Protezione giuridica individuale nello scambio automatico di informazioni

Secondo l’articolo 19 capoverso 2 LSAI1 , rispetto all’AFC le persone oggetto di comunicazione possono appellarsi ai diritti di cui all’articolo 25a PA2, se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile dovuto all’assenza di garanzie dello Stato di diritto.

Elementi da indicare nell‘istanza

  1. Interesse degno di protezione: deve essere presentato un interesse pratico e attuale. Se rispetto all’atto materiale (trasmissione dei dati) è possibile una protezione giuridica differente rispetto all’articolo 19 capoverso 2 LSAI, decade l’interesse degno di protezione.
  2. Diritti o obblighi interessati: l’atto materiale (trasmissione dei dati) deve arrecare pregiudizio ad una posizione giuridica protetta della persona richiedente.
  3. Ammissibilità dell’istanza presentata: omissione, cessazione o revoca dell’atto materiale illecito (trasmissione dei dati).
  4. Capacità di essere parte e capacità processuale della persona richiedente.
  5. Rendere verosimili importanti svantaggi e assenza di garanzie dello Stato di diritto (illiceità): in principio, l’AFC non dispone di margine di manovra nel quadro della trasmissione dei dati relativi allo scambio di informazioni. Il limite è costituito dall’arrecare pregiudizio ad una posizione giuridica protetta della persona richiedente. Un tale pregiudizio sarebbe, per esempio, il rischio di violazione dei diritti umani durante una procedura penale o l’esecuzione della pena, il rischio di violazione di principi procedurali fondamentali o altre garanzie fondamentali come la garanzia della proprietà. In tal caso, la trasmissione dei dati potrebbe essere contraria alla riserva relativa all’ordine pubblico prescritta dalla Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa3. Presupposto è una certa probabilità dei presunti fatti, i quali devono essere supportati da indizi concreti e prove ammissibili.

Altre indicazioni necessarie al blocco della trasmissione dei dati

Obbligatorio:

  • Stato partner
  • Istituto finanziario tenuto alla comunicazione

Opzionale (almeno un’indicazione):

  • Numero di conto
  • Numero d’identificazione fiscale (TIN) oppure cognome e nome (risp. nome dell’ente)

Se in un caso concreto la trasmissione dei dati rimane bloccata, la persona richiedente deve assicurarsi che le indicazioni trasmesse dall’istituto finanziario tenuto alla comunicazione all’AFC corrispondano esattamente a quelle riportate dall’AFC nella decisione in merito alla richiesta.

L'istanza è da indirizzare a:

Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale DPB, Divisione Riscossione, Gruppo SAI
Eigerstrasse 65
3003 Berna

Termine:

L’AFC deve trasmettere agli Stati partner le informazioni ricevute dagli istituti finanziari svizzeri entro il 30 settembre dell’anno successivo (cfr. Sezione 3, capoverso 3 MCAA4).

Per poter garantire il blocco della trasmissione dei dati nei tempi necessari, l’istanza deve essere presentata all’AFC entro il 31 luglio dell’anno in cui i dati dovrebbero essere trasmessi allo Stato partner.

 
 

1 Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI; RS 653.1).

2 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

3 Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (RS 0.652.1).

4 Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (MCAA; RS 0.653.1).

 
 

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Ultima modifica 14.02.2024

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