Domande e risposte
Qui troverete tutte le domande più frequenti presenti sul nostro sito web, complete delle relative risposte.
Domande e risposte concernenti il portale dell’AFC
Registrazione e accesso
È possibile accedere al portale dell'AFC tramite il sito web dell'AFC o dalla panoramica delle applicazioni dell'ePortal.
Per l'accesso, l'AFC raccomanda di utilizzare il login per le autorità AGOV. Questo sostituirà gradualmente il CH-Login entro il 31 ottobre 2026.
Per utilizzare il portale dell’AFC, è necessario effettuare il login e avviare una richiesta per le imprese o le persone contribuenti. Successivamente, occorre inserire il codice di attivazione ricevuto. Queste operazioni si effettuano tramite l’opzione «Richiedi autorizzazione» nel menù principale «Nuove autorizzazioni».
Se non si trova l’impresa desiderata, è possibile presentare una richiesta di inserimento tramite la procedura di registrazione manuale. Le opzioni corrispondenti si trovano nella fase «Trovare imprese o persone».
Il sistema di accesso alle autorità AGOV non prevede password tradizionali. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione «AGOV spiegato in parole semplici».
Con CH-Login è possibile reimpostare la password tramite l'opzione «Password dimenticata».
Codice di attivazione e invito
Il codice di attivazione viene utilizzato per la prima registrazione di un'impresa nel portale dell'AFC. Questo codice viene inviato per posta all'indirizzo della sede legale dell'impresa. È l'impresa stessa che decide quale persona dovrà inserire il codice. Il codice di attivazione ha una validità di 90 giorni.
Non appena un'impresa è registrata nel portale dell'AFC, un amministratore può aggiungere altri utenti dell'azienda tramite un codice di invito. Il codice di invito è gestito dall'amministratore. La validità può essere definita individualmente e ha una durata massima di 90 giorni.
Entrambi i codici possono essere inseriti nel portale dell'AFC alla voce «Nuove autorizzazioni» nell'area «Attivare codice».Cliccando su «Nuove autorizzazioni» nel menu principale e poi su «Richiedi autorizzazione», ti verrà richiesto di completare la procedura di registrazione.
La lettera di registrazione verrà quindi inviata per posta all'indirizzo di sede legale dell'impresa.
Sì. Clicca su «Nuove autorizzazioni» e seleziona l'impresa. Nel riquadro informativo troverai l'opzione «Rinvia il codice di attivazione per posta».
Se il codice non è più valido, accedi a «Nuove autorizzazioni» e seleziona l'impresa. Nel riquadro informativo troverai l'opzione «Rinvia il codice di attivazione per posta».
Le richieste presentate da imprese non iscritte nel registro di commercio vengono esaminate dall'AFC. Questo esame può richiedere alcuni giorni.
È possibile visualizzare lo stato della propria richiesta nel menu principale alla voce «Nuove autorizzazioni». Nella sezione «Richieste di autorizzazione in corso» sono elencate tutte le richieste in sospeso e il relativo stato. Per ulteriori dettagli, cliccare sulla corrispondente voce.
Autorizzazioni e ruoli
Un amministratore può concedere autorizzazioni relative alla propria impresa ad altri utenti o amministratori.
Un utente può gestire le operazioni per conto dell'impresa nell'ambito delle proprie autorizzazioni, ma non può trasferire tali diritti. Un utente può essere autorizzato per più servizi della stessa impresa, nonché per più imprese.
È possibile visualizzare le proprie autorizzazioni nel menu principale alla voce «Le mie autorizzazioni». A questo punto selezionare l'impresa. Verranno quindi visualizzati i servizi per i quali si dispone dell'autorizzazione.
Per richiedere nuove autorizzazioni, selezionare «Nuove autorizzazioni» e l'opzione «Richiedi autorizzazione».
Per modificare le autorizzazioni, andare su «Le mie autorizzazioni», selezionare il servizio e accedere così all'ePortal della Confederazione. In qualità di amministratore, è possibile apportare le modifiche autonomamente. In caso contrario, rivolgersi all'amministratore competente.
Le autorizzazioni possono essere revocate tramite la gestione utenti nell'ePortal della Confederazione. A tal fine, nel portale dell'AFC cliccare prima su «Le mie autorizzazioni» e selezionare il servizio. Si accederà così all'ePortal. Anche in questo caso vale la regola: unicamente gli amministratori possono apportare modifiche.
Sì. Un amministratore può nominare altri amministratori.
Tuttavia, un servizio deve avere sempre almeno un amministratore. L'ultimo amministratore rimasto non può quindi rimuovere se stesso.
Per presentare una richiesta di autorizzazione, seguire la procedura prevista. Accedere alla sezione «Nuove autorizzazioni» e selezionare «Richiedi autorizzazione».
L'AFC raccomanda che, in una prima fase, almeno un collaboratore interno, direttore o titolare dell'impresa venga collegato al portale dell'AFC. I rappresentanti fiscali dovrebbero essere aggiunti solo in un secondo momento e esclusivamente in qualità di amministratori supplementari. In questo modo, il controllo sugli accessi e sulle autorizzazioni rimane in ogni momento di competenza dell'impresa stessa.
È possibile visualizzare lo stato delle proprie richieste alla voce «Nuove autorizzazioni» nella sezione «Richieste di autorizzazione in corso».
Le richieste già inviate non possono essere cancellate né ritirate. Vengono conservate per tre anni e successivamente cancellate automaticamente.
Se necessario, è possibile richiedere un nuovo codice di attivazione per un'azienda. Aprire la richiesta e selezionare «Invia nuovamente il codice di attivazione per posta».
Funzioni e servizi
Attraverso il portale dell'AFC è attualmente possibile attivare i seguenti servizi, purché la vostra impresa ne abbia i requisiti:
- Gestire imprese e persone:
Gestire i diritti amministrativi di imprese/persone, le autorizzazioni e i servizi - Imposta preventiva e tasse di bollo:
Dichiarazione e richiesta di rimborso dell'imposta preventiva, nonché dichiarazione delle tasse di bollo per le imprese con sede in Svizzera - Conteggiare l'IVA:
Dichiarazione dell'IVA, rendiconti di correzione, riconciliazioni annuali - Canone radiotelevisivo per le imprese:
Fattura inerente al canone radiotelevisivo per le imprese - GloBE Information Return (GIR)
I seguenti servizi non sono ancora integrati nel portale dell'AFC e devono essere gestiti tramite le applicazioni specifiche:
- Scambio automatico di informazioni (SAI)
- Country-by-Country Reporting (CbCR)
- Scambio di informazioni spontaneo SAI
- Rimborso dell'imposta preventiva per imprese e persone con sede in Germania
- Gestire imprese e persone:
Le nuove imprese possono essere registrate tramite una procedura manuale. Ciò riguarda le imprese non iscritte al registro di commercio. Selezionare «Nuove autorizzazioni», cliccare su «Richiedi autorizzazione» e seguire la procedura selezionando «Imprese non soggette all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio». Compilare il modulo e inviarlo all’AFC per l’esame.
Attualmente, è possibile modificare i dati dell'impresa sul portale dell'AFC solo in misura molto limitata. Il motivo risiede nel fatto che alcuni dati vengono importati dai registri di commercio cantonali e devono essere modificati in tali registri. Nel caso in cui si desideri comunicare un cambio di indirizzo e/o un cambio di nome, occorre utilizzare l'apposito modulo.
Per motivi di protezione dei dati, è possibile visualizzare solo informazioni aziendali accessibili al pubblico. È quindi possibile che un'impresa ricercata non venga trovata.
Va inoltre tenuto presente che le nuove imprese iscritte nel registro di commercio sono disponibili sul portale dell'AFC dopo un certo lasso di tempo. Considerato che noi riprendiamo questi dati, possono passare alcuni giorni prima che un'impresa sia visibile dopo la sua iscrizione.
Aprire «Le mie autorizzazioni» e selezionare l'impresa.
Per aggiungere un altro servizio, cliccare su «Aggiungi servizio». In base alle autorizzazioni, il servizio si attiva subito oppure viene avviata una procedura di autorizzazione seguita dall'invio di una lettera.
Aprire «Le mie autorizzazioni» e selezionare l'impresa.
Un servizio può essere eliminato solo se tale operazione è supportata dal servizio in questione e se l'utente è amministratore di tale servizio. In tal caso, verranno revocate le autorizzazioni di tutti gli utenti relative a quel servizio.
Se si elimina un servizio, questo scompare dalla panoramica e vengono revocate le autorizzazioni di tutti gli utenti relative a tale servizio. Ciò non significa tuttavia che l'imporesa abbia cessato di utilizzare tale servizio. Gli obblighi fiscali esistenti rimangono in vigore e devono essere adempiuti.
Nel menu principale, clicchi su «Nuove operazioni». In modo predefinito, vengono visualizzate tutte le operazioni che possono essere avviate senza essere collegate a un'impresa specifica. Tra queste figurano: l'attestazione d'iscrizione all'IVA, l'attestazione d'impresa IVA e la domanda di iscrizione IVA. Selezionando nel campo di ricerca un'impresa alla quale si è collegato, vengono visualizzate tutte le operazioni rilevanti per tale impresa e per le quali si dispone delle necessarie autorizzazioni.
Sicurezza e protezione dei dati
Il trattamento e la protezione dei dati personali sono conformi alle disposizioni di legge vigenti, in particolare alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD). L'AFC adotta misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali contro l'accesso non autorizzato. I dati personali vengono conservati solo per il tempo necessario al trattamento delle pratiche o al rispetto dei termini di conservazione previsti dalla legge.
Per motivi di sicurezza e tracciabilità vengono generati dei protocolli tecnici (ad es. orari di accesso o eventi di sistema). Questi servono a garantire la sicurezza, l'analisi degli errori e il funzionamento del portale. L'accesso a questi dati è riservato esclusivamente alle persone autorizzate nell'ambito delle loro mansioni.
Qualora si sospetti un uso improprio del proprio account o un accesso non autorizzato, vi invitiamo a contattare immediatamente l'assistenza tecnica dell'AFC (+41 58 461 61 11) oppure ad utilizzare il modulo di contatto disponibile sul portale.
Domande tecniche
Per utilizzare il portale è necessario un browser aggiornato. Sono supportati Chrome, Firefox, Edge e Safari nelle rispettive versioni più recenti. Internet Explorer non è supportato.
Una visualizzazione errata può essere causata da browser obsoleti, funzioni del browser disattivate o filtri di rete/sicurezza. È necessario utilizzare un browser supportato nella versione più recente. Anche eventuali lavori di manutenzione possono temporaneamente causare limitazioni.
Innanzitutto attualizzate la pagina e verificate di utilizzare un browser aggiornato. Se necessario, svuotate la cronologia del browser o provate con un altro browser. Se il problema persiste, contattate l'assistenza dell'AFC (+41 58 461 61 11).
Feedback e commenti
Potete inviare feedback o suggerimenti per migliorare il servizio tramite il modulo. I vostri suggerimenti ci aiutano a migliorare costantemente il portale dell'AFC.
Domande e risposte concernenti l’IVA
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta generale sul consumo riscossa dal governo federale.
L'IVA si basa sull'idea che chi consuma qualcosa dà un contributo finanziario allo Stato. Tuttavia, sarebbe troppo complicato se ogni cittadino dovesse rendere conto allo Stato di tutti i loro consumi. L'imposta è quindi applicata alle imprese (produttori, fabbricanti, commercianti, artigiani, fornitori di servizi ecc.), che a loro volta sono tenute a trasferire l'IVA al consumatore includendo l'imposta nel prezzo o specificandola come voce separata nella fattura.
Sì, dal 1° gennaio 2025 vi è l’obbligo di conteggiare l’IVA online.
Per ragioni sociali, congiunturali o per altri motivi, determinate prestazioni non soggiacciono all’IVA o sono gravate dell’IVA solo in maniera limitata.
Così, sono integralmente escluse dall’imposta le prestazioni nei settori della sanità, della formazione, della cultura e della locazione o vendita di immobili. Chi esegue simili prestazioni e acquista a tal fine prestazioni a monte non può però dedurre l’imposta precedente su questi acquisti nei confronti dell’AFC, tranne se si dichiara disposto a imporre a titolo volontario le prestazioni escluse dall’imposta (cosiddetta opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta).
Determinate prestazioni di prima necessità sono imponibili all’aliquota ridotta, certe prestazioni del settore alberghiero all’aliquota speciale; in entrambi i casi, il contribuente che effettua simili prestazioni può dedurre l’imposta precedente sulle prestazioni a monte.
In Svizzera, alle prestazioni non escluse dall’imposta o non esenti dall’imposta sono applicabili dal 1° gennaio 2024 le seguenti aliquote (p. es. in caso di esportazione):
Aliquota normale: 8,1 %
Aliquota ridotta: 2,6 %
Aliquota speciale: 3,8 %L’obbligo di assoggettarsi, e quindi di conteggiare periodicamente le proprie cifre d’affari con l’AFC, è determinato dal volume delle prestazioni non escluse dall’imposta, realizzate annualmente sul territorio svizzero e all'estero. L’impresa deve annunciarsi all’AFC come contribuente IVA se raggiunge effettivamente il limite della cifra d’affari (100 000 franchi) previsto dalla legge o se è già evidente all’inizio dell’attività imprenditoriale che supererà il limite determinante; in tal caso, l’AFC attribuisce all’impresa un numero IVA.
Più soggetti giuridici che sono legati tra loro da una direzione unica (p. es. gruppo di società) possono, a richiesta, essere trattati come un unico contribuente (imposizione di gruppo). Ciò significa che le prestazioni effettuate reciprocamente da tali imprese non sono imponibili.
L’assoggettamento entra in considerazione non solo per le imprese individuali o società, ma anche per i servizi delle collettività pubbliche, per le forme di collaborazione temporanea (p. es. consorzi dell’edilizia) o per le comunità d’acquisto o comunità di spese.
L’IVA costituisce oggi la seconda più importante fonte d’introito della Confederazione. Trovate qui gli attuali indicatori.
Domande e risposte concernenti l’assoggettamento all’IVA
Un’impresa con sede sul territorio svizzero è in linea di principio assoggettata all'imposta se
- svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale;
- agisce in nome proprio nei confronti di terzi;
- ed è diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità.
Se queste imprese superano i limiti di cifra d’affari determinante elencati di seguito si raccomanda di verificare mediante questionario (iscrizione all’IVA) il loro assoggettamento obbligatorio all’imposta.
- Per le associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico: cifra d'affari di almeno 250 000 franchi realizzata mediante prestazioni che non sono escluse dall’imposta, eseguite sul territorio svizzero e all'estero;
- per le istituzioni di utilità pubblica: cifra d'affari di almeno 250 000 franchi realizzata mediante prestazioni che non sono escluse dall'imposta, eseguite sul territorio svizzero e all'estero;
- per gli enti di diritto pubblico: cifra d'affari di almeno 100 000 franchi realizzata mediante prestazioni imponibili rese a terzi che non sono collettività pubbliche;
- per le altre imprese: cifra d'affari di almeno 100 000 franchi realizzata mediante prestazioni che non sono escluse dall'imposta, eseguite sul territorio svizzero e all'estero;
- per l'organizzazione di un evento unico di carattere sportivo, culturale o una festa (fuochi d'artificio sul lago, festa campestre, festa della musica, giornate dell'equitazione ecc.): entrate imponibili preventivate di almeno 100 000 franchi realizzate mediante prestazioni della ristorazione, bancarelle di alimentari, pubblicità, sponsorizzazioni ecc.
Se non superano i limiti di cifra d’affari determinante, le imprese possono assoggettarsi volontariamente all'imposta (vedi rubrica «Rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento»).
Assoggettamento delle imprese con sede all'estero:
In linea di principio si applicano le stesse condizioni previste per le imprese con sede in territorio svizzero (vedi più sopra). Le imprese con sede all’estero possono però essere assoggettate all’imposta soltanto se eseguono prestazioni sul territorio svizzero. Sono inoltre esentate dall’assoggettamento se in territorio svizzero eseguono esclusivamente determinate prestazioni (ad es. prestazioni esenti dall’imposta). Se vengono eseguite prestazioni sul territorio svizzero, si raccomanda di compilare il questionario (iscrizione) per accertare l'obbligo fiscale dell'impresa.
Stabilimenti di imprese estere sul territorio svizzero:
Per gli stabilimenti di imprese estere sul territorio svizzero valgono le stesse condizioni applicabili a un’impresa svizzera, ossia si tratta di soggetti fiscali a sé stanti. Se la loro cifra d’affari raggiunge un determinato importo, essi diventano contribuenti. Se un’impresa estera possiede diversi stabilimenti d’impresa in territorio svizzero, questi ultimi sono considerati un unico soggetto fiscale a sé stante.
Per determinare il limite di cifra d'affari si considerano le controprestazioni conseguite mediante le seguenti prestazioni:
- forniture e prestazioni di servizi imponibili sul territorio svizzero;
- forniture e prestazioni di servizi eseguite all’estero, che sarebbero imponibili se fossero eseguite sul territorio svizzero;
- forniture e prestazioni di servizi esenti dall'imposta in territorio svizzero.
Per determinare il limite di cifra d'affari non si considerano le controprestazioni e i flussi di mezzi finanziari seguenti:
- controprestazioni per prestazioni escluse dall’imposta sul territorio svizzero;
- controprestazioni per forniture e prestazioni di servizi eseguite all’estero, che sarebbero escluse dall'imposta se fossero eseguite sul territorio svizzero;
- entrate non realizzate mediante prestazioni (cosiddette non controprestazioni secondo l'art. 18 cpv. 2 LIVA come ad es. doni o sussidi);
- entrate realizzate in ambito non imprenditoriale.
Un soggetto giuridico che esercita un'attività imprenditoriale e non raggiunge i limiti di cifra d'affari mediante le prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo la rubrica «Assoggettamento» può comunque registrarsi come contribuente. Per le imprese estere ciò vale soltanto se eseguono prestazioni in territorio svizzero.
L'assoggettamento volontario è possibile al più presto per l'inizio del periodo fiscale in corso.
Le prestazioni escluse dall'imposta possono comunque di principio essere conteggiate con l'IVA (opzione). L'opzione non è ammessa per:
- determinate prestazioni nel settore assicurativo (art. 21 cpv. 2 n. 18 LIVA);
- diverse operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali (art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA);
- operazioni concernenti scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro, purché siano assoggettate a un’imposta speciale o ad altre tasse (art. 21 cpv. 2 n. 23 LIVA);
- imprese che applicano il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie.
L'opzione non è possibile nemmeno se le seguenti prestazioni sono utilizzate dal destinatario esclusivamente a scopo abitativo:
- trasferimenti e costituzioni di diritti reali su fondi (ad es. vendita di una casa mono o plurifamiliare a scopo abitativo) nonché prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani (art. 21 cpv. 2 n. 20 LIVA);
- messa a disposizione per l'uso o il godimento di fondi e parti di fondi (art. 21 cpv. 2 n. 21 LIVA), ad esempio locazione di un appartamento a scopo abitativo.
Come funziona l'opzione?
Se l'IVA è indicata chiaramente sulle fatture o sulle ricevute (ad es. se sul biglietto per l'entrata al cinema è riportata l'aliquota d’imposta del 2,5 %) oppure è dichiarata nel rendiconto IVA, si considera è che l'opzione per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta è stata esercitata.
Per le imprese svizzere che iniziano l'attività o la estendono con la ripresa di un commercio o l'apertura di un nuovo settore d’attività, l'assoggettamento obbligatorio inizia con l'avvio o l’estensione dell'attività se a tale data è presumibile, alla luce delle circostanze, che nei 12 mesi successivi sarà raggiunto il limite determinante della cifra d'affari. Le imprese svizzere esistenti finora esentate dall’assoggettamento saranno obbligatoriamente assoggettate allo scadere dell’esercizio commerciale in cui sarà raggiunto il limite determinante della cifra d'affari.
Per le imprese estere che eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero, l'assoggettamento obbligatorio inizia a tale data se è presumibile, alla luce delle circostanze, che nei 12 mesi successivi sarà raggiunto il limite determinante della cifra d'affari. Le imprese estere che già eseguono prestazioni sul territorio svizzero saranno obbligatoriamente assoggettate allo scadere dell'esercizio in cui sarà raggiunto il limite determinante della cifra d'affari.
