Le communicazioni qui elencate non sono più valide.
Richiamo - Procedura di notifica nell’ambito dell’imposta preventiva in caso di distribuzioni riguardanti gruppi svizzeri o internazionali: restituzione degli interessi di mora
Invio delle domande possibile fino al 15 febbraio 2018
Le Camere federali hanno modificato, nella sessione autunnale 2016, alcune disposizioni della Legge federale sull’imposta preventiva (LIP) nell’ambito della procedura di notifica.
Restituzione degli interessi di mora pagati
Le società che hanno versato degli interessi di mora ma che avrebbero potuto beneficiare della procedura di dichiarazione secondo le nuove norme devono, per poter ottenere la restituzione degli importi pagati, trasmettere una domanda all’AFC.
Questa applicazione è valida con effetto retroattivo per i casi cui i crediti fiscali o i crediti per interessi di mora non erano prescritti o accertati con una decisione passata in giudicato prima del 01.01.2011.
Un formulario ad hoc per la domanda di restituzione è disponibile sul sito web dell’AFC. Solo il formulario messo a disposizione deve essere trasmesso. In caso vi fosse necessità di fornire ulteriori informazioni, occorre trasmettere un documento allegato al formulario ufficiale.
La domanda deve essere trasmessa entro un anno dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative (dal 15 febbraio 2017 al 15 febbraio 2018). Non vi sarà alcuna restituzione operata d’ufficio. Questo periodo legale stabilito dall'articolo 70c, paragrafo 3 LIP non è prorogabile.
Casi in sospeso alla divisione Diritto DPB
La stessa procedura si applica ai casi oggetto di una procedura giuridica in corso (p. es. decisioni, decisioni su reclamo, ecc.). L’effetto sospensivo di dette procedure è stato revocato nel 2017 e le società o rappresentanti interessati direttamente informati. Se nessuna domanda di restituzione è trasmessa, giusta l’articolo 70c, capoverso 3 LIP, entro il 15 febbraio 2018, l’AFC deciderà sulla base della documentazione in suo possesso. Non vi è alcun rimborso delle spese di procedura. Il termine legale fissato dall’articolo 70c, paragrafo 3 LIP non è prorogabile.
Novità nella stesura del certificato di salario a partire dal 1° gennaio 2016: dichiarazione della parte di servizio esterno svolta dai collaboratori con veicolo aziendale
A partire dal periodo fiscale 2016, ai fini dell’imposta federale diretta il dipendente può dedurre un massimo annuo di 3000 franchi per il tragitto dal domicilio al posto di lavoro. Tale limitazione si ripercuote anche sulla dichiarazione nel certificato di salario: il datore di lavoro deve ora attestare la percentuale di servizio esterno dei dipendenti che dispongono di un veicolo aziendale.
Con la votazione popolare del 9 febbraio 2014 è stato accolto il progetto sul finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (FAIF). La disposizione costituzionale è stata concretizzata con la legge federale concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria e prevede una limitazione della deduzione delle spese di trasporto ad un massimo annuo di 3000 franchi per chi esercita un’attività lucrativa dipendente. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 25 settembre 2014. Le disposizioni di legge sono pertanto entrate in vigore il 1° gennaio 2016.
Ai fini dell’imposta federale diretta ora i lavoratori dipendenti possono dedurre un massimo annuo di 3000 franchi per il tragitto verso il posto di lavoro. Per quanto riguarda l’utilizzo del veicolo aziendale a scopo privato (escluso il tragitto verso il luogo di lavoro), il dipendente deve continuare a dichiarare per ogni mese l’importo corrispondente allo 0,8 per cento del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa), ovvero il 9,6 per cento annuo (cfr. istruzioni per la compilazione del certificato di salario, n. marg. 21–25).
