Account Tax Compliance Act». Si tratta di una normativa unilaterale statunitense che si applica a tutti i Paesi del mondo. Essa obbliga gli istituti finanziari esteri a fornire alle autorità fiscali statunitensi informazioni sui conti americani o a prelevare un’imposta sui conti in questione.
L’Accordo FATCA (v. domanda 3) obbliga gli istituti finanziari svizzeri (v. domanda 10) a notificare annualmente all’Internal Revenue Service (IRS), l’autorità fiscale statunitense, i conti contenenti indizi statunitensi e i conti di istituti finanziari non partecipanti per gli anni 2015 e 2016 (v. domanda 4). Prima di notificare le informazioni sul conto, l’istituto finanziario deve ottenere il consenso dal cliente interessato. Se tale consenso non è concesso, saranno notificate le informazioni aggregate sul conto. Una notifica di questo tipo (anonima) comprende il numero totale e il valore complessivo di tutti i conti statunitensi per cui non è stata fornita la dichiarazione di consenso (per il testo completo cfr. art. 3 Accordo FATCA). Basandosi su queste notifiche aggregate, l’IRS può presentare all’AFC domande raggruppate, affinché siano resi noti i conti per i quali non è stata fornita la dichiarazione di consenso. In questo modo spetta all’AFC fornire le informazioni che l’istituto finanziario non aveva trasmesso mediante notifica diretta a causa del mancato consenso. Nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa, l’AFC verifica se sono soddisfatti i requisiti relativi all’obbligo di notifica. Allo stesso tempo, la procedura di assistenza amministrativa garantisce il diritto di essere sentiti. Ciò significa che le persone legittimate a ricorrere hanno la possibilità di esprimersi in merito e di opporsi alla trasmissione delle informazioni (per il testo completo cfr. art. 5 Accordo FATCA).
Le domande raggruppate FATCA si basano sull’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA (Accordo FATCA, RS 0.672.933.63) e sulla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI CH-US, RS.0672.933.61). L’applicazione dell’Accordo FATCA è disciplinata dalla legge federale sull’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (legge FATCA, RS 672.993.6). Sono inoltre applicabili a titolo sussidiario la legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF, RS 651.1) e l’ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale (OAAF, RS 651.11).
Le domande raggruppate FATCA comprendono i conti bancari, ma anche i contratti assicurativi e le partecipazioni al capitale proprio e di terzi con indizi statunitensi. Per i conti privati sono considerati indizi statunitensi la cittadinanza statunitense (luogo di nascita negli USA incluso), la residenza e l’indirizzo postale o del domicilio negli Stati Uniti oppure un numero di telefono statunitense (per il testo completo cfr. allegato I n. II B. 1 Accordo FATCA). Per i conti commerciali vale ad esempio come indizio la costituzione della società secondo il diritto americano o l’ubicazione della sede legale negli Stati Uniti. Sono ugualmente soggetti all’obbligo di notifica i conti delle cosiddette NFFE passive (di cui le società di sede sono un tipico esempio), con uno o più soggetti controllanti che sono cittadini americani o residenti negli Stati Uniti (per il testo completo cfr. allegato I n. IV. Accordo FATCA). Per gli anni 2015 e 2016, sono compresi anche i conti di istituti finanziari non partecipanti (NPFFI). Sono designate come NPFFI anche le società che hanno omesso di dichiarare il loro status FATCA nei confronti dell’istituto finanziario.
Le domande raggruppate FATCA possono comprendere conti finanziari gestiti al 30 giugno 2014 o aperti successivamente. Una regola particolare si applica ai conti di NPFFI (v. domanda 4) che devono essere notificati solo per il 2015 e il 2016.
L’Accordo FATCA obbliga la Svizzera a trasmettere all’IRS le informazioni richieste entro otto mesi dalla ricezione di una domanda raggruppata (art. 5 n. 3 lett. c Accordo FATCA). Per questo motivo la procedura di assistenza amministrativa deve essere effettuata rapidamente e si applicano termini brevi (ad es. il termine legale di 10 giorni concesso all’istituto finanziario per inoltrare le informazioni richieste). Se l’AFC non può rispettare il termine di otto mesi, è possibile che l’istituto finanziario sia obbligato a riscuotere l’imposta alla fonte (v. domanda 20).
Come menzionato nella risposta alla domanda 2, l’istituto finanziario ha l’obbligo di inviare all’IRS le notifiche aggregate. Ciò dà all’IRS la possibilità di presentare domande raggruppate all’AFC. Alla ricezione di una domanda raggruppata, l’AFC ordina all’istituto finanziario di fornirgli le informazioni richieste entro dieci giorni. In seguito l’istituto finanziario rimane a disposizione dell’AFC per eventuali ragguagli. A partire da questa fase l’istituto finanziario è eventualmente coinvolto in una procedura di contestazione (v. domanda 17). Se l’AFC non può trasmettere le informazioni richieste entro il termine di otto mesi (v. domanda 6), è possibile che l’istituto finanziario sia obbligato a riscuotere l’imposta alla fonte (v. domanda 20).
