Tassa di negoziazione in breve

La tassa di negoziazione è una delle tre tasse di bollo e viene riscossa sull’acquisto e sulla vendita di titoli svizzeri ed esteri conclusi da negoziatori svizzeri.

La tassa di negoziazione ammonta

  • all'1,5 per mille per i titoli emessi da persone domiciliate in Svizzera, e
  • al 3,0 per mille per i titoli emessi da persone domiciliate all'estero.

La tassa di negoziazione è calcolata sul controvalore, vale a dire sul prezzo pagato al momento dell'acquisto o della vendita di un titolo.

Nel 2020 il gettito lordo della tassa di negoziazione è stato di 1,516 miliardi di franchi.

A seguito dell'internazionalizzazione del commercio di titoli e della concorrenza delle borse estere, negli ultimi anni la tassa di negoziazione è stata oggetto di parecchie revisioni, allo scopo di salvaguardare l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera.

Attualmente non soggiacciono alla tassa di negoziazione in particolare:

  • l'operazione di emissione (eccettuate le quote di fondi esteri);
  • le banche o i broker esteri quale controparte;
  • la borsa estera che agisce in qualità di controparte (ad es. Eurex) nell'esercizio di prodottiderivati standardizzati;
  • il commercio di diritti d'opzione e di opzioni;
  • il commercio di titoli del mercato monetario;
  • la parte contraente estera per le transazioni con obbligazioni estere (euro-obbligazioni);
  • le operazioni per il portafoglio commerciale di un negoziatore di titoli professionale;
  • il commercio per conto di fondi di investimento svizzeri ed esteri;
  • determinati investitori esteri, spesso designati come investitori istituzionali (Stati, banche centrali, istituti delle assicurazioni sociali e istituti di previdenza professionale, società di assicurazione sulla vita);
  • le società estere le cui azioni sono quotate presso una borsa riconosciuta (le cosiddette corporate), comprese le loro società estere consolidate appartenenti al medesimo gruppo.

L'obbligo fiscale incombe al negoziatore svizzero di titoli che partecipa all'operazione imponibile in veste di mediatore o di contraente.

Tra i negoziatori di titoli tenuti a versare la tassa di negoziazione figurano in particolare, oltre alle banche che soggiacciono alla legge sulle banche, anche consulenti in investimenti, gerenti di patrimoni e società holding.

Sono parimenti considerati negoziatori di titoli gli istituti svizzeri di previdenza professionale e vincolata (ad es. casse pensioni), gli enti nazionali pubblici (Confederazione, Cantoni e comuni politici con i propri stabilimenti), sempre che nei loro conti espongano documenti imponibili per oltre 10 milioni di franchi, nonché gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali (ad es. fondo di compensazione dell'AVS).

In caso di mediazione, il negoziatore di titoli deve la metà della tassa per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore esentato.

Se il negoziatore svizzero di titoli agisce nel quadro della gestione dei suoi attivi fissi per proprio conto egli deve, quale contraente, metà della tassa per sé stesso nonché una (altra) metà per la controparte, nella misura in cui quest'ultima non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato.

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Ultima modifica 03.01.2024

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