La Svizzera ha un accordo con gli Stati Uniti che regola la cooperazione in relazione al «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA). Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
Domande raggruppate sulla base della normativa FATCA
Dal 20 settembre 2019, data in cui è entrato in vigore il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e gli Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, è possibile presentare domande raggruppate nel quadro dell’Accordo FATCA per fatti avvenuti dopo il 30 giugno 2014.
Ai sensi dell’Accordo FATCA, l’autorità fiscale americana IRS può richiedere informazioni riguardanti tutti i conti che le sono stati segnalati dagli istituti finanziari svizzeri in forma aggregata. Alla ricezione di una domanda raggruppata sulla base della normativa FATCA, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) richiede all'istituto finanziario interessato di fornire entro dieci giorni le informazioni descritte nell'Accordo FATCA.
La User Guide fa riferimento ai requisiti dell’IRS in merito al contenuto del file FATCA-XML (CARRef-Element in base a FATCA XML Schema V2.0, cfr. cap. 4.5.3 della User Guide). In linea di principio, gli istituti finanziari interessati devono soddisfare i requisiti dell’IRS per i file FATCA-XML applicabili al momento della trasmissione dei dati all’AFC. Una sintesi delle modifiche apportate si trova nel capitolo 1.3.1. «Updates Version 1.3» della User Guide.
FATCA Information Delivery (PDF, 2 MB, 23.10.2023)Technical Specification and User Guide for Financial Institutions according to FATCA IGA 2
Business & Validation Rules FTA (PDF, 158 kB, 24.01.2024)FATCA group requests: Important business and validation rules for SEI XML and FATCA XML
FATCA-Update Rules FTA (PDF, 129 kB, 24.01.2024)FATCA group requests: Important update rules for SEI XML and FATCA XML
FATCA Credential Form (PDF, 1 MB, 23.10.2023)Credentials Exchange (v1.3) - Information Delivery
L’AFC ha compilato un elenco delle domande più frequenti con le relative risposte (FAQ) in relazione alle domande raggruppate FATCA. Le FAQ possono essere richieste all’AFC, contattando il seguente indirizzo e-mail: amtshilfe.usa(at)estv.admin.ch.
La Svizzera e gli Stati Uniti hanno negoziato il modello 1 dell’Accordo FATCA e lo hanno firmato il 27 giugno 2024. Questo prevede uno scambio automatico e reciproco di informazioni tra autorità competenti. Il processo di attuazione è attualmente in corso ed è previsto che l’entrata in vigore avvenga al più presto il 1° gennaio 2027.
Lettere di informazione ai clienti interessati
Nell'ambito dell'attuazione della normativa FATCA, gli istituti finanziari svizzeri sono tenuti a fornire all’autorità fiscale americana IRS informazioni sui conti US. I clienti US ricevono una lettera da parte del loro istituto finanziario tramite la quale si chiede loro il consenso alla trasmissione delle informazioni riguardanti il loro conto all'IRS. Lo scritto menzionato è accompagnato da una lettera informativa dell'AFC volta a fornire informazioni sullo svolgimento di un'eventuale procedura di assistenza amministrativa ai sensi dell'Accordo FATCA.
Lettera d‘informazione in allegato alla domanda di dichiarazione di consenso delle banche relativa all‘attuazione del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) – All’attenzione dei titolari di conti US (PDF, 142 kB, 23.10.2023)cambiamento delle circostanze
Comunicazioni
Ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 27 settembre 2013 sull’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (legge FATCA; RS 672.933.6), le persone americane indicate e gli istituti finanziari non partecipanti interessati da una domanda di assistenza amministrativa, come pure le eventuali parti contraenti delle relazioni bancarie interessate, sono informati in forma anonima mediante comunicazione pubblicata nel Foglio federale e sul sito Internet dell’AFC (a) della ricezione di una domanda raggruppata, (b) del fatto che per ogni relazione bancaria interessata dalla domanda raggruppata verrà emanata una decisione finale e (c) che le persone legittimate a ricorrere hanno la possibilità di prendere posizione in merito alla prevista trasmissione all’autorità competente degli Stati Uniti d’America (IRS)dei dati che le concernono entro 20 giorni da questa comunicazione.
Ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 lettera b dell’Accordo di cooperazione del 14 febbraio 2013 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA (Accordo FATCA; RS 0.672.933.63), le decisioni finali emanate sono comunicate alle persone legittimate a ricorrere in forma anonima mediante pubblicazione nel Foglio federale e sul sito Internet dell’AFC. Avverso la decisione finale è possibile presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Foglio federale e sul sito Internet dell’AFC. Una copia del ricorso è da trasmettere all’AFC.
Domande e riposte sulla normativa FATCA
FATCA è l’acronimo di «Foreign Account Tax Compliance Act». Si tratta di una normativa unilaterale statunitense che si applica a tutti i Paesi del mondo. Essa obbliga gli istituti finanziari esteri a fornire alle autorità fiscali statunitensi informazioni sui conti americani o a prelevare un’imposta sui conti in questione.
L’Accordo FATCA (v. domanda 3) obbliga gli istituti finanziari svizzeri (v. domanda 10) a notificare annualmente all’Internal Revenue Service (IRS), l’autorità fiscale statunitense, i conti contenenti indizi statunitensi e i conti di istituti finanziari non partecipanti per gli anni 2015 e 2016 (v. domanda 4). Prima di notificare le informazioni sul conto, l’istituto finanziario deve ottonere il consenso dal cliente interessato. Se tale consenso non è concesso, saranno notificate le informazioni aggregate sul conto. Una notifica di questo tipo (anonima) comprende il numero totale e il valore complessivo di tutti i conti statunitensi per cui non è stata fornita la dichiarazione di consenso (per il testo completo cfr. art. 3 Accordo FATCA). Basandosi su queste notifiche aggregate, l’IRS può presentare all’AFC domande raggruppate, affinché siano resi noti i conti per i quali non è stata fornita la dichiarazione di consenso. In questo modo spetta all’AFC fornire le informazioni che l’istituto finanziario non aveva trasmesso mediante notifica diretta a causa del mancato consenso. Nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa, l’AFC verifica se sono soddisfatti i requisiti relativi all’obbligo di notifica. Allo stesso tempo, la procedura di assistenza amministrativa garantisce il diritto di essere sentiti. Ciò significa che le persone legittimate a ricorrere hanno la possibilità di esprimersi in merito e di opporsi alla trasmissione delle informazioni (per il testo completo cfr. art. 5 Accordo FATCA).
Le domande raggruppate FATCA si basano sull’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA (Accordo FATCA, RS 0.672.933.63) e sulla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI CH-US, RS.0672.933.61). L’applicazione dell’Accordo FATCA è disciplinata dalla legge federale sull’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (legge FATCA, RS 672.993.6). Sono inoltre applicabili a titolo sussidiario la legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF, RS 651.1) e l’ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale (OAAF, RS 651.11).
Le domande raggruppate FATCA comprendono i conti bancari, ma anche i contratti assicurativi e le partecipazioni al capitale proprio e di terzi con indizi statunitensi. Per i conti privati sono considerati indizi statunitensi la cittadinanza statunitense (luogo di nascita negli USA incluso), la residenza e l’indirizzo postale o del domicilio negli Stati Uniti oppure un numero di telefono statunitense (per il testo completo cfr. allegato I n. II B. 1 Accordo FATCA). Per i conti commerciali vale ad esempio come indizio la costituzione della società secondo il diritto americano o l’ubicazione della sede legale negli Stati Uniti. Sono ugualmente soggetti all’obbligo di notifica i conti delle cosiddette NFFE passive (di cui le società di sede sono un tipico esempio), con uno o più soggetti controllanti che sono cittadini americani o residenti negli Stati Uniti (per il testo completo cfr. allegato I n. IV. Accordo FATCA). Per gli anni 2015 e 2016, sono compresi anche i conti di istituti finanziari non partecipanti (NPFFI). Sono designate come NPFFI anche le società che hanno omesso di dichiarare il loro status FATCA nei confronti dell’istituto finanziario.
