Qui di seguito vi sono informazioni in sintesi in materia di assoggettamento all’imposta sull’acquisto.
Trovate informazioni dettagliate inerenti all’assoggettamento nelle pubblicazioni della prassi IVA basate sul web.
Domande & risposte concernenti l’assoggettamento all’imposta sull’acquisto
Se un’impresa con sede all’estero non iscritta nel registro dei contribuenti importa sul territorio svizzero materiale per eseguire dei lavori, l’autorità doganale riscuote l’imposta sull’importazione e ciò sul valore complessivo della prestazione.
Se l’esecuzione di questi lavori non necessita di materiale o se il materiale è messo a disposizione dal destinatario della prestazione sul territorio svizzero, quest’ultimo deve corrispondere – a determinate condizioni – l’imposta sull’acquisto.
Soggiace all’imposta sull’acquisto anche l’importazione di supporti di dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti.
L’imposta sull’acquisto può essere dovuta anche su determinate prestazioni di servizi di imprese con sede all’estero. Ciò tuttavia solo per le prestazioni per le quali fa stato il principio del luogo del destinatario.
Esempi:
- prestazioni di servizi nel settore pubblicitario;
- prestazioni di consulenti, gestori patrimoniali, fiduciari, avvocati, ecc.;
- prestazioni di servizi nell’ambito della conduzione aziendale;
- prestazioni nell’ambito dell’elaborazione di dati;
- prestito di personale;
- cessione e costituzione di diritti immateriali;
- corsi interattivi a distanza;
- prestazioni di servizi di organizzatori di manifestazioni;
- acquisto di diritti di emissione e di diritti analoghi.
L’imposta sull’acquisto non è dovuta quando le prestazioni di servizi sono escluse oppure esenti dall’imposta.
Il destinatario della prestazione iscritto nel registro dei contribuenti deve dichiarare e imporre questo genere di prestazioni.
Il destinatario della prestazione non iscritto nel registro dei contribuenti IVA è assoggettato all’imposta sull’acquisto unicamente se durante un anno civile acquista prestazioni di questo genere per complessivamente più di 10 000 franchi.
Dal 1° gennaio 2025 il trasferimento, da parte di imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero o sul territorio svizzero, di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell’elettricità e di diritti, attestati e certificati analoghi soggiace all’imposta sull’acquisto.
Legge e ordinanza
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Ultima modifica 05.02.2025
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