L'assoggettamento termina per un'impresa svizzera al termine dell'attività imprenditoriale o – in caso di liquidazione patrimoniale – alla chiusura della procedura di liquidazione. Per le imprese estere invece alla fine dell'anno civile in cui esse eseguono per l'ultima volta una prestazione sul territorio svizzero. Questo è il caso se entro la fine dell’anno civile non vengono più eseguite ulteriori prestazioni sul territorio svizzero e quando si può presumere con una probabilità preponderante che anche nell'anno civile successivo non saranno eseguite prestazioni. In entrambi i casi il contribuente deve annunciare la fine dell'assoggettamento all'AFC per scritto entro 30 giorni.
Se la cifra d’affari determinante del contribuente non raggiunge più il limite di cifra d'affari di 100 000 franchi ed è presumibile che la cifra d'affari determinante non sarà più raggiunta nemmeno nel periodo fiscale successivo, il contribuente può essere esentato dall’assoggettamento e farsi radiare dal registro dei contribuenti IVA. L'annuncio della fine dell'assoggettamento può essere effettuato al più presto per la fine del periodo fiscale in cui per la prima volta la cifra d'affari determinante non è più stata raggiunta. Il mancato annuncio è considerato rinuncia all'esenzione dall’assoggettamento. L'annuncio della fine dell'assoggettamento è tempestivo, se è presentata all'AFC entro 60 giorni dalla fine del periodo fiscale.
Le valli di Samnaun e Sampuoir sono escluse dal territorio doganale svizzero e, per quanto riguarda le forniture di beni, sono considerate estero. Pertanto, le forniture eseguite verso o a Samnaun e Sampuoir sono esenti dall'imposta oppure sono considerate effettuate all'estero.
Le prestazioni di servizi sono invece considerate eseguite in territorio svizzero. Ciò significa che le prestazioni di servizi eseguite verso o a Samnaun e Sampuoir (ad es. prestazioni del settore alberghiero e della ristorazione o prestazioni di consulenza) sono imponibili.
Le imprese con sede nel Principato del Liechtenstein, che adempiono le condizioni d'assoggettamento all'IVA, sono tenute ad annunciarsi al seguente indirizzo:
Liechtensteinische Steuerverwaltung
Mehrwertsteuer
Aeulestrasse 38
Postfach 684
9490 Vaduz
Domande & risposte concernenti l’attività indipendente o dipendente in relazione all’assoggettamento all’IVA
I seguenti Indizi lasciano supporre l’esistenza di un’attività indipendente:
- l’esecuzione di importanti investimenti;
- il disporre di propri locali commerciali;
- l'impiego di personale alle proprie dipendenze;
- l'assunzione del rischio aziendale;
- l'assunzione della responsabilità verso l'esterno;
- la garanzia della riuscita del lavoro;
- l'agire in proprio nome;
- la partecipazione all'utile o alla perdita;
- la libertà di accettare o rifiutare un lavoro;
- l'indipendenza nell'organizzazione del lavoro.
Forma inoltre un indizio non trascurabile, anche se non decisivo, il modo di conteggio dei contributi delle assicurazioni sociali.
Dal profilo dell’imposta sul valore aggiunto è senz’altro possibile che una persona eserciti l’attività come impiegata dipendente e, contemporaneamente, eserciti anche un’attività indipendente diventando, a determinate condizioni, contribuente.
Nei casi di dubbio è possibile sottoporre alla Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto una copia di contratti di lavoro, certificati di salario e fatture, per una presa di posizione.
Domande e risposte sull'iscrizione all'IVA
Per l'utilizzo della nostra offerta online è necessario un browser e un PDF-Reader. L'annuncio online è stato ottimalizzato per i seguenti browser:
- Internet Explorer (dalla versione 8.0)
- Firefox (dalla versione versione 3.5)
- Safari (dalla versione 4)
- Chrome (dalla versione 4)
L'annuncio online si basa sullo standard Web 2.0. Per la validazione permanente degli inserimenti dati utilizza la tecnologia AJAX (AJAX = Asynchronous JavaScript and XML). Il vostro browser deve consentire di JavaScript (attivazione nella sezione «impostazioni» nel browser).
In linea di principio si tratta di una società semplice. Se la società semplice risulta nel registro IDI, troverete la vostra impresa nella barra di ricerca. Se invece non le è ancora stato assegnato un IDI, vi preghiamo di cliccare su «Inserire i dati dell’impresa manualmente» e indicare la forma giuridica selezionando l’opzione «Società semplice» nell’apposito menu a tendina.
Con il pulsante «Riavvio» potete eliminare tutti i dati inseriti. Iniziate un nuovo annuncio o chiudete la pagina in corso, se si vuole interrompere l'inserimento.
Dopo esservi annunciati online all’IVA riceverete una conferma e il PDF dell’iscrizione, che potrete scaricare per il vostro incarto.
La lingua può essere impostata in alto a destra nella barra di navigazione. È possibile scegliere tra tedesco, francese e italiano.
Prima che la vostra impresa compaia nell’elenco possono trascorrere alcuni giorni. Vi invitiamo quindi a riprovare in un secondo momento.
Il vecchio numero AVS è stato convertito in numero di assicurazione sociale ed ha un nuovo formato. E composto da 13 cifre. Riconoscete il vostro numero di assicurazione sociale (numero AVS) sul vostro certificato AVS/AI o sulla vostra carta della cassa malati.
Dal momento che avete trasmesso l'annuncio online, nessuna correzione è possibile. Accertatevi prima dell'invio che tutti i dati siano inseriti completamente e correttamente.
Consigliamo di tenere pronta la seguente documentazione:
- dati della ditta/impresa, estratto registro di commercio e numero IDI
- per le forme giuridiche quali ditta individuale, società semplice, associazione o fondazione necessitate del numero dell'assicurazione sociale. Questo lo trovate sul vostro certificato d‘assicurazione AVS/AI o sulla vostra tessera della cassa malati
- cifra d'affari prevista del primo esercizio commerciale o nel caso d'imprese già attive il bilancio e il conto economico al massimo degli ultimi 6 esercizi commerciali
- imprese estere: per poter compilare la procura avete bisogno dei dati del vostro rappresentante fiscale.
Il vostro annuncio viene esaminato in tempo breve. Entro pochi giorni, riceverete da parte nostra una risposta scritta.
Domande & risposte concernenti l’obbligo di elaborazione elettronica
Dal 1° gennaio 2025 non è più possibile ordinare un rendiconto cartaceo. Nell’ePortal, alla voce «Conteggiare l’IVA», sono disponibili due opzioni per il rendiconto online: l’accesso a «Rendiconto IVA pro» mediante account o l’accesso a «Rendiconto IVA easy» senza account.
L’ultimo modulo di ordinazione per il rendiconto cartaceo verrà allegato all’invio del codice di rendiconto alla fine del mese di novembre del 2024.
Si colleghi all’ePortal. Troverà la pagina dedicata in «Conteggiare l’IVA». Qui può scegliere tra due opzioni:
- Rendiconto IVA pro: si tratta della versione completa con tutti i servizi attualmente disponibili.
- Rendiconto IVA easy: a questo rendiconto elettronico si può accedere semplicemente come ospite. I rappresentanti fiscali possono anche avvalersi della convalida del rendiconto. La convalida del rendiconto è un documento che il contribuente firma – per confermare il rendiconto inoltrato elettronicamente dal rappresentante fiscale – e invia tramite posta all’AFC.
Per confrontare il rendiconto IVA pro e il rendiconto IVA easy clicchi su Rendiconto IVA online. Le consigliamo il rendiconto IVA pro in modo che possa beneficiare di tutti i servizi.
Domande & risposte concernenti il rendiconto IVA online
No, l’intera offerta di servizi proposti è gratuita.
No. Possono essere utilizzati sia dispositivi privati che aziendali.
In Portale dell’AFC, è possibile modificare il numero di cellulare e/o l'indirizzo e-mail in Profilo > Impostazioni > Il mio profilo.
Se non si fa nulla, il promemoria per l'invio del periodo di rendiconto successivo verrà inviato a un numero di cellulare o a un indirizzo e-mail non validi.
Sì, tutte le offerte dell'AFC sono conformi alle più elevate norme di sicurezza applicabili in materia di protezione dei dati. Il segreto fiscale è sempre garantito.
Il servizio «Rendiconto IVA pro» invia automaticamente un'e-mail o un SMS non appena il rendiconto è disponibile nell'Portale dell’AFC. Se non si riceve nessuna notifica, controllare nel proprio profilo sotto «Le mie notifiche Email/SMS» se il canale di comunicazione e i tipi di messaggio sono stati attivati correttamente.
Il Portale dell’AFC consente di richiedere proroghe per più rendiconti e più aziende contemporaneamente.
No, l'AFC non sostiene più questa maniera di procedere e a partire dal 1° gennaio 2025, tutte le aziende iscritte all'IVA dovranno conteggiare l'IVA online tramite l'ePortal.
A partire dall'8 marzo 2025, il modulo inerente alle procedura di notifica e gli allegati alla domanda di sgravio fiscale successivo devono essere inoltrati direttamente con il rendiconto IVA online. Altri allegati devono essere presentati solo su esplicita richiesta dell'AFC.
Sì, questa funzione è disponibile.
In principio i sistemi sono sempre disponibili. Gli interventi di manutenzione programmata vengono comunicati tempestivamente al servizio di assistenza.
No, a causa dell'obbligo di dichiarazione online, a decorrere dal 1° gennaio 2025 non sarà più possibile ordinare rendiconti cartacei. Nemmeno per i periodi di rendiconto retroattivi. Non esiste più un modulo d'ordine per i rendiconti cartacei.
Disattivare le notifiche nel proprio profilo Portale dell’AFC sotto «Le mie notifiche Email/SMS».
A tal fine, esportate il periodo di rendiconto desiderato sotto forma di documento XML eCH-0217 nel vostro programma di contabilità. Selezionate quindi il documento XML eCH-0217 esportato per l'importazione dei dati nel Portale dell’AFC. Dopo l'importazione, verificate i dati e completateli qualora ciò fosse necessario. Il rendiconto potrà in seguito essere inoltrato normalmente. Il download di file XML è possibile solo nel formato dello standard E-Government Standards eCH-0217 specifica e-IVA versione 2.0.0. Le altre versioni, rispettivamente le strutture differenti, non sono più supportate. Assicuratevi che il vostro file sia conforme alla norma standard attuale al fine di poter garantire un corretto trattamento dello stesso. L'azienda che effettua la dichiarazione e il periodo di rendiconto corrispondente vengono riconosciuti automaticamente durante l'importazione.
Raccomandazione: ogni azienda autorizza uno o più dei propri collaboratori al ruolo di «compilatore» oppure a quello di «presentatore» in «Rendiconto IVA pro». Successivamente, un collaboratore autorizzato può inviare un codice di invito al proprio fiduciario. Il fiduciario può quindi collegarsi tramite il codice di invito nel suo login; il fiduciario vedrà così tutti i rendiconti dell'azienda che gli ha dato l’autorizzazione. Il fiduciario può quindi allestire e può inviare il rendiconto conformemente al ruolo assegnato (“presentatore”) oppure metterlo a disposizione dell'azienda per la verifica (“compilatore”).
In alternativa, il fiduciario può richiedere l'autorizzazione per i suoi clienti anche autonomamente nel servizio ePortal «myAFC». Il codice di registrazione per l'autorizzazione iniziale viene sempre inviato all'indirizzo della sede dell'azienda. In questo caso, l'azienda deve inoltrare il codice di registrazione al fiduciario. Vi consigliamo di autorizzare anche alcuni dipendenti dell'azienda all'uso di «Rendiconto IVA pro». In questo modo, l'azienda mantiene la propria indipendenza in caso di un eventuale cambio ulteriore di fiduciaria.No, al contrario. Non è più necessario attendere il codice di rendiconto. Ciò consente di accedere immediatamente e in qualsiasi momento al «Rendiconto IVA pro». Inoltre, «Rendiconto IVA pro» facilita la visione d'insieme di tutti i rendiconti. Non è più necessario creare un archivio separato per i rendiconti.
Selezionare il servizio «myAFC» nell'ePortal; cogliere l'occasione per registrarsi una sola volta con «AGOV», il nuovo login delle autorità svizzere. Cominciare la registrazione e cercare l'azienda che si desidera registrare; verificare e confermare l’indirizzo di sede attuale. Selezionare quindi i servizi AFC «Rendiconto IVA pro» ed eventuali altri servizi dell’AFC necessari per l'azienda e completare quindi i dati di contatto. Con la conferma dei dati immessi, il processo di registrazione è completato.
È possibile scegliere tra due diversi profili utente
- Compilare e presentare i rendiconti IVA
- Solo compilare i rendiconti IVA
Se un rendiconto IVA è stato messo disposizione per la presentazione, ogni persona autorizzata riceve una notifica dall'ePortal, affinché tale rendiconto possa essere verificato, inoltrato oppure rifiutato. Non è più possibile convalidare un rendiconto con il formulario di convalida tramite invio postale.
Invii la convalida del rendiconto come di consueto tramite posta.
Se non si effettua la registrazione al «Rendiconto IVA pro», non si potrà presentare il rendiconto IVA. Nel caso in cui il rendiconto IVA non venga inoltrato con «Rendiconto IVA pro», l'azienda potrà fare l’oggetto di una valutazione e potrà anche essere soggetta a una multa.
AGOV è il sistema di accesso delle autorità svizzere. È possibile utilizzare AGOV per diversi servizi online della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni. Grazie alle nuove tecnologie, con AGOV non è più necessario utilizzare un nome di utente e una password. Questo sistema è più sicuro e comodo rispetto all'utilizzo di una password. AGOV è un servizio delle autorità svizzere ed è disponibile nelle prime applicazioni dall'inizio del 2024.
AGOV help — agov.chÈ possibile inviare il rendiconto IVA con «Rendiconto IVA easy» fino all'8 maggio 2026 utilizzando il codice di rendiconto trasmesso. Successivamente, il «Rendiconto IVA easy» verrà disattivato e i codici di rendiconto trasmessi perderanno la loro validità.
Tra il 9 e il 10 maggio non sarà possibile inviare rendiconti a causa di lavori di manutenzione.
A partire dall'11 maggio 2026, sarà possibile inoltrare il rendiconto IVA utilizzando esclusivamente il «Rendiconto IVA pro» sul portale dell'AFC. Di conseguenza, a partire dall'11 maggio 2026 dovrete registrarvi al «Rendiconto IVA pro» per poter inoltrare il vostro rendiconto IVA.In caso di problemi inerenti al passaggio dal Rendiconto IVA easy al Rendiconto IVA pro oppure durante la registrazione ad AGOV può contattare il servizio di assistenza al numero +41 58 461 61 11
Domande & risposte concernenti i corsi delle valute estere
Per il calcolo dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dell’imposta sull’acquisto è determinante il corso al momento della nascita del credito fiscale. Per il calcolo dell’imposta precedente deducibile è determinante il corso al momento della nascita del diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
Per le valute estere per le quali l’AFC non rende noto alcun corso, vale il corso del giorno delle divise (vendita) pubblicato da una banca in territorio svizzero.
Per la conversione può essere applicato a scelta il corso medio mensile pubblicato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, oppure il corso del giorno delle divise (vendita).
Il metodo prescelto (corso medio mensile, corso del giorno o corso del gruppo) va applicato – almeno per un periodo fiscale – per il calcolo dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, dell’imposta sull’acquisto e dell’imposta precedente. Un cambiamento è possibile solo con l’inizio di un nuovo periodo fiscale.
Trovate ulteriori informazioni sui corsi delle valute estere applicabili all’imposta sul valore aggiunto nelle nostre pubblicazioni della prassi IVA basate sul web:
I corsi dei cambi sono disponibili dal lunedì al venerdì (ad esclusione dei giorni festivi) al più tardi dalle ore 13.00. Se il corso del giorno non fosse ancora pubblicato, potete applicare l'ultimo corso giornaliero pubblicato.
Per ragioni d’ordine tecnico, la disponibilità dei corsi del giorno non può essere garantita al 100 %. In caso di guasto del sistema, occorre rivolgersi a una banca svizzera o del Liechtenstein per ottenere il corso del giorno delle divise (vendita) applicabile all’imposta sull’importazione ai fini dell’IVA.
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC mette a disposizione, senza impegno, i corsi medi mensili per valuta e per anno.
Versione HTML:
https://www.backend-rates.bazg.admin.ch/avgrateshtml?locale=itVersione XML:
https://www.backend-rates.bazg.admin.ch/api/xmlavgmonthIl corso medio mensile corrisponde alla media aritmetica dei corsi giornalieri dal 25° giorno di un mese fino al 24° giorno del mese successivo. Il 25° giorno del mese successivo (o il primo giorno feriale successivo) viene pubblicato il corso medio mensile. Tale corso potrà poi essere applicato dall'inizio del mese seguente.
Esempio: sulla base dei corsi giornalieri dal 25 marzo al 24 aprile viene calcolato il corso medio mensile (pubblicato il 25 aprile), che potrà poi essere applicato dal 1° maggio al 31 maggio.
I contribuenti che fanno parte di un gruppo possono operare la conversione basandosi sul corso del gruppo. In tal caso, il corso del gruppo va applicato – almeno per un periodo fiscale – per il calcolo dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, dell’imposta sull’acquisto e dell’imposta precedente. Un cambiamento è possibile solo con l’inizio di un nuovo periodo fiscale.
Domande e risposte sul pagamento dell'IVA
Per scritto tramite il modulo di contatto o telefonicamente alla Divisione Incasso & Dati dei partner al team competente.
No, dato che per l’imposta sul valore aggiunto si applica il principio dell’autodichiarazione, la dichiarazione e il pagamento devono essere effettuati senza intimazione. Conformemente all’ articolo 86 capoverso 1 LIVA, il credito fiscale deve essere saldato entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto.
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di rendiconto mediante fattura QR o tramite bonifico all’indirizzo di pagamento.
Per scritto tramite il modulo di contatto o telefonicamente alla Divisione Incasso & Dati dei partner al team competente.
Se l’imposta dovuta per un periodo di rendiconto è versata dopo la scadenza prevista dall’art. 86 capoverso 1 LIVA (fine del periodo di rendiconto + 60 giorni), è dovuto senza diffida un interesse moratorio (art. 87 cpv. 1 LIVA).
I tassi d’interesse sono ora disciplinati in maniera uniforme nell’ordinanza del DFF concernente gli interessi moratori e rimuneratori su tasse e imposte (ordinanza del DFF sui tassi d’interesse).
Se l’importo del credito, gli interessi moratori e le spese di esecuzione sono stati interamente saldati, l’AFC provvederà a cancellare l’esecuzione dal rispettivo registro.
Domande & risposte sul commercio elettronico dell’IVA
Per i dati trasmessi e conservati e rilevanti ai fini della deduzione dell’imposta precedente, della determinazione o della riscossione dell’imposta, deve essere fornita la prova della provenienza e dell’inalterabilità, indipendentemente dal fatto che siano disponibili in forma cartacea o elettronica. Provenienza e inalterabilità possono dirsi comprovate solo se vengono rispettati i principi della tenuta regolare dei conti conformemente agli articoli 957 segg. CO. La fattura cartacea, la fattura cartacea scansionata e la fattura elettronica sono equiparate, poiché i principi della tenuta regolare dei conti si applicano a tutti i tipi di giustificativi contabili.
I libri e i documenti contabili possono essere conservati su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga, sempreché sia garantita la concordanza con le operazioni e gli altri eventi cui si riferiscono e possano essere resi leggibili in ogni momento (art. 958f CO).
Domande e risposte concernenti le decisioni d’imposizione elettroniche (IMe) dell’UDSC
Esistono tre modi per scaricare le decisioni d’imposizione elettroniche (IMe). Trovate le informazioni utili in proposito al link seguente del sito internet dell’UDSC.
All’esportazione, l’Ime consente di provare la fornitura di beni trasportati o spediti all’estero. All’importazione, l’Ime costituisce una prova necessaria per la deduzione dell’imposta precedente nel rendiconto IVA.
L’AFD mette a disposizione l’IMe munita di firma elettronica. Di conseguenza, la stessa va archiviata elettronicamente. Sul seguente sito internet l’AFC dà alcuni suggerimenti per l’archiviazione.