Come menzionato nella risposta alla domanda 2, l’autorità fiscale statunitense IRS, l’autorità fiscale statunitense, può presentare all’AFC domande raggruppate che si basano sulle notifiche aggregate degli istituti finanziari. Nella procedura di assistenza amministrativa il ruolo dell’IRS si limita alla richiesta e alla ricezione delle informazioni richieste. Bisogna fare una netta distinzione fra la procedura di assistenza amministrativa svizzera e la procedura fiscale statunitense. Nella procedura di assistenza amministrativa la persona interessata può opporsi unicamente alla trasmissione dei propri dati, avvalendosi del fatto che non siano soddisfatte le condizioni previste dall’Accordo FATCA per prestare assistenza amministrativa (v. anche domanda 17). In ultima analisi spetta all’IRS valutare se qualcuno è veramente soggetto all’imposta negli USA.
La Divisione per lo scambio d'informazioni in materia fiscale (SEI) è responsabile dell’elaborazione delle domande raggruppate FATCA. Dopo la ricezione di una domanda raggruppata, l’AFC ordina all’istituto finanziario, mediante decreto di edizione, di fornirle le informazioni richieste entro dieci giorni. Inoltre l’AFC informa in merito alla ricezione di una domanda raggruppata mediante pubblicazione sul questo sito Internet (v. Comunicazioni) e nel Foglio federale. Le persone legittimate a ricorrere hanno la possibilità di prendere posizione in merito alla trasmissione dei loro dati ed eventualmente di contestare gli indizi statunitensi esistenti, entro 20 giorni a decorrere dalla pubblicazione (v. domande 16 e 17). In seguito l’AFC emana una decisione finale in merito alla prestazione di assistenza amministrativa. Se la persona legittimata a ricorrere comunica un recapito svizzero all’AFC, la decisione finale le verrà inviata direttamente. In caso contrario, l’AFC renderà nota la decisione finale mediante pubblicazione sul proprio sito Internet e nel Foglio federale. Se non è stato presentato ricorso (v. domanda 18) o se la decisione di assistenza amministrativa dell’AFC è stata confermata dal Tribunale amministrativo federale, l’AFC trasmette all’IRS le informazioni richieste e la procedura è quindi conclusa.
Per istituto finanziario s’intende un ente di custodia, un ente di deposito, una società d’investimento o una società d’assicurazione specifica (cfr. art. 2 n. 1 (7) Accordo FATCA). Pertanto non si definiscono come istituti finanziari solo le banche.
Per ogni conto interessato l’istituto finanziario fornisce all’AFC un pacchetto di dati contenente una documentazione in pdf, un file SEI XML e un file FATCA XML. La documentazione in pdf comprende tra l’altro i documenti relativi all’apertura del conto e gli estratti conto. La documentazione in pdf e il file SEI XML sono utilizzati dall’AFC per trattare il caso e per verificare se sono soddisfatte le condizioni per prestare assistenza amministrativa. Il file FATCA XML è quello che deve essere trasmesso all’IRS (per il contenuto del file v. domanda 12). Entrambi gli altri file (documentazione in pdf e file SEI XML) non vengono trasmessi all’IRS.
L’AFC trasmette all’IRS il file FATCA XML ricevuto dall’istituto finanziario. La trasmissione dei dati avviene tramite IDES (International Data Exchange Service), una piattaforma per lo scambio delle informazioni soggette alla normativa FATCA. Il file FATCA XML contiene dati sul titolare del conto (nome e indirizzo) e sul conto stesso (numero di conto, stato del conto e proventi, ad es. interessi e dividendi).
Nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa FATCA vengono comunicati all’IRS solo le informazioni contenute nel file FATCA XML. Se l’IRS necessita di informazioni più dettagliate su un conto, deve richiederle presentando all’AFC una domanda di assistenza amministrativa separata (supplementare) disciplinata dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI CH-US, RS 0.672.933.61). In questo caso si applica il principio dell’assistenza amministrativa secondo cui le informazioni richieste devono essere presumibilmente pertinenti per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata.
I titolari di conto che non hanno acconsentito a una notifica diretta del conto da parte dell’istituto finanziario saranno informati dall’istituto finanziario (che allegherà una lettera dell’AFC) in merito al fatto che nel loro caso i dati sul conto saranno trasmessi all’IRS in forma aggregata, e che la notifica aggregata può permettere all’IRS di richiedere informazioni specifiche sul conto mediante una domanda raggruppata (riguardo al contenuto di tali informazioni v. domanda 12). L’AFC informa le persone interessate in merito alla ricezione di una domanda raggruppata mediante pubblicazione sul proprio sito Internet (cfr. comunicazioni) e nel Foglio federale.
