Aumento delle aliquote d'imposta IVA dal 1° gennaio 2024

Le informazioni sull'aumento dell'IVA a partire dal 2024 sono elencate qui.

Informazione luglio 2023

Istruzioni per la dichiarazione con le nuove aliquote IVA

Le nuove aliquote IVA entreranno in vigore il 1° gennaio 2024. Le istruzioni spiegano a cosa bisogna prestare attenzione con le nuove aliquote che possono essere dichiarate per la prima volta rispettivamente nel 3° trimestre 2023, nel 2° semestre 2023 e nel mese di luglio 2023.

Dichiarazione dell’IVA nel periodo di transizione 2023/2024 (PDF, 322 kB, 05.10.2023)- Rendiconto IVA secondo il metodo effettivo
- Rendiconto IVA secondo il metodo delle aliquote saldo e delle aliquote forfetarie


Informazione marzo 2023

Aumento delle aliquote d'imposta IVA dal 1° gennaio 2024

1. Modifiche in relazione all'aumento delle aliquote d'imposta

A partire dal 1° gennaio 2024 si applicheranno le seguenti aliquote dell'imposta sul valore aggiunto:

  Fino al
31 dicembre 2023
Nuove aliquote dal
1° gennaio 2024
Aliquota normale: 7,7 % 8,1 %
Aliquota ridotta: 2,5 % 2,6 %
Aliquota speciale sulle
prestazioni nel settore
alberghiero:
3,7 % 3,8 %

Sarà possibile dichiarare le nuove aliquote d'imposta sul valore aggiunto all'AFC già a decorrere dal rendiconto IVA del 3° trimestre 2023, del 2° semestre 2023 e dal rendiconto mensile di luglio 2023.

2. Conseguenze sulle aliquote saldo e sulle aliquote forfettarie

L'aumento delle aliquote d'imposta comporta anche un corrispondente adattamento delle aliquote saldo (AS) e delle aliquote forfettarie (AF):

2.1. Modifiche delle aliquote saldo e delle aliquote forfettarie

Aliquote saldo e aliquote forfettarie
fino al 31 dicembre 2023
Aliquote saldo e aliquote forfettarie
dal 1° gennaio 2024
0,1 % 0,1 %
0,6 % 0,6 %
1,2 % 1,3 %
2,0 % 2,1 %
2,8 % 3,0 %
3,5 % 3,7 %
4,3 % 4,5 %
5,1 % 5,3 %
5,9 % 6,2 %
6,5 % 6,8 %

Queste modifiche di AS e AF non permettono di anticipare un passaggio al metodo di rendiconto effettivo. Un cambiamento dal metodo di rendiconto effettivo a quello delle aliquote saldo, rispettivamente delle aliquote forfettarie è possibile soltanto allo scadere del periodo di attesa di cui all'articolo 37 capoverso 4 LIVA rispettivamente all'articolo 98 capoverso 2 OIVA.

2.2. Modifica dei limiti di cifra d'affari e dell'imposta dovuta per l'applicazione del metodo delle aliquote saldo

 

 

Fino al
31 dicembre 2023
Dal 1° gennaio 2024
Limite di cifra d'affari per
l'applicazione del metodo
delle aliquote saldo:
CHF 5'005'000 CHF 5'024'000
Limite dell'imposta dovuta
per l'applicazione del metodo
delle aliquote saldo:
CHF 103'000 CHF 108'000

3. Informazioni complementari inerenti all'aumento delle aliquote d'imposta

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Ultima modifica 15.01.2024

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