Breve informazione concernente l’attività indipendente o dipendente in relazione all’assoggettamento all’IVA.
L’attività di consigliere d’amministrazione, consigliere di fondazione e di altre funzioni analoghe è considerata un’attività lucrativa dipendente. Altrimenti, la LIVA non precisa nei dettagli chi va considerato indipendente o dipendente. Per questo motivo la nozione di indipendente va definita anche in base alla giurisprudenza e alla dottrina esistenti in relazione a questa legge. Quindi è considerato indipendente chi non è impiegato e agisce in proprio nome verso l’esterno, realizzando in proprio nome cifre d'affari. Sono indizi di un’attività indipendente, fra l’altro:
Informazioni dettagliate concernenti l’assoggettamento all’IVA figurano segnatamente nelle Pubblicazioni della prassi IVA basate sul web:
Domande & risposte concernenti l’attività indipendente o dipendente in relazione all’assoggettamento all’IVA
I seguenti Indizi lasciano supporre l’esistenza di un’attività indipendente:
- l’esecuzione di importanti investimenti;
- il disporre di propri locali commerciali;
- l'impiego di personale alle proprie dipendenze;
- l'assunzione del rischio aziendale;
- l'assunzione della responsabilità verso l'esterno;
- la garanzia della riuscita del lavoro;
- l'agire in proprio nome;
- la partecipazione all'utile o alla perdita;
- la libertà di accettare o rifiutare un lavoro;
- l'indipendenza nell'organizzazione del lavoro.
Forma inoltre un indizio non trascurabile, anche se non decisivo, il modo di conteggio dei contributi delle assicurazioni sociali.
Indizio d'attività indipendente | Indizio d'attività dipendente |
---|---|
l'esistenza di un mandato nel significato dell'articolo 394 segg. del Codice delle obbligazioni svizzero (CO) | l'esistenza di un contratto individuale di lavoro secondo l'articolo 319 segg. CO |
il prestatore fattura i propri onorari l’atto di presentarsi in proprio nome sulla carta commerciale e nelle relazioni pubbliche |
per il suo lavoro, il prestatore riceve un certificato di salario con le deduzioni degli oneri sociali, le indennità di vacanza ecc. |
il prestatore conteggia come indipendente i contributi delle assicurazioni sociali | se si tratta di un'attività svolta in base ad un contratto collettivo o contratto normale di lavoro |
l’esecuzione dei lavori sotto la propria responsabilità, senza l'obbligo di attenersi a direttive di un datore di lavoro | |
se si tratta di mandati saltuari o regolari rimunerati in base ai costi o in modo forfettario |
Dal profilo dell’imposta sul valore aggiunto è senz’altro possibile che una persona eserciti l’attività come impiegata dipendente e, contemporaneamente, eserciti anche un’attività indipendente diventando, a determinate condizioni, contribuente.
Nei casi di dubbio è possibile sottoporre alla Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto una copia di contratti di lavoro, certificati di salario e fatture, per una presa di posizione.
Legge e ordinanza
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Divisione principale IVA
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Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Ultima modifica 30.09.2024
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