Se una persona non è sicura di rientrare o meno in una determinata domanda raggruppata FATCA, può rivolgersi all’istituto finanziario o all’AFC. Se si rivolge all’AFC deve provare la propria identità e fornire dati concreti (nome dell’istituto finanziario, numero di conto ecc.) in modo tale che l’AFC possa stabilire se la persona rientra in una domanda raggruppata. Una domanda di questo tipo può essere inviata all’AFC per e-mail o per posta al seguente indirizzo:
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione per lo scambio d’informazioni in materia fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berna
amtshilfe.usa(at)estv.admin.chUna persona legittimata a ricorrere ha la possibilità di presentare all’AFC una presa di posizione in merito alla prevista trasmissione dei propri dati, entro 20 giorni a decorrere dalla pubblicazione della domanda raggruppata (art. 12 cpv. 1 lett. c legge FATCA). Se si desidera ricevere direttamente la decisione finale (presa nell’ambito della prestazione di assistenza amministrativa), occorre comunicare all’AFC un recapito svizzero. Riguardo alla contestazione di indizi statunitensi si rimanda alla domanda 17.
Le prese di posizione possono essere inviate all’AFC per e-mail o per posta al seguente indirizzo:
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione per lo scambio d’informazioni in materia fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berna
amtshilfe.usa(at)estv.admin.chUna persona interessata può fare valere di non essere un soggetto statunitense presentando le prove necessarie, conformemente all’allegato I n. II. B. 4. Accordo FATCA (cfr. articolo 8 legge FATCA). In caso di contestazione degli indizi statunitensi nel corso di una procedura di assistenza amministrativa, l’AFC ordina alla persona interessata di presentare (se non lo ha già fatto) le prove necessarie anche al proprio istituto finanziario. Allo stesso tempo l’AFC ordina alla persona interessata di inviarle una lettera ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 legge FATCA, in cui l’istituto finanziario interessato dichiara se, sulla base della documentazione, avrebbe escluso la persona interessata dalla notifica aggregata qualora l’istituto finanziario avesse ricevuto in tempo la documentazione. Se la contestazione dello status di soggetto statunitense ha un esito positivo, l’AFC non fornisce alcuna assistenza amministrativa.
Contro la decisione finale si può presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla ricezione della decisione (art. 5 n. 3 lett. b Accordo FATCA). Il Tribunale amministrativo federale decide in qualità di unica e ultima istanza di ricorso. Ciò significa che la decisione del Tribunale amministrativo federale è definitiva e che non si può adire il Tribunale federale.
Fintanto che la procedura di assistenza amministrativa è ancora pendente, si può acconsentire alla trasmissione dei dati sul conto in qualsiasi momento. Occorre tuttavia fare una distinzione fra la dichiarazione di consenso alla notifica diretta da parte dell’istituto finanziario e una dichiarazione di consenso alla notifica dei dati sul conto da parte dell’AFC nell’ambito di una procedura di assistenza amministrativa. Se la persona interessata acconsente alla trasmissione dei dati sul conto nel corso di una procedura di assistenza amministrativa, l’AFC notifica il conto all’IRS in risposta alla domanda raggruppata ricevuta. Se la persona interessata dichiara all’istituto finanziario il proprio consenso affinché quest’ultimo proceda a una notifica diretta, l’istituto finanziario notifica ogni anno – fino alla revoca di tale dichiarazione di consenso – i dati sul conto direttamente all’IRS e non (più) in forma aggregata. Per questo motivo il conto non è (più) incluso nelle domande raggruppate FATCA. Il consenso dichiarato all’istituto finanziario non implica una notifica diretta retroattiva per gli anni precedenti. È dunque possibile che la persona interessata continui a essere oggetto di domande raggruppate FATCA (per gli anni di notifica precedenti).
Come menzionato alle domande 6 e 7, l’AFC ha l’obbligo di trasmettere all’IRS le informazioni richieste entro otto mesi a decorrere dalla ricezione di una domanda raggruppata (cfr. art. 5 n. 3 lett. c Accordo FATCA). Se non riesce a rispettare questo termine, l’AFC deve metterne al corrente l’istituto finanziario interessato e l’IRS. In tal caso l’istituto finanziario ha l’obbligo di riscuotere le imposte alla fonte laddove le disposizioni esecutive dal ministero delle finanze statunitense lo richiedono. Questo obbligo inizia dopo otto mesi dalla ricezione della domanda raggruppata e finisce il giorno in cui l’AFC trasmette le informazioni richieste all’IRS (per il testo completo cfr. art. 7 n. 2 Accordo FATCA; art. 16 cpv. 1 e 2 legge FATCA). L’istituto finanziario versa annualmente all’IRS le imposte alla fonte prelevate in un anno civile, conformemente al diritto statunitense applicabile (art. 16 cpv. 3 legge FATCA).
Exchange of information on request (EOIR)
A. In generale
Nel 2009 il G20 ha incaricato il Forum globale di attuare rapidamente lo standard internazionale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. Contestualmente, la Svizzera ha ritirato la propria riserva sull’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE e, come deciso dal Consiglio federale, ha adottato il relativo standard. Ha quindi negoziato diverse nuove Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) o modificato quelle esistenti integrandovi una clausola di assistenza amministrativa conforme allo standard dell’OCSE.
A livello internazionale
Nel caso in cui la Svizzera e un altro Stato abbiano concluso una CDI, è tale convenzione a disciplinare l’assistenza amministrativa e a definire le condizioni dello scambio di informazioni. Di fatto, l’assistenza amministrativa prestata dalla Svizzera è regolamentata principalmente mediante le CDI.
