In breve ─ Scambio Automatico di Informazioni (SAI)

L'obiettivo dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) è quello di incrementare la trasparenza fiscale e impedire l’evasione fiscale transfrontaliera.

In breve ─ Scambio Automatico di Informazioni (SAI)
In breve ─ Scambio Automatico di Informazioni (SAI)

Quali documenti / informazioni sono trasmessi?

Le informazioni relative ai conti finanziari conformemente allo standard comune di comunicazione (SCC):

  • informazioni concernenti l’identificazione
  • informazioni concernenti il conto
  • informazioni concernenti le finanze

In quale senso: Svizzera – estero / estero – Svizzera

Per quale utilizzo?

Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente a fini fiscali (cfr. art. 22 Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale [RS 0.652.1]).

Quali informazioni devono essere trasmesse all’AFC per lo scambio con l’estero e entro quali scadenze?

Informazioni: cfr. 1a domanda.

Gli istituti finanziari svizzeri trasmettono all’AFC le informazioni entro un termine di sei mesi dalla fine dell’anno civile interessato (cfr. art. 15, cpv. 1 LSAI [RS 653.1]). Le informazioni devono essere scambiate tra l’AFC e le autorità competenti degli Stati partner entro nove mesi dalla fine dell’anno civile al quale si riferiscono (cfr. sezione 3, cpv. 3 MCAA [RS 0.653.1 - Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014]).

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Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale DPB
Gruppo SAI / CbCR
Eigerstrasse 65
3003 Berna

Ultima modifica 27.08.2024

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