Il 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore le disposizioni relative all’imposizione delle piattaforme (in particolare l’art. 20a LIVA).
Il gestore di una piattaforma che facilita l’esecuzione di una fornitura attraverso una piattaforma elettronica (art. 3 lett. l LIVA) sulla quale i venditori di un bene e gli acquirenti possono concludere un contratto è considerato fornitore della prestazione nei confronti dell’acquirente (art. 20a LIVA). L’attribuzione delle vendite al gestore della piattaforma può comportare il suo assoggettamento all’imposta.
I gestori di piattaforme secondo l’articolo 20a LIVA potenzialmente assoggettati all’imposta possono avere la loro sede sul territorio svizzero o all’estero.
Alle condizioni enunciate all’articolo 10 LIVA, il gestore della piattaforma è assoggettato all’imposta se ha sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero. Informazioni dettagliate sono disponibili nella rubrica «Assoggettamento all’IVA» come pure nell’info IVA 02 Assoggettamento e nell’info IVA 21 Nuovi contribuenti.
I gestori di piattaforme senza sede, domicilio, o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero possono comunque essere assoggettati all’imposta in Svizzera se eseguono prestazioni sul territorio svizzero (art. 10 cpv. 1 lett. a LIVA). Se un venditore fornisce i beni dall’estero verso il territorio svizzero attraverso una piattaforma il cui gestore è considerato fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA, il luogo della fornitura tra il gestore della piattaforma e l’acquirente è considerato sito in territorio svizzero, sempre che il gestore della piattaforma sia qualificabile come venditore per corrispondenza (art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA) o disponga di una «Dichiarazione d’adesione estero» (art. 7 cpv. 3 lett. a LIVA). Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili nella rubrica «Iscrizione all’IVA delle imprese di vendita per corrispondenza» come pure alla cifra 4 dell’info IVA 27 concernente il settore Piattaforme elettroniche. Inoltre, occorre considerare la disposizione transitoria dell’articolo 115b capoverso 2 LIVA sull’assoggettamento dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 20a LIVA che forniscono beni in territorio svizzero esenti dall’imposta sull’importazione, a causa dell’ammontare d’imposta irrilevante (piccoli invii). In base a tale disposizione, l’assoggettamento di questi fornitori di prestazioni ha inizio con l’entrata in vigore della modifica della LIVA del 1° gennaio 2025 se
- nei 12 mesi precedenti hanno realizzato con forniture di piccoli invii una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi; e
- vi è motivo di ritenere che eseguiranno forniture simili anche nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore di suddetta modifica.
I gestori di piattaforme senza legami con il territorio svizzero (sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero, nessuna spedizione di piccoli invii in territorio svizzero e nessun’altra prestazione eseguita sul territorio svizzero) non sono assoggettati all’IVA in Svizzera (art. 10 cpv. 1 LIVA).
Sul proprio sito Internet, l’AFC mette a disposizione un elenco in cui figurano le imprese iscritte come gestori di piattaforme nel registro dei contribuenti IVA. Questo elenco riguarda da un lato i venditori di beni che operano mediante una piattaforma il cui gestore è considerato fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA. L’elenco permette a questi venditori di determinare il trattamento ai fini dell’IVA della loro fornitura al gestore della piattaforma. Inoltre, l’elenco consente alle imprese a cui è stato affidato lo sdoganamento di distinguere se l’imposta sull’importazione deve essere addebitata al destinatario di una spedizione o al gestore della piattaforma assoggettato all’imposta. L’elenco può essere messo a disposizione delle persone incaricate di effettuare la dichiarazione doganale come file XML.
Quando effettuano l’iscrizione online, i gestori di piattaforme che si registrano come contribuenti IVA devono imperativamente indicare di operare come gestori di piattaforme e/o venditori per corrispondenza e accettare la pubblicazione sull’elenco per potervi essere inseriti. La pubblicazione è nell’interesse dei gestori di piattaforme, in quanto contribuisce a evitare addebiti errati e reclami da parte di clienti.
Se è gestore di una piattaforma secondo l’articolo 20a LIVA, è già iscritto nel registro dei contribuenti IVA e desidera essere inserito nell’elenco, La invitiamo a utilizzare il modulo di contatto e a informarci della Sua richiesta indicando il suo numero IVA.
Ulteriori informazioni sono reperibili nell’info IVA 27 concernente il settore Piattaforme elettroniche
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Ultima modifica 07.05.2025
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