La tassa d’emissione è una delle tre tasse di bollo e viene riscossa sui diritti di partecipazione svizzeri. La tassa ha come oggetto l’emissione e l’aumento del valore nominale, a titolo oneroso o gratuito, di diritti di partecipazione sotto forma di:
- azioni di società anonime e di società in accomandita per azioni svizzere;
- quote sociali di società a garanzia limitata svizzere;
- quote sociali di società cooperative svizzere;
- buoni di godimento di società o di cooperative svizzere. Si considerano buoni di godimento i documenti attestanti il diritto di partecipare ad una quota dell'utile netto o del ricavo di liquidazione;
- buoni di partecipazione di società svizzere, di cooperative o imprese commerciali svizzere di diritto pubblico.
Ai diritti di partecipazione sono equiparati:
- i versamenti suppletivi che gli azionisti o i soci fanno alla società o alla cooperativa, senza una corrispondente controprestazione e senza aumento del capitale sociale iscritto nel registro di commercio o dell'ammontare versato sulle quote sociali della società cooperativa;
- il trasferimento della maggioranza delle azioni o delle quote sociali di una società o di una cooperativa svizzera economicamente liquidata o i cui attivi sono stati convertiti in mezzi liquidi.
La tassa d’emissione ammonta
- all' 1 % sui diritti di partecipazione svizzeri.
La costituzione di società o l'aumento del capitale mediante diritti di partecipazione emessi a titolo oneroso beneficia di un importo esente pari a un milione di franchi.
Per i diritti di partecipazione l'obbligo fiscale incombe alla società.
La creazione o l'aumento di diritti di partecipazione in relazione a fusioni, trasformazioni o scissioni di società di capitali o di cooperative nonché il trasferimento in Svizzera della sede di una società domiciliata all'estero non soggiacciono alla tassa di emissione.