Le comunicazioni non menzionate non sono più valevoli.
Leggenda | |
---|---|
A = In generale | S = Tasse di bollo |
M = Imposta sul valore aggiunto | W = Tassa d'esenzione dall'obbligo militare |
D = Imposta federale diretta | I = Diritto fiscale internazionale |
V = Imposta preventiva |
Chiarimenti riguardanti la prassi amministrativa secondo la cifra 9 della circolare n. 29c dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) sul Principio dell’apporto di capitale del 23 dicembre 2022 (c. 29c) per la dichiarazione delle riserve da apporti di capitale (RAC) in conformità all’articolo 5 capoverso 1bis e seguenti della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (Legge federale sull’imposta preventiva, LIP; RS 642.21).
In conformità all’articolo 5 capoverso 1bis LIP, le società di capitali e le società cooperative sono tenute a comunicare ogni modifica relativa alle RAC all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC); le considerazioni esposte qui di seguito si applicano per analogia anche alle RAC estere ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1quater LIP.
Conformemente al cifra 9.3 della c. 29c, le RAC vanno comunicate spontaneamente tramite il modulo 170 nelle modalità seguenti:
- rimborsi di RAC: entro 30 giorni dall’approvazione del conto annuale da parte dell’assemblea generale o al più tardi 30 giorni dopo il rimborso.
- conferimenti nelle RAC: entro 30 giorni dall’approvazione del conto annuale da parte dell’assemblea generale;
Per poter elaborare le richieste in modo efficiente e confermare un’evenutale modifica delle RAC, oltre al modulo 170 è necessario presentare tutti i documenti rilevanti per la valutazione (cfr. anche la lista di controllo (PDF, 88 kB, 16.09.2024)). I seguenti documenti e informazioni devono essere trasmessi obbligatoriamente:
- conto annuale approvato dalla società (da presentare spontaneamente non appena disponibile);
- estratto conto della o delle voci separate delle RAC;
- verbale dell’assemblea generale (e relativa decisione) per i rimborsi di RAC;
- lettera di accompagnamento contenente spiegazioni in merito alle modifiche delle RAC;
- documenti di diritto civile a comprova delle RAC;
- tassi di cambio applicati, inclusa la fonte (se pertinente).
Le società quotate in una borsa svizzera sono tenute a segnalarlo nel modulo 170, affinché possa essere verificata l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1ter LIP (norma sulla distribuzione) e all’articolo 4a capoverso 4 LIP (norma sulla liquidazione parziale).
I conferimenti nelle RAC nonché i rimborsi di RAC effettuati durante la validità di un margine di variazione del capitale conformemente agli articoli 653s e seguenti della legge federale del 30 marzo 1911 di completamento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO; RS 220), devono essere espressi al netto e comunicati come RAC o RAC estere tramite il modulo 170 solo alla fine del margine di variazione del capitale (cfr. cifra 9.3 della c. 29c).
Applicazione dei termini di prescrizione per il rimborso dell’imposta preventiva
Applicazione dei termini di prescrizione per il rimborso dell’imposta preventiva
Termini di prescrizione per il diritto al rimborso dell’imposta preventiva in caso di rifiuto informale (assenza di una decisione formale) delle istanze di rimborso da parte dell’AFC.
Il diritto al rimborso dell’imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all’autorità competente (art. 29 cpv. 1 della Legge federale sull’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 [LIP, RS 642.21]). Secondo l’art. 29 cpv. 2 LIP l’istanza può essere presentata al più presto dopo la fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile . In ambito internazionale l’istanza può essere presentata a partire dalla data di scadenza della prestazione imponibile.
Ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 LIP e dell’art. 27 cpv. 1 della Legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in abito fiscale del 18 giugno 2021 [LECF, RS 672.2] il diritto al rimborso dell’imposta preventiva si estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. Si tratta di un termine di perenzione che in linea di principio non può essere né interrotto né prolungato. Restano riservati i casi di applicazione dell’art. 32 cpv. 2 LIP e dell’art. 27 cpv. 2 LECF.
La LIP e la LECF non contengono disposizioni sulla prescrizione dell’istanza di rimborso. A questo proposito si applica il termine di prescrizione relativo di 5 anni (analogamente all’art. 17 cpv. 1 LIP). Questo termine di prescrizione inizia al momento della nascita del diritto al rimborso.
Applicando per analogia l’art. 17 cpv. 3 LIP, la prescrizione è interrotta da qualsiasi atto dell’avente diritto al rimborso dell’imposta preventiva che sia finalizzato a rivendicare l’istanza di rimborso. Per esempio la presentazione della istanza di rimborso interrompe il periodo di prescrizione. Di conseguenza un nuovo termine di prescrizione di 5 anni inizia a decorrere dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza di rimborso. Lo stesso vale per la successiva presentazione di informazioni e/o dei documenti richiesti in relazione all’istanza di rimborso presentata. Anche questo infatti rappresenta un atto dell'avente diritto al rimborso finalizzato a rivendicare il proprio diritto al rimborso. Tuttavia, poiché l’istanza di rimborso può essere fatta valere solo dalla persona che ne ha diritto, le azioni dell'AFC, come il rifiuto informale (senza emettere una decisione formale) di una istanza di rimborso o la richiesta di informazioni e documenti, non sono rilevanti in questo contesto e non interrompono il termine di prescrizione.