Le domande raggruppate FATCA possono comprendere conti finanziari gestiti al 30 giugno 2014 o aperti successivamente. Una regola particolare si applica ai conti di NPFFI (v. domanda 4) che devono essere notificati solo per il 2015 e il 2016.
L’Accordo FATCA obbliga la Svizzera a trasmettere all’IRS le informazioni richieste entro otto mesi dalla ricezione di una domanda raggruppata (art. 5 n. 3 lett. c Accordo FATCA). Per questo motivo la procedura di assistenza amministrativa deve essere effettuata rapidamente e si applicano termini brevi (ad es. il termine legale di 10 giorni concesso all’istituto finanziario per inoltrare le informazioni richieste). Se l’AFC non può rispettare il termine di otto mesi, è possibile che l’istituto finanziario sia obbligato a riscuotere l’imposta alla fonte (v. domanda 20).
Come menzionato nella risposta alla domanda 2, l’istituto finanziario ha l’obbligo di inviare all’IRS le notifiche aggregate. Ciò dà all’IRS la possibilità di presentare domande raggruppate all’AFC. Alla ricezione di una domanda raggruppata, l’AFC ordina all’istituto finanziario di fornirgli le informazioni richieste entro dieci giorni. In seguito l’istituto finanziario rimane a disposizione dell’AFC per eventuali ragguagli. A partire da questa fase l’istituto finanziario è eventualmente coinvolto in una procedura di contestazione (v. domanda 17). Se l’AFC non può trasmettere le informazioni richieste entro il termine di otto mesi (v. domanda 6), è possibile che l’istituto finanziario sia obbligato a riscuotere l’imposta alla fonte (v. domanda 20).
Come menzionato nella risposta alla domanda 2, l’autorità fiscale statunitense IRS, l’autorità fiscale statunitense, può presentare all’AFC domande raggruppate che si basano sulle notifiche aggregate degli istituti finanziari. Nella procedura di assistenza amministrativa il ruolo dell’IRS si limita alla richiesta e alla ricezione delle informazioni richieste. Bisogna fare una netta distinzione fra la procedura di assistenza amministrativa svizzera e la procedura fiscale statunitense. Nella procedura di assistenza amministrativa la persona interessata può opporsi unicamente alla trasmissione dei propri dati, avvalendosi del fatto che non siano soddisfatte le condizioni previste dall’Accordo FATCA per prestare assistenza amministrativa (v. anche domanda 17). In ultima analisi spetta all’IRS valutare se qualcuno è veramente soggetto all’imposta negli USA.
La Divisione per lo scambio d'informazioni in materia fiscale (SEI) è responsabile dell’elaborazione delle domande raggruppate FATCA. Dopo la ricezione di una domanda raggruppata, l’AFC ordina all’istituto finanziario, mediante decreto di edizione, di fornirle le informazioni richieste entro dieci giorni. Inoltre l’AFC informa in merito alla ricezione di una domanda raggruppata mediante pubblicazione sul questo sito Internet (v. Communicazioni) e nel Foglio federale. Le persone legittimate a ricorrere hanno la possibilità di prendere posizione in merito alla trasmissione dei loro dati ed eventualmente di contestare gli indizi statunitensi esistenti, entro 20 giorni a decorrere dalla pubblicazione (v. domande 16 e 17). In seguito l’AFC emana una decisione finale in merito alla prestazione di assistenza amministrativa. Se la persona legittimata a ricorrere comunica un recapito svizzero all’AFC, la decisione finale le verrà inviata direttamente. In caso contrario, l’AFC renderà nota la decisione finale mediante pubblicazione sul proprio sito Internet e nel Foglio federale. Se non è stato presentato ricorso (v. domanda 18) o se la decisione di assistenza amministrativa dell’AFC è stata confermata dal Tribunale amministrativo federale, l’AFC trasmette all’IRS le informazioni richieste e la procedura è quindi conclusa.