Domande & risposte concernenti controllo IVA
Di regola il controllo IVA è svolto nella vostra sede durante gli orari aziendali normali. Su vostra richiesta e di comune accordo, il controllo IVA può però anche essere svolto altrove, ad esempio presso la sede della società fiduciaria. In questo caso dovete assicurarvi che tutti i documenti necessari siano disponibili presso il fiduciario e che le persone competenti e tenute a fornire informazioni siano presenti in caso di necessità.
Osservazione: in conformità dell’art. 73 LIVA, l’AFC è autorizzata a chiedere gratuitamente informazioni. L’AFC non può quindi assumersi spese in relazione a controlli IVA.
Non necessariamente. Secondo la nostra esperienza, la maggior parte dei documenti si trova presso l’impresa contribuente ed è quindi più impegnativo trasportare i documenti alla sede del fiduciario che viceversa. Inoltre, voi contribuenti conoscete meglio di terzi la vostra impresa e potete sicuramente fornire tutte le informazioni richieste.
Se, come di regola, il controllo IVA è effettuato al vostro domicilio, anche l’intera documentazione allestita dal contabile (tra l’altro i giustificativi contabili) deve ovviamente essere disponibile presso la vostra sede.
In linea di massima, no.
In che misura si necessita la collaborazione da parte delle persone competenti dipende dalla vostra situazione aziendale. La presenza del titolare di un’impresa individuale può dimostrarsi meno indispensabile, cosicché egli può continuare ad occuparsi della sua attività aziendale. All’inizio del controllo IVA, l’esperto/a fiscale IVA discuterà con voi di questo aspetto.
L’esperto/a fiscale IVA vi sarà grata se le mettete a disposizione una postazione di lavoro adatta, munita di un allacciamento elettrico. L’ampiezza della postazione dipende di nuovo dalle dimensioni dell’impresa e dalla mole di documenti da esaminare. La necessità di spazio può quindi variare da un tavolo a una sala riunioni, a dipendenza della quantità di documenti da esaminare.
A seconda del sistema di archiviazione dei documenti, l’esperto/a fiscale IVA potrebbe dovere accedere a supporti di dati informatici non cartacei. In tale eventualità occorre metterle a disposizione i mezzi ausiliari necessari, spiegandole il funzionamento.
Osservazione: lo scambio di dati elettronici e la loro archiviazione e conservazione sottostanno a requisiti speciali. Per ulteriori informazioni a questo riguardo siete invitati a rivolgervi all’AFC.
Di regola, sono controllati tutti i periodi fiscali chiusi, non ancora prescritti, ciò che normalmente corrisponde a quattro anni civili.
Esempi (chiusura contabile al 31.12.):
- Il controllo IVA ha luogo nel mese di maggio 2025. È esaminato il periodo dal 1° gennaio 2020 fino almeno al 31 dicembre 2023.
La finalizzazione dell’esercizio contabile 2024 va effettuata al più tardi nel 2° trimestre del 2025. L’eventuale rendiconto di correzione va, all’occorrenza, inoltrato entro il 31 agosto 2025. Se l’esercizio contabile 2021 fosse chiuso prima, sarà esaminato anch’esso. - Il controllo IVA è effettuato nel mese di settembre 2025. È esaminato il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.
- Il controllo IVA ha luogo nel mese di maggio 2025. È esaminato il periodo dal 1° gennaio 2020 fino almeno al 31 dicembre 2023.
In caso di addebito (saldo con differenza a favore dell’AFC), esso menziona, di regola, una data di scadenza media. Questa scadenza media corrisponde alla scadenza media dell’imposta dovuta nel periodo controllato. Dopo il pagamento dell’addebito riceverete, all’occorrenza, una fattura per il corrispondente interesse moratorio; quest’ultimo è calcolato a partire dalla data di scadenza media fino alla data del pagamento.
La fattura per l’interesse moratorio non dipende dal contenuto dell’addebito. Non è quindi determinante che si tratti di errori gravi o di lieve entità. La fattura per l’interesse moratorio non rappresenta una multa. La riscossione dell’interesse moratorio consente il trattamento uniforme rispetto ai contribuenti che assolvono i loro obblighi fiscali nei tempi prestabiliti.
In virtù dell’art. 74 LIVA, l’esperto/a fiscale è tenuta a mantenere rigorosamente il segreto (eccezioni: art. 74 cpv. 2 LIVA). A terzi non autorizzati non possono essere trasmesse informazioni. Per determinate imprese vigono inoltre disposizioni particolari (art. 68 cpv. 2 LIVA).
Sì! L’esperto/a fiscale IVA è autorizzata a chiedere gratuitamente a terzi tenuti a fornire informazioni tutte le informazioni necessarie in relazione alla riscossione dell’imposta (art. 73 LIVA). A questo scopo può anche essere richiesta la presentazione o l’inoltro di libri contabili, giustificativi, carte d’affari e altre registrazioni (limitazioni: art. 73 cpv. 3 LIVA).
Le informazioni sulla tenuta della contabilità sono illustrate nell’arti. 957 segg. del Codice delle obbligazioni (CO). Nel proprio interesse, anche le imprese non soggette all’obbligo di tenere la contabilità ai sensi del CO dovrebbero tenere una contabilità commerciale. A maggior ragione, se dette imprese sono obbligate ad allestire distinte di attivi e passivi, entrate e uscite, prelevamenti e apporti privati, in conformità dell’art. 125 capoverso 2 della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD).
A prescindere da disposizioni differenti, l’AFC raccomanda a tutti i contribuenti di allestire, di regola alla fine di ogni periodo contabile, i seguenti documenti:
- un inventario dettagliato delle scorte merci;
- elenchi dettagliati degli importi ancora aperti per debitori e creditori;
- distinte dettagliate dei lavori e delle prestazioni di servizi iniziati e non ancora fatturati;
- una distinta dettagliata dei pagamenti anticipati ricevuti e versati.
Importante: la plausibilità e la forza probatoria dei libri tenuti in modo regolare, compresi i rispettivi conti d’esercizio e bilanci, sono certamente più convincenti che semplici registrazioni sprovviste di corrispondenti chiusure.
I libri contabili e i giustificativi devono essere conservati in ordine sistematico e senza lacune, per anno contabile, fino al momento della prescrizione assoluta (10 anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale; art. 42 cpv. 6 LIVA). Sono applicabili gli art. 957 CO e art. 962 CO.
I documenti commerciali concernenti i beni immobili devono essere conservati per 20 anni (art. 70 cpv. 3 LIVA).
Il termine di conservazione per i principali documenti può inoltre estendersi ulteriormente se la prescrizione assoluta non è ancora intervenuta.
I documenti commerciali concernenti i beni, per la cui vendita viene applicata l’imposizione dei margini, devono essere conservati dal momento dell’acquisto fino a quando il credito fiscale stabilito con l’imposizione dei margini è prescritto.
La tracciabilità rispettivamente verificabilità di un’operazione deve assicurare la possibilità di seguire le operazioni partendo dal singolo giustificativo, risalendo attraverso la contabilità fino al rendiconto IVA e viceversa. La verifica della tracciabilità può essere eseguita anche con prove campione e deve potersi svolgere in ogni momento e senza perdite di tempo. Non sono determinanti l’esistenza e il tipo di mezzi tecnici utilizzati per la tenuta della contabilità.
La tracciabilità di un’operazione sottostà ai seguenti requisiti:
- una struttura comprensibile dei libri contabili, come pure testi di registrazione comprensibili nella contabilità e nei giornali;
- giustificativi con riferimenti di allibramento e di pagamento;
- una classificazione e conservazione ordinate in modo sistematico dei libri contabili e dei giustificativi.
Per le contabilità con registrazioni riepilogative dev’essere garantita la tracciabilità per mezzo di giornali separati.
Domande e risposte sul canone radiotelevisivo a carico delle imprese
Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2019, delle modifiche della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) il canone radiotelevisivo non è più legato al possesso di un apparecchio di ricezione e viene riscosso dalle economie domestiche e dalle imprese.
Sostituisce il canone legato al possesso di un dispositivo di ricezione che era in vigore fino al 31 dicembre 2018. Le imprese assoggettate all'IVA in Svizzera (con sede, domicilio o stabile organizzazione in Svizzera) con una cifra d'affari mondiale di almeno 500 000 franchi sono automaticamente assoggettate alla tassa. Esse ricevono una fattura annuale dall'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC.
Ulteriori informazioni sul canone radiotelevisivo si trovano nelle altre pagine del sito.
Sono assoggettate al canone le imprese (con sede, domicilio o stabilimento d’impresa in Svizzera) che sono iscritte nel registro dei contribuenti IVA e realizzano una cifra d’affari annua complessiva a livello mondiale di almeno 500 000 franchi (IVA esclusa). A partire dal periodo di riscossione 2021 le società semplici non sono più considerate imprese e non sono pertanto assoggettate al canone.
Basi legali:
Il canone radiotelevisivo non dipende dal possesso di un apparecchio di ricezione. Di conseguenza, anche le imprese che non dispongono di alcuna possibilità di ricezione devono pagare il canone.
Imprese che svolgono prestazioni in Svizzera, ma che non hanno sede, domicilio o uno stabilimento d'impresa in Svizzera, non sono soggette al canone.
Società estere che hanno una sede un domicilio o uno stabilimento d’impresa in Svizzera (succursali, officine, laboratori o simili) e realizzano una cifra d’affari annua pari o superiore a 500 000 franchi (senza IVA) sono invece assoggettate al canone radiotelevisivo.
Conformemente alle disposizioni legali svizzere in materia di IVA, un’impresa con sede all'estero e i suoi stabilimenti d'impresa sul territorio svizzero sono considerati ciascuno come un unico soggetto fiscale secondo il principio della «dual entity». Qualora l'impresa con sede all’estero abbia più stabilimenti d’impresa sul territorio svizzero, questi ultimi costituiranno un solo soggetto fiscale.
La cifra d'affari complessiva degli stabilimenti d'impresa in Svizzera è quindi determinante per l'assoggettamento e per la categoria tariffaria per quanto riguarda il canone delle imprese.
Invece l'impresa con sede all'estero non è assoggettata, anche se fornisce prestazioni in Svizzera e che dispone del suo proprio numero IVA; il motivo è che l'assoggettamento al canone delle imprese non sarebbe conforme agli accordi internazionali presi dalla Svizzera in materia di diritto commerciale internazionale.
Il nuovo canone radiotelevisivo, che sostituirà l’attuale canone dipendente dal possesso di un apparecchio di ricezione, sarà riscosso dal 1° gennaio 2019.
Il canone per le imprese dipende dall’ammontare della cifra d’affari annua senza IVA (cifra d’affari complessiva, incluse le esportazioni e le prestazioni fornite all’estero, cifre d’affari escluse , la procedura di notifica e la vendita di immobili ecc.). A ogni impresa viene assegnata una categoria tariffaria in base alla cifra d’affari. Le imprese che realizzano una cifra d’affari a livello mondiale inferiore a 500 000 franchi all’anno sono esentate dal canone.
Il Parlamento ha designato l’AFC quale servizio d’incasso del canone per le imprese perché l’assoggettamento al canone e il suo ammontare sono collegati alla cifra d’affari. L’AFC è l’Ufficio che può determinare questi dati nel modo più affidabile e rapido grazie al registro dei contribuenti IVA.
Domande & risposte sul fatturazione
L’invio delle fatture avrà luogo tra febbraio e ottobre non appena l’AFC riceverà i dati concernenti la cifra d’affari dell’anno precedente. Se la Sua impresa ha l’obbligo di pagare il canone riceverà automaticamente una fattura.
Sono assoggettate al canone le economie domestiche e le imprese assoggettate all’IVA a partire da una cifra d’affari di 500 000 franchi all’anno. I titolari di imprese individuali pagano un canone a Serafe AG quali componenti di un’economia domestica. Se l’impresa di un componente di un’economia domestica rientra nell’obbligo del pagamento del canone, l’AFC invia a questa impresa una fattura concernente il canone per le imprese, che si tratti di una ditta individuale o di una persona giuridica. Il canone per le economie domestiche e quello per le imprese sono dovuti anche se il locale commerciale e l’appartamento sono ubicati nello stesso immobile.
Il canone radiotelevisivo non è assoggettato all’IVA.
Il canone per le imprese deve essere saldato entro 60 giorni dalla fatturazione.
La fatturazione del canone è effettuata sulla base dei dati risultanti dal registro dei contribuenti IVA. Ciò implica che è assoggettato al canone radiotelevisivo unicamente il gruppo d’imposizione IVA secondo il registro dei contribuenti IVA. In caso di un’applicazione dell’imposizione di gruppo è quindi determinante in virtù dell’articolo 70 capoverso 3 LIVA la cifra totale del gruppo d’imposizione IVA (senza le cifre d’affari interne).
In questo caso chieda alla persona di riferimento presso la divisione Incasso dell’AFC se è possibile prorogare il termine o dilazionare il pagamento. Questo può essere soggetto a interessi di mora.
In caso di mancato pagamento del canone entro i termini riceve un sollecito. La richiesta di un piano di pagamento può essere inoltrata tramite questo link: Proposta piano di pagamento.
Se non salda la fattura malgrado il sollecito viene avviata una procedura esecutiva.
Se è d’accordo, deve pagare l’importo dovuto. Ha la possibilità di saldare l’importo direttamente presso l’ufficio d’esecuzione o chiedere una polizza di versamento all’AFC.
Se contesta il precetto esecutivo, può fare opposizione presso l’ufficio esecuzione entro dieci giorni dalla notifica del precetto esecutivo senza fornire una motivazione. In caso contrario, La preghiamo di inviare la motivazione all’AFC e non all’ufficio d’esecuzione.
Una procedura esecutiva comporta diverse spese a carico del debitore, come le spese d’esecuzione. Sono le spese che l’ufficio d’esecuzione fattura all’AFC.
Può fare opposizione entro dieci giorni dalla notifica del precetto esecutivo. Per togliere l’opposizione l’AFC può emanare una decisione in qualità di autorità.
L’AFC chiede la cancellazione dell’esecuzione dal relativo registro una volta pagato l’intero l’importo dovuto (credito di base, spese d’esecuzione e interessi di mora) e se viene richiesta la cancellazione per iscritto.
Domande & risposte sul assoggettamento
Sono assoggettate al canone le imprese (con sede, domicilio o stabilimento d’impresa in Svizzera) che sono iscritte nel registro dei contribuenti IVA e realizzano una cifra d’affari annua complessiva a livello mondiale di almeno 500 000 franchi (IVA esclusa). A partire dal periodo di riscossione 2021 le società semplici non sono più considerate imprese e non sono pertanto assoggettate al canone.
Basi legali:
Il canone radiotelevisivo non dipende dal possesso di un apparecchio di ricezione. Di conseguenza, anche le imprese che non dispongono di alcuna possibilità di ricezione devono pagare il canone.
Imprese che svolgono prestazioni in Svizzera, ma che non hanno sede, domicilio o uno stabilimento d'impresa in Svizzera, non sono soggette al canone.
Società estere che hanno una sede un domicilio o uno stabilimento d’impresa in Svizzera (succursali, officine, laboratori o simili) e realizzano una cifra d’affari annua pari o superiore a 500 000 franchi (senza IVA) sono invece assoggettate al canone radiotelevisivo.
Conformemente alle disposizioni legali svizzere in materia di IVA, un’impresa con sede all'estero e i suoi stabilimenti d'impresa sul territorio svizzero sono considerati ciascuno come un unico soggetto fiscale secondo il principio della «dual entity». Qualora l'impresa con sede all’estero abbia più stabilimenti d’impresa sul territorio svizzero, questi ultimi costituiranno un solo soggetto fiscale.
La cifra d'affari complessiva degli stabilimenti d'impresa in Svizzera è quindi determinante per l'assoggettamento e per la categoria tariffaria per quanto riguarda il canone delle imprese.
Invece l'impresa con sede all'estero non è assoggettata, anche se fornisce prestazioni in Svizzera e che dispone del suo proprio numero IVA; il motivo è che l'assoggettamento al canone delle imprese non sarebbe conforme agli accordi internazionali presi dalla Svizzera in materia di diritto commerciale internazionale.
Il nuovo canone radiotelevisivo, che sostituirà l’attuale canone dipendente dal possesso di un apparecchio di ricezione, sarà riscosso dal 1° gennaio 2019.
Dal 1° gennaio 2019 il canone radiotelevisivo non dipenderà più dal possesso di un apparecchio di ricezione. Anche le imprese che non hanno la possibilità di ascoltare la radio né di guardare la televisione beneficiano indirettamente delle prestazioni del servizio pubblico in materia. Ad esempio, la radio e la televisione divulgano informazioni a carattere economico, offrono rassegne sulla borsa e sull’economia, trasmissioni per i consumatori e bollettini sul traffico. Offrono anche piattaforme pubblicitarie regionali e nazionali e contribuiscono, grazie alle informazioni diramate, al buon funzionamento della democrazia. Il servizio pubblico contribuisce a creare condizioni quadro stabili nella Svizzera plurilingue da cui, in ultima analisi, tutte le imprese traggono vantaggi.
No. Se la sua impresa soddisfa i requisiti di assoggettamento, l’AFC invierà automaticamente una fattura.
I consorzi sono assoggettati al canone per i periodi di riscossione 2019 e 2020. L’assoggettamento si basa sull’iscrizione nel registro dei contribuenti IVA. Le disposizioni di legge non prevedono un’esenzione per questo periodo. A partire dal periodo di riscossione 2021, tuttavia, le società semplici, tra le quali figurano anche i consorzi, non sono più considerate imprese ai sensi della LRTV e non sono quindi più assoggettate al canone.
Domande & risposte sul categorie tariffarie
Il canone per le imprese dipende dall’ammontare della cifra d’affari annua senza IVA (cifra d’affari complessiva, incluse le esportazioni e le prestazioni fornite all’estero, cifre d’affari escluse , la procedura di notifica e la vendita di immobili ecc.). A ogni impresa viene assegnata una categoria tariffaria in base alla cifra d’affari. Le imprese che realizzano una cifra d’affari a livello mondiale inferiore a 500 000 franchi all’anno sono esentate dal canone.
Il canone per le imprese è calcolato in base alla cifra d’affari annua complessiva dell’impresa (incluse le prestazioni esenti dall’imposta, ad es. le esportazioni, le prestazioni fornite all’estero e le prestazioni non imponibili secondo l’art. 21 LIVA). La qualifica fiscale in materia di IVA non è rilevante ai fini del canone per le imprese. Se la cifra d’affari complessiva funge da base per la riscossione del canone per le imprese, tutte le imprese sono trattate alla stessa maniera.
Il Parlamento ha designato l’AFC quale servizio d’incasso del canone per le imprese perché l’assoggettamento al canone e il suo ammontare sono collegati alla cifra d’affari. L’AFC è l’Ufficio che può determinare questi dati nel modo più affidabile e rapido grazie al registro dei contribuenti IVA.
Un’impresa è assoggettata al pagamento del canone nell’anno successivo a quello in cui ha superato per la prima volta il limite della cifra d’affari determinante. Se l’anno precedente un’impresa ha realizzato una cifra d’affari pari o superiore a 500 000 franchi, è assoggettata al canone nell’esercizio successivo.
Sì. Tutte le imprese iscritte nel registro dei contribuenti IVA nell’anno in corso sono assoggettate al canone se hanno realizzato una cifra d’affari pari o superiore a 500 000 franchi l’anno precedente. Il canone è dovuto integralmente a prescindere dalla durata di iscrizione dell’impresa nel registro dei contribuenti IVA nell’anno in corso. In compenso, le imprese non devono pagare il canone nel primo anno di iscrizione nel registro dei contribuenti IVA.
No. Dal momento che il canone per le imprese si basa sull’imposizione della cifra d’affari realizzata l’anno precedente, non vi è alcun rimborso. Un’impresa è assoggettata al canone in base alla cifra d’affari che ha effettivamente realizzato l’anno precedente. Sono assoggettate al canone tutte le imprese che nell’anno in corso sono iscritte nel registro dei contribuenti IVA e hanno realizzato una cifra d’affari pari o superiore a 500 000 franchi nell’anno precedente. Il canone è dovuto integralmente a prescindere dalla durata dell’iscrizione nel registro dei contribuenti IVA nell’anno in corso. In compenso, le imprese non devono pagare il canone nel primo anno di iscrizione nel registro dei contribuenti IVA.
