Ulteriori informazioni sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare sono disponibili in tedesco o francese.
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La tassa d'esenzione dall'obbligo militare è riscossa dai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione. La competenza di riscuotere la tassa spetta all’autorità della tassa del Cantone in cui l’assoggettato è domiciliato o notificato conformemente alle prescrizioni militari o del servizio civile il 31 dicembre dell’anno di assoggettamento.
Qui troverete tutte le informazioni utili sul tema della tassa d'esenzione dall'obbligo militare: assoggettamento, durata e riduzione, contatti con gli uffici cantonali responsabili della tassa d'esenzione e tasso di cambio per il calcolo della tassa.
Temi ricorrenti sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare
La tassa d'esenzione dall'obbligo militare in breve
La tassa d'esenzione dall'obbligo militare si fonda sull'articolo 59 della Costituzione federale: «Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.» (cpv. 1) e «Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.» (cpv. 3).
Ulteriori informazioni sono disponibili in tedesco o francese.
Domande & riposte sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare
Sono assoggettati alla tassa i cittadini svizzeri che
- a) per più di sei mesi non sono incorporati in una formazione dell’esercito né sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (ad es. sono inabili al servizio) o
- b) non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti in quanto obbligati al servizio.
Sono inoltre assoggettati alla tassa coloro che
- c) prestano servizio militare e sono prosciolti dall’obbligo di prestare tale servizio senza aver assolto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione computabili (più di 15 giorni mancanti);
- d) prestano servizio civile e sono prosciolti dall’obbligo di prestare tale servizio senza aver assolto il totale obbligatorio di giorni di servizio computabili (più di 25 giorni mancanti).
Questa nuova «tassa d’esenzione finale» è riscossa per la prima volta dall’anno di assoggettamento 2020.
Per determinare se tale tassa è dovuta, le tasse d’esenzione versate e gli anni di esenzione legale sono convertiti in giorni di servizio.
La durata dell’assoggettamento alla tassa dipende dalla durata dell’obbligo di prestare servizio militare. Quest’ultimo decorre al più presto dall’inizio dell’anno in cui l’assoggettato al servizio compie 19 anni e si estingue al più tardi alla fine dell’anno in cui compie 37 anni. Durante questo periodo le persone non incorporate (ad es. le persone inabili al servizio) devono pagare 11 annualità della tassa. Le persone che prestano servizio (i militari e i civilisti) devono pagare la tassa d’esenzione se nell’anno di assoggettamento non prestano alcun giorno di servizio o ne prestano meno di 16 (militari) o meno di 26 (civilisti).
La tassa ammonta al 3 per cento del reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 400 franchi. Per gli assoggettati il reddito soggetto alla tassa corrisponde in linea di principio al reddito imponibile secondo la legislazione sull’imposta federale diretta, fermo restando che la tassa è dovuta anche su tutti i proventi realizzati all’estero.
La tassa è ridotta in funzione del numero totale dei giorni di servizio militare o civile prestati sino alla fine dell’anno di assoggettamento. La riduzione è di un decimo per 50–99 giorni di servizio militare (o 75–149 giorni di servizio civile) e di un altro decimo per ogni periodo supplementare di 50 giorni di servizio militare (o 75 giorni di servizio civile) o per una frazione dello stesso.
Per le persone tenute a prestare servizio di protezione civile, la tassa calcolata ai sensi della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare è ridotta del 4 per cento per ogni giorno di servizio computabile. I giorni di servizio di protezione civile (ad es. istruzione di base o reclutamento) sono anch’essi presi in considerazione, per la prima volta dall’anno di assoggettamento 2021.
Vengono considerati solo i giorni di servizio computabili.