Gli Stati che non hanno concluso una CDI tra loro hanno provveduto a siglare un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreements; TIEA), che contempla unicamente lo scambio di informazioni fiscali su domanda.
La Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (MAC) costituisce lo strumento multilaterale più completo in questo ambito e prevede diverse forme di cooperazione volte a contrastare l’evasione e la frode fiscale.
Infine l’assistenza amministrativa si fonda anche su strumenti appartenenti al cosiddetto «soft law», che nel caso specifico comprende i commentari e le disposizioni non vincolanti, i quali costituiscono nel loro insieme degli standard internazionali (art. 26 del Modello dell’OCSE).
A livello nazionale
In Svizzera gli strumenti principali che regolano la procedura di assistenza amministrativa sono la legge del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF; RS 651.1) e la relativa ordinanza (OAAF; RS 651.11). In aggiunta, sempre che la LAAF non disponga altrimenti, è applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
Conformemente all’articolo 1 capoverso 1 LAAF, tale legge disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa nello scambio di informazioni su domanda secondo le CDI e secondo altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale.
Gli articoli delle Convenzioni internazionali che disciplinano l’assistenza amministrativa e sono conformi allo standard internazionale stabiliscono a partire da quale anno fiscale l’assistenza amministrativa è applicabile, in generale a partire dal 1° gennaio dell’anno fiscale successivo all’entrata in vigore del protocollo di modifica della relativa Convenzione.
Il diritto di essere sentiti, sancito dall’articolo 29 capoverso 2 della Costituzione federale, deve essere rispettato in tutte le procedure di assistenza amministrativa prima che le informazioni vengano trasmesse alle autorità estere. In via eccezionale, se le condizioni previste all’articolo 21a LAAF sono soddisfatte, le persone interessate vengono messe al corrente della domanda soltanto dopo la trasmissione delle informazioni alle autorità estere (v. anche la domanda 5 nella parte B qui di seguito).
Inoltre l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) informa anche le altre persone legittimate a ricorrere che non rientrano formalmente nella domanda di assistenza amministrativa (art. 14 cpv. 2 LAAF). La notifica non deve essere messa in atto in maniera tale da impedire o ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.
B. Approfondimento
La procedura ha inizio con la presentazione di una domanda da parte dell’autorità competente estera all’AFC, che si occupa poi di verificare se le condizioni di entrata nel merito della domanda sono soddisfatte.
Le autorità estere possono richiedere diverse informazioni al fine di chiarire la situazione fiscale dei loro contribuenti e adempiere lo scopo della domanda.
Si tratta nello specifico di informazioni bancarie (ad es. estratti conto e documenti relativi all’apertura dei conti), informazioni relative a società svizzere (ad es. dichiarazioni delle imposte, bilanci e conti economici, in particolare se occorre verificare i prezzi di trasferimento) e informazioni personali (ad es. dichiarazioni delle imposte e indirizzi, nel caso di accertamenti relativi alla residenza fiscale).
La raccolta delle informazioni si fonda su una decisione di consegna delle informazioni notificata al detentore delle stesse (art. 9–12 LAAF: banche, società, amministrazioni fiscali cantonali ecc.) che è immediatamente esecutiva. Il detentore delle informazioni ha l’obbligo di trasmettere le informazioni richieste all’AFC sotto comminatoria di una multa.
Se la persona interessata o legittimata a ricorrere è domiciliata in Svizzera, l’AFC la informa direttamente in merito agli elementi essenziali della domanda (art. 14 cpv. 1 LAAF). Se risiede all’estero, l’AFC chiede al detentore delle informazioni di procedere alla notifica di tale persona (art. 14 cpv. 3 LAAF). Qualora ciò non fosse possibile, l’AFC informa direttamente la persona residente all’estero se è consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato o se l’autorità competente acconsente esplicitamente a questo modo di procedere (art. 14 cpv. 4 LAAF). Infine, nel caso in cui non fosse possibile contattare la persona interessata o legittimata a ricorrere, l’AFC la informa della domanda mediante pubblicazione nel Foglio federale (art. 14 cpv. 5 LAAF).
In via eccezionale, conformemente all’articolo 21a LAAF, l’AFC può informare della domanda le persone legittimate a ricorrere soltanto dopo la trasmissione delle informazioni all’autorità richiedente. A tal fine, l’autorità richiedente deve rendere verosimile che l’informazione preliminare vanificherebbe lo scopo dell’assistenza amministrativa e il buon esito della sua inchiesta.
L’AFC emana una decisione finale nella quale figurano le informazioni che intende trasmettere all’autorità richiedente (art. 19 LAAF). Questa decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF). In materia di diritto pubblico, è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale federale contro una decisione del TAF, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell’articolo 84 capoverso 2 della legge sul Tribunale federale.
Se le persone interessate acconsentono a trasmettere le informazioni, firmano una dichiarazione di consenso (art. 16 LAAF). Una volta ottenuta la dichiarazione di consenso da parte di tutte le persone interessate o legittimate a ricorrere, l’AFC trasmette le informazioni all’autorità competente senza emettere una decisione finale, terminando cosi la procedura.
