Qui troverete il conto per i depositi e tutto ciò che riguarda la proroga delle scadenze, il pagamento a rate o la conferma delle presentazioni pubbliche. Ha qualche domanda? Il dipartimento di recupero crediti vi aiuterà.
Indirizzo di pagamento – IVA
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Imposta sul valore aggiunto IVA
3003 Berna
PostFinance, Berna
IBAN CH60 0900 0000 3000 0037 5
BIC (Bank Identifyer Code) POFICHBEXXX
Alla voce «comunicazioni», si prega di indicare l'AFC-ID o il numero di IVA ed il motivo del pagamento.
Fino al 31 dicembre 2024, la riscossione delle imposte sarà possibile solo in via di pignoramento (art. 43 cifra 1 LEF). Dal 1° gennaio 2025 questo articolo sarà abrogato. Questa abrogazione comporta che tutte esecuzioni promosse contro una società iscritta nel registro di commercio saranno proseguite in via di fallimento (art. 39 LEF).
Modulo di rendiconto / Pagamento del debito fiscale
La presentazione dei moduli di rendiconto e il pagamento del debito fiscale avvengono ogni volta entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto in questione.
Se nell’ambito dell’allestimento dei conti annuali constata lacune nei suoi rendiconti fiscali, il contri-buente deve correggerle tramite un rendiconto di correzione in conformità dell’articolo 72 capoverso 1 LIVA al più tardi nel rendiconto in cui cade il 180° giorno dalla fine dell’esercizio contabile in questione.
Rendiconto | Periodo di rendiconto | Termine di inoltro |
---|---|---|
1° trimestre | 1° gennaio fino 31 marzo | 31 maggio |
2° trimestre | 1° aprile fino 30 giugno | 31 agosto |
3° trimestre |
1° luglio fino 30 settembre | 30 novembre |
4° trimestre | 1° ottobre fino 31 dicembre | 28/29 febbraio |
rendiconto mensile (es.) | 1° gennaio fino 31 gennaio | 31 marzo |
1° semestre |
1° gennaio fino 30 giugno | 31 agosto |
2° semestre | 1° luglio fino 31 dicembre | 28/29 febbraio |
Rendiconto di correzione (valido per tutti i metodi di rendiconto) |
Periodo fiscale (anno civile) |
240 giorni dalla fine dell’esercizio contabile in questione |
Se una correzione è operata soltanto al momento della finalizzazione con il rendiconto di correzione (riconciliazione annuale), è dovuto un interesse moratorio. Questo si calcola in funzione della scadenza del periodo fiscale in questione (di regola 60 giorni dopo la fine del periodo fiscale o il 28 febbraio dell'anno successivo) secondo la modalità commerciale di calcolo degli interessi 30/360. Tuttavia, se l’ammontare dell’interesse non raggiunge i 100 franchi, di norma non viene riscosso alcun interesse moratorio (art. 1 cpv. 3 dell’ordinanza del DFF del 25 giugno 2021 sui tassi d’interesse; RS 631.014).
Restituzione di un credito
I crediti del contribuente sono pagati o compensati con un eventuale debito fiscale.
Il versamento a vostro favore avviene 30 giorni dopo la ricezione del rendiconto da parte dell’AFC.
Esempio:
Il rendiconto del 1° trimestre (scadenza: 31 maggio) perviene all’AFC il 15 maggio.
Termine per il rimborso: 15 giugno
In caso di pagamento tardivo, un interesse rimuneratorio è dovuto a partire dal 61° giorno fino alla data di pagamento.
Misure dovute al coronavirus
Sul portale elettronico è possibile chiedere la proroga del termine per l’inoltro dei rendiconti e per il pagamento per una durata di tre mesi oltre la data di scadenza; la richiesta è gratuita e non dev’essere motivata.
Se si desidera una dilazione superiore ai tre mesi, occorre presentare una richiesta motivata tramite il modulo di contatto che figura sul sito web dell’AFC oppure per posta all’indirizzo seguente:
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione Incasso
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non è dovuto alcun interesse di mora in caso di pagamento tardivo. Ciò significa che dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 il tasso dell’interesse moratorio ammonta allo 0 %. Il tasso zero è applicabile durante questo periodo per tutti i crediti IVA, quindi anche per quelli sorti prima del 20 marzo 2020.
In circostanze normali
Qualora il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle spese entro il termine di pagamento stabilito dovesse essere particolarmente gravoso, l’AFC può convenire con il contribuente una dilazione di pagamento sotto forma di proroga oppure di pagamento rateale. Di regola, può essere concesso un termine fino alla scadenza del periodo di rendiconto successivo.
Per richiedere una proroga favorite utilizzare il modulo online. Si raccomanda di intraprendere i passi necessari per tempo, per evitare eventuali diffide e provvedimenti d’incasso. La dilazione di pagamento può essere subordinata a un’adeguata prestazione di garanzie.
La dilazione di pagamento non è più valida, quando i suoi presupposti vengono a cadere o quando le condizioni ad essa legate non sono più adempite.
Dopo l’avvio di un’esecuzione, non è più possibile concedere facilitazioni di pagamento.
Occorre rilevare che la concessione di una proroga non sospende la scadenza legale; un interesse moratorio è in ogni caso dovuto.
