RS 0.672.912.71 / RO 2009 1715
Convenzionetra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Algerina Democratica e Popolare intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 3 giugno 2006
Entrata in vigore il 9 febbraio 2009
RS 0.672.912.71 / RO 1972 2690
Accordo *) tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica Algerina Democratica e Popolare per evitare i casi di doppia imposizione dei redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea del 17 marzo 1972
*) sospeso e non ha più effetto fintanto che sono applicate le disposizioni della presente Convenzione, cfr. art. 28 cpv. 3 CDI