Per istituto finanziario s’intende un ente di custodia, un ente di deposito, una società d’investimento o una società d’assicurazione specifica (cfr. art. 2 n. 1 (7) Accordo FATCA). Pertanto non si definiscono come istituti finanziari solo le banche.
Per ogni conto interessato l’istituto finanziario fornisce all’AFC un pacchetto di dati contenente una documentazione in pdf, un file SEI XML e un file FATCA XML. La documentazione in pdf comprende tra l’altro i documenti relativi all’apertura del conto e gli estratti conto. La documentazione in pdf e il file SEI XML sono utilizzati dall’AFC per trattare il caso e per verificare se sono soddisfatte le condizioni per prestare assistenza amministrativa. Il file FATCA XML è quello che deve essere trasmesso all’IRS (per il contenuto del file v. domanda 12). Entrambi gli altri file (documentazione in pdf e file SEI XML) non vengono trasmessi all’IRS.
L’AFC trasmette all’IRS il file FATCA XML ricevuto dall’istituto finanziario. La trasmissione dei dati avviene tramite IDES (International Data Exchange Service), una piattaforma per lo scambio delle informazioni soggette alla normativa FATCA. Il file FATCA XML contiene dati sul titolare del conto (nome e indirizzo) e sul conto stesso (numero di conto, stato del conto e proventi, ad es. interessi e dividendi).
Nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa FATCA vengono comunicati all’IRS solo le informazioni contenute nel file FATCA XML. Se l’IRS necessita di informazioni più dettagliate su un conto, deve richiederle presentando all’AFC una domanda di assistenza amministrativa separata (supplementare) disciplinata dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI CH-US, RS 0.672.933.61). In questo caso si applica il principio dell’assistenza amministrativa secondo cui le informazioni richieste devono essere presumibilmente pertinenti per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata.
I titolari di conto che non hanno acconsentito a una notifica diretta del conto da parte dell’istituto finanziario saranno informati dall’istituto finanziario (che allegherà una lettera dell’AFC) in merito al fatto che nel loro caso i dati sul conto saranno trasmessi all’IRS in forma aggregata, e che la notifica aggregata può permettere all’IRS di richiedere informazioni specifiche sul conto mediante una domanda raggruppata (riguardo al contenuto di tali informazioni v. domanda 12). L’AFC informa le persone interessate in merito alla ricezione di una domanda raggruppata mediante pubblicazione sul proprio sito Internet (cfr. communicazioni) e nel Foglio federale.
Se una persona non è sicura di rientrare o meno in una determinata domanda raggruppata FATCA, può rivolgersi all’istituto finanziario o all’AFC. Se si rivolge all’AFC deve provare la propria identità e fornire dati concreti (nome dell’istituto finanziario, numero di conto ecc.) in modo tale che l’AFC possa stabilire se la persona rientra in una domanda raggruppata. Una domanda di questo tipo può essere inviata all’AFC per e-mail o per posta al seguente indirizzo:
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione per lo scambio d’informazioni in materia fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berna
amtshilfe.usa(at)estv.admin.ch
Una persona legittimata a ricorrere ha la possibilità di presentare all’AFC una presa di posizione in merito alla prevista trasmissione dei propri dati, entro 20 giorni a decorrere dalla pubblicazione della domanda raggruppata (art. 12 cpv. 1 lett. c legge FATCA). Se si desidera ricevere direttamente la decisione finale (presa nell’ambito della prestazione di assistenza amministrativa), occorre comunicare all’AFC un recapito svizzero. Riguardo alla contestazione di indizi statunitensi si rimanda alla domanda 17.