La modifica dell’ordinanza sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare entrata in vigore il 1° gennaio 2021 ha permesso di attuare la mozione Müller 14.3590 «Diritto di riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare, durante tutto il periodo di servizio per i militi della protezione civile». I quadri superiori della protezione civile (sottoufficiali superiori e ufficiali) continuano a prestare il servizio di protezione civile fino al compimento del 40°anno d’età. I giorni di servizio di protezione civile prestati dopo il termine dell’obbligo di assoggettamento vengono compensati con il rimborso proporzionale della tassa d’esenzione. Questo rimborso è effettuato d’ufficio dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile. Vengono presi in considerazione i giorni di protezione civile prestati sia durante che dopo la fine dell’assoggettamento alla tassa. Chi ha prestato complessivamente 275 giorni di servizio di protezione civile riceve il rimborso della totalità delle tasse d’esenzione. La formula usata per calcolare il rimborso è riportata nella relativa decisione dell’autorità cantonale competente per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
A causa di una carenza di effettivi a livello cantonale, il prolungamento può essere disposto al più tardi sino alla fine del 2025 tramite una modifica cantonale della legge sulla protezione civile. Si applica solo ai militari di truppa e ai sottoufficiali della protezione civile. I giorni di servizio di protezione civile prestati tra il 2021 e il 2025 vengono indennizzati con il rimborso proporzionale della tassa d’esenzione. Questo rimborso è effettuato d’ufficio dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile. Vengono presi in considerazione i giorni di protezione civile prestati sia durante che dopo la fine dell’assoggettamento alla tassa. Chi ha prestato complessivamente 275 giorni di servizio di protezione civile riceve il rimborso di tutte le tasse d’esenzione. La formula di calcolo esatta è riportata nella relativa decisione di restituzione dell’autorità cantonale competente per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
Servizio militare
Se, per svariati motivi, il servizio militare annuale non può essere prestato in modo completo, si è assoggettati alla tassa. Il servizio militare è considerato prestato e assolto se sono stati adempiuti più di 15 giorni di servizio. Chi ha prestato 10–15 giorni di servizio, deve la metà della tassa. I militari che prestano meno di 10 giorni di servizio devono la totalità della tassa.
Servizio civile
Il servizio civile è considerato non prestato se a partire dall’anno successivo a quello della decisione d’ammissione al servizio civile non vengono prestati annualmente almeno 26 giorni. Chi ha prestato meno di 26, ma almeno 14 giorni di servizio, deve la metà della tassa. Chi presta meno di 14 giorni di servizio deve la totalità della tassa.
Il rimborso di una o più tasse d’esenzione è effettuato soltanto dopo che è stato prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio. In linea di massima, il rimborso è effettuato d’ufficio. Tuttavia, il diritto al rimborso può anche essere fatto valere presentando una domanda scritta all’autorità del Cantone che ha riscosso la tassa. La domanda deve essere corredata del libretto di servizio e contenere il numero del conto postale o il numero IBAN (conto bancario). Il diritto si prescrive in cinque anni dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio..
Link agli indirizzi delle autorità cantonali competenti per l’esazione della tassa
Le persone che intendono soggiornare all’estero per più di dodici mesi senza interruzione sono tenute a inoltrare una domanda di congedo per l’estero. I militari e le persone non incorporate (ad es. le persone inabili al servizio) devono presentare quanto prima al comando di circondario cantonale una domanda di congedo per l’estero. I militi della protezione civile devono presentare la domanda al Centro regionale competente. L’autorizzazione è rilasciata solo se tutte le tasse d’esenzione dall’obbligo militare dovute sono state pagate. Occorre inoltre pagare le tasse d’esenzione per l’anno della partenza e i tre anni successivi che si trascorreranno all’estero.
Le persone inabili al servizio militare o di protezione civile hanno la possibilità di prestare un servizio personale. Dette persone devono comunicare per scritto la loro volontà.
Le persone inabili al servizio che percepiscono una rendita o un assegno per grandi invalidi dall’assicurazione per l’invalidità (AI) o dalla Suva sono esentate dalla tassa. Questa regola si applica altresì alle persone inabili al servizio che non ricevono un assegno per grandi invalidi, ma adempiono una delle due esigenze minime necessarie per la concessione di tale assegno. Anche i non udenti rientrano nella categoria delle suddette persone. Inoltre è esentato dalla tassa chi consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, al netto delle deduzioni, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti.
La tassa si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dalla fine dell’anno civile successivo all’anno in cui la tassazione dell’imposta federale diretta è cresciuta in giudicato. La tassa stabilita sulla base di una dichiarazione speciale si prescrive in cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno di assoggettamento. La sospensione e l’interruzione della prescrizione non possono differire tale termine di oltre cinque anni. Se ne deduce che il termine di prescrizione assoluto è di dieci anni.
Il gettito della tassa non è a destinazione vincolata. Dopo detrazione di un emolumento di riscossione del 20 per cento a favore dei Cantoni, esso confluisce nella cassa generale della Confederazione.
Nel 2021 l’importo totale delle tasse pagate dagli assoggettati ammontava a circa 183 milioni di franchi.
Nello stesso anno, sono stati rimborsati complessivamente 13,2 milioni di franchi ai militari e ai civilisti che hanno adempiuto il totale obbligatorio dei giorni di servizio.
Le questioni legate all’indennità per perdita di guadagno sono di competenza dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Ultima modifica 09.09.2024