Se la vostra impresa applica il calcolo semplificato della riduzione della deduzione dell’imposta precedente (imposizione tacita) per i sussidi, l'importo del sussidio deve essere dichiarato alla cifra 900 anziché alla cifra 200. Importante: la riduzione dell'imposta precedente calcolata dal sussidio (= 107,7 %) all'aliquota d’imposta normale deve essere dichiarata alla voce 420 (info IVA 05 Sussidi e doni).
Le banche, le assicurazioni e le casse pensioni possono rinunciare a dichiarare le cifre d’affari escluse dall’imposta, sempreché esse abbiano optato volontariamente per la categoria tariffaria più elevata del canone radiotelevisivo per le imprese (categoria tariffaria 18) (art. 68a cpv. 1 e art. 70 LRTV in combinato disposto con l'art. 67b LRTV). Questa semplificazione deve essere scelta sull'ePortal sotto «Canone Radio TV» entro il 15 gennaio del rispettivo periodo di computo del canone et è valida fino a revoca. Eventuali correzioni delle cifre d’affari non incidono sulla categoria tariffaria.
Domande e risposte sull'imposta preventiva
A determinate condizioni il rimborso dell'imposta preventiva si opera sotto forma di computo sulle imposte cantonali e comunali oppure in contanti. I contribuenti domiciliati in Svizzera che indicano nella dichiarazione fiscale o nella contabilità i redditi gravati dall’imposta preventiva e la relativa sostanza, non sono quindi gravati in modo definitivo da questa imposta.
Il meccanismo dell'imposta preventiva può essere rappresentato graficamente come segue:

L'imposta preventiva è un'imposta autentica in quanto viene riscossa qualunque sia la capacità economica del beneficiario della prestazione imponibile.
L'aliquota d'imposta è
- del 35 per cento per i redditi di capitali e le vincite alle lotterie;
- del 15 per cento per le rendite vitalizie e le pensioni;
- dell'8 per cento per le altre prestazioni d'assicurazione.
L'obbligazione fiscale incombe al debitore svizzero della prestazione imponibile. Il debitore dell'imposta deve pagare l'imposta preventiva a carico del beneficiario della prestazione imponibile, riducendo in modo corrispondente la prestazione.
Il debitore dell'imposta deve annunciarsi spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, presentare i rendiconti e i giustificativi richiesti e, in pari tempo, pagare l'imposta (principio dell'autoaccertamento). Sulle imposte non ancora pagate dopo la loro esigibilità è riscosso, senza diffida, un interesse di mora.
A determinate condizioni il beneficiario della prestazione imponibile domiciliato in Svizzera che compila correttamente la dichiarazione d'imposta, ha in seguito diritto al rimborso dell'imposta preventiva.
Il rimborso è accordato in particolare:
- alle persone fisiche domiciliate in Svizzera, sempre che abbiano indicato regolarmente nella pertinente dichiarazione d'imposta i valori patrimoniali e i relativi redditi imponibili. Il rimborso dell'imposta preventiva alle persone fisiche è effettuato dai Cantoni solitamente mediante computo sulle imposte cantonali;
- alle persone giuridiche che hanno sede in Svizzera, a condizione che abbiano regolarmente contabilizzato come redditi i proventi soggetti all'imposta preventiva. Le persone giuridiche ricevono il rimborso direttamente dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Il contribuente deve presentare l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.
Se le predette condizioni non sono soddisfatte, il diritto al rimborso è inesistente oppure perento. Il rimborso non è inoltre ammesso nei casi in cui comporterebbe un'elusione fiscale.
Questo è lo scopo perseguito dal legislatore con l'imposta preventiva, ossia combattere la sottrazione d’imposta sfavorendo gli evasori rispetto ai contribuenti onesti, affinché i primi vengano perlomeno gravati da un'imposta minima.
Il contribuente che non esercita il suo diritto al rimborso, o lo perde perché ha violato gli obblighi fiscali che gli incombono, non è esonerato dall'obbligo di versare l'imposta diretta sulla sostanza e sul reddito non dichiarati.
Per i beneficiari della prestazione imponibile domiciliati all'estero l'imposta preventiva costituisce generalmente un'imposizione definitiva. Solo le persone il cui Stato di domicilio ha concluso una convenzione di doppia imposizione con la Svizzera possono beneficiare, a seconda delle regolamentazioni della relativa convenzione, del rimborso parziale o totale dell'imposta preventiva, sempre che dimostrino che i redditi gravati da questa imposta siano stati dichiarati nel loro Stato di domicilio.
*) Sono parificate alle vincite alle lotterie le vincite allo Sport-Toto (pronostici degli esiti di partite di calcio) e a concorsi analoghi (ad es. scommesse sulle corse dei cavalli e altre scommesse).
Rulings / sentenze fiscali
Le richieste di accordi fiscali preliminari (ruling fiscali) sono da inoltrare preferibilmente all’indirizzo di posta elettronica ruling.dvs@estv.admin.ch.
In alternativa possono essere inoltrate per posta al seguente indirizzo. Se la richiesta di ruling fiscale è inviata per posta elettronica, non è necessario inoltrare una richiesta in formato cartaceo.
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo
Ruling DPB
Eigerstrasse 65
3003 BernaLe condizioni formali e materiali per una richiesta di ruling fiscale figurano nella Comunicazione 011 del 29 aprile 2019.
Non appena la richiesta di ruling fiscale è registrata, riceve una conferma elettronica.
Il/la collaboratore/trice responsabile la contatterà se occorrono ulteriori informazioni o chiarimenti. Fino a quel momento non è necessario che lei richieda ulteriori informazioni.
Qualora nel frattempo dovesse inoltrare altri documenti, può inviarli alla casella di posta elettronica collettiva già utilizzata per l’iniziale richiesta di ruling. L’inoltro interno avviene immediatamente.
La durata delle pratiche varia a seconda della complessità della richiesta e del nostro carico di lavoro.
Ulteriori informazioni
La Divisione Controllo esterno della Divisione principale DPB verifica innanzitutto l’esistenza di prestazioni valutabili in denaro. In linea di massima, al termine della verifica la società non riceve alcun rapporto.
In linea di principio, l’AFC stima il valore di una società ai fini dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo secondo il metodo pratico (valore di reddito mediato con il valore di sostanza). Il metodo di valutazione deve essere oggettivo. Il metodo pratico fornisce dei risultati adeguati nell’ambito della valutazione del valore venale di piccole medie imprese. Negli altri casi è preferibile utilizzare metodi orientati verso i risultati futuri (ad esempio DCF) per determinare un prezzo di vendita di mercato. I metodi che si basano sui risultati del passato come il metodo pratico non sono adatti, o lo sono solo a determinate condizioni (cfr. TF del 18.9.2013 / 2C_310/2013).
L’esigibilità dei dividendi è fissata in occasione dell’Assemblea generale. Se non viene stabilita in modo esplicito, la data di scadenza dei dividendi corrisponde alla data dell’Assemblea generale (cfr. art. 21 cpv. 3 OIPrev).
Se la distribuzione non viene effettuata a tutti i partecipanti in proporzione alla loro quota di capitale nominale, ciò deve essere indicato sul modulo e alla seconda pagina deve essere precisata l’identità dei beneficiari delle prestazioni (nome e indirizzo esatto) nonché la quota ricevuta da ognuno in sede di distribuzione.
L'AFC trasmetterà direttamente l'autorizzazione alla radiazione della società all'ufficio del registro di commercio competente non appena le due divisioni principali (IVA e DPB) avranno completato i consueti controlli relativi alla liquidazione della società.
Affinché la DP-DPB possa trasmettere al più presto il suo nullaosta per la radiazione della vostra società, sono necessari i seguenti documenti per il nostro controllo:
- Conti annuali degli ultimi cinque esercizi contabili, compreso il bilancio finale di liquidazione
- Dichiarazione di eventuali eccedenze di liquidazione tramite il modulo 102
- Documenti relativi a vendite di partecipazioni, titoli, immobili o altre vendite importanti o prelievi privati di attivi
- Coordinate (numero di telefono e indirizzo e-mail) per qualsiasi ulteriore domanda.
Si prega di inviare questi documenti per posta al seguente indirizzo
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione Riscossione DPB
Eigerstrasse 65
3003 BernaPer valutare se la rimunerazione degli anticipi o prestiti di detentori di diritti di partecipazione o di terzi loro vicini è adeguata, l’AFC si basa sui tassi d’interesse massimi pubblicati annualmente nella lettera circolare.
Riguardo ai crediti d’esercizio, anche in caso di somme del credito più ingenti il primo milione di franchi può essere rimunerato al tasso d’interesse più elevato. Per l’importo residuo (>1 mio. CHF) si applica il tasso d’interesse massimo più basso.
I prestiti infragruppo effettuati nel quadro di un cash pooling, o gli interessi pagati per tali prestiti, sono in linea di principio accettati dall’AFC se il contribuente può dimostrare che non si tratta di prestiti a lungo termine. Di principio non è ammessa l’utilizzazione del cash pooling per finanziare determinate transazioni, segnatamente per l’acquisto di partecipazioni, di sostanza fissa e il pagamento di dividendi. Nella prassi sono utilizzati determinati indici per valutare se una transazione nell’ambito del cash pooling è giustificata. Sulla base di questi indici e di altre caratteristiche, come lo scopo del finanziamento (ad es. il pagamento di un dividendo), il contribuente deve dimostrare che si tratta di una transazione giustificata nel quadro di un cash pooling secondo il principio di piena concorrenza («dealing at arm’s length»). In caso contrario, la transazione verrà qualificata come prestito a lungo termine. Quando la transazione è riqualificata come prestito a lungo termine, vengono applicati i tassi delle lettere circolari dell’AFC.
La rimunerazione dei saldi del cash pool deve essere conforme al principio di piena concorrenza. In linea di massima gli effetti di sinergia del cash pooling, dopo imputazione dei costi inerenti al cash pooling, devono andare a favore di tutti i partecipanti. Per la determinazione della remunerazione occorre tenere conto delle funzioni e dei rischi assunti dai partecipanti e dal leader del cash pool.
Di regola la consegna di merce commerciale viene pagata secondo il settore di attività ad esempio entro una scadenza di 30, 60 o 90 giorni. Se questo termine di pagamento abituale è ampiamente superato, l’AFC considera l’importo in questione un prestito che deve essere rimunerato secondo i tassi contenuti nelle lettere circolari pubblicate ogni anno dall’AFC.
Le lettere circolari pubblicate ogni anno dall’AFC definiscono i tassi d’interesse fiscalmente ammissibili su anticipi e prestiti che costituiscono quindi delle regole «safe haven». Se applica questi tassi, il contribuente non deve di massima giustificare che rispetta il principio di piena concorrenza.
Si prega di consultare il numero 6 (Ristrutturazioni, in generale) della Circolare n. 29c dell’AFC del 23 dicembre 2022 sul principio dell’apporto di capitale.
Nell’ambito della sua attività, la Divisione principale DPB elabora e pubblica circolari, lettere circolari, promemoria e direttive, che espongono dettagliatamente, ove fosse necessario, le relative basi giuridiche della legge federale sull’imposta preventiva e delle ordinanze di esecuzione. Queste pubblicazioni servono a fissare una prassi uniforme.
Per le circolari.
Ragguaglio
L’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo (Divisione principale DPB), è tra l’altro responsabile della riscossione e del rimborso dell’imposta preventiva (rimborso: solo persone giuridiche con sede in Svizzera e persone fisiche e giuridiche aventi diritto con sede all’estero). Riguardo al rimborso dell’imposta preventiva alle persone fisiche domiciliate in Svizzera, l’Amministrazione federale delle contribuzioni sorveglia le autorità fiscali cantonali competenti in materia. Per l’applicazione del diritto in un caso specifico riguardante persone fisiche, la preghiamo di rivolgersi all’amministrazione fiscale cantonale competente.
In caso di questioni giuridiche che competono all’AFC, la preghiamo di rivolgersi alla Divisione principale DPB usando il modulo di contatto «imposta preventiva». Per l’applicazione del diritto riguardo a un caso specifico già pendente davanti all’AFC, occorre attenersi alle prescrizioni di forma e alle scadenze vigenti.
Domande e risposte sul rendiconto dell’imposta preventiva
Le prestazioni soggette all’imposta preventiva devono essere dichiarate online tramite il nostro ePortal oppure utilizzando i moduli ufficiali in forma cartacea forniti dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
Al momento possono essere inviati online tramite l’ePortal i moduli 102, 103 e 110. Poiché la nostra offerta digitale viene sviluppata di continuo, la invitiamo a visitare il nostro sito Internet per scoprire le novità. Se possibile, la dichiarazione deve essere effettuata tramite il nostro ePortal.
I moduli disponibili sul nostro sito web vengono costantemente aggiornati. Poiché viene accettata solo l’ultima versione pubblicata online, si assicuri sempre di utilizzare la versione più recente. Se l’AFC constata che un modulo presentato non è conforme o ufficiale, tale modulo verrà rifiutato. Le dichiarazioni che non vengono effettuate sul nostro ePortal devono essere trasmesse in formato cartaceo tramite invio postale accludendo i relativi allegati.
No. Attualmente non è possibile trasmettere i moduli ufficiali cartacei per via elettronica (e-mail). Per tali moduli rimane obbligatorio l’inoltro della versione cartacea. I nostri partner sono tuttavia liberi di firmare tali documenti digitalmente, ma anche in questo caso devono inviarli per posta in formato cartaceo all’AFC.
In alternativa, i moduli 102, 103 e 110 possono essere inviati online tramite l’ePortal. Per le dichiarazioni con procedura di notifica (modulo 106 e/o 108) ciò non è ancora possibile. Poiché la nostra offerta digitale viene sviluppata di continuo, la invitiamo a visitare il nostro sito Internet per scoprire le novità.
È ormai possibile utilizzare il numero IDE (CHE-xxx.xxx.xxx). Questo numero può essere ottenuto tramite l'Indice centrale delle ditte (www.zefix.ch) inserendo il nome della società.
Se noto, si può anche utilizzare il numero ID AFC (052.xxxx.xxxx). Tuttavia, il numero IDI rimane il modo migliore per identificare l’azienda.
Per il Principato del Liechtenstein, il numero ID AFC può essere richiesto al Team 1 della divisione Riscossione della DPB:
Team 1 (Zone 1 - 4)
E-Mail: er01.dvs(at)estv.admin.ch – Telefono: +41 58 465 60 82Nell’ambito dell’imposta preventiva, la dichiarazione e il pagamento dell’imposta avvengono secondo il principio dell’autoaccertamento, disciplinato all’articolo 38 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.11). Inoltre, ai sensi dell’articolo 38 capoverso 2 LIP, il contribuente, alla scadenza dell’imposta, è tenuto a presentare spontaneamente all’AFC il rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo l’imposta o a fare la notifica sostitutiva del pagamento (art. 19 e 20 LIP). Il contribuente è l’unico responsabile del disbrigo corretto della dichiarazione tramite modulo ufficiale, del pagamento dell’importo dell’imposta preventiva dovuta o della notifica della prestazione imponibile.
Posso dichiarare prestazioni in moneta estera?
Unicamente le società che hanno iscritto nel Registro di commercio il capitale azionario o sociale in una valuta estera possono dichiarare una prestazione in tale valuta. In tutti gli altri casi, la prestazione deve essere convertita e dichiarata in CHF.Il pagamento dell’imposta preventiva dovuta all’AFC deve comunque essere effettuato in CHF.
Quale tasso di cambio devo utilizzare per convertire la prestazione in CHF?
Se la prestazione è concordata o effettuata in valuta estera, il calcolo si opera in base al corso medio dell’offerta e della domanda dell’ultimo giorno feriale precedente la scadenza della prestazione, ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 dell’ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva (OIPrev; RS 642.11). Il tasso di cambio può essere calcolato consultando il seguente link: ICTax - Income & Capital Taxes).Il modulo di notifica 105 può essere utilizzato, conformemente all’articolo 20 LIP in combinato disposto con l’articolo 24 e seguenti OIPrev, in caso di emissione di azioni gratuite, di versamento di dividendi in natura o di trasferimento della sede all’estero se è accertato che le persone alle quali dovrà essere trasferita l’imposta preventiva avrebbero diritto al suo rimborso e se il loro numero non è superiore a venti. In tal caso non è necessario inoltrare i moduli supplementari 102, 103 o 110.
Se in occasione di un controllo ufficiale o di una verifica dei libri di commercio sono state rilevate prestazioni valutabili in denaro maturate in anni anteriori, la società può inoltrare una sola volta il modulo 112. In tal caso non è necessario inoltrare i moduli supplementari 102, 103 o 110.
I moduli devono essere presentati all’AFC al più tardi entro 30 giorni a decorrere dalla scadenza della prestazione imponibile. Nel caso di distribuzioni a società estere, è inoltre necessario aver presentato preventivamente una domanda generale con il modulo 823, 823B o 823C e aver ottenuto l’autorizzazione a utilizzare la procedura di notifica.
Una volta scaduto questo termine, si incorre in una multa per inosservanza della prescrizione d’ordine.
L’imposta preventiva è fondata sul principio dell’autotassazione. I contribuenti devono pertanto dichiarare spontaneamente all’AFC, tramite la modulistica ufficiale, le riprese d’imposta operate dalle amministrazioni fiscali cantonali, a condizione che tali riprese siano rilevanti ai fini dell’imposta preventiva. In questo contesto, desideriamo richiamare la vostra attenzione sul fatto che gli interessi di mora iniziano a decorrere 30 giorni dopo la scadenza della prestazione imponibile. Se i requisiti dell’art. 24 OIPrev sono adempiuti, l’imposta preventiva può essere dichiarata tramite il modulo 112.
Se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui all’articolo 24 OIPrev e seguenti, gli obblighi in materia di imposta preventiva possono essere adempiuti, in caso di beneficiari di prestazioni siti in Svizzera, con procedura di notifica per esempio mediante i moduli 105, 106 o 112 e, per i beneficiari di prestazioni siti all’estero, con il modulo 108. In questo caso è necessario presentare preventivamente una domanda generale per utilizzare il modulo 823, 823B o 823C e ottenere l’autorizzazione per la procedura di notifica. Tuttavia, la procedura di notifica non può essere utilizzata in caso di sottrazione d’imposta.
Oltre ai moduli 106 e/o 108 devono essere inoltrati anche i pertinenti moduli 7, 102, 103 o 110.
Se una società anonima (SA), una società a garanzia limitata (Sagl) o una società cooperativa con capitale sociale o di partecipazione soddisfa una delle condizioni di cui all’articolo 21 capoverso 1 OIPrev o all’articolo 23 e seguenti OIPrev, essa deve presentare all’AFC una dichiarazione ordinaria relativa all’imposta preventiva (modulo 7, 103 o modulo 110), corredata dei documenti richiesti per l’esercizio in questione entro 30 giorni dall’assemblea generale degli azionisti o dall’assemblea dei soci che ha approvato i conti annuali secondo quanto previsto dagli statuti. Se la società non ha distribuito dividendi, il summenzionato modulo deve essere compilato indicando CHF 0.00 e inoltrato. Negli altri casi che non soddisfano alcuna delle condizioni di cui all’articolo 21 capoverso 1 OIPrev e all’articolo 23 e seguenti OIPrev non è necessaria alcuna dichiarazione d’imposta preventiva.
Nei seguenti casi ogni SA, Sagl o cooperativa svizzera è tenuta a presentare un modulo ufficiale (7, 103 o 110) insieme al rapporto di gestione o a una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto economico) se:
a. ha un totale di bilancio superiore a 5 milioni di franchi svizzeri;
alla data di chiusura dell'esercizio finanziario in questione. Se questo valore viene superato, è necessario presentare una dichiarazione ordinaria per l'imposta preventiva, anche se non ci sono prestazioni imponibili.
b. decide, durante l'assemblea generale ordinaria o l'assemblea dei soci, di distribuire un utile imponibile, ovvero un dividendo proveniente da altre riserve;
Nota: solo i dividendi di altre riserve devono essere dichiarati con il modulo 7, 103 o 110. I dividendi provenienti da riserve di capitale esenti da imposte ai sensi dell'articolo 5 cpv 1bis LIP non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 cpv. 1 lett. b OIPrev e pertanto non sono soggetti alla dichiarazione ordinaria. Questi sono dichiarati con il modulo 170.
c. fornisce una prestazione imponibile (soggetta a imposta preventiva) nel corso del periodo contabile;
In questo caso si tratta di prestazioni imponibili che sono state dichiarate o che avrebbero dovuto essere dichiarate dalla SA o dalla Sagl tramite il modulo 102 (ad es. dividendi straordinari), data la natura di autodichiarazione dell’imposta preventiva.
d. è tassato sulla base dell’articolo 69 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) o dell’articolo 28 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14); oppure
Si tratta di società di capitali che beneficiano di una riduzione da partecipazioni e che sono tassate di conseguenza o che godono di uno status fiscale speciale.
e. è soggetto a una convenzione per evitare la doppia imposizione.
