Assistenza amministrativa sulla base della normativa FATCA

La Svizzera ha un accordo con gli Stati Uniti che regola la cooperazione in relazione al «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA). Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Domande raggruppate sulla base della normativa FATCA

Dal 20 settembre 2019, data in cui è entrato in vigore il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e gli Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, è possibile presentare domande raggruppate nel quadro dell’Accordo FATCA per fatti avvenuti dopo il 30 giugno 2014.

Ai sensi dell’Accordo FATCA, l’autorità fiscale americana IRS può richiedere informazioni riguardanti tutti i conti che le sono stati segnalati dagli istituti finanziari svizzeri in forma aggregata. Alla ricezione di una domanda raggruppata sulla base della normativa FATCA, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) richiede all'istituto finanziario interessato di fornire entro dieci giorni le informazioni descritte nell'Accordo FATCA.

La User Guide fa riferimento ai requisiti dell’IRS in merito al contenuto del file FATCA-XML (CARRef-Element in base a FATCA XML Schema V2.0, cfr. cap. 4.5.3 della User Guide). In linea di principio, gli istituti finanziari interessati devono soddisfare i requisiti dell’IRS per i file FATCA-XML applicabili al momento della trasmissione dei dati all’AFC. Una sintesi delle modifiche apportate si trova nel capitolo 1.3.1. «Updates Version 1.3» della User Guide.

 

FATCA Information Delivery (PDF, 2 MB, 23.10.2023)Technical Specification and User Guide for Financial Institutions according to FATCA IGA 2

Business & Validation Rules FTA (PDF, 158 kB, 24.01.2024)FATCA group requests: Important business and validation rules for SEI XML and FATCA XML

FATCA-Update Rules FTA (PDF, 129 kB, 24.01.2024)FATCA group requests: Important update rules for SEI XML and FATCA XML

FATCA Credential Form (PDF, 1 MB, 23.10.2023)Credentials Exchange (v1.3) - Information Delivery

L’AFC ha compilato un elenco delle domande più frequenti con le relative risposte (FAQ) in relazione alle domande raggruppate FATCA. Le FAQ possono essere richieste all’AFC, contattando il seguente indirizzo e-mail: amtshilfe.usa(at)estv.admin.ch.

La Svizzera e gli Stati Uniti hanno negoziato il modello 1 dell’Accordo FATCA e lo hanno firmato il 27 giugno 2024. Questo prevede uno scambio automatico e reciproco di informazioni tra autorità competenti. Il processo di attuazione è attualmente in corso ed è previsto che l’entrata in vigore avvenga al più presto il 1° gennaio 2027.

 

Lettere di informazione ai clienti interessati

Nell'ambito dell'attuazione della normativa FATCA, gli istituti finanziari svizzeri sono tenuti a fornire all’autorità fiscale americana IRS informazioni sui conti US. I clienti US ricevono una lettera da parte del loro istituto finanziario tramite la quale si chiede loro il consenso alla trasmissione delle informazioni riguardanti il loro conto all'IRS. Lo scritto menzionato è accompagnato da una lettera informativa dell'AFC volta a fornire informazioni sullo svolgimento di un'eventuale procedura di assistenza amministrativa ai sensi dell'Accordo FATCA.

 

Comunicazioni

Ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 27 settembre 2013 sull’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (legge FATCA; RS 672.933.6), le persone americane indicate e gli istituti finanziari non partecipanti interessati da una domanda di assistenza amministrativa, come pure le eventuali parti contraenti delle relazioni bancarie interessate, sono informati in forma anonima mediante comunicazione pubblicata nel Foglio federale e sul sito Internet dell’AFC (a) della ricezione di una domanda raggruppata, (b) del fatto che per ogni relazione bancaria interessata dalla domanda raggruppata verrà emanata una decisione finale e (c) che le persone legittimate a ricorrere hanno la possibilità di prendere posizione in merito alla prevista trasmissione all’autorità competente degli Stati Uniti d’America (IRS)dei dati che le concernono entro 20 giorni da questa comunicazione.

Ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 lettera b dell’Accordo di cooperazione del 14 febbraio 2013 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA (Accordo FATCA; RS 0.672.933.63), le decisioni finali emanate sono comunicate alle persone legittimate a ricorrere in forma anonima mediante pubblicazione nel Foglio federale e sul sito Internet dell’AFC. Avverso la decisione finale è possibile presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Foglio federale e sul sito Internet dell’AFC. Una copia del ricorso è da trasmettere all’AFC.

Domande e riposte sulla normativa FATCA

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Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione per lo scambio d'informazioni in materia fiscale
Eigerstrasse 65
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Ultima modifica 27.11.2024

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