Le imprese estere attive nella vendita per corrispondenza in Svizzera sono trattate allo stesso modo delle imprese con sede in Svizzera.
Questo modulo vi consente di annunciarvi per l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto in caso di vendita per corrispondenza in Svizzera.
Domande & risposte concernenti l’IVA in caso di vendita per corrispondenza
Le forniture1 di piccoli invii che un venditore per corrispondenza (estero o svizzero) trasporta o spedisce dall’estero in territorio svizzero2 realizzando una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi sono considerate forniture sul territorio svizzero. Di conseguenza, il venditore per corrispondenza è assoggettato all’imposta in Svizzera e deve iscriversi nel registro dei contribuenti IVA. L’imposta è dovuta nel momento in cui il venditore raggiunge il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi (vedi verifica dell’assoggettamento). Tale limite è calcolato in base alle controprestazioni corrisposte dagli acquirenti alle imprese di vendita per corrispondenza.
Una volta che il venditore è iscritto nel registro dei contribuenti IVA a seguito della regolamentazione della vendita per corrispondenza, oltre ai piccoli invii sono considerate forniture sul territorio svizzero anche gli altri invii che superano l’ammontare dell’imposta sull’importazione di 5 franchi. Ne consegue che per un venditore per corrispondenza assoggettato all’imposta sono imponibili tutte le prestazioni eseguite sul territorio svizzero3.
Anche con la regolamentazione della vendita per corrispondenza, continua a non essere riscossa l’imposta sull’importazione sui piccoli invii.
1 Sono considerati rilevanti i beni spediti o trasportati, ma non le forniture con presa a carico presso il fornitore. Ciò significa che le forniture generanti l’assoggettamento sono quelle in cui il fornitore stesso o un terzo da lui incaricato effettua il trasporto a destinazione dell’acquirente verso un determinato luogo in Svizzera indicato da quest’ultimo.
2 Per territorio svizzero s’intende il territorio nazionale svizzero, il Principato del Liechtenstein e il Comune tedesco di Büsingen. Per questioni di leggibilità di seguito si parla di Svizzera anche se s’intende il territorio svizzero ai sensi dell’IVA.
3 Oltre alle suddette forniture, soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero anche tutte le altre prestazioni imponibili eseguite sul territorio svizzero.
Dal 1° gennaio 2024
Come si procede alla verifica dell’assoggettamento all’imposta?
Quando vengono forniti dall’estero in territorio svizzero beni che in ragione dell’ammontare d’imposta irrilevante sono esenti dall’imposta sull’importazione, il luogo della fornitura è considerato sito all’estero fino alla fine del mese in cui il fornitore della prestazione raggiunge, con tali forniture, il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi (art. 4a cpv. 1 OIVA). A partire dal mese successivo, per tutte le forniture dall’estero in territorio svizzero il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero (art. 4a cpv. 2 OIVA). Da quel momento il fornitore della prestazione deve iscriversi nel registro dei contribuenti IVA e importare i beni a proprio nome.
Se in un secondo momento il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi non viene raggiunto e tale cambiamento non viene comunicato all’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, si presuppone un assoggettamento volontario da parte del venditore per corrispondenza (art. 4a cpv. 3 e 4 OIVA, vedi procedura).
Come si procede all’Iscrizione nel registro dei contribuenti IVA?
Un venditore per corrispondenza estero o svizzero che adempie le condizioni dell’assoggettamento deve annunciarsi spontaneamente all’AFC. A tale scopo il venditore per corrispondenza estero deve designare un rappresentante fiscale con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero (art. 67 cpv. 1 LIVA). Deve inoltre prestare una garanzia mediante fideiussione solidale senza termine emessa da una banca con sede in Svizzera o fornire un deposito in contanti. Ulteriori informazioni al riguardo figurano alla pagina Iscrizione all’IVA online.
Come procede il venditore per corrispondenza iscritto nel registro dei contribuenti IVA?
L’IVA svizzera (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero)4 è dovuta su tutte le forniture che il venditore per corrispondenza iscritto nel registro IVA effettua agli acquirenti in territorio svizzero. L’imposta sulle prestazioni eseguite in territorio svizzero è quindi dovuta sia nel caso di piccoli invii sia nel caso di invii soggetti all’imposta sull’importazione. In compenso, dalla decorrenza dell’assoggettamento il venditore per corrispondenza contribuente (considerato importatore) può dedurre, a titolo d’imposta precedente, l’imposta sull’importazione e tutte le altre imposte precedenti risultanti dalla sua attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente.