In questo caso, la società di capitali ha applicato le disposizioni di una CDI conclusa tra la Svizzera e uno Stato estero durante l'esercizio contabile per il quale è stato approvato il bilancio.
A condizione che siano soddisfatti i requisiti dell’articolo 21 capoverso 1 e dell’articolo 23 capoverso 2 OIPrev, le società anonime, le società a garanzia limitata e le cooperative devono inoltrare spontaneamente all’AFC entro 30 giorni dall’approvazione dei conti i loro rapporti di gestione oppure un estratto firmato dei loro conti annuali unitamente alla dichiarazione secondo il modulo ufficiale (moduli 7, 103 o 110). Negli altri casi i documenti vanno presentati su richiesta dell’AFC. Non è previsto nessuno scambio automatico con le amministrazioni fiscali cantonali.
Domande e risposte sul pagamento dell'imposta preventiva
Per scritto tramite il modulo di contatto o telefonicamente alla Divisione Incasso & Dati dei partner al team competente.
No, dato che per l’imposta preventiva si applica il principio dell’autodichiarazione, la dichiarazione e il pagamento devono essere effettuati senza intimazione.
Il pagamento deve essere effettuato entro i termini stabiliti per legge mediante fattura QR o tramite bonifico all’indirizzo di pagamento.
Per scritto tramite il modulo di contatto o telefonicamente alla Divisione Incasso & Dati dei partner al team competente.
In caso di pagamento tardivo di imposte o tributi, è dovuto un interesse moratorio. Le basi legali pertinenti sono le seguenti:
Legge federale sull'imposta preventiva, art. 16 cpv. 2.I tassi d’interesse sono ora disciplinati in maniera uniforme nell’ordinanza del DFF concernente gli interessi moratori e rimuneratori su tasse e imposte (ordinanza del DFF sui tassi d’interesse).
Se l’importo del credito, gli interessi moratori e le spese di esecuzione sono stati interamente saldati, l’AFC provvederà a cancellare l’esecuzione dal rispettivo registro.
Domande & risposte sull richiedere il rimborso dell'imposta preventiva
La ricezione delle istanze di rimborso dell'imposta preventiva non viene confermata. Il tempo di elaborazione può richiedere diversi mesi, a dipendenza della quantità e della qualità delle istanze ricevute. Vi preghiamo di pazientare. Vi ringraziamo per la vostra comprensione.
È possibile consultare lo stato delle domande presentate online nell’ePortal.
Spiegazioni dello stato:
In corso: l’istanza non è ancora stata interamente completata dal richiedente e non è dunque ancora stata depositata presso l’AFC.
Presentata: l’istanza è stata ricevuta dall’AFC ed è in attesa d’essere trattata.
Terminato: l’istanza è stata elaborata. L’avviso di pagamento può essere scaricato.
Se tutti i documenti sono stati inviati correttamente, l’istanza potrà essere elaborata. In caso contrario e se sono necessari ulteriori documenti e/o informazioni vi contatteremo in ogni caso.
Per ogni voce che figura sulla richiesta deve allegare i conteggi dei redditi o un elenco dei titoli. Se i titoli sono depositati presso una banca estera, deve allegare il o i tax voucher (vedi circolare n. 21). Si prega di notare che se le informazioni e i documenti richiesti non vengono inviati in modo completo, l’istanza non potrà essere elaborata. Tuttavia, se necessario, verranno richieste ulteriori informazioni e documenti.
Vorremmo richiamare la sua attenzione sull’art. 64 cpv. 2 OIPrev (Ordinanza sull’imposta preventiva). «Un medesimo avente diritto
al rimborso può, di regola, presentare una sola istanza l’anno;» … Vi preghiamo quindi di raggruppare i redditi e di sottoporli una sola volta l’anno.La sua banca o il suo rappresentante ha probabilmente inoltrato una domanda di rimborso dell’imposta preventiva per suo conto e a suo nome. La preghiamo di contattare la sua banca o il suo rappresentante.
Le persone fisiche domiciliate in Svizzera devono richiedere il rimborso dell’imposta preventiva presso l’autorità fiscale del cantone in cui erano domiciliate alla fine dell’anno civile nel corso del quale è scaduta la prestazione imponibile (art. 30 LIP).
Le persone giuridiche con sede in Svizzera possono richiedere all'AFC il rimborso dell'imposta preventiva. Anche le persone giuridiche e fisiche con sede all'estero possono richiedere all'AFC il rimborso dell'imposta preventiva, a condizione che esista una convenzione per evitare la doppia imposizione (CDI). Può richiedere il rimborso dell’imposta preventiva direttamente online sul nostro sito web oppure tramite invio postale, trasmettendo all’AFC il modulo disponibile sul nostro sito Internet dopo averlo compilato tramite il software gratuito Snapform-Viewer.
I moduli disponibili sul nostro sito Internet sono costantemente aggiornati. Poiché solo le ultime versioni disponibili online sono accettate, vogliate sempre assicurarvi d’utilizzare l’ultima versione consultando il nostro sito. Se l’AFC costata che un modulo che gli è stato inviato non è conforme, questo sarà rifiutato (art. 64 cpv. 1 OIPrev).
Dato l’avanzare della digitalizzazione, i moduli cartacei vengono sostituiti gradualmente. Si consiglia pertanto di utilizzare la versione elettronica ogni qualvolta sia possibile. Troverete sul nostro sito internet (vedi indirizzo qui sotto) i collegamenti che vi permettono d’accedere alle applicazioni già esistenti.
Conformemente all’art. 29 cpv. 2 LIP, un’istanza di rimborso (modulo 25) può essere presentata al più presto dopo la fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.
Per i redditi dell’anno in corso, solo i richiedenti svizzeri possono domandare il rimborso per acconti tramite il modulo 21 se questo è inviato all’AFC prima della fine del terzo trimestre dell’anno in questione.
Vogliate comunque notare che, conformemente agli art. 65 e 65a OIPrev, certe condizioni devono essere soddisfatte. Per esempio, l’avente diritto deve rendere plausibile che il suo diritto al rimborso calcolato per l’intero anno è di almeno 4’000 franchi. Inoltre, chiunque ha ottenuto dei rimborsi per acconti è tenuto, nei tre mesi successivi alla fine dell’anno in questione, a presentare un’istanza per l’ammontare totale dell’imposta preventiva menzionando gli acconti ricevuti.
Il diritto al rimborso si estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP e art. 27 cpv. 1 LECF).
Per le successioni, il rimborso deve essere richiesto a nome del de cuius, fino alla data del decesso inclusa, alle autorità competenti (nel caso di una persona domiciliata in Svizzera, il Cantone di domicilio competente). Per le scadenze successive alla data del decesso, ogni erede deve richiedere individualmente il rimborso per la sua quota d’eredità all’autorità competente. (art. 58 OIPrev).
Se dei redditi da dividendi sono rivendicati per la prima volta su una partecipazione di più del 10 %, è necessario allegare all’istanza di rimborso una copia completa del contratto d’acquisto (oltre ai documenti consueti) (art. 48 LIP).
Domande e risposte sull'imposta federale diretta
L'imposta federale diretta è un'imposta sul reddito per le persone fisiche e un'imposta sull'utile per le persone giuridiche. I Cantoni stabiliscono e riscuotono questa imposta federale per conto della Confederazione e sotto la sua vigilanza.
Tutte le domande e risposte sul certificato di salario sono disponibili qui.
Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell'attestazione delle rendite.
Per domande tecniche sull’e-Certificato di salario la preghiamo di scrivere a
support-elohn-ssk(at)dvbern.ch o di telefonare al numero +41 31 378 24 27.Con il calcolatore fiscale dell’AFC è possibile calcolare facilmente l’imposta comunale, l’imposta cantonale, l’imposta federale e l’imposta ecclesiastica. Il calcolatore fiscale offre inoltre anche la possibilità di effettuare dei confronti tra comuni e cantoni o di recuperare i dati fiscali storici.
In un documento di lavoro l’AFC spiega i principi dell’imposizione delle criptovalute.
La preghiamo di rivolgersi al Servizio pubblicazioni AFC per e-mail: drucksachen(at)estv.admin.ch
Sì, occorre in ogni caso allestire un certificato di salario. Fanno eccezione i dipendenti oggetto di una procedura di conteggio semplificata con la Cassa di compensazione. Per questi dipendenti non occorre allestire un certificato di salario, poiché la Cassa di compensazione competente rilascia direttamente un certificato per i contribuenti.
Troverete tutte le informazioni relative alla procedura di conteggio semplificata sul sito internet della Segreteria di Stato dell’economia SECO.
I collaboratori devono almeno dichiarare gli importi previsti nel Promemoria N 2 / 2007. I datori di lavoro possono dedurre questi contributi direttamente dal salario. In caso contrario queste prestazioni devono essere indicate sul certificato di salario al punto 2.1 e devono essere assoggettate all’imposta.
La preghiamo di rivolgersi direttamente all’amministrazione fiscale cantonale.
Gli istituti di previdenza comunicano entro 30 giorni i rimborsi PPA all’AFC (Divisione Riscossione DPB) mediante il modulo WEF-Rz. L’AFC annota il rimborso nel registro PPA e le invia automaticamente l’estratto aggiornato del registro. Con l’estratto del registro e con il giustificativo relativo alle imposte pagate al momento del prelievo anticipato, può richiedere la restituzione delle imposte all’amministrazione fiscale cantonale che le ha riscosse. La richiesta di rimborso deve essere inoltrata alle autorità competenti entro tre anni a decorrere dal rimborso PPA.
Per l’applicazione del diritto a un caso specifico la preghiamo di rivolgersi all’amministrazione fiscale cantonale competente.
Per domande e richieste relative al rilascio di conteggi provvisori e definitivi, al ritiro di esecuzioni e alla cancellazione di attestati di carenza di beni, la preghiamo di rivolgersi alle autorità fiscali cantonali competenti. Ciò vale anche per il rilascio di certificati e attestati relativi allo stato dei pagamenti dell’imposta federale diretta ai fini di bandi di concorso pubblici (concorsi d’appalto) o della procedura di naturalizzazione in Svizzera. L’Amministrazione federale delle contribuzioni non tiene alcun registro delle persone fisiche e giuridiche tassate dai Cantoni e non ha accesso ai registri delle riscossioni, delle esecuzioni e degli attestati di carenza di beni tenuti dai Cantoni. Per l’applicazione del diritto a un caso specifico La preghiamo di rivolgersi all’amministrazione fiscale cantonale competente.
In determinate situazioni eccezionali, la legge federale sull’imposta federale diretta tiene conto di una situazione di bisogno personale o economica del contribuente. In questi casi o in caso di rigore economico temporaneo, ed entro i limiti dei motivi prescritti dalla legge, è possibile richiedere alle istanze cantonali competenti una facilitazione di pagamento o un condono dell’imposta (pagamenti rateali, moratoria). Per il resto, le imposte sono dovute senza condizioni, ai sensi della Costituzione e della legge. L’adempimento dell’obbligo fiscale non può pertanto essere condizionato da una determinata controprestazione dello Stato. Ciò significa inoltre che l’imposta federale diretta sarà utilizzata per finanziare la totalità dei compiti dello Stato, e che il contribuente non ha il diritto di scegliere una destinazione vincolata per il pagamento dell’imposta individuale dovuta.
Per l’applicazione del diritto a un caso specifico, La preghiamo di rivolgersi all’amministrazione fiscale cantonale competente.
Per l’applicazione del diritto a un caso specifico, la preghiamo di rivolgersi all’amministrazione fiscale cantonale competente e di attenersi alle prescrizioni formali e alle scadenze. In linea di principio, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione Diritto DPB) si occupa delle questioni giuridiche e fiscali nell’ambito dell’assicurazione e della previdenza del secondo e terzo pilastro della previdenza per la vecchiaia. La Divisione Diritto DPB verifica in particolare la forma e il contenuto dei modelli contrattuali degli assicuratori e delle fondazioni bancarie per il pilastro 3a (assicurazioni e accordi previdenziali) e procede alle pubblicazioni corrispondenti. Esamina anche i prodotti assicurativi del pilastro 3b dal punto di vista delle imposte dirette.
aggiornamenti annui: promemoria relativi all’imposizione alla fonte e panoramica delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni
aggiornamenti annui: Liste des assurances de capitaux susceptibles de rachat du pilier 3b
aggiornamenti annui: Liste des fournisseurs de produits reconnus en matière de prévoyance individuelle liée (3ème pilier a)
Domande e risposte sull'imposta alla fonte
L'imposta alla fonte è una tassa che viene detratta direttamente dal reddito. Le persone che sono residenti in Svizzera ma non hanno ancora un permesso di soggiorno permanente sono soggette all'imposta alla fonte. Lo stesso vale per le persone che non hanno un domicilio fiscale in Svizzera per il loro reddito. Questo include, per esempio, i pendolari transfrontalieri, i residenti settimanali, gli oratori e gli sportivi.
L'aliquota dell'imposta alla fonte dipende dal cantone e può quindi essere richiesta alle autorità fiscali cantonali.
I file delle tariffe disponibili sul nostro sito Internet sono concepiti solo per l’importazione nei sistemi di contabilità salariale (sistemi ERP). Può trovare informazioni sulla struttura di questi file sotto Tariffe dell'imposta alla fonte per i salari (documento «Struttura e formati di registrazione delle tariffe dell'imposta alla fonte per l'importazione nei sistemi di contabilità salariale») risp. sotto Tariffe dell'imposta alla fonte per altri redditi (documento «Struttura e formati di registrazione delle tariffe dell'imposta alla fonte applicabili ai redditi secondo la legge sul lavoro nero, ai redditi acquisiti a titolo di compensazione, alle rendite e alle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale nonché alle commissioni di riscossione ai fini dell'importazione nelle applicazioni specializzate»).
Le tariffe dell’imposta alla fonte «comprensibili» si possono trovare unicamente sui siti web delle diverse amministrazioni fiscali cantonali.
Può trovare le tariffe dell’imposta alla fonte del Cantone Ticino cliccando sul seguente link: https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/imposte-alla-fonte-1/tabelle-di-calcolo-dellimposta-alla-fonte.
Se tutta o parte dell’imposta alla fonte prelevata può essere rimborsata, compili questo modulo:
Il modulo compilato deve essere sottoposto alle autorità fiscali competenti dello Stato di residenza per certificare la residenza fiscale in questo Stato e per la presa di conoscenza della prestazione in capitale.
Il modulo con il timbro delle autorità fiscali competenti dello Stato di residenza può essere inviato all’amministrazione fiscale del Cantone dove si trova la sede dell’istituzione di previdenza professionale, allegandovi una copia del conteggio dell’istituzione di previdenza professionale e all’occorrenza altri documenti utili. Può trovare gli indirizzi delle autorità fiscali competenti al seguente link:
Sì. Deve richiedere all’amministrazione fiscale cantonale del Suo Cantone di domicilio una cosiddetta tassazione ordinaria ulteriore (TOU) entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione imponibile. Nell’ambito della TOU deve dichiarare tutti i proventi e gli elementi patrimoniali. In seguito riceverà una decisione di tassazione che stabilisce l’ammontare dell’imposta preventiva, che Le verrà rimborsato o computato all’imposta ordinaria; la prassi varia a seconda del Cantone. L’imposta alla fonte pagata sul reddito da attività lucrativa sarà chiaramente conteggiata. Un’eventuale differenza a Suo favore Le verrà pagata, e viceversa dovrà pagare un’eventuale differenza a favore delle autorità fiscali. Negli anni successivi e fino alla fine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte le autorità fiscali cantonali Le invieranno automaticamente i moduli per una tassazione ordinaria ulteriore.
Sì. Tuttavia a tale scopo deve richiedere fino al 31 marzo dell’anno successivo una tassazione ordinaria ulteriore presso l’amministrazione fiscale del Suo Cantone di domicilio. Le segnaliamo che in questo caso si tratta di un termine di perenzione non prolungabile: se la domanda è inoltrata troppo tardi non si può entrare nel merito. Negli anni successivi e fino alla fine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte le autorità fiscali cantonali Le invieranno automaticamente i moduli per una tassazione ordinaria ulteriore.
Le consigliamo di richiedere un nuovo calcolo dell’imposta alla fonte o una tassazione ordinaria ulteriore presso l’amministrazione fiscale del Suo Cantone di domicilio entro il 31 marzo dell’anno successivo (termine di perenzione).
Domande e riposte sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare
La tassa d'esenzione dall'obbligo militare si fonda sull'articolo 59 della Costituzione federale: «Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.» (cpv. 1) e «Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.» (cpv. 3).
Ulteriori informazioni sono disponibili in tedesco o francese.
Sono assoggettati alla tassa i cittadini svizzeri che
- a) per più di sei mesi non sono incorporati in una formazione dell’esercito né sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (ad es. sono inabili al servizio) o
- b) non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti in quanto obbligati al servizio.
Sono inoltre assoggettati alla tassa coloro che
- c) prestano servizio militare e sono prosciolti dall’obbligo di prestare tale servizio senza aver assolto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione computabili (più di 15 giorni mancanti);
- d) prestano servizio civile e sono prosciolti dall’obbligo di prestare tale servizio senza aver assolto il totale obbligatorio di giorni di servizio computabili (più di 25 giorni mancanti).
Questa nuova «tassa d’esenzione finale» è riscossa per la prima volta dall’anno di assoggettamento 2020.
Per determinare se tale tassa è dovuta, le tasse d’esenzione versate e gli anni di esenzione legale sono convertiti in giorni di servizio.
La durata dell’assoggettamento alla tassa dipende dalla durata dell’obbligo di prestare servizio militare. Quest’ultimo decorre al più presto dall’inizio dell’anno in cui l’assoggettato al servizio compie 19 anni e si estingue al più tardi alla fine dell’anno in cui compie 37 anni. Durante questo periodo le persone non incorporate (ad es. le persone inabili al servizio) devono pagare 11 annualità della tassa. Le persone che prestano servizio (i militari e i civilisti) devono pagare la tassa d’esenzione se nell’anno di assoggettamento non prestano alcun giorno di servizio o ne prestano meno di 16 (militari) o meno di 26 (civilisti).
La tassa ammonta al 3 per cento del reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 400 franchi. Per gli assoggettati il reddito soggetto alla tassa corrisponde in linea di principio al reddito imponibile secondo la legislazione sull’imposta federale diretta, fermo restando che la tassa è dovuta anche su tutti i proventi realizzati all’estero.
La tassa è ridotta in funzione del numero totale dei giorni di servizio militare o civile prestati sino alla fine dell’anno di assoggettamento. La riduzione è di un decimo per 50–99 giorni di servizio militare (o 75–149 giorni di servizio civile) e di un altro decimo per ogni periodo supplementare di 50 giorni di servizio militare (o 75 giorni di servizio civile) o per una frazione dello stesso.
Per le persone tenute a prestare servizio di protezione civile, la tassa calcolata ai sensi della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare è ridotta del 4 per cento per ogni giorno di servizio computabile. I giorni di servizio di protezione civile (ad es. istruzione di base o reclutamento) sono anch’essi presi in considerazione, per la prima volta dall’anno di assoggettamento 2021.
Vengono considerati solo i giorni di servizio computabili.