Le prese di posizione possono essere inviate all’AFC per e-mail o per posta al seguente indirizzo:
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione per lo scambio d’informazioni in materia fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berna
amtshilfe.usa(at)estv.admin.ch
Una persona interessata può fare valere di non essere un soggetto statunitense presentando le prove necessarie, conformemente all’allegato I n. II. B. 4. Accordo FATCA (cfr. articolo 8 legge FATCA). In caso di contestazione degli indizi statunitensi nel corso di una procedura di assistenza amministrativa, l’AFC ordina alla persona interessata di presentare (se non lo ha già fatto) le prove necessarie anche al proprio istituto finanziario. Allo stesso tempo l’AFC ordina alla persona interessata di inviarle una lettera ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 legge FATCA, in cui l’istituto finanziario interessato dichiara se, sulla base della documentazione, avrebbe escluso la persona interessata dalla notifica aggregata qualora l’istituto finanziario avesse ricevuto in tempo la documentazione. Se la contestazione dello status di soggetto statunitense ha un esito positivo, l’AFC non fornisce alcuna assistenza amministrativa.
Contro la decisione finale si può presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla ricezione della decisione (art. 5 n. 3 lett. b Accordo FATCA). Il Tribunale amministrativo federale decide in qualità di unica e ultima istanza di ricorso. Ciò significa che la decisione del Tribunale amministrativo federale è definitiva e che non si può adire il Tribunale federale.
Fintanto che la procedura di assistenza amministrativa è ancora pendente, si può acconsentire alla trasmissione dei dati sul conto in qualsiasi momento. Occorre tuttavia fare una distinzione fra la dichiarazione di consenso alla notifica diretta da parte dell’istituto finanziario e una dichiarazione di consenso alla notifica dei dati sul conto da parte dell’AFC nell’ambito di una procedura di assistenza amministrativa. Se la persona interessata acconsente alla trasmissione dei dati sul conto nel corso di una procedura di assistenza amministrativa, l’AFC notifica il conto all’IRS in risposta alla domanda raggruppata ricevuta. Se la persona interessata dichiara all’istituto finanziario il proprio consenso affinché quest’ultimo proceda a una notifica diretta, l’istituto finanziario notifica ogni anno – fino alla revoca di tale dichiarazione di consenso – i dati sul conto direttamente all’IRS e non (più) in forma aggregata. Per questo motivo il conto non è (più) incluso nelle domande raggruppate FATCA. Il consenso dichiarato all’istituto finanziario non implica una notifica diretta retroattiva per gli anni precedenti. È dunque possibile che la persona interessata continui a essere oggetto di domande raggruppate FATCA (per gli anni di notifica precedenti).
Come menzionato alle domande 6 e 7, l’AFC ha l’obbligo di trasmettere all’IRS le informazioni richieste entro otto mesi a decorrere dalla ricezione di una domanda raggruppata (cfr. art. 5 n. 3 lett. c Accordo FATCA). Se non riesce a rispettare questo termine, l’AFC deve metterne al corrente l’istituto finanziario interessato e l’IRS. In tal caso l’istituto finanziario ha l’obbligo di riscuotere le imposte alla fonte laddove le disposizioni esecutive dal ministero delle finanze statunitense lo richiedono. Questo obbligo inizia dopo otto mesi dalla ricezione della domanda raggruppata e finisce il giorno in cui l’AFC trasmette le informazioni richieste all’IRS (per il testo completo cfr. art. 7 n. 2 Accordo FATCA; art. 16 cpv. 1 e 2 legge FATCA). L’istituto finanziario versa annualmente all’IRS le imposte alla fonte prelevate in un anno civile, conformemente al diritto statunitense applicabile (art. 16 cpv. 3 legge FATCA).
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Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione per lo scambio d'informazioni in materia fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berna
Ultima modifica 27.11.2024