Come si procede all’assoggettamento volontario all’imposta conformemente alla dichiarazione d’adesione estero?
Mediante la dichiarazione d’adesione estero, il venditore per corrispondenza può assoggettarsi volontariamente all’obbligo fiscale prima di raggiungere il limite della cifra d’affari determinante per l’assoggettamento. Ciò consente di pianificare meglio il passaggio. Nel quadro di questa procedura, il venditore per corrispondenza (iscritto nel registro dei contribuenti IVA) è considerato l’importatore e può anche operare la deduzione dell’imposta precedente. In tal modo, la fornitura all’acquirente svizzero si considera effettuata sul territorio svizzero (procedura analoga alla regolamentazione della vendita per corrispondenza, vedi però paragrafo seguente). L’applicazione della dichiarazione d’adesione estero può rivelarsi opportuna anche se la cifra d’affari realizzata con piccoli invii si avvicina al limite di 100 000 franchi. La dichiarazione d’adesione consente di mantenere la continuità in materia di procedura e assoggettamento. Ulteriori informazioni al riguardo si trovano nel documento.
1235_1236_02 - Dichiarazione d’adesione estero (PDF, 197 kB, 05.10.2023)Dichiarazione d’adesione per il fornitore che dall’estero immette in libera pratica secondo il diritto doganale (importa) a proprio nome un bene destinato al suo acquirente (art. 3 dell’ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto [OIVA])
Non appena adempie le condizioni per la regolamentazione della vendita per corrispondenza (art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA), un contribuente già in possesso di una dichiarazione d’adesione estero non può più rinunciare in singoli casi all’applicazione della dichiarazione d’adesione estero (art. 7 cpv. 3 lett. a LIVA): egli deve applicare tale dichiarazione a tutte le forniture ed è quindi considerato importatore dei beni.
Come procede un’Impresa già assoggettata all’imposta che effettua anche forniture di beni spediti e di beni trasportati?
Se un’impresa svizzera o estera è iscritta nel registro IVA a seguito di altre prestazioni sul territorio svizzero ed effettua anche forniture di beni spediti e di beni trasportati in termini di piccoli invii dall’estero in territorio svizzero, la cifra d’affari di questi piccoli invii continua a essere considerata realizzata all’estero (eccetto le imprese con dichiarazione d’adesione estero autorizzate, vedi sopra). Anche in questo caso il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero soltanto al raggiungimento del limite di 100 000 franchi all’anno con simili forniture (piccoli invii).
N.B.: il metodo delle aliquote saldo non può essere scelto dai contribuenti che, in virtù dell’articolo 7 capoverso 3 LIVA (dichiarazione d’adesione estero, regolamentazione della vendita per corrispondenza) effettuano forniture sul territorio svizzero (art. 77 cpv. 2 OIVA).
4 Se il venditore per corrispondenza iscritto nel registro dei contribuenti IVA esegue altre prestazioni sul territorio svizzero (prestazioni di servizi e/o forniture il cui luogo della fornitura è sito in territorio svizzero, vedi art. 7 e 8 LIVA), anche queste prestazioni soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.
Vendendo beni che spedisce o trasporta dall’estero in territorio svizzero, il venditore per corrispondenza assoggettato effettua forniture di beni sul territorio svizzero purché siano adempite le relative condizioni (cifra d’affari di almeno CHF 100 000). Egli fattura all’acquirente l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, accertandosi che a quest’ultimo non venga computata anche l’imposta sull’importazione. Spetta dunque al venditore per corrispondenza far pervenire al dichiarante le informazioni necessarie per la dichiarazione doganale5. Queste informazioni consentono al dichiarante di verificare l’iscrizione nel registro IVA.
Se all’atto dell’importazione della merce con un ammontare d’imposta sull’importazione superiore a 5 franchi non è possibile accertare che lo speditore, in base alla regolamentazione della vendita per corrispondenza (oppure alla dichiarazione d’adesione estero), sia iscritto nel registro dei contribuenti IVA, può succedere che il dichiarante doganale rifatturi l’imposta sull’importazione all’acquirente della merce. Si tratta di una problematica verosimile soprattutto nel traffico postale, perché lo speditore e il dichiarante (La Posta Svizzera) non intrattengono un rapporto contrattuale esplicito. Questa problematica riguarda anche altre tipologie di traffico, come il traffico di corriere.