Se l’AFC entra nel merito della domanda, una volta conclusa la procedura di notifica (crescita in giudicato della decisione finale o dichiarazione di consenso alla procedura semplificata), l’AFC trasmette le informazioni richieste. Nel quadro della trasmissione delle informazioni all’autorità richiedente, l’AFC richiama quest’ultima, in particolare, sull’obbligo di rispettare i principi di specialità e di confidenzialità.
In caso contrario, se l’AFC non entra nel merito della domanda, non trasmetterà alcuna informazione allo Stato richiedente, ma lo informerà di questa decisione e gli comunicherà la chiusura della procedura.
Come gli altri Paesi, anche la Svizzera può richiedere informazioni alle autorità estere (art. 22 LAAF). In questo caso, le autorità fiscali interessate presentano la loro domanda di assistenza amministrativa internazionale alla Divisione per lo scambio d'informazioni in materia fiscale (SEI, in seno all’AFC). Quest’ultima esamina la domanda e decide se sono soddisfatte le condizioni secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della Convenzione applicabile. Se le condizioni sono soddisfatte, la SEI inoltra la domanda alla competente autorità estera e segue la procedura di assistenza amministrativa fino alla sua conclusione. Il ricorso contro le domande svizzere di assistenza amministrativa internazionale non è ammesso.
Domande e riposte sullo scambio spontaneo di informazioni
Domande generali
La Svizzera in quanto Stato membro dell’OCSE ha ratificato la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa, MAC), entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2017.
Dal 1° gennaio 2018 le parti contraenti della MAC si scambiano le informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l’amministrazione o per l’applicazione delle loro legislazioni interne relative alle imposte considerate nella MAC (art. 4 MAC). L’articolo 7 MAC sancisce le situazioni in cui le informazioni sono scambiate spontaneamente, ossia senza domanda preliminare.
Lo scambio spontaneo di informazioni è stato attuato per la prima volta nel quadro del progetto OCSE-G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), più precisamente nell’ambito degli accordi fiscali preliminari (ruling fiscali), che presentano un rischio di erosione della base imponibile o di trasferimento degli utili. L’azione 5 del piano d’azione BEPS ha permesso di definire lo scambio spontaneo di notifiche di ruling come standard minimo. Lo scopo è evitare le pratiche fiscali dannose e rafforzare la trasparenza fra gli Stati interessati. Per questi motivi la Svizzera scambia spontaneamente compendi di ruling con gli Stati partner della MAC.
Lo scambio di informazioni su domanda implica lo scambio di informazioni effettuato dalle autorità fiscali sulla base di una domanda di assistenza amministrativa. La base legale è costituita dagli accordi bilaterali (convenzioni per evitare le doppie imposizioni; CDI) e dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa (art. 5 in combinato disposto con l’art. 4 MAC).
Lo scambio spontaneo di informazioni (SIA) avviene senza richiesta o senza domanda preliminare. Le informazioni vengono dunque scambiate spontaneamente fra le autorità fiscali quando lo Stato informatore presume un possibile interesse da parte di un altro Stato. La base giuridica è costituita dall’articolo 7 MAC. Le condizioni relative all’attuazione della procedura di assistenza amministrativa interna sono definite nella legge sull’assistenza amministrativa fiscale (art. 22a LAAF) e nell’ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale (art. 5 segg. OAAF).
Nell’ambito dello scambio automatico di informazioni gli Stati partner mettono regolarmente a disposizione dati sui conti finanziari, ma anche rendicontazioni Paese per Paese, senza domanda preliminare. La procedura è disciplinata dalla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI).
Secondo l’articolo 8 OAAF, per accordo fiscale preliminare s’intende un’informazione, una conferma o una garanzia di un’amministrazione delle contribuzioni se:
- è fornita dall’amministrazione delle contribuzioni a un contribuente;
- concerne le conseguenze fiscali di una fattispecie descritta dal contribuente; e
- il contribuente può farvi affidamento.
Uno scambio spontaneo di informazioni relativo a questi accordi fiscali preliminari avviene nei casi previsti dall’articolo 9 OAAF.
In presenza di un accordo fiscale preliminare, deve essere eseguito uno scambio spontaneo di informazioni con le autorità competenti degli Stati di sede della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo (art. 10 cpv. 1 OAAF). Gli altri casi in cui deve essere eseguito uno scambio spontaneo sono disciplinati all’articolo 10 capoverso 2 OAAF.
Tuttavia la Svizzera scambia gli accordi fiscali preliminari solo con i Paesi che hanno altresì ratificato la Convenzione sull’assistenza amministrativa (MAC). Poiché gli USA non l’hanno ancora ratificata, attualmente (stato: maggio 2021), ad esempio, non vi è alcuno scambio spontaneo di informazioni con gli Stati Uniti.
Dal 1° gennaio 2018, la Svizzera scambia spontaneamente notifiche di ruling con gli Stati partner, mentre la ricezione dei moduli trasmessi dagli Stati partner è cominciata già il 1° gennaio 2017.
Lo scambio spontaneo di informazioni riguarda le informazioni sui ruling fiscali anticipati ai sensi degli articoli 8 e 9 dell'Ordinanza sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (OAAF; RS 651.11), elencati nell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b-l, paragrafo 2 e paragrafo 3.
