Se svolgono la loro attività basandosi su informazioni messe a disposizione dal contribuente, i rappresentanti non possono essere perseguiti penalmente in materia di IVA, salvo nel caso in cui abbiano commesso essi stessi l’infrazione o vi abbiano partecipato in qualità di istigatori o complici. Inoltre, i rappresentanti rispondono solidalmente dell’imposta elusa solo nel caso in cui abbiano commesso intenzionalmente un’infrazione o vi abbiano partecipato come istigatori o complici.
Questa disposizione si applica indipendentemente dal fatto che i rappresentanti effettuino il rendiconto IVA in forma elettronica o utilizzino moduli cartacei.
Ultima modifica 26.09.2022
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