Per evitare che l’imposta sull’importazione venga fatturata all’acquirente, occorre osservare imperativamente i punti elencati di seguito, che rientrano nella responsabilità del venditore per corrispondenza assoggettato all’imposta:
Per un trattamento corretto, vi preghiamo di prendere nota anche delle informazioni fornite dalla Posta Svizzera al seguente link: https://www.post.ch/-/media/post/gk/dokumente/versandhandel.pdf?la=it&vs=4
Come si entra nella lista dei venditori per corrispondenza assoggettati all’imposta?
L’AFC pubblica sul suo sito Internet una lista dove figurano le imprese iscritte nel registro IVA in qualità di venditori per corrispondenza. Di regola, l’inserimento in questa lista avviene contestualmente all’iscrizione nel registro dei contribuenti. Se così non fosse, il venditore per corrispondenza contatta spontaneamente l’AFC chiedendo di provvedervi. L’inserimento in questa lista è importante per il venditore per corrispondenza, poiché ciò consente alle imprese competenti dell’imposizione doganale di desumere se l’imposta sull’importazione va computata al destinatario dell’invio oppure al venditore per corrispondenza assoggettato. La lista in formato XML può essere messa a disposizione delle persone competenti della dichiarazione doganale.
Come si procede all’etichettatura degli invii (concerne soprattutto il traffico postale)?
Per chiarire se l’imposta sull’importazione debba essere fatturata al venditore per corrispondenza o al destinatario, l’invio deve essere etichettato in maniera inequivocabile. L’etichetta adesiva con l’indirizzo deve imperativamente recare il nome e il numero IVA del venditore per corrispondenza. All’invio bisogna inoltre accludere una fattura conforme alle disposizioni dell’IVA o una fattura proforma (art. 26 LIVA) con la dichiarazione d’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.
Il dichiarante doganale deve conoscere il nome, l’indirizzo6 e il numero IVA del venditore per corrispondenza. Quest’ultimo deve far pervenire le informazioni al dichiarante doganale unitamente alla fattura conforme alle disposizioni dell’IVA (o a una fattura proforma) indirizzata all’acquirente.
Gli invii postali CN 22/23 devono essere muniti di un’etichetta supplementare con indirizzi (nome e numero IVA del venditore per corrispondenza). All’invio bisogna accludere una fattura conforme alle disposizioni dell’IVA (IVA indicata chiaramente) o una fattura proforma.
Quali sono le regole relative all’imposizione doganale da osservare (concerne soprattutto il traffico di corriere)?
Al momento del conferimento di un mandato di spedizione da parte del venditore per corrispondenza, l’impresa di corriere o la casa di spedizione deve essere informata sull’applicabilità della regolamentazione della vendita per corrispondenza, cioè le persone competenti della dichiarazione doganale devono procurarsi tale informazione.
5 Riguardo alla persona incaricata di allestire la dichiarazione doganale (in breve: dichiarante doganale) vedi l’articolo 26 della legge del 18.3.2005 sulle dogane (RS 631.0).
6 Se l’indirizzo di fatturazione differisce da quello del venditore per corrispondenza come indicato nel registro IVA, la fattura destinata all’acquirente deve recare entrambi gli indirizzi.
Come si apre un conto PCD?
L’apertura di un conto nella procedura accentrata di conteggio (il cosiddetto «conto PCD») dell’UDSC agevola ulteriormente il disbrigo per il venditore per corrispondenza contribuente. Il vantaggio di questa procedura è che l’UDSC fattura l’imposta sull’importazione direttamente allo speditore anziché al dichiarante doganale. Le decisioni d’imposizione figurano ogni giorno nell’elenco dei tributi. Il titolare del conto riceve la lista con le relative decisioni d’imposizione sotto forma di file munito di firma digitale e scaricabile online. La relativa fattura deve essere saldata entro 60 giorni. Ulteriori informazioni al riguardo si trovano sul sito Internet dell’UDSC.
È possibile raggruppare gli Invii (non concerne il traffico postale)?7
Un’ulteriore semplificazione consiste nel raggruppare più invii per vari destinatari in un’unica dichiarazione doganale. In tal modo gli invii raggruppati possono essere dichiarati con una dichiarazione collettiva, anziché con singole dichiarazioni. Se, ad esempio, 100 DVD diversi vengono inviati contemporaneamente a 100 acquirenti sul territorio svizzero, questi invii possono essere trattati come un unico invio. Questo riduce considerevolmente l’onere legato all’imposizione per il venditore per corrispondenza e anche gli eventuali costi correlati. Informazioni più dettagliate sono ottenibili presso l’UDSC.
7 Secondo l’Unione postale universale (UPU), nel traffico postale non è possibile applicare la dichiarazione doganale collettiva.
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Ultima modifica 15.05.2024
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