Per ulteriori informazioni, consultare:
- Articolo 7 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (MAC; RS 0.652.1);
- Articoli 22a e seguenti della Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF; RS 651.1);
- Articoli 8 e 9 OAAF
Lo scambio spontaneo è limitato agli stati membri del MAC. Lo scambio tra gli stati membri si basa sulla reciprocità. I trasferimenti spontanei attraverso la Svizzera avvengono dal 1° gennaio 2018. Tuttavia, la ricezione dei moduli inviati dagli stati partner è iniziata già il 1° gennaio 2017.
L'elenco di tutti gli stati membri e la rispettiva data di entrata in vigore per i singoli stati sono disponibili nel MAC.
Le parti contraenti si scambieranno tutte le informazioni che possono essere rilevanti ai fini dell'applicazione o dell'esecuzione della loro legislazione nazionale per quanto riguarda le imposte coperte dal MAC. Dal punto di vista della Svizzera, lo scambio spontaneo di informazioni avverrà, tra l'altro, per quanto riguarda l'imposta sul reddito e l'imposta sul patrimonio, comprese l'imposta sugli utili, l'imposta sulle plusvalenze e l'imposta sul capitale. Per ulteriori informazioni consultare l'articolo 2, paragrafi 1 e 4, e l'allegato A del MAC.
Le autorità fiscali sono tenute a raccogliere i ruling che amministrano e che sono soggetti allo scambio spontaneo di informazioni. Le informazioni da trasmettere sono elencate nell'articolo 11 dell’OAAF.
L'AFC deve trasmettere agli stati partner le informazioni relative ai ruling emessi tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2016 entro dodici mesi dal 1° gennaio 2018.
Se le informazioni da scambiare riguardano un “ruling” emesso dopo il 1° gennaio 2017, l'AFC deve trasmetterle agli stati partner entro tre mesi dal ricevimento.
Domande sulla procedura
Le informazioni elencate all’articolo 11 OAAF devono essere registrate in maniera veritiera e completa sulla piattaforma SIA in un modulo web. Successivamente devono essere trasmesse alla Divisone per lo scambio di informazioni in materia fiscale (SEI).
Gli uffici competenti delle amministrazioni fiscali cantonali e dell’AFC hanno l’obbligo di fornire spontaneamente e regolarmente le informazioni al SEI, ma al più tardi entro 60 giorni a decorrere dall’emissione dell’accordo fiscale preliminare (cfr. art. 12 OAAF). L’autorità fiscale competente decide se fare compilare il modulo web al contribuente o se compilarlo direttamente.
Dopo la registrazione del ruling nell’ambito di una notifica di ruling (compendio) sulla piattaforma SIA, la persona interessata assoggettata all’obbligo fiscale è informata in merito allo scambio spontaneo di informazioni previsto (art. 22b LAAF; garanzia del diritto di essere sentiti). Inoltre, il SEI concede alla persona interessata un termine di dieci giorni per acconsentire alla trasmissione delle informazioni o per sollevare eventuali obiezioni e/o per consultare gli atti. Se la persona interessata acconsente entro il termine, le informazioni sono trasmesse agli Stati interessati dall’accordo fiscale preliminare, e la procedura viene portata a termine senza emanare una decisione finale.
Se la persona interessata trasmette una presa di posizione, questa sarà esaminata dal SEI dopo consultazione con l’amministrazione fiscale cantonale competente o con l’AFC; la notifica da trasmettere verrà modificata di conseguenza. In tal caso il SEI informa nuovamente la persona interessata in merito alla prevista trasmissione ai sensi dell’articolo 22b LAAF. Allo stesso tempo si richiede nuovamente alla persona interessata di dare il suo consenso.
Se la persona interessata non acconsente alla trasmissione delle informazioni, l’AFC (SEI) emana una decisione finale conformemente all’articolo 17 LAAF. La decisione finale può essere impugnata presentando ricorso entro 30 giorni al Tribunale amministrativo federale (art. 19 LAAF in combinato disposto con gli art. 44 segg. PA in combinato disposto con l’art. 31 LTAF).
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Non appena una notifica di ruling è registrata in maniera definitiva sulla piattaforma SIA, può essere modificata solo dal SEI. Se la notifica non è ancora stata trasmessa all’estero, può essere effettuata una modifica nel corso della procedura di notifica ai sensi dell’articolo 22b LAAF. I cambiamenti di circostanze o gli errori possono essere sottoposti al SEI in qualità di obiezioni entro 10 giorni a decorrere dalla ricezione dell’informativa.
In caso di cambiamenti della situazione, ad esempio se dopo una notifica scambiata con gli Stati interessati emerge che anche altri Stati sono interessati da una transazione, occorre effettuare una comunicazione rettificativa sulla piattaforma SIA. La comunicazione rettificativa deve essere registrata dagli uffici competenti delle amministrazioni fiscali cantonali e dell’AFC. Prima di essere trasmessa agli Stati partner interessati come notifica contrassegnata, la comunicazione rettificativa segue la stessa procedura di una nuova notifica di ruling.