La modifica dell’ordinanza sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare entrata in vigore il 1° gennaio 2021 ha permesso di attuare la mozione Müller 14.3590 «Diritto di riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare, durante tutto il periodo di servizio per i militi della protezione civile». I quadri superiori della protezione civile (sottufficiali superiori e ufficiali) continuano a prestare il servizio di protezione civile fino al compimento del 40°anno d’età. I giorni di servizio di protezione civile prestati dopo il termine dell’obbligo di assoggettamento vengono compensati con il rimborso proporzionale della tassa d’esenzione. Questo rimborso è effettuato d’ufficio dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile. Vengono presi in considerazione i giorni di protezione civile prestati sia durante che dopo la fine dell’assoggettamento alla tassa. Chi ha prestato complessivamente 275 giorni di servizio di protezione civile riceve il rimborso della totalità delle tasse d’esenzione. La formula usata per calcolare il rimborso è riportata nella relativa decisione dell’autorità cantonale competente per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
A causa di una carenza di effettivi a livello cantonale, il prolungamento può essere disposto al più tardi sino alla fine del 2025 tramite una modifica cantonale della legge sulla protezione civile. Si applica solo ai militari di truppa e ai sottufficiali della protezione civile. I giorni di servizio di protezione civile prestati tra il 2021 e il 2025 vengono indennizzati con il rimborso proporzionale della tassa d’esenzione. Questo rimborso è effettuato d’ufficio dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile. Vengono presi in considerazione i giorni di protezione civile prestati sia durante che dopo la fine dell’assoggettamento alla tassa. Chi ha prestato complessivamente 275 giorni di servizio di protezione civile riceve il rimborso di tutte le tasse d’esenzione. La formula di calcolo esatta è riportata nella relativa decisione di restituzione dell’autorità cantonale competente per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
Servizio militare
Se, per svariati motivi, il servizio militare annuale non può essere prestato in modo completo, si è assoggettati alla tassa. Il servizio militare è considerato prestato e assolto se sono stati adempiuti più di 15 giorni di servizio. Chi ha prestato 10–15 giorni di servizio, deve la metà della tassa. I militari che prestano meno di 10 giorni di servizio devono la totalità della tassa.Servizio civile
Il servizio civile è considerato non prestato se a partire dall’anno successivo a quello della decisione d’ammissione al servizio civile non vengono prestati annualmente almeno 26 giorni. Chi ha prestato meno di 26, ma almeno 14 giorni di servizio, deve la metà della tassa. Chi presta meno di 14 giorni di servizio deve la totalità della tassa.Il rimborso di una o più tasse d’esenzione è effettuato soltanto dopo che è stato prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio. In linea di massima, il rimborso è effettuato d’ufficio. Tuttavia, il diritto al rimborso può anche essere fatto valere presentando una domanda scritta all’autorità del Cantone che ha riscosso la tassa. La domanda deve essere corredata del libretto di servizio e contenere il numero del conto postale o il numero IBAN (conto bancario). Il diritto si prescrive in cinque anni dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio..
Link agli indirizzi delle autorità cantonali competenti per l’esazione della tassa
Le persone che intendono soggiornare all’estero per più di dodici mesi senza interruzione sono tenute a inoltrare una domanda di congedo per l’estero. I militari e le persone non incorporate (ad es. le persone inabili al servizio) devono presentare quanto prima al comando di circondario cantonale una domanda di congedo per l’estero. I militi della protezione civile devono presentare la domanda al Centro regionale competente. L’autorizzazione è rilasciata solo se tutte le tasse d’esenzione dall’obbligo militare dovute sono state pagate. Occorre inoltre pagare le tasse d’esenzione per l’anno della partenza e i tre anni successivi che si trascorreranno all’estero.
Le persone inabili al servizio militare o di protezione civile hanno la possibilità di prestare un servizio personale. Dette persone devono comunicare per scritto la loro volontà.
Le persone inabili al servizio che percepiscono una rendita o un assegno per grandi invalidi dall’assicurazione per l’invalidità (AI) o dalla Suva sono esentate dalla tassa. Questa regola si applica altresì alle persone inabili al servizio che non ricevono un assegno per grandi invalidi, ma adempiono una delle due esigenze minime necessarie per la concessione di tale assegno. Anche i non udenti rientrano nella categoria delle suddette persone. Inoltre è esentato dalla tassa chi consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, al netto delle deduzioni, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti.
La tassa si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dalla fine dell’anno civile successivo all’anno in cui la tassazione dell’imposta federale diretta è cresciuta in giudicato. La tassa stabilita sulla base di una dichiarazione speciale si prescrive in cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno di assoggettamento. La sospensione e l’interruzione della prescrizione non possono differire tale termine di oltre cinque anni. Se ne deduce che il termine di prescrizione assoluto è di dieci anni.
Il gettito della tassa non è a destinazione vincolata. Dopo detrazione di un emolumento di riscossione del 20 per cento a favore dei Cantoni, esso confluisce nella cassa generale della Confederazione.
Nel 2021 l’importo totale delle tasse pagate dagli assoggettati ammontava a circa 183 milioni di franchi.
Nello stesso anno, sono stati rimborsati complessivamente 13,2 milioni di franchi ai militari e ai civilisti che hanno adempiuto il totale obbligatorio dei giorni di servizio.
Le questioni legate all’indennità per perdita di guadagno sono di competenza dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Domande e risposte sulle tasse di bollo
Le tasse di bollo federali sono tributi riscossi dalla Confederazione su determinate operazioni nell'ambito dello scambio di atti giuridici, in particolare sull'emissione e sul commercio di titoli, vale a dire sulla costituzione e circolazione di capitali nonché sui pagamenti dei premi d’assicurazione.
Domande e risposte sul pagamento delle tasse di bollo
No. Attualmente non è possibile trasmettere i moduli per via elettronica (ovvero per posta elettronica). La presentazione di moduli in formato cartaceo rimane necessaria. I nostri partner sono tuttavia liberi di firmare i documenti in formato digitale, ma devono comunque inviarli per Posta sotto forma cartacea.
In alternativa, i moduli 9 e 9 FL possono essere presentati online tramite il nostro portale elettronico. Poiché la nostra offerta digitale è in continua evoluzione, vi consigliamo di controllare il nostro sito web per gli aggiornamenti.
No, l’AFC non tiene un elenco dei negoziatori di titoli.
La richiesta di assoggettamento quale negoziatore di può essere effettuata comodamente online tramite il nostro ePortal. A tal fine è necessaria la preventiva registrazione all'ePortal.
Se la tassa totale dovuta nell’anno civile non supera i CHF 5'000, il modulo 9 9 FL può essere inoltrato annualmente (Circolare n. 12 n. marg. 54).
Sì, ogni negoziatore di titoli deve tenere un registro delle negoziazioni (Circolare n. 12 n. marg. 56). Il registro delle negoziazioni può essere conservato anche in forma digitale.
Sì, in questo caso il negoziatore di titoli domiciliato in Svizzera è responsabile della tenuta del registro delle negoziazioni e del pagamento della tassa di bollo.
Sì, ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 lett. b n. 2 LTB un consulente in investimenti attivo nella compravendita di documenti imponibili (ad es. azioni, obbligazioni, quote di investimenti collettivi di capitale o prodotti strutturati) è considerato un negoziatore di titoli.
In linea di principio, ogni creazione o aumento del valore nominale (a titolo oneroso o gratuito) dei diritti di partecipazione è soggetto alla tassa di bollo di emissione. L'art. 6 LTB disciplina le eccezioni. In particolare, ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. h LTB, le prestazioni dei soci, il cui importo non supera complessivamente un milione di franchi, non soggiacciono alla tassa di bollo di emissione se i diritti di partecipazione sono emessi a titolo oneroso. Ciò non vale quindi per gli aumenti gratuiti, che sono integralmente assoggettati alla tassa di bollo di emissione.
Quanto ai diritti di partecipazione emessi nell’ambito del margine di variazione del capitale secondo gli articoli 653s segg. del Codice delle obbligazioni (CO), il credito fiscale sorge allo scadere della sua validità, ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. f LTB.
Secondo l’art. 9 cpv. 3 LTB gli importi versati alla società nell’ambito di un margine di variazione del capitale soggiacciono alla tassa di bollo di emissione soltanto nella misura in cui superano i rimborsi di capitale effettuati nell’ambito del suddetto margine di variazione (importo netto). La tassa di bollo di emissione deve quindi essere dichiarata alla fine del margine di variazione del capitale ed è dovuta 30 giorni dopo la fine del trimestre in cui è sorta.
Conformemente all’art. 6 cpv. 1 lett. k LTB, la franchigia in caso di risanamento di CHF 10 milioni può essere fatta valere solo in presenza di un risanamento aperto o tacito. Il beneficio derivante dal risanamento deve imperativamente essere compensato con le perdite (eliminazione di perdite). In questo caso non è possibile costituire riserve da apporti di capitale.
Domande e risposte sul rendiconto delle tasse di bollo
Per scritto tramite il modulo di contatto o telefonicamente alla Divisione Incasso & Dati dei partner al team competente.
No, dato che per le tasse di bollo si applica il principio dell’autodichiarazione, la dichiarazione e il pagamento devono essere effettuati senza intimazione.
Il pagamento deve essere effettuato entro i termini stabiliti per legge mediante fattura QR o tramite bonifico all’indirizzo di pagamento.
Per scritto tramite il modulo di contatto o telefonicamente alla Divisione Incasso & Dati dei partner al team competente.
In caso di pagamento tardivo di imposte o tributi, è dovuto un interesse moratorio. Le basi legali pertinenti sono le seguenti:
Legge federale sulle tasse di bollo, art. 29.I tassi d’interesse sono ora disciplinati in maniera uniforme nell’ordinanza del DFF concernente gli interessi moratori e rimuneratori su tasse e imposte (ordinanza del DFF sui tassi d’interesse).
Se l’importo del credito, gli interessi moratori e le spese di esecuzione sono stati interamente saldati, l’AFC provvederà a cancellare l’esecuzione dal rispettivo registro.
Domande e risposte sul scambio automatico di informazioni SAI
Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali. Finora circa 100 Stati, tra cui tutti gli importanti centri finanziari come pure la Svizzera, si sono hanno deciso di adottare questo standard.
L'obiettivo dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) è quello di incrementare la trasparenza fiscale e impedire l’evasione fiscale transfrontaliera.

In breve ─ Scambio Automatico di Informazioni (SAI) Lo standard prevede che determinate banche, veicoli di investimento collettivo e società di assicurazione raccolgano informazioni finanziarie sui clienti fiscalmente residenti all’estero. Tali informazioni comprendono tutti i tipi di reddito da capitale e il saldo dei conti.
Le informazioni vengono trasmesse all'AFC, che a sua volta le trasmette alle autorità fiscali estere competenti per i clienti. La trasparenza della procedura mira a impedire che all’estero vengano occultati capitali finanziari sottratti al fisco.
La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI è responsabile del coordinamento e della gestione strategica nelle questioni finanziare e fiscali internazionali. L'elenco degli Stati partner con cui la Svizzera ha sottoscritto un accordo che prevede l'introduzione dello scambio automatico di informazioni si trova perciò sul sito Internet della SFI. L'AFC è responsabile dell’applicazione dello scambio automatico di informazioni.
Le basi legali l'applicazione dello scambio automatico di informazioni in Svizzera sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017 affinché dal 2017 venissero raccolti i dati e nel 2018 si scambiassero le prime informazioni.
Le informazioni relative ai conti finanziari conformemente allo standard comune di comunicazione (SCC):
- informazioni concernenti l’identificazione
- informazioni concernenti il conto
- informazioni concernenti le finanze
Per più dettagli: sezione 2, cpv. 2 MCAA [RS 0.653.1 - Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014] ; capitolo 1.3.2 della direttiva de l’AFC.
In entrambi i sensi. In principio, la Svizzera conclude solo accordi che prevedono uno scambio reciproco (eccezione: i paesi che hanno rinunciato a ricevere dei dati). La lista degli Stati partner con i quali la Svizzera ha firmato un accordo per l’introduzione del SAI è disponibile sul sito web della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.
Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente a fini fiscali (cfr. art. 22 Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale [RS 0.652.1]).
Informazioni: cfr. 2a domanda.
Gli istituti finanziari svizzeri trasmettono all’AFC le informazioni entro un termine di sei mesi dalla fine dell’anno civile interessato (cfr. art. 15, cpv. 1 LSAI [RS 653.1]). Le informazioni devono essere scambiate tra l’AFC e le autorità competenti degli Stati partner entro nove mesi dalla fine dell’anno civile al quale si riferiscono (cfr. sezione 3, cpv. 3 MCAA [RS 0.653.1 - Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014]).
Domande e risposte sul rendicontazioni Paese per Paese (CbCR)
Il 5 ottobre 2015, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha pubblicato, nel quadro del progetto volto a contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS), un rapporto sulla documentazione dei prezzi di trasferimento e sulla rendicontazione Paese per Paese (rapporto sull’azione 13). Il rapporto prevede l’attuazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (Country-by-country-reporting; CbCR). Si tratta di uno standard minimo che tutti gli Stati membri dell’OCSE e del G20 si sono impegnati ad applicare.
La rendicontazione Paese per Paese contiene dati, distinti per Stato e territorio, relativi alla ripartizione mondiale della cifra d’affari e delle imposte pagate nonché altri indicatori del gruppo di imprese multinazionali. La rendicontazione Paese per Paese fornisce anche dati sulle principali attività economiche degli enti costitutivi del gruppo di imprese multinazionali.
Le società madri residenti in Svizzera dei gruppi di imprese multinazionali, il cui fatturato supera i 900 milioni di franchi svizzeri, sono tenute ad allestire una rendicontazione Paese per Paese e a trasmetterla all’AFC. L’AFC trasmette le rendicontazioni automaticamente alle autorità competenti degli Stati partner e le mette a disposizione delle amministrazioni fiscali cantonali in cui sono residenti gli enti costitutivi dello stesso gruppo di imprese multinazionali.
La lista degli Stati partner con cui la Svizzera ha sottoscritto un accordo CbCR è pubblicata sul sito Internet della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI. L’AFC è responsabile dell’applicazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese.
Le basi legali per l’applicazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese sono entrate in vigore il 1° dicembre 2017. La presentazione delle rendicontazioni Paese per Paese è diventata obbligatoria per i periodi fiscali che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2018. Il primo scambio regolare è stato effettuato nel 2020. Gli enti notificanti sono tenuti a iscriversi spontaneamente presso l'AFC. L’iscrizione deve avvenire al più tardi 90 giorni dopo la fine del periodo fiscale oggetto della rendicontazione. La rendicontazione Paese per Paese deve essere trasmessa all’AFC al più tardi 12 mesi dopo l'ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione.
No, non esiste un obbligo di notifica in Svizzera, vale a dire che le filiali di gruppi stranieri domiciliati in Svizzera non sono tenute a comunicare all'AFC quale società del gruppo presenterà il rapporto Paese per Paese. Occorre distinguere tra l'obbligo di notifica dell'entità che redige il rapporto ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1, della LSRPP (di norma la società madre del gruppo).
No, la registrazione annuale non è necessaria. Non appena l'azienda è registrata nel portale e ha utilizzato il codice d'invito, può presentare il rapporto CbC online per gli anni successivi senza aver bisogno di registrarsi ancora.
Sì, i gruppi aziendali possono designare l'amministratore per la gestione delle operazioni CbCR direttamente nel portale. In questo caso, il codice d’invito generato nel portale durante la registrazione deve essere trasmesso al fornitore di servizi. Inserendo il codice nel portale, la persona responsabile del fornitore di servizi riceverà i diritti di amministratore e potrà inviare il rapporto CbC per la persona giuridica. Ulteriori informazioni sulla registrazione e sul trasferimento dei dati sono disponibili sul nostro sito web.
No, i fornitori di servizi non ricevono l'accesso al portale dall'AFC. La registrazione come entità di rendicontazione e l'invio di rapporti a scopo di test è possibile solo per le aziende soggette all'obbligo di CbCR.
No, il rapporto CbC può essere inviato solo online tramite il portale e deve soddisfare i requisiti delle linee guida tecniche (l'invio è possibile solo in formato XML).
No, le aziende dichiaranti devono preparare il report CbC in formato XML in conformità con le linee guida tecniche e inviarlo tramite il portale.
La guida tecnica è disponibile sul nostro sito web. Se non riesce a risolvere il problema, può inviare un'e-mail a info-cbcr@estv.admin.ch.
Oltre alle basi legali, possono essere d’aiuto le linee guida dell'OCSE e il documento "Common mistakes made by MNEs in preparing CbC reports" (anch'esso pubblicato dall'OCSE). Entrambi i documenti sono consultabili sul nostro sito web. Altrimenti, potete scrivere un'e-mail a info-cbcr@estv.admin.ch.
Sì, in questo caso il gruppo deve essere deregistrato, altrimenti il processo di richiamo verrà avviato dopo la data di scadenza per la presentazione. Per la deregistrazione, è necessaria una documentazione (conti annuali consolidati) che confermi il mancato raggiungimento della soglia di fatturato. La domanda di cancellazione (compresi i documenti di supporto) può essere inoltrata tramite il sito info-cbcr@estv.admin.ch. L'AFC rilascerà una conferma scritta della deregistrazione. Se il gruppo raggiunge o supera nuovamente la soglia di fatturato in una data successiva, è necessario inviare nuovamente un rapporto CbC. In questo caso, il team AIA deve essere informato tramite info-cbcr@estv.admin.ch in modo che il gruppo possa essere nuovamente attivato nel portale.
Se il rapporto accettato nel portale contiene errori, è necessario inviare immediatamente una correzione del rapporto secondo le direttive indicate nella guida tecnica.
Domande e risposte sulla GIR
La GIR è una relazione redatta dalle imprese interessate sulla base delle norme tipo GloBE. Serve come strumento di trasparenza fiscale e fornisce alle autorità fiscali dati dettagliati sull'effettiva imposizione fiscale dei gruppi di imprese multinazionali. Grazie a queste informazioni è possibile verificare il rispetto dell'aliquota minima del 15% prevista delle norme tipo GloBE.
La GIR deve essere presentata dai gruppi il cui fatturato annuo consolidato è stato pari ad almeno 750 milioni di euro in due degli ultimi quattro esercizi finanziari e che sono soggetti alle norme svizzere in materia di imposizione minima.
Lo scambio internazionale della GIR avrà luogo per la prima volta nel 2026 per gli esercizi finanziari a partire dal 2024. L'elenco degli Stati partner con cui avviene lo scambio di informazioni è pubblicato sul sito web della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SIF.
La GIR relativa all'esercizio 2024 deve essere presentata all'AFC entro e non oltre il 30 giugno 2026, se l'esercizio termina il 31.12.2024. Per gli anni successivi, la GIR deve essere presentata entro 15 mesi dalla fine dell'esercizio.
No. La GIR non è una dichiarazione dei redditi, ma una dichiarazione informativa. La presentazione della GIR non esonera quindi le imprese dalla presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa e viceversa. La GIR e la dichiarazione dei redditi integrativa sono soggette a disposizioni diverse dell’ordinanza sull'imposizione minima. La GIR serve all'adempimento dell'obbligo di informazione e non a garantire l'imposizione minima globale o l'obbligo fiscale integrativo.
No. La registrazione alla GIR rimane valida, a meno che non vengano apportate modifiche che incidono sull'obbligo di presentare la dichiarazione GIR del gruppo aziendale.
No. La GIR deve essere obbligatoriamente trasmessa in formato XML secondo lo schema prescritto dall'OCSE. Non sono accettati altri formati.
No. L'AFC non offre alcuno strumento di conversione. Le aziende devono utilizzare le proprie applicazioni interne o ricorrere a un fornitore di servizi esterno.
Le domande tecniche relative al formato XML possono essere inviate all'AFC tramite il modulo di contatto.
Ogni modifica dello status che influisce sull'obbligo di presentare la dichiarazione GIR deve essere comunicata all'AFC. L'AFC rilascia una conferma scritta di cancellazione se l'azienda non è più soggetta all'obbligo GIR in Svizzera.
Se in un secondo momento l'azienda dovesse tornare a essere soggetta all'obbligo GIR, sarà necessario presentare nuovamente una GIR. In tal caso, è necessario informare l'AFC all'indirizzo info-gir@estv.admin.ch affinché l'azienda possa essere nuovamente abilitata alla GIR.
È necessario presentare una GIR corretta.
Domande e risposte sull'assistenza amministrativa e giudiziaria
Nelle relazioni internazionali la Svizzera scambia informazioni in materia fiscale attraverso l’assistenza amministrativa e giudiziaria.
- Lo scambio di informazioni tra autorità fiscali avviene mediante l’assistenza amministrativa, che si basa su convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni (CDI), accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale («Tax Information Exchange Agreement», TIEA) e sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa (MCAA).
- Lo scambio di informazioni tra autorità giudiziarie avviene mediante l’assistenza giudiziaria, che si basa sulla legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (assistenza in materia penale, AIMP), sull’accordo antifrode (AAF) e sulla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS).