Se il dipendente dispone di un veicolo aziendale e lavora a tempo pieno o parziale nel servizio esterno (ad es. viaggiatori di commercio, consulenti alla clientela, montatori, attività professionale in cantieri e per progetti esterni), nel certificato di salario (n. 15) il datore di lavoro deve attestare la percentuale di servizio esterno prestato (cfr. istruzioni per la compilazione del certificato di salario, n. marg. 70). L’indicazione della percentuale di servizio esterno facilita il dipendente nella dichiarazione del tragitto tra il domicilio ed il luogo di lavoro, poiché devono essere dichiarati solo i giorni in cui utilizza il veicolo di servizio per recarsi al luogo di lavoro abituale dal proprio domicilio. Inoltre, il valore di tali tragitti deve essere dichiarato come altro reddito nella dichiarazione d’imposta. Dall’importo calcolato è possibile dedurre le spese di trasporto effettive fino ad un importo massimo annuo di 3000 franchi. Questa normativa non si applica ai passeggeri a bordo del veicolo aziendale.
I veicoli messi a disposizione dal datore di lavoro (pool di veicoli) sono di regola parcheggiati presso luogo di lavoro abituale e possono essere utilizzati da tutti i dipendenti per recarsi dai clienti. In questo caso i dipendenti non devono dichiarare alcuna quota privata, purché il veicolo aziendale venga utilizzato esclusivamente per scopi professionali. Se il pool di veicoli è a disposizione anche per scopi privati, deve essere tenuto un libretto di bordo e il datore di lavoro fattura al collaboratore 70 centesimi per ogni chilometro percorso.
Sono considerati servizio esterno i giorni in cui il dipendente utilizza il veicolo aziendale per recarsi dal cliente direttamente dal proprio domicilio e viceversa. Se il dipendente raggiunge il luogo di lavoro prima di recarsi dal cliente e la sera rincasa direttamente senza passare per il posto di lavoro, viene calcolata mezza giornata di servizio esterno. Lo stesso vale se la mattina il dipendente si reca direttamente dal cliente e prima di rincasare raggiunge il posto di lavoro. Deve essere dichiarato come servizio esterno anche il lavoro a domicilio regolare («home office»), poiché non ci si reca al luogo di lavoro. I lunghi periodi di assenza dal lavoro (come maternità o scuola reclute) e la loro esatta durata devono ancora essere dichiarati al numero 15 del certificato di salario.
Per il calcolo della percentuale di attività in servizio esterno sono considerati i giorni di servizio esterno effettivi in termini percentuali rispetto al totale (220 giorni lavorativi). Nel totale dei giorni lavorativi sono già inclusi le vacanze, i singoli giorni di malattia e altre assenze. In caso di lavoro a tempo parziale la percentuale di servizio esterno viene calcolata in base al grado di occupazione.
Se la determinazione esatta dei giorni di servizio esterno annuale comporta un onere amministrativo eccessivo per il datore di lavoro, i giorni di servizio esterno possono essere dichiarati forfettariamente. L’Amministrazione federale delle contribuzioni ha stilato, in collaborazione con i Cantoni, un elenco di funzioni e categorie professionali per l’attestazione della parte di servizio esterno (cfr. allegato). Nella dichiarazione del certificato di salario deve essere riportato il commento: «Quota di servizio esterno del XX % effettiva» oppure «Quota di servizio esterno del XX % determinata forfettariamente secondo funzione/categoria professionale». Nel quadro della procedura di tassazione ordinaria e della verifica successiva dell’imposta alla fonte ai sensi dell’articolo 137 capoverso 1 della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), il collaboratore può fornire la prova che la percentuale effettiva di servizio esterno prestata è più elevata.
Le autorità fiscali cantonali possono fornire informazioni giuridicamente vincolanti e sono competenti per la tassazione dell’imposta federale diretta.
Allegato: Elenco delle percentuali forfettarie per la dichiarazione di servizio esterno
Comunicazione-002-D-2016-i del 15 luglio 2016 (PDF, 152 kB, 11.12.2023)Novità nella stesura del certificato di salario a partire dal 1° gennaio 2016: dichiarazione della parte di servizio esterno svolta dai collaboratori con veicolo aziendale
Valido fino al 31 dicembre 2021
Allegato alla comunicazione-002-D-2016-i del 15 luglio 2016 (PDF, 205 kB, 11.12.2023)Valido fino al 31 dicembre 2021
Ultima modifica 10.05.2024