Domande sulla sentenza fiscale
Sebbene sussista solo per un breve lasso di tempo, l’accordo fiscale preliminare è valido per il periodo fiscale in questione e soddisfa pertanto le condizioni di cui all’articolo 8 OAAF. Se rientra anche in una delle categorie di cui all’articolo 9 OAAF, l’accordo fiscale preliminare è sottoposto allo scambio spontaneo di informazioni.
Qualora l’accordo fiscale preliminare annullato si rivelasse non rilevante ai fini della tassazione del contribuente, le informazioni non saranno trasmesse oppure dovranno prima essere rettificate conformemente all’articolo 14 OAAF. È considerato non rilevante ai fini della tassazione un accordo fiscale preliminare annullato dopo un breve lasso di tempo, in particolare nel caso in cui le autorità fiscali competenti avrebbero proceduto alla tassazione anche senza un accordo fiscale preliminare previamente ottenuto (ad es. concessione di uno statuto di holding).
Per contro, se l’accordo fiscale preliminare offre un certo margine di discrezionalità (ad es. la fissazione di un prezzo di trasferimento per la cessione di un diritto immateriale), e se la tassazione è effettuata nonostante l’annullamento dell’accordo fiscale preliminare, quest’ultimo deve essere considerato rilevante ai fini della tassazione, e le informazioni trasmesse non devono pertanto essere rettificate.
Non appena un contribuente può far valere ipoteticamente un accordo fiscale preliminare, deve essere eseguita una notifica spontanea (principio della tutela fittizia della buona fede), a condizione che siano disponibili i dati necessari per la trasmissione (ad es. che le società del gruppo e i loro Stati di sede siano già noti). Eventualmente si può procedere a una rettifica successiva conformemente all’articolo 14 OAAF.
Attualmente la Svizzera non esegue alcuno scambio spontaneo di notifiche di ruling, poiché gli USA non hanno ancora ratificato la Convenzione sull’assistenza amministrativa (MAC; stato: maggio 2021). Ciononostante, un ruling fiscale soggetto allo scambio spontaneo di informazioni, che oltre ad altri Stati partner concerne anche gli USA, deve essere registrato sulla piattaforma SIA. Ciò vale anche per gli accordi fiscali preliminari che riguardano esclusivamente gli USA.
Un tale accordo fiscale preliminare va registrato due volte separatamente nell’applicazione specifica SIA. Nei dati di base delle due notifiche di ruling, in una versione, nella voce «Appartiene a» si seleziona il Cantone competente e, nell’altra versione, l’AFC («Switzerland»). In quest’ultima versione appare anche la voce «Gestito da» che richiede di selezionare l’autorità, alla quale dovrà essere inviata la notifica di ruling registrata (solitamente si tratta anche di «Switzerland», così la notifica sarà inviata all’AFC).

Domande sul messaggio di sentenza e sull'applicazione specialistica (ePortal)
Le notifiche di ruling possono essere registrate nell’applicazione specifica SIA e inviate direttamente all’amministrazione fiscale cantonale. Per ottenere l’accesso all’applicazione specifica SIA e ai contribuenti corrispondenti, bisogna innanzitutto creare un profilo utente personale nell’ePortal (ottenendo l’autentificazione a due fattori; cfr. link). Successivamente bisogna inserire un codice di invito nell’ePortal (link), che permette di accedere all’applicazione specifica SIA e ai contribuenti corrispondenti. Nell’ePortal il riquadro «SIA» appare solo quando l’utente è riuscito a inserire almeno un codice di invito e il secondo fattore di accesso è stato attivato. Per ogni conto è possibile inserire un numero illimitato di codici di invito nell’ePortal; di conseguenza sull’applicazione specifica SIA si può gestire un numero illimitato di contribuenti.
Una notifica di ruling può essere registrata nell’applicazione specifica SIA cliccando sul segno bianco «più» che si trova tutto a sinistra nella colonna blu «Dati sull’accordo fiscale preliminare».
La preghiamo di chiudere l’applicazione specifica SIA e di disconnettersi dall’ePortal (logout). Poi cancelli la cache del browser e riprovi a riconnettersi utilizzando un altro browser, ad esempio Chrome, Firefox o Edge.
Se il problema persiste, contatti l’helpdesk al numero +41 58 461 61 11 o via e-mail: spontane.amtshilfe@estv.admin.ch.
Al momento del login nell’ePortal clicchi su «Password dimenticata?» e risponda alle domande di sicurezza. Se non è in grado di rispondere correttamente alle domande, deve registrarsi nuovamente nell’ePortal utilizzando un altro indirizzo e-mail. Se non desidera registrarsi con un altro indirizzo di posta elettronica, contatti l’helpdesk al numero +41 58 461 61 11.
