Ulteriori informazioni sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare sono disponibili in tedesco o francese.
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La tassa d'esenzione dall'obbligo militare è riscossa dai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione. La competenza di riscuotere la tassa spetta all’autorità della tassa del Cantone in cui l’assoggettato è domiciliato o notificato conformemente alle prescrizioni militari o del servizio civile il 31 dicembre dell’anno di assoggettamento.
Qui troverete tutte le informazioni utili sul tema della tassa d'esenzione dall'obbligo militare: assoggettamento, durata e riduzione, contatti con gli uffici cantonali responsabili della tassa d'esenzione e tasso di cambio per il calcolo della tassa.
Temi ricorrenti sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare
La tassa d'esenzione dall'obbligo militare in breve
L'a tassa d'esenzione dall'obbligo militare si fonda sull'articolo 59 della Costituzione federale: «Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.» (cpv. 1) e «Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.» (cpv. 3).
Ulteriori informazioni sono disponibili in tedesco o francese.
Domande & riposte sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare
È assoggettato alla tassa il cittadino svizzero che
- a) non è incorporato in una formazione dell’esercito né è soggetto all’obbligo di prestare servizio civile (ad es. è inabile al servizio) o
- b) non presta o non presta in modo completo il servizio militare o civile.
La durata dell’assoggettamento alla tassa dipende dalla durata dell’obbligo di prestare servizio militare. Quest’ultimo decorre al più presto dall’inizio dell’anno in cui l’assoggettato al servizio compie 19 anni e si estingue al più tardi alla fine dell’anno in cui compie 37 anni. Durante questo periodo le persone inabili al servizio devono pagare al massimo 11 annualità della tassa.
La tassa ammonta al 3 per cento del reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 400 franchi. Per gli assoggettati il reddito soggetto alla tassa corrisponde in linea di principio al reddito imponibile secondo la legislazione sull’imposta federale diretta, fermo restando che la tassa è dovuta anche sui proventi realizzati all’estero.
La tassa è ridotta in funzione del numero totale dei giorni di servizio militare o civile prestati sino alla fine dell’anno di assoggettamento. La riduzione è di un decimo per 50–99 giorni di servizio militare (o 75–149 giorni di servizio civile) e di un altro decimo per ogni periodo supplementare di 50 giorni di servizio militare (o 75 giorni di servizio civile) o per una frazione dello stesso. Per le persone tenute a prestare servizio di protezione civile, la tassa calcolata ai sensi della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare è ridotta del 4 per cento per ogni giorno di servizio prestato nell’anno di assoggettamento.
Come per il servizio militare e civile, sono considerati soltanto i giorni di servizio computabili.
Servizio militare
Se il servizio militare non può essere prestato in modo completo, si è assoggettati alla tassa. Chi ha prestato più della metà dei giorni di servizio militare deve la metà della tassa.
Servizio civile
Il servizio civile è considerato non prestato se a partire dall’anno successivo a quello della decisione d’ammissione al servizio civile non vengono prestati annualmente almeno 26 giorni computabili di servizio. Chi ha prestato meno di 26, ma almeno 14 giorni computabili di servizio, deve la metà della tassa.
La tassa è rimborsata soltanto dopo che è stato prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio. Il diritto al rimborso deve essere fatto valere presentando una domanda scritta all’autorità del Cantone che ha riscosso la tassa. La domanda deve essere corredata del libretto di servizio e contenere il numero del conto postale o il numero IBAN (conto bancario). Il diritto si prescrive in cinque anni dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio.
Link agli indirizzi delle autorità cantonali competenti per l’esazione della tassa
Dal 1° gennaio 2013 le persone inabili al servizio militare o di protezione civile hanno la possibilità di prestare un servizio personale. Dette persone devono comunicare per scritto la loro volontà. Ulteriori informazioni
Le persone inabili al servizio che percepiscono una rendita o un assegno per grandi invalidi dall’assicurazione per l’invalidità (AI) o dalla Suva sono esentate dalla tassa. Questa regola si applica altresì alle persone inabili al servizio che non ricevono un assegno per grandi invalidi, ma adempiono una delle due esigenze minime necessarie per la concessione di tale assegno. Anche i non udenti rientrano nella categoria delle suddette persone. Inoltre è esentato dalla tassa chi consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, al netto delle deduzioni, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti.
La tassa si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dalla fine dell’anno civile successivo all’anno in cui la tassazione dell’imposta federale diretta è passata in giudicato. La sospensione e l’interruzione non possono differire la prescrizione oltre cinque anni. Se ne deduce che il termine di prescrizione assoluto è di dieci anni.
Il gettito della tassa non è a destinazione vincolata. Dopo detrazione di un emolumento di riscossione del 20 per cento a favore dei Cantoni, confluisce nella cassa generale della Confederazione.
Nel 2017 l’importo totale delle tasse pagate dagli assoggettati ammontava a circa 174 milioni di franchi.
Le questioni legate all’indennità per perdita di guadagno sono di competenza dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Ultima modifica 08.02.2022