SAI e autodenunce

L’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC prende posizione come segue in merito alle conseguenze dello scambio automatico di informazioni fiscali sull’autodenuncia (esente da pena):

È compito dell’amministrazione fiscale cantonale competente valutare se le condizioni dell’autodenuncia sono soddisfatte. Quanto precede vale anche per considerare se l’autorità fiscale era già al corrente dei fattori di reddito o sostanza sottratti e quindi se il contribuente ha agito di sua propria iniziativa.

Secondo il punto di vista dell’AFC gli elementi imponibili oggetto di scambio automatico di informazioni dovranno essere considerati come noti a partire al più tardi dal 30 settembre 2018, cosicché la denuncia degli stessi non potrà più essere considerata spontanea a contare da tale data. L’AFC è pertanto dell’avviso che i criteri dell’autodenuncia (esente da pena) non saranno soddisfatti, a partire dalla data indicata sopra relativamente agli elementi oggetto di scambio d’informazioni. Per quanto riguarda gli elementi imponibili oggetto dello scambio automatico di informazioni che risultano soltanto dopo il 2017 e gli elementi imponibili provenienti da Stati che applicheranno lo scambio automatico di informazioni in un secondo tempo, tale regola vale, per analogia, a partire dal 30 settembre dell’anno in cui lo scambio di dati avrà luogo (per la prima volta).

Gli elementi imponibili rivelati da altre fonti e le altre condizioni dell’autodenuncia sono indipendenti dai termini summenzionati.


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Ultima modifica 14.02.2024

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