La Divisione per lo scambio d’informazioni in materia fiscale (SEI) è competente per le procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria nell’ambito di accordi fiscali internazionali.
Domande e riposte sulla normativa FATCA
FATCA è l’acronimo di «Foreign Account Tax Compliance Act». Si tratta di una normativa unilaterale statunitense che si applica a tutti i Paesi del mondo. Essa obbliga gli istituti finanziari esteri a fornire alle autorità fiscali statunitensi informazioni sui conti americani o a prelevare un’imposta sui conti in questione.
L’Accordo FATCA (v. domanda 3) obbliga gli istituti finanziari svizzeri (v. domanda 10) a notificare annualmente all’Internal Revenue Service (IRS), l’autorità fiscale statunitense, i conti contenenti indizi statunitensi e i conti di istituti finanziari non partecipanti per gli anni 2015 e 2016 (v. domanda 4). Prima di notificare le informazioni sul conto, l’istituto finanziario deve ottenere il consenso dal cliente interessato. Se tale consenso non è concesso, saranno notificate le informazioni aggregate sul conto. Una notifica di questo tipo (anonima) comprende il numero totale e il valore complessivo di tutti i conti statunitensi per cui non è stata fornita la dichiarazione di consenso (per il testo completo cfr. art. 3 Accordo FATCA). Basandosi su queste notifiche aggregate, l’IRS può presentare all’AFC domande raggruppate, affinché siano resi noti i conti per i quali non è stata fornita la dichiarazione di consenso. In questo modo spetta all’AFC fornire le informazioni che l’istituto finanziario non aveva trasmesso mediante notifica diretta a causa del mancato consenso. Nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa, l’AFC verifica se sono soddisfatti i requisiti relativi all’obbligo di notifica. Allo stesso tempo, la procedura di assistenza amministrativa garantisce il diritto di essere sentiti. Ciò significa che le persone legittimate a ricorrere hanno la possibilità di esprimersi in merito e di opporsi alla trasmissione delle informazioni (per il testo completo cfr. art. 5 Accordo FATCA).
Le domande raggruppate FATCA si basano sull’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA (Accordo FATCA, RS 0.672.933.63) e sulla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI CH-US, RS.0672.933.61). L’applicazione dell’Accordo FATCA è disciplinata dalla legge federale sull’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (legge FATCA, RS 672.993.6). Sono inoltre applicabili a titolo sussidiario la legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF, RS 651.1) e l’ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale (OAAF, RS 651.11).
Le domande raggruppate FATCA comprendono i conti bancari, ma anche i contratti assicurativi e le partecipazioni al capitale proprio e di terzi con indizi statunitensi. Per i conti privati sono considerati indizi statunitensi la cittadinanza statunitense (luogo di nascita negli USA incluso), la residenza e l’indirizzo postale o del domicilio negli Stati Uniti oppure un numero di telefono statunitense (per il testo completo cfr. allegato I n. II B. 1 Accordo FATCA). Per i conti commerciali vale ad esempio come indizio la costituzione della società secondo il diritto americano o l’ubicazione della sede legale negli Stati Uniti. Sono ugualmente soggetti all’obbligo di notifica i conti delle cosiddette NFFE passive (di cui le società di sede sono un tipico esempio), con uno o più soggetti controllanti che sono cittadini americani o residenti negli Stati Uniti (per il testo completo cfr. allegato I n. IV. Accordo FATCA). Per gli anni 2015 e 2016, sono compresi anche i conti di istituti finanziari non partecipanti (NPFFI). Sono designate come NPFFI anche le società che hanno omesso di dichiarare il loro status FATCA nei confronti dell’istituto finanziario.
Le domande raggruppate FATCA possono comprendere conti finanziari gestiti al 30 giugno 2014 o aperti successivamente. Una regola particolare si applica ai conti di NPFFI (v. domanda 4) che devono essere notificati solo per il 2015 e il 2016.
L’Accordo FATCA obbliga la Svizzera a trasmettere all’IRS le informazioni richieste entro otto mesi dalla ricezione di una domanda raggruppata (art. 5 n. 3 lett. c Accordo FATCA). Per questo motivo la procedura di assistenza amministrativa deve essere effettuata rapidamente e si applicano termini brevi (ad es. il termine legale di 10 giorni concesso all’istituto finanziario per inoltrare le informazioni richieste). Se l’AFC non può rispettare il termine di otto mesi, è possibile che l’istituto finanziario sia obbligato a riscuotere l’imposta alla fonte (v. domanda 20).
Come menzionato nella risposta alla domanda 2, l’istituto finanziario ha l’obbligo di inviare all’IRS le notifiche aggregate. Ciò dà all’IRS la possibilità di presentare domande raggruppate all’AFC. Alla ricezione di una domanda raggruppata, l’AFC ordina all’istituto finanziario di fornirgli le informazioni richieste entro dieci giorni. In seguito l’istituto finanziario rimane a disposizione dell’AFC per eventuali ragguagli. A partire da questa fase l’istituto finanziario è eventualmente coinvolto in una procedura di contestazione (v. domanda 17). Se l’AFC non può trasmettere le informazioni richieste entro il termine di otto mesi (v. domanda 6), è possibile che l’istituto finanziario sia obbligato a riscuotere l’imposta alla fonte (v. domanda 20).
Come menzionato nella risposta alla domanda 2, l’autorità fiscale statunitense IRS, l’autorità fiscale statunitense, può presentare all’AFC domande raggruppate che si basano sulle notifiche aggregate degli istituti finanziari. Nella procedura di assistenza amministrativa il ruolo dell’IRS si limita alla richiesta e alla ricezione delle informazioni richieste. Bisogna fare una netta distinzione fra la procedura di assistenza amministrativa svizzera e la procedura fiscale statunitense. Nella procedura di assistenza amministrativa la persona interessata può opporsi unicamente alla trasmissione dei propri dati, avvalendosi del fatto che non siano soddisfatte le condizioni previste dall’Accordo FATCA per prestare assistenza amministrativa (v. anche domanda 17). In ultima analisi spetta all’IRS valutare se qualcuno è veramente soggetto all’imposta negli USA.
La Divisione per lo scambio d'informazioni in materia fiscale (SEI) è responsabile dell’elaborazione delle domande raggruppate FATCA. Dopo la ricezione di una domanda raggruppata, l’AFC ordina all’istituto finanziario, mediante decreto di edizione, di fornirle le informazioni richieste entro dieci giorni. Inoltre l’AFC informa in merito alla ricezione di una domanda raggruppata mediante pubblicazione sul questo sito Internet (v. Comunicazioni) e nel Foglio federale. Le persone legittimate a ricorrere hanno la possibilità di prendere posizione in merito alla trasmissione dei loro dati ed eventualmente di contestare gli indizi statunitensi esistenti, entro 20 giorni a decorrere dalla pubblicazione (v. domande 16 e 17). In seguito l’AFC emana una decisione finale in merito alla prestazione di assistenza amministrativa. Se la persona legittimata a ricorrere comunica un recapito svizzero all’AFC, la decisione finale le verrà inviata direttamente. In caso contrario, l’AFC renderà nota la decisione finale mediante pubblicazione sul proprio sito Internet e nel Foglio federale. Se non è stato presentato ricorso (v. domanda 18) o se la decisione di assistenza amministrativa dell’AFC è stata confermata dal Tribunale amministrativo federale, l’AFC trasmette all’IRS le informazioni richieste e la procedura è quindi conclusa.
Per istituto finanziario s’intende un ente di custodia, un ente di deposito, una società d’investimento o una società d’assicurazione specifica (cfr. art. 2 n. 1 (7) Accordo FATCA). Pertanto non si definiscono come istituti finanziari solo le banche.
Per ogni conto interessato l’istituto finanziario fornisce all’AFC un pacchetto di dati contenente una documentazione in pdf, un file SEI XML e un file FATCA XML. La documentazione in pdf comprende tra l’altro i documenti relativi all’apertura del conto e gli estratti conto. La documentazione in pdf e il file SEI XML sono utilizzati dall’AFC per trattare il caso e per verificare se sono soddisfatte le condizioni per prestare assistenza amministrativa. Il file FATCA XML è quello che deve essere trasmesso all’IRS (per il contenuto del file v. domanda 12). Entrambi gli altri file (documentazione in pdf e file SEI XML) non vengono trasmessi all’IRS.
L’AFC trasmette all’IRS il file FATCA XML ricevuto dall’istituto finanziario. La trasmissione dei dati avviene tramite IDES (International Data Exchange Service), una piattaforma per lo scambio delle informazioni soggette alla normativa FATCA. Il file FATCA XML contiene dati sul titolare del conto (nome e indirizzo) e sul conto stesso (numero di conto, stato del conto e proventi, ad es. interessi e dividendi).
Nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa FATCA vengono comunicati all’IRS solo le informazioni contenute nel file FATCA XML. Se l’IRS necessita di informazioni più dettagliate su un conto, deve richiederle presentando all’AFC una domanda di assistenza amministrativa separata (supplementare) disciplinata dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI CH-US, RS 0.672.933.61). In questo caso si applica il principio dell’assistenza amministrativa secondo cui le informazioni richieste devono essere presumibilmente pertinenti per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata.
I titolari di conto che non hanno acconsentito a una notifica diretta del conto da parte dell’istituto finanziario saranno informati dall’istituto finanziario (che allegherà una lettera dell’AFC) in merito al fatto che nel loro caso i dati sul conto saranno trasmessi all’IRS in forma aggregata, e che la notifica aggregata può permettere all’IRS di richiedere informazioni specifiche sul conto mediante una domanda raggruppata (riguardo al contenuto di tali informazioni v. domanda 12). L’AFC informa le persone interessate in merito alla ricezione di una domanda raggruppata mediante pubblicazione sul proprio sito Internet (cfr. comunicazioni) e nel Foglio federale.
Se una persona non è sicura di rientrare o meno in una determinata domanda raggruppata FATCA, può rivolgersi all’istituto finanziario o all’AFC. Se si rivolge all’AFC deve provare la propria identità e fornire dati concreti (nome dell’istituto finanziario, numero di conto ecc.) in modo tale che l’AFC possa stabilire se la persona rientra in una domanda raggruppata. Una domanda di questo tipo può essere inviata all’AFC per e-mail o per posta al seguente indirizzo:
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione per lo scambio d’informazioni in materia fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berna
amtshilfe.usa(at)estv.admin.chUna persona legittimata a ricorrere ha la possibilità di presentare all’AFC una presa di posizione in merito alla prevista trasmissione dei propri dati, entro 20 giorni a decorrere dalla pubblicazione della domanda raggruppata (art. 12 cpv. 1 lett. c legge FATCA). Se si desidera ricevere direttamente la decisione finale (presa nell’ambito della prestazione di assistenza amministrativa), occorre comunicare all’AFC un recapito svizzero. Riguardo alla contestazione di indizi statunitensi si rimanda alla domanda 17.
Le prese di posizione possono essere inviate all’AFC per e-mail o per posta al seguente indirizzo:
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione per lo scambio d’informazioni in materia fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berna
amtshilfe.usa(at)estv.admin.chUna persona interessata può fare valere di non essere un soggetto statunitense presentando le prove necessarie, conformemente all’allegato I n. II. B. 4. Accordo FATCA (cfr. articolo 8 legge FATCA). In caso di contestazione degli indizi statunitensi nel corso di una procedura di assistenza amministrativa, l’AFC ordina alla persona interessata di presentare (se non lo ha già fatto) le prove necessarie anche al proprio istituto finanziario. Allo stesso tempo l’AFC ordina alla persona interessata di inviarle una lettera ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 legge FATCA, in cui l’istituto finanziario interessato dichiara se, sulla base della documentazione, avrebbe escluso la persona interessata dalla notifica aggregata qualora l’istituto finanziario avesse ricevuto in tempo la documentazione. Se la contestazione dello status di soggetto statunitense ha un esito positivo, l’AFC non fornisce alcuna assistenza amministrativa.
Contro la decisione finale si può presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla ricezione della decisione (art. 5 n. 3 lett. b Accordo FATCA). Il Tribunale amministrativo federale decide in qualità di unica e ultima istanza di ricorso. Ciò significa che la decisione del Tribunale amministrativo federale è definitiva e che non si può adire il Tribunale federale.
Fintanto che la procedura di assistenza amministrativa è ancora pendente, si può acconsentire alla trasmissione dei dati sul conto in qualsiasi momento. Occorre tuttavia fare una distinzione fra la dichiarazione di consenso alla notifica diretta da parte dell’istituto finanziario e una dichiarazione di consenso alla notifica dei dati sul conto da parte dell’AFC nell’ambito di una procedura di assistenza amministrativa. Se la persona interessata acconsente alla trasmissione dei dati sul conto nel corso di una procedura di assistenza amministrativa, l’AFC notifica il conto all’IRS in risposta alla domanda raggruppata ricevuta. Se la persona interessata dichiara all’istituto finanziario il proprio consenso affinché quest’ultimo proceda a una notifica diretta, l’istituto finanziario notifica ogni anno – fino alla revoca di tale dichiarazione di consenso – i dati sul conto direttamente all’IRS e non (più) in forma aggregata. Per questo motivo il conto non è (più) incluso nelle domande raggruppate FATCA. Il consenso dichiarato all’istituto finanziario non implica una notifica diretta retroattiva per gli anni precedenti. È dunque possibile che la persona interessata continui a essere oggetto di domande raggruppate FATCA (per gli anni di notifica precedenti).
Come menzionato alle domande 6 e 7, l’AFC ha l’obbligo di trasmettere all’IRS le informazioni richieste entro otto mesi a decorrere dalla ricezione di una domanda raggruppata (cfr. art. 5 n. 3 lett. c Accordo FATCA). Se non riesce a rispettare questo termine, l’AFC deve metterne al corrente l’istituto finanziario interessato e l’IRS. In tal caso l’istituto finanziario ha l’obbligo di riscuotere le imposte alla fonte laddove le disposizioni esecutive dal ministero delle finanze statunitense lo richiedono. Questo obbligo inizia dopo otto mesi dalla ricezione della domanda raggruppata e finisce il giorno in cui l’AFC trasmette le informazioni richieste all’IRS (per il testo completo cfr. art. 7 n. 2 Accordo FATCA; art. 16 cpv. 1 e 2 legge FATCA). L’istituto finanziario versa annualmente all’IRS le imposte alla fonte prelevate in un anno civile, conformemente al diritto statunitense applicabile (art. 16 cpv. 3 legge FATCA).
Exchange of information on request (EOIR)
A. In generale
Nel 2009 il G20 ha incaricato il Forum globale di attuare rapidamente lo standard internazionale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. Contestualmente, la Svizzera ha ritirato la propria riserva sull’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE e, come deciso dal Consiglio federale, ha adottato il relativo standard. Ha quindi negoziato diverse nuove Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) o modificato quelle esistenti integrandovi una clausola di assistenza amministrativa conforme allo standard dell’OCSE.
A livello internazionale
Nel caso in cui la Svizzera e un altro Stato abbiano concluso una CDI, è tale convenzione a disciplinare l’assistenza amministrativa e a definire le condizioni dello scambio di informazioni. Di fatto, l’assistenza amministrativa prestata dalla Svizzera è regolamentata principalmente mediante le CDI.
Gli Stati che non hanno concluso una CDI tra loro hanno provveduto a siglare un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreements; TIEA), che contempla unicamente lo scambio di informazioni fiscali su domanda.
La Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (MAC) costituisce lo strumento multilaterale più completo in questo ambito e prevede diverse forme di cooperazione volte a contrastare l’evasione e la frode fiscale.
Infine l’assistenza amministrativa si fonda anche su strumenti appartenenti al cosiddetto «soft law», che nel caso specifico comprende i commentari e le disposizioni non vincolanti, i quali costituiscono nel loro insieme degli standard internazionali (art. 26 del Modello dell’OCSE).
A livello nazionale
In Svizzera gli strumenti principali che regolano la procedura di assistenza amministrativa sono la legge del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF; RS 651.1) e la relativa ordinanza (OAAF; RS 651.11). In aggiunta, sempre che la LAAF non disponga altrimenti, è applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
Conformemente all’articolo 1 capoverso 1 LAAF, tale legge disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa nello scambio di informazioni su domanda secondo le CDI e secondo altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale.
Gli articoli delle Convenzioni internazionali che disciplinano l’assistenza amministrativa e sono conformi allo standard internazionale stabiliscono a partire da quale anno fiscale l’assistenza amministrativa è applicabile, in generale a partire dal 1° gennaio dell’anno fiscale successivo all’entrata in vigore del protocollo di modifica della relativa Convenzione.
Il diritto di essere sentiti, sancito dall’articolo 29 capoverso 2 della Costituzione federale, deve essere rispettato in tutte le procedure di assistenza amministrativa prima che le informazioni vengano trasmesse alle autorità estere. In via eccezionale, se le condizioni previste all’articolo 21a LAAF sono soddisfatte, le persone interessate vengono messe al corrente della domanda soltanto dopo la trasmissione delle informazioni alle autorità estere (v. anche la domanda 5 nella parte B qui di seguito).
Inoltre l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) informa anche le altre persone legittimate a ricorrere che non rientrano formalmente nella domanda di assistenza amministrativa (art. 14 cpv. 2 LAAF). La notifica non deve essere messa in atto in maniera tale da impedire o ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.
B. Approfondimento
La procedura ha inizio con la presentazione di una domanda da parte dell’autorità competente estera all’AFC, che si occupa poi di verificare se le condizioni di entrata nel merito della domanda sono soddisfatte.
Le autorità estere possono richiedere diverse informazioni al fine di chiarire la situazione fiscale dei loro contribuenti e adempiere lo scopo della domanda.
Si tratta nello specifico di informazioni bancarie (ad es. estratti conto e documenti relativi all’apertura dei conti), informazioni relative a società svizzere (ad es. dichiarazioni delle imposte, bilanci e conti economici, in particolare se occorre verificare i prezzi di trasferimento) e informazioni personali (ad es. dichiarazioni delle imposte e indirizzi, nel caso di accertamenti relativi alla residenza fiscale).
La raccolta delle informazioni si fonda su una decisione di consegna delle informazioni notificata al detentore delle stesse (art. 9–12 LAAF: banche, società, amministrazioni fiscali cantonali ecc.) che è immediatamente esecutiva. Il detentore delle informazioni ha l’obbligo di trasmettere le informazioni richieste all’AFC sotto comminatoria di una multa.
Se la persona interessata o legittimata a ricorrere è domiciliata in Svizzera, l’AFC la informa direttamente in merito agli elementi essenziali della domanda (art. 14 cpv. 1 LAAF). Se risiede all’estero, l’AFC chiede al detentore delle informazioni di procedere alla notifica di tale persona (art. 14 cpv. 3 LAAF). Qualora ciò non fosse possibile, l’AFC informa direttamente la persona residente all’estero se è consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato o se l’autorità competente acconsente esplicitamente a questo modo di procedere (art. 14 cpv. 4 LAAF). Infine, nel caso in cui non fosse possibile contattare la persona interessata o legittimata a ricorrere, l’AFC la informa della domanda mediante pubblicazione nel Foglio federale (art. 14 cpv. 5 LAAF).
In via eccezionale, conformemente all’articolo 21a LAAF, l’AFC può informare della domanda le persone legittimate a ricorrere soltanto dopo la trasmissione delle informazioni all’autorità richiedente. A tal fine, l’autorità richiedente deve rendere verosimile che l’informazione preliminare vanificherebbe lo scopo dell’assistenza amministrativa e il buon esito della sua inchiesta.
L’AFC emana una decisione finale nella quale figurano le informazioni che intende trasmettere all’autorità richiedente (art. 19 LAAF). Questa decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF). In materia di diritto pubblico, è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale federale contro una decisione del TAF, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell’articolo 84 capoverso 2 della legge sul Tribunale federale.
Se le persone interessate acconsentono a trasmettere le informazioni, firmano una dichiarazione di consenso (art. 16 LAAF). Una volta ottenuta la dichiarazione di consenso da parte di tutte le persone interessate o legittimate a ricorrere, l’AFC trasmette le informazioni all’autorità competente senza emettere una decisione finale, terminando cosi la procedura.
Se l’AFC entra nel merito della domanda, una volta conclusa la procedura di notifica (crescita in giudicato della decisione finale o dichiarazione di consenso alla procedura semplificata), l’AFC trasmette le informazioni richieste. Nel quadro della trasmissione delle informazioni all’autorità richiedente, l’AFC richiama quest’ultima, in particolare, sull’obbligo di rispettare i principi di specialità e di confidenzialità.
In caso contrario, se l’AFC non entra nel merito della domanda, non trasmetterà alcuna informazione allo Stato richiedente, ma lo informerà di questa decisione e gli comunicherà la chiusura della procedura.
Come gli altri Paesi, anche la Svizzera può richiedere informazioni alle autorità estere (art. 22 LAAF). In questo caso, le autorità fiscali interessate presentano la loro domanda di assistenza amministrativa internazionale alla Divisione per lo scambio d'informazioni in materia fiscale (SEI, in seno all’AFC). Quest’ultima esamina la domanda e decide se sono soddisfatte le condizioni secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della Convenzione applicabile. Se le condizioni sono soddisfatte, la SEI inoltra la domanda alla competente autorità estera e segue la procedura di assistenza amministrativa fino alla sua conclusione. Il ricorso contro le domande svizzere di assistenza amministrativa internazionale non è ammesso.
Domande e riposte sullo scambio spontaneo di informazioni
Domande generali
La Svizzera in quanto Stato membro dell’OCSE ha ratificato la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa, MAC), entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2017.
Dal 1° gennaio 2018 le parti contraenti della MAC si scambiano le informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l’amministrazione o per l’applicazione delle loro legislazioni interne relative alle imposte considerate nella MAC (art. 4 MAC). L’articolo 7 MAC sancisce le situazioni in cui le informazioni sono scambiate spontaneamente, ossia senza domanda preliminare.
Lo scambio spontaneo di informazioni è stato attuato per la prima volta nel quadro del progetto OCSE-G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), più precisamente nell’ambito degli accordi fiscali preliminari (ruling fiscali), che presentano un rischio di erosione della base imponibile o di trasferimento degli utili. L’azione 5 del piano d’azione BEPS ha permesso di definire lo scambio spontaneo di notifiche di ruling come standard minimo. Lo scopo è evitare le pratiche fiscali dannose e rafforzare la trasparenza fra gli Stati interessati. Per questi motivi la Svizzera scambia spontaneamente compendi di ruling con gli Stati partner della MAC.
Lo scambio di informazioni su domanda implica lo scambio di informazioni effettuato dalle autorità fiscali sulla base di una domanda di assistenza amministrativa. La base legale è costituita dagli accordi bilaterali (convenzioni per evitare le doppie imposizioni; CDI) e dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa (art. 5 in combinato disposto con l’art. 4 MAC).
Lo scambio spontaneo di informazioni (SIA) avviene senza richiesta o senza domanda preliminare. Le informazioni vengono dunque scambiate spontaneamente fra le autorità fiscali quando lo Stato informatore presume un possibile interesse da parte di un altro Stato. La base giuridica è costituita dall’articolo 7 MAC. Le condizioni relative all’attuazione della procedura di assistenza amministrativa interna sono definite nella legge sull’assistenza amministrativa fiscale (art. 22a LAAF) e nell’ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale (art. 5 segg. OAAF).
Nell’ambito dello scambio automatico di informazioni gli Stati partner mettono regolarmente a disposizione dati sui conti finanziari, ma anche rendicontazioni Paese per Paese, senza domanda preliminare. La procedura è disciplinata dalla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI).
Secondo l’articolo 8 OAAF, per accordo fiscale preliminare s’intende un’informazione, una conferma o una garanzia di un’amministrazione delle contribuzioni se:
- è fornita dall’amministrazione delle contribuzioni a un contribuente;
- concerne le conseguenze fiscali di una fattispecie descritta dal contribuente; e
- il contribuente può farvi affidamento.
Uno scambio spontaneo di informazioni relativo a questi accordi fiscali preliminari avviene nei casi previsti dall’articolo 9 OAAF.
In presenza di un accordo fiscale preliminare, deve essere eseguito uno scambio spontaneo di informazioni con le autorità competenti degli Stati di sede della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo (art. 10 cpv. 1 OAAF). Gli altri casi in cui deve essere eseguito uno scambio spontaneo sono disciplinati all’articolo 10 capoverso 2 OAAF.
Tuttavia la Svizzera scambia gli accordi fiscali preliminari solo con i Paesi che hanno altresì ratificato la Convenzione sull’assistenza amministrativa (MAC). Poiché gli USA non l’hanno ancora ratificata, attualmente (stato: maggio 2021), ad esempio, non vi è alcuno scambio spontaneo di informazioni con gli Stati Uniti.
Dal 1° gennaio 2018, la Svizzera scambia spontaneamente notifiche di ruling con gli Stati partner, mentre la ricezione dei moduli trasmessi dagli Stati partner è cominciata già il 1° gennaio 2017.
Lo scambio spontaneo di informazioni riguarda le informazioni sui ruling fiscali anticipati ai sensi degli articoli 8 e 9 dell'Ordinanza sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (OAAF; RS 651.11), elencati nell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b-l, paragrafo 2 e paragrafo 3.
Per ulteriori informazioni, consultare:
- Articolo 7 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (MAC; RS 0.652.1);
- Articoli 22a e seguenti della Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF; RS 651.1);
- Articoli 8 e 9 OAAF
Lo scambio spontaneo è limitato agli stati membri del MAC. Lo scambio tra gli stati membri si basa sulla reciprocità. I trasferimenti spontanei attraverso la Svizzera avvengono dal 1° gennaio 2018. Tuttavia, la ricezione dei moduli inviati dagli stati partner è iniziata già il 1° gennaio 2017.
L'elenco di tutti gli stati membri e la rispettiva data di entrata in vigore per i singoli stati sono disponibili nel MAC.
Le parti contraenti si scambieranno tutte le informazioni che possono essere rilevanti ai fini dell'applicazione o dell'esecuzione della loro legislazione nazionale per quanto riguarda le imposte coperte dal MAC. Dal punto di vista della Svizzera, lo scambio spontaneo di informazioni avverrà, tra l'altro, per quanto riguarda l'imposta sul reddito e l'imposta sul patrimonio, comprese l'imposta sugli utili, l'imposta sulle plusvalenze e l'imposta sul capitale. Per ulteriori informazioni consultare l'articolo 2, paragrafi 1 e 4, e l'allegato A del MAC.
Le autorità fiscali sono tenute a raccogliere i ruling che amministrano e che sono soggetti allo scambio spontaneo di informazioni. Le informazioni da trasmettere sono elencate nell'articolo 11 dell’OAAF.
L'AFC deve trasmettere agli stati partner le informazioni relative ai ruling emessi tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2016 entro dodici mesi dal 1° gennaio 2018.
Se le informazioni da scambiare riguardano un “ruling” emesso dopo il 1° gennaio 2017, l'AFC deve trasmetterle agli stati partner entro tre mesi dal ricevimento.
Domande sulla procedura
Le informazioni elencate all’articolo 11 OAAF devono essere registrate in maniera veritiera e completa sulla piattaforma SIA in un modulo web. Successivamente devono essere trasmesse alla Divisone per lo scambio di informazioni in materia fiscale (SEI).
Gli uffici competenti delle amministrazioni fiscali cantonali e dell’AFC hanno l’obbligo di fornire spontaneamente e regolarmente le informazioni al SEI, ma al più tardi entro 60 giorni a decorrere dall’emissione dell’accordo fiscale preliminare (cfr. art. 12 OAAF). L’autorità fiscale competente decide se fare compilare il modulo web al contribuente o se compilarlo direttamente.
Dopo la registrazione del ruling nell’ambito di una notifica di ruling (compendio) sulla piattaforma SIA, la persona interessata assoggettata all’obbligo fiscale è informata in merito allo scambio spontaneo di informazioni previsto (art. 22b LAAF; garanzia del diritto di essere sentiti). Inoltre, il SEI concede alla persona interessata un termine di dieci giorni per acconsentire alla trasmissione delle informazioni o per sollevare eventuali obiezioni e/o per consultare gli atti. Se la persona interessata acconsente entro il termine, le informazioni sono trasmesse agli Stati interessati dall’accordo fiscale preliminare, e la procedura viene portata a termine senza emanare una decisione finale.
Se la persona interessata trasmette una presa di posizione, questa sarà esaminata dal SEI dopo consultazione con l’amministrazione fiscale cantonale competente o con l’AFC; la notifica da trasmettere verrà modificata di conseguenza. In tal caso il SEI informa nuovamente la persona interessata in merito alla prevista trasmissione ai sensi dell’articolo 22b LAAF. Allo stesso tempo si richiede nuovamente alla persona interessata di dare il suo consenso.
Se la persona interessata non acconsente alla trasmissione delle informazioni, l’AFC (SEI) emana una decisione finale conformemente all’articolo 17 LAAF. La decisione finale può essere impugnata presentando ricorso entro 30 giorni al Tribunale amministrativo federale (art. 19 LAAF in combinato disposto con gli art. 44 segg. PA in combinato disposto con l’art. 31 LTAF).
Die Benutzung von SIA zur Erfassung der auszutauschenden Rulingmeldungen setzt die Registrierung auf dem EFD Portal mit einem CH-Login voraus. Bitte klicken Sie dazu hier. Aktivieren Sie ebenfalls den 2. Login-Faktor. Auf dem EFD Portal können Sie Ihren Einladungscode über die Schaltfläche «Einladungscode einlösen» oben links einlösen, um Zugriff auf SIA zu erhalten.
Falls Sie bereits über myTaxWorld Zugriff auf SIA hatten, folgen Sie bitte der Anleitung hier.
Non appena una notifica di ruling è registrata in maniera definitiva sulla piattaforma SIA, può essere modificata solo dal SEI. Se la notifica non è ancora stata trasmessa all’estero, può essere effettuata una modifica nel corso della procedura di notifica ai sensi dell’articolo 22b LAAF. I cambiamenti di circostanze o gli errori possono essere sottoposti al SEI in qualità di obiezioni entro 10 giorni a decorrere dalla ricezione dell’informativa.
In caso di cambiamenti della situazione, ad esempio se dopo una notifica scambiata con gli Stati interessati emerge che anche altri Stati sono interessati da una transazione, occorre effettuare una comunicazione rettificativa sulla piattaforma SIA. La comunicazione rettificativa deve essere registrata dagli uffici competenti delle amministrazioni fiscali cantonali e dell’AFC. Prima di essere trasmessa agli Stati partner interessati come notifica contrassegnata, la comunicazione rettificativa segue la stessa procedura di una nuova notifica di ruling.
Domande sulla sentenza fiscale
Sebbene sussista solo per un breve lasso di tempo, l’accordo fiscale preliminare è valido per il periodo fiscale in questione e soddisfa pertanto le condizioni di cui all’articolo 8 OAAF. Se rientra anche in una delle categorie di cui all’articolo 9 OAAF, l’accordo fiscale preliminare è sottoposto allo scambio spontaneo di informazioni.
Qualora l’accordo fiscale preliminare annullato si rivelasse non rilevante ai fini della tassazione del contribuente, le informazioni non saranno trasmesse oppure dovranno prima essere rettificate conformemente all’articolo 14 OAAF. È considerato non rilevante ai fini della tassazione un accordo fiscale preliminare annullato dopo un breve lasso di tempo, in particolare nel caso in cui le autorità fiscali competenti avrebbero proceduto alla tassazione anche senza un accordo fiscale preliminare previamente ottenuto (ad es. concessione di uno statuto di holding).
Per contro, se l’accordo fiscale preliminare offre un certo margine di discrezionalità (ad es. la fissazione di un prezzo di trasferimento per la cessione di un diritto immateriale), e se la tassazione è effettuata nonostante l’annullamento dell’accordo fiscale preliminare, quest’ultimo deve essere considerato rilevante ai fini della tassazione, e le informazioni trasmesse non devono pertanto essere rettificate.
Non appena un contribuente può far valere ipoteticamente un accordo fiscale preliminare, deve essere eseguita una notifica spontanea (principio della tutela fittizia della buona fede), a condizione che siano disponibili i dati necessari per la trasmissione (ad es. che le società del gruppo e i loro Stati di sede siano già noti). Eventualmente si può procedere a una rettifica successiva conformemente all’articolo 14 OAAF.
Attualmente la Svizzera non esegue alcuno scambio spontaneo di notifiche di ruling, poiché gli USA non hanno ancora ratificato la Convenzione sull’assistenza amministrativa (MAC; stato: maggio 2021). Ciononostante, un ruling fiscale soggetto allo scambio spontaneo di informazioni, che oltre ad altri Stati partner concerne anche gli USA, deve essere registrato sulla piattaforma SIA. Ciò vale anche per gli accordi fiscali preliminari che riguardano esclusivamente gli USA.
Un tale accordo fiscale preliminare va registrato due volte separatamente nell’applicazione specifica SIA. Nei dati di base delle due notifiche di ruling, in una versione, nella voce «Appartiene a» si seleziona il Cantone competente e, nell’altra versione, l’AFC («Switzerland»). In quest’ultima versione appare anche la voce «Gestito da» che richiede di selezionare l’autorità, alla quale dovrà essere inviata la notifica di ruling registrata (solitamente si tratta anche di «Switzerland», così la notifica sarà inviata all’AFC).

Domande sul messaggio di sentenza e sull'applicazione specialistica (ePortal)
Le notifiche di ruling possono essere registrate nell’applicazione specifica SIA e inviate direttamente all’amministrazione fiscale cantonale. Per ottenere l’accesso all’applicazione specifica SIA e ai contribuenti corrispondenti, bisogna innanzitutto creare un profilo utente personale nell’ePortal (ottenendo l’autentificazione a due fattori; cfr. link). Successivamente bisogna inserire un codice di invito nell’ePortal (link), che permette di accedere all’applicazione specifica SIA e ai contribuenti corrispondenti. Nell’ePortal il riquadro «SIA» appare solo quando l’utente è riuscito a inserire almeno un codice di invito e il secondo fattore di accesso è stato attivato. Per ogni conto è possibile inserire un numero illimitato di codici di invito nell’ePortal; di conseguenza sull’applicazione specifica SIA si può gestire un numero illimitato di contribuenti.
Una notifica di ruling può essere registrata nell’applicazione specifica SIA cliccando sul segno bianco «più» che si trova tutto a sinistra nella colonna blu «Dati sull’accordo fiscale preliminare».
La preghiamo di chiudere l’applicazione specifica SIA e di disconnettersi dall’ePortal (logout). Poi cancelli la cache del browser e riprovi a riconnettersi utilizzando un altro browser, ad esempio Chrome, Firefox o Edge.
Se il problema persiste, contatti l’helpdesk al numero +41 58 461 61 11 o via e-mail: spontane.amtshilfe@estv.admin.ch.
Al momento del login nell’ePortal clicchi su «Password dimenticata?» e risponda alle domande di sicurezza. Se non è in grado di rispondere correttamente alle domande, deve registrarsi nuovamente nell’ePortal utilizzando un altro indirizzo e-mail. Se non desidera registrarsi con un altro indirizzo di posta elettronica, contatti l’helpdesk al numero +41 58 461 61 11.
La preghiamo di richiedere un codice di invito direttamente presso l’amministrazione fiscale cantonale del Cantone di domicilio del contribuente. Se l’accordo fiscale preliminare («ruling») è stato concluso con l’AFC, voglia richiedere il codice di invito per telefono al numero +41 58 484 90 73 oppure per e-mail all’indirizzo: ruling.dvs@estv.admin.ch. Nell’ePortal può inserire il codice di invito cliccando sul pulsante «Utilizza un codice di invito» (in alto a sinistra) per ottenere l’accesso all’applicazione specifica SIA. Le segnaliamo che i codici di invito sono validi solo 30 giorni. Dopo questo termine il codice di invito non può più essere utilizzato e occorre richiederne uno nuovo.
L’applicazione specifica SIA è integrata nell’ePortal ed è accessibile solo su questo portale.
Per motivi di sicurezza, l’accesso all’applicazione specifica SIA sull’ePortal necessita dell’attivazione dell’autentificazione a due fattori.
Effettui l’accesso all’ePortal (login). Nelle impostazioni del Suo profilo in alto a destra può attivare e disattivare le notifiche.
L’applicazione specifica SIA è stata integrata nell’ePortal che ha sostituito myTaxWorld/PAMS.
Domande e risposte sulle statistiche fiscali
L'AFC procura oltre due terzi delle entrate totali della Confederazione. Una panoramica generale è contenuta nella pubblicazione «Statistica fiscale - In breve». Sono inoltre disponibili le statistiche dettagliate sull'imposta sul valore aggiunto (in francese) e sull'imposta federale diretta (in francese), nonché una compilazione dettagliata di tutte le entrate fiscali federali con un'ampia prospettiva temporale (in francese).
Sulla base dei dati dell'imposta federale diretta (francese), l'AFC compila statistiche sulla distribuzione del reddito e della sostanza in Svizzera.
Il giorno della libertà fiscale (sito in francese) è il primo giorno dell'anno in cui per determinati redditi non si devono più pagare le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito. Riflette l'onere fiscale medio nei capoluoghi cantonali svizzeri.
Domande e riposte sulla politica fiscale
Le informazioni sulle votazioni federali in materia fiscale sono pubblicate alla rubrica Votazioni sul sito del Dipartimento federale delle finanze DFF.
Le procedure di consultazione e le indagini conoscitive in corso e quelle concluse sono elencate sul sito Internet della Cancelleria federale (vi si trovano anche i documenti relativi ai progetti di legge): consultazioni e indagini conoscitive del DFF.
L'AFC incarica regolarmente partner esterni di preparare perizie e rapporti (in francese) su temi di politica fiscale. I collaboratori dell'AFC scrivono regolarmente rapporti su temi di politica fiscale, che non riflettono necessariamente le posizioni ufficiali dell'Ufficio, del Dipartimento o del Consiglio federale.
Domande e riposte per i rappresentanti dei media
Patrick Teuscher
Capo Comunicazione AFCNadine Ellis
Specialista comunicazione AFCAdrian Grob
Specialista comunicazione AFCIn virtù della clausola di confidenzialità iscritta nelle CDI, l’AFC non ha il diritto di fornire ulteriori informazioni rispetto a quelle già pubblicate per iscritto.
In linea di principio, l’assistenza amministrativa è confidenziale. Per poter concedere alle persone interessate il diritto di essere sentite, l’AFC deve talvolta sospendere la clausola di confidenzialità affinché esse possano indicare un indirizzo di corrispondenza in Svizzera. A questo indirizzo l’AFC potrà quindi inviare, ad esempio, una decisione finale che potrà essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.
A causa della clausola di confidenzialità iscritta nelle CDI, l’AFC non può fornire ulteriori informazioni rispetto a quelle già pubblicate per iscritto.
Al seguente link sono disponibili numerose statistiche fiscali.
Nel quadro di procedimenti penali in ambito di IVA, imposta preventiva, tasse di bollo e assistenza amministrativa internazionale, l’AFC emana decreti penali, decisioni penali e decisioni d’abbandono. Per saperne di più
Domande e riposte dell'AFC
L'AFC procura la maggior parte delle entrate della Confederazione e fornisce un importante contributo al finanziamento dei compiti pubblici. Riscuote in modo efficiente ed equo l'imposta sul valore aggiunto, l’imposta federale diretta, l'imposta preventiva e altri tributi.
L'AFC elabora atti normativi in ambito di diritto fiscale e, d’intesa con i Cantoni, attua l'armonizzazione formale delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
Informa sulle questioni fiscali nazionali e fornisce il suo contributo per un buon clima fiscale e per l'evoluzione della fiscalità.
È inoltre responsabile dell’applicazione dei trattati internazionali per evitare le doppie imposizioni e delle procedure di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. Infine riscuote per altri Stati le imposte alla fonte convenute in accordi internazionali e allestisce la statistica fiscale svizzera. Video sui compiti dell'AFC.
L'AFC rivolge l'attenzione ai gruppi di utenti, ovvero i contribuenti. Offrirà quindi le proprie prestazioni, per quanto possibile, solo per via elettronica. Le operazioni «di massa» verranno gradualmente digitalizzate. Gran parte delle procedure saranno automatizzate e quindi non richiederanno più l'intervento manuale. Il tempo guadagnato in tal modo sarà impiegato per esaminare a fondo gli altri casi che a causa della loro crescente complessità richiedono sempre più tempo. Strategia e obiettivi dell'AFC.