È assoggettato obbligatoriamente all’imposta, e deve quindi iscriversi nel registro dei contribuenti IVA dal 1° gennaio 2019, chiunque realizza nel 2018 una cifra d’affari annua di almeno 100 000 franchi con piccoli invii e presume che effettuerà forniture simili anche nei dodici mesi successivi a partire dal 1° gennaio 2019.
Quando soltanto a partire dal 1° gennaio 2019 vengono forniti dall’estero in territorio svizzero beni che in ragione dell’ammontare d’imposta irrilevante sono esenti dall’imposta sull’importazione, il luogo della fornitura è considerato sito all’estero fino alla fine del mese in cui il fornitore della prestazione raggiunge, con tali forniture, il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi (art. 4a cpv. 1 OIVA). A partire dal mese successivo, per tutte le forniture dall’estero in territorio svizzero il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero (art. 4a cpv. 2 OIVA). Da quel momento il fornitore della prestazione deve iscriversi nel registro dei contribuenti IVA e importare i beni a proprio nome.
Se in un secondo momento il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi non viene raggiunto e tale cambiamento non viene comunicato all’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, si presuppone un assoggettamento volontario da parte del venditore per corrispondenza (art. 4a cpv. 3 e 4 OIVA, vedi procedura).
Un venditore per corrispondenza estero o svizzero che adempie le condizioni dell’assoggettamento deve annunciarsi spontaneamente all’AFC. A tale scopo il venditore per corrispondenza estero deve designare un rappresentante fiscale con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero (art. 67 cpv. 1 LIVA). Deve inoltre prestare una garanzia mediante fideiussione solidale senza termine emessa da una banca con sede in Svizzera o fornire un deposito in contanti. Ulteriori informazioni al riguardo figurano alla pagina Iscrizione all’IVA online.