Come procedete se le condizioni per l’assoggettamento obbligatorio all’IVA non sono più adempiute e se desiderate chiedere la vostra radiazione dall’IVA?
Radiazione dall’IVA
Desiderate chiedere la radiazione della vostra impresa dal registro dei contribuenti IVA?
Come procedete se le condizioni per l’assoggettamento obbligatorio non sono più adempiute?
Cessazione dell’assoggettamento obbligatorio
L’assoggettamento termina ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LIVA
- con la cessazione dell’attività imprenditoriale;
- in caso di liquidazione patrimoniale: con la chiusura della procedura di liquidazione;
- per le imprese con sede o domicilio all’estero: alla fine dell’anno civile in cui esse hanno eseguito per l’ultima volta una prestazione sul territorio svizzero.
In questi casi il contribuente deve annunciarlo all’AFC per scritto entro 30 giorni (art. 66 cpv. 2 LIVA).
Se la cifra d’affari determinante del contribuente non raggiunge più il limite della cifra d’affari ed è presumibile che la cifra d’affari determinante non sarà più raggiunta nemmeno nel periodo fiscale successivo, il contribuente può essere esentato dall’assoggettamento e chiedere la radiazione dal registro dei contribuenti IVA al più presto per la fine del periodo fiscale in cui la cifra d’affari determinante non è più raggiunta per la prima volta. La mancata richiesta di radiazione è considerata rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento (art. 14 cpv. 5 LIVA). La richiesta di radiazione è considerata tempestiva se è presentata all’AFC entro 60 giorni dalla fine del periodo fiscale.
Quanto precede è applicabile per analogia anche alle imprese che eseguono soltanto ancora prestazioni conformemente all’articolo 121a OIVA e che possono quindi rinunciare a essere iscritte nel registro dei contribuenti.
Motivo della radiazione
Qualora nessuno dei seguenti motivi sia pertinente, la invitiamo a voler comunicare alla divisione Riscossione dell’IVA il motivo della radiazione dall’IVA.