Interesse moratorio
- Interesse per rendiconti trimestrali o semestrali
Quando l'imposta relativa ad un periodo di rendiconto è stata pagata dopo la scadenza (fine del periodo di rendiconto + 60 giorni), è dovuto senza diffida un interesse moratorio (art. 87 cpv. 1 della LIVA). Nella fattura è menzionata la data a partire dalla quale la Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto (DP IVA) ha potuto disporre dell'importo d'imposta. L'interesse è dovuto in tutti i casi di pagamento tardivo - indipendentemente dai motivi del ritardo -, quindi anche quando la DP IVA ha concesso una proroga. Per evitare di dover pagare un interesse moratorio nel caso in cui è stata concessa una proroga per l’inoltro del rendiconto, la DP IVA raccomanda di versare, prima della scadenza (fine del periodo di rendiconto + 60 giorni), un pagamento in acconto corrispondente alla prevista imposta dovuta. La riscossione dell'interesse moratorio ha quale scopo il trattamento equiparato rispetto ai contribuenti che provvedono a pagare l'imposta entro i dovuti termini.
- Interesse per conti complementari
In conformità dell'art. 87 cpv. 1 LIVA l'interesse moratorio è dovuto quando l'imposta addebitata mediante un conto complementare è pagata dopo la data di scadenza. Questa data di scadenza, detta «scadenza media» quando la pretesa concerne più periodi fiscali, si riferisce ai periodi in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata. L'interesse moratorio è quindi calcolato per il periodo dalla data di scadenza dell'imposta fino alla data in cui il pagamento risulta entrato sul conto della DP IVA.
- Interesse per l'iscrizione retroattiva
Quando l'annuncio come contribuente non avviene entro il dovuto termine, la DP IVA deve effettuare l'iscrizione nel registro dei contribuenti retroattivamente, ossia a partire dalla data indicata nella lettera di comunicazione d'assoggettamento. Il primo rendiconto IVA del contribuente iscritto a titolo retroattivo comprenderà molto probabilmente più periodi fiscali già scaduti. In tal caso l'imposta per le forniture e le prestazioni di servizi è dovuta con effetto a partire dalla data di valuta indicata nella parte superiore del modulo di rendiconto, e non a partire dalla data della lettera di comunicazione d'assoggettamento della DP IVA. Questa valuta, detta anche «scadenza media», è fissata in base ai periodi fiscali per i quali l'imposta avrebbe dovuto essere pagata. L'interesse è quindi calcolato a partire da detta valuta fino alla data in cui il pagamento risulta entrato sul conto della DP IVA.
- Interessi in caso di finalizzazione del periodo fiscale con il rendiconto di correzione in conformità dell’art. 72 LIVA (riconciliazione annuale)
Se una correzione è operata soltanto al momento della finalizzazione con il rendiconto di correzione (riconciliazione annuale), è dovuto un interesse moratorio. Questo si calcola in funzione della scadenza del periodo fiscale in questione (di regola 60 giorni dopo la fine del periodo fiscale o il 28 febbraio dell'anno successivo) secondo la modalità commerciale di calcolo degli interessi 30/360. Tuttavia, se l’ammontare dell’interesse non raggiunge i 100 franchi, di norma non viene riscosso alcun interesse moratorio (art. 1 cpv. 3 dell’ordinanza del DFF del 25 giugno 2021 sui tassi d’interesse; RS 631.014).
Interesse rimuneratorio
Termine per il rimborso di un credito a favore del contribuente
I crediti del contribuente sono compensati con il suo debito d’imposta oppure, se non ha alcun debito d’imposta, sono rimborsati. In caso di rimborso tardivo infondato è corrisposto un interesse rimuneratorio a contare dal 61° giorno fino a quello del versamento. L’indirizzo di pagamento e il suo eventuale cambiamento vanno comunicati per scritto alla DP IVA, allegando una polizza di versamento.
Tasso d’interesse
Ammontare del tasso d’interesse moratorio e rimuneratorio
L’ammontare del tasso d’interesse è fissato dall’ordinanza del Dipartimento federale delle finanze concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio e dall’ordinanza del Consiglio federale svizzero del 20 marzo 2020 concernente la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d’incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della Società svizzera di credito alberghiero.
Interesse moratorio
Date | Interesse |
---|---|
dal 1° gennaio 2025 | 4,5 % |
dal 1° gennaio 2024 | 4,75 % |
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 | 4,0 % |
dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 | 0,0 % |
dal 1° gennaio 2012 al 19 marzo 2020 |
4,0 % |
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 |
4,5 % |
dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2009 |
5,0 % |
dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1994 |
6,0 % |
al 30 giugno 1990 |
5,0 % |
Interesse rimuneratorio
Date |
Interesse |
---|---|
dal 1° gennaio 2025 | 4,5 % |
dal 1° gennaio 2024 | 4,75 % |
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2023 | 4,0 % |
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 | 4,5 % |
dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2009 | 5,0 % |
Se nonostante i richiami il contribuente non paga il debito fiscale o paga un importo palesemente insufficiente, l’AFC avvia la procedura d’esecuzione per l’importo d’imposta dovuto.
- L’esecuzione ha luogo in via di pignoramento.
- Con l’apertura della procedura d’esecuzione non possono più venir concesse proroghe.
- Il rigetto di eventuali opposizioni compete all’AFC nell’ambito della procedura di decisione e di reclamo.
- Dopo l’esecuzione del pignoramento, l’ufficio d’esecuzione può concedere al contribuente il differimento e la possibilità di pagare il debito fiscale in rate.
Legge e ordinanza
Contatto
Richieste telefoniche
Divisione Incasso
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione incasso
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Ultima modifica 29.11.2024
Contatto
Richieste telefoniche
Divisione Incasso
Amm. federale delle contribuzioni AFC
Divisione incasso
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna