Forniture e prestazioni di servizi a imprese di trasporto aereo

Secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 della Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) sono esenti dall'imposta determinate forniture e prestazioni di servizi a imprese che esercitano a titolo commerciale il trasporto aereo (traffico di trasporto e traffico charter), nella misura in cui le loro attività nei voli internazionali, esenti, superino quelle nel traffico aereo interno, imponibili all'aliquota normale. Ciò vale per le forniture alle imprese di trasporti aerei con sede all'estero così come a quelle con sede in territorio svizzero enumerate nell'elenco.

Sono esenti dall'imposta le forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili, così come degli oggetti installati in tali aeromobili o degli oggetti che servono al loro funzionamento. Ciò vale anche per le forniture di beni destinati al rifornimento degli aeromobili, così come per le prestazioni di servizi effettuate per i bisogni immediati di tali aeromobili e del loro carico. Giusta l'articolo 53 capoverso 1 lettera e LIVA è esente d'imposta l'importazione di beni per i quali le operazioni sul territorio svizzero sono parimenti esenti dall'imposta.

Si tratta in particolare delle seguenti operazioni risp. controprestazioni:

  • fornitura di carburanti e lubrificanti;
  • fornitura per la ristorazione a bordo;
  • fornitura diretta all'aeromobile di stoviglie e posate monouso, carta igienica, ecc.;
  • fornitura di giornali e riviste distribuiti ai passeggeri all'interno dell'aeromobile;
  • pulizia, sbrinamento, rimorchio di aeromobili;
  • prestazioni nell'ambito della sicurezza aerea e della sorveglianza dello spazio aereo;
  • tasse aeroportuali tipo:
    • tasse di decollo e d'atterraggio;
    • tasse passeggeri;
    • tasse foniche;
    • tasse cargo;
    • tasse per le prestazioni aeree;
    • tasse di rifornimento carburanti.

Consigliamo ai prestatori di aggiungere sulla fattura la seguente indicazione: «esente dall'imposta in conformità dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA».

Il diritto all'esenzione d'imposta per le operazioni effettuate nell'ambito dei trasporti aerei dev'essere comprovato. Valgono come prove per esempio: incarichi o contratti scritti e copie di fatture come pure documenti di pagamento, contenenti informazioni su nomi e ditte, indirizzi e dati dettagliati su genere ed utilizzazione delle prestazioni fornite.

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Ultima modifica 27.10.2016

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