La preghiamo di richiedere un codice di invito direttamente presso l’amministrazione fiscale cantonale del Cantone di domicilio del contribuente. Se l’accordo fiscale preliminare («ruling») è stato concluso con l’AFC, voglia richiedere il codice di invito per telefono al numero +41 58 484 90 73 oppure per e-mail all’indirizzo: ruling.dvs@estv.admin.ch. Nell’ePortal può inserire il codice di invito cliccando sul pulsante «Utilizza un codice di invito» (in alto a sinistra) per ottenere l’accesso all’applicazione specifica SIA. Le segnaliamo che i codici di invito sono validi solo 30 giorni. Dopo questo termine il codice di invito non può più essere utilizzato e occorre richiederne uno nuovo.
L’applicazione specifica SIA è integrata nell’ePortal ed è accessibile solo su questo portale.
Per motivi di sicurezza, l’accesso all’applicazione specifica SIA sull’ePortal necessita dell’attivazione dell’autentificazione a due fattori.
Effettui l’accesso all’ePortal (login). Nelle impostazioni del Suo profilo in alto a destra può attivare e disattivare le notifiche.
L’applicazione specifica SIA è stata integrata nell’ePortal che ha sostituito myTaxWorld/PAMS.
Domande e risposte sulle statistiche fiscali
L'AFC procura oltre due terzi delle entrate totali della Confederazione. Una panoramica generale è contenuta nella pubblicazione «Statistica fiscale - In breve». Sono inoltre disponibili le statistiche dettagliate sull'imposta sul valore aggiunto (in francese) e sull'imposta federale diretta (in francese), nonché una compilazione dettagliata di tutte le entrate fiscali federali con un'ampia prospettiva temporale (in francese).
Sulla base dei dati dell'imposta federale diretta (francese), l'AFC compila statistiche sulla distribuzione del reddito e della sostanza in Svizzera.
Il giorno della libertà fiscale (sito in francese) è il primo giorno dell'anno in cui per determinati redditi non si devono più pagare le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito. Riflette l'onere fiscale medio nei capoluoghi cantonali svizzeri.
Domande e riposte sulla politica fiscale
Le informazioni sulle votazioni federali in materia fiscale sono pubblicate alla rubrica Votazioni sul sito del Dipartimento federale delle finanze DFF.
Le procedure di consultazione e le indagini conoscitive in corso e quelle concluse sono elencate sul sito Internet della Cancelleria federale (vi si trovano anche i documenti relativi ai progetti di legge): consultazioni e indagini conoscitive del DFF.
L'AFC incarica regolarmente partner esterni di preparare perizie e rapporti (in francese) su temi di politica fiscale. I collaboratori dell'AFC scrivono regolarmente rapporti su temi di politica fiscale, che non riflettono necessariamente le posizioni ufficiali dell'Ufficio, del Dipartimento o del Consiglio federale.
Domande e riposte per i rappresentanti dei media
Patrick Teuscher
Capo Comunicazione AFCNadine Ellis
Specialista comunicazione AFCAdrian Grob
Specialista comunicazione AFCIn virtù della clausola di confidenzialità iscritta nelle CDI, l’AFC non ha il diritto di fornire ulteriori informazioni rispetto a quelle già pubblicate per iscritto.
In linea di principio, l’assistenza amministrativa è confidenziale. Per poter concedere alle persone interessate il diritto di essere sentite, l’AFC deve talvolta sospendere la clausola di confidenzialità affinché esse possano indicare un indirizzo di corrispondenza in Svizzera. A questo indirizzo l’AFC potrà quindi inviare, ad esempio, una decisione finale che potrà essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.
A causa della clausola di confidenzialità iscritta nelle CDI, l’AFC non può fornire ulteriori informazioni rispetto a quelle già pubblicate per iscritto.
Al seguente link sono disponibili numerose statistiche fiscali.
Nel quadro di procedimenti penali in ambito di IVA, imposta preventiva, tasse di bollo e assistenza amministrativa internazionale, l’AFC emana decreti penali, decisioni penali e decisioni d’abbandono. Per saperne di più
Domande e riposte dell'AFC
L'AFC procura la maggior parte delle entrate della Confederazione e fornisce un importante contributo al finanziamento dei compiti pubblici. Riscuote in modo efficiente ed equo l'imposta sul valore aggiunto, l’imposta federale diretta, l'imposta preventiva e altri tributi.
L'AFC elabora atti normativi in ambito di diritto fiscale e, d’intesa con i Cantoni, attua l'armonizzazione formale delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
Informa sulle questioni fiscali nazionali e fornisce il suo contributo per un buon clima fiscale e per l'evoluzione della fiscalità.
È inoltre responsabile dell’applicazione dei trattati internazionali per evitare le doppie imposizioni e delle procedure di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. Infine riscuote per altri Stati le imposte alla fonte convenute in accordi internazionali e allestisce la statistica fiscale svizzera. Video sui compiti dell'AFC.
L'AFC rivolge l'attenzione ai gruppi di utenti, ovvero i contribuenti. Offrirà quindi le proprie prestazioni, per quanto possibile, solo per via elettronica. Le operazioni «di massa» verranno gradualmente digitalizzate. Gran parte delle procedure saranno automatizzate e quindi non richiederanno più l'intervento manuale. Il tempo guadagnato in tal modo sarà impiegato per esaminare a fondo gli altri casi che a causa della loro crescente complessità richiedono sempre più tempo. Strategia e obiettivi dell'AFC.