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Qui trovate tutte le informazioni sullo scambio automatico di informazioni (SAI) a fini fiscali: le basi legali, il servizio online SAI o le istruzioni per la trasmissione dei dati SAI.
Ai fini dello SAI, le banche, i veicoli di investimento collettivo e le società assicurative raccolgono informazioni su generi di redditi da capitale e sui saldi concernenti i conti dei clienti con sede fiscale all’estero.
Le informazioni sono trasmesse tramite l’ePortal all’AFC, che a sua volta le inoltra alle autorità fiscali all’estero.
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Domande e risposte sul scambio automatico di informazioni SAI
Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali. Finora circa 100 Stati, tra cui tutti gli importanti centri finanziari come pure la Svizzera, si sono hanno deciso di adottare questo standard.
L'obiettivo dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) è quello di incrementare la trasparenza fiscale e impedire l’evasione fiscale transfrontaliera.
Lo standard prevede che determinate banche, veicoli di investimento collettivo e società di assicurazione raccolgano informazioni finanziarie sui clienti fiscalmente residenti all’estero. Tali informazioni comprendono tutti i tipi di reddito da capitale e il saldo dei conti.
Le informazioni vengono trasmesse all'AFC, che a sua volta le trasmette alle autorità fiscali estere competenti per i clienti. La trasparenza della procedura mira a impedire che all’estero vengano occultati capitali finanziari sottratti al fisco.
La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI è responsabile del coordinamento e della gestione strategica nelle questioni finanziare e fiscali internazionali. L'elenco degli Stati partner con cui la Svizzera ha sottoscritto un accordo che prevede l'introduzione dello scambio automatico di informazioni si trova perciò sul sito Internet della SFI. L'AFC è responsabile dell’applicazione dello scambio automatico di informazioni.
Le basi legali l'applicazione dello scambio automatico di informazioni in Svizzera sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017 affinché dal 2017 venissero raccolti i dati e nel 2018 si scambiassero le prime informazioni.
Le informazioni relative ai conti finanziari conformemente allo standard comune di comunicazione (SCC):
- informazioni concernenti l’identificazione
- informazioni concernenti il conto
- informazioni concernenti le finanze
Per più dettagli: sezione 2, cpv. 2 MCAA [RS 0.653.1 - Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014] ; capitolo 1.3.2 della direttiva de l’AFC.
In entrambi i sensi. In principio, la Svizzera conclude solo accordi che prevedono uno scambio reciproco (eccezione: i paesi che hanno rinunciato a ricevere dei dati). La lista degli Stati partner con i quali la Svizzera ha firmato un accordo per l’introduzione del SAI è disponibile sul sito web della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.
Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente a fini fiscali (cfr. art. 22 Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale [RS 0.652.1]).
Informazioni: cfr. 2a domanda.
Gli istituti finanziari svizzeri trasmettono all’AFC le informazioni entro un termine di sei mesi dalla fine dell’anno civile interessato (cfr. art. 15, cpv. 1 LSAI [RS 653.1]). Le informazioni devono essere scambiate tra l’AFC e le autorità competenti degli Stati partner entro nove mesi dalla fine dell’anno civile al quale si riferiscono (cfr. sezione 3, cpv. 3 MCAA [RS 0.653.1 - Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014]).
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Ultima modifica 13.01.2025