Tassa d'esenzione dall'obbligo militare TEO

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare TEO

La tassa d'esenzione dall'obbligo militare è riscossa dai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione. La competenza di riscuotere la tassa spetta all’autorità della tassa del Cantone in cui l’assoggettato è domiciliato o notificato conformemente alle prescrizioni militari o del servizio civile il 31 dicembre dell’anno di assoggettamento.

Qui troverete tutte le informazioni utili sul tema della tassa d'esenzione dall'obbligo militare: assoggettamento, durata e riduzione, contatti con gli uffici cantonali responsabili della tassa d'esenzione e tasso di cambio per il calcolo della tassa.


Ulteriori informazioni sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare sono disponibili in tedesco francese.



Temi ricorrenti sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

La tassa d'esenzione dall'obbligo militare in breve

L'a tassa d'esenzione dall'obbligo militare si fonda sull'articolo 59 della Costituzione federale: «Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.» (cpv. 1) e «Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.» (cpv. 3).

Ulteriori informazioni sono disponibili in tedesco o francese.

Domande & riposte sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

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dall'obbligo militare TEO
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3003 Berna

Area protetta

La vigilanza della Confederazione in materia di riscossione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare è esercitata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, sotto la direzione del Dipartimento federale delle finanze DFF. La tassazione e l’esazione, nonché il rimborso della tassa d’esenzione dall’obbligo militare sono effettuati dalle competenti autorità cantonali.

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Ultima modifica 25.05.2023

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