L'obiettivo dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) è quello di incrementare la trasparenza fiscale e impedire l’evasione fiscale transfrontaliera.
Quali documenti / informazioni sono trasmessi?
Le informazioni relative ai conti finanziari conformemente allo standard comune di comunicazione (SCC):
- informazioni concernenti l’identificazione
- informazioni concernenti il conto
- informazioni concernenti le finanze
Per più dettagli: sezione 2, cpv. 2 MCAA [RS 0.653.1 - Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014] ; capitolo 1.3.2 della direttiva de l’AFC.
In quale senso: Svizzera – estero / estero – Svizzera
In entrambi i sensi. In principio, la Svizzera conclude solo accordi che prevedono uno scambio reciproco (eccezione: i paesi che hanno rinunciato a ricevere dei dati). La lista degli Stati partner con i quali la Svizzera ha firmato un accordo per l’introduzione del SAI è disponibile sul sito web della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.
Per quale utilizzo?
Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente a fini fiscali (cfr. art. 22 Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale [RS 0.652.1]).
Quali informazioni devono essere trasmesse all’AFC per lo scambio con l’estero e entro quali scadenze?
Informazioni: cfr. 1a domanda.
Gli istituti finanziari svizzeri trasmettono all’AFC le informazioni entro un termine di sei mesi dalla fine dell’anno civile interessato (cfr. art. 15, cpv. 1 LSAI [RS 653.1]). Le informazioni devono essere scambiate tra l’AFC e le autorità competenti degli Stati partner entro nove mesi dalla fine dell’anno civile al quale si riferiscono (cfr. sezione 3, cpv. 3 MCAA [RS 0.653.1 - Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014]).
Documentazione
Contatto
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale DPB
Gruppo SAI / CbCR
Eigerstrasse 65
3003 Berna
Ultima modifica 27.08.2024