Il presente avviso si applica con effetto immediato. Informazioni divergenti da parte dell’AFC nei singoli casi devono essere valutate sotto l'aspetto del principio di buona fede costituzionalmente garantito. È responsabilità dell’avente diritto al rimborso fornirne la prova.
1 Restano riservati i casi di applicazione dell’art. 29 cpv. 3 LIP in relazione al rimborso alle persone residenti in Svizzera.
La nuova QR-fattura sostituisce le attuali polizze di versamento
Dal 1° ottobre 2022 potranno essere elaborate solo le QR-fatture. Le polizze di versamento arancioni e rosse non sono più accettate come mezzo di pagamento e non possono più essere elaborate.
Ordini permanenti inseriti nell'e-banking
Gli ordini permanenti basati su polizze di versamento arancioni o rosse non saranno più elaborati a partire dal 1° ottobre 2022.
Pagamenti con l’IBAN (International Bank Account Number)
Potete continuare a effettuare i pagamenti utilizzando l'IBAN. Si prega di indicare l'AFC-ID, il numero di partita IVA o il numero UID ed il motivo del pagamento.
Trovate gli IBAN necessari qui:
Aggiustamento secondario - Prassi dell’AFC in materia d’imposta preventiva
Conseguenze dell’entrata in vigore della legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF)1 sulla prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) in materia d’imposta preventiva nel caso di un aggiustamento secondario
La LECF è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. In tale contesto, il messaggio riguardante la LECF del 4 novembre 2020 (FF 2020 8063) annunciava che l’AFC avrebbe modificato la sua precedente prassi sull’imposta preventiva nel caso di rettifiche internazionali di utili nell’ambito delle soluzioni amichevoli.
Da un lato, il nuovo articolo 18 capoverso 4 LECF conferma la prassi consolidata dell’AFC, che prevede che l’imposta preventiva non è prelevata nel caso dell’aggiustamento secondario effettuato in conformità all’esito di una procedura amichevole. D’altra parte, in seguito all’entrata in vigore della LECF, è ora possibile, in fattispecie chiare, effettuare una correzione nazionale dell’imposizione precedente senza dover ricorrere ad una procedura amichevole (internazionale). A tal fine, una convenzione interna deve essere stipulata tra l’autorità fiscale competente e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) sulla base dell’articolo 16 LECF. Una tale convenzione necessita sempre l’adempimento della condizione preliminare concernente la presentazione della richiesta di avvio di una procedura amichevole, ai sensi dell’articolo 5 LECF, da parte della persona interessata. Se, al momento dell’esame dell’istanza, l’autorità fiscale competente e la SFI concordano inequivocabilmente che una correzione deve avvenire in Svizzera, esse possono concludere una convenzione interna e sottoporla al contribuente interessato per approvazione. La procedura amichevole internazionale diventa quindi superflua. Poiché la convenzione interna è equiparata ad un accordo amichevole (internazionale), anche gli aggiustamenti secondari effettuati sulla base di una convenzione interna non sono soggetti all’imposta preventiva, in virtù dell’articolo 18 capoverso 4 LECF.
La richiesta di avvio di una procedura amichevole deve sempre essere presentata dal contribuente presso la SFI.
1 RS 672.2 - Legge federale del 18 giugno 2021 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF)
Liquidazione di investimenti collettivi di capitale (fondi di investimento)
Berna, 30.08.2021 - In caso di scioglimento secondo l’articolo 96 o 109 della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol; RS 951.31) di un investimento collettivo di capitale contrattuale (FCP), di una società di investimento a capitale variabile (SICAV), di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) o di un singolo segmento patrimoniale di quest’ultimi, il contribuente ai fini dell’imposta preventiva è tenuto a informarne senza indugio l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) prima di procedere a qualsiasi operazione di liquidazione (cosiddetta liquidazione di fondi). Questo obbligo si fonda sull’articolo 33 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211) e sulla cifra 2.1.5 della circolare numero 24 dell’AFC del 20 novembre 2017 sugli investimenti collettivi di capitale ai fini dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo.
Successivamente l’AFC conferma di avere ricevuto queste informazioni e fa presente che la negoziazione delle quote è sospesa a partire dal momento in cui il fondo viene sciolto (mediante disdetta della direzione del fondo o della banca depositaria, alla data stabilita o per decisione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA]; cfr. art. 33 cpv. 2 OIPrev) e che la ripartizione del ricavato della liquidazione è consentita soltanto dopo che l’AFC abbia dato il suo assenso (cfr. art. 33 cpv. 3 OIPrev).
La direzione del fondo presenta all’AFC dopo la notifica di liquidazione anche i seguenti documenti:
- il bilancio di liquidazione, incluso il conto economico, già esaminato dagli organi di revisione;
- la contabilità (bilancio) dell’esercizio in corso fino al momento della liquidazione;
- la bozza di avviso per il pagamento finale.
1. Modifica della procedura per la liquidazione di ICC
Di norma, le notifiche di liquidazione di fondi e i rispettivi documenti si dovevano inviare all’indirizzo e-mail dell’AFC dedicato ai rulings.
L’AFC ha rielaborato e riorganizzato il processo interno per la liquidazione di fondi. D’ora in avanti tutte le notifiche di liquidazione e i rispettivi documenti dovranno essere inviati esclusivamente in forma elettronica al seguente indirizzo e-mail:
fondsliquidationen.dvs(at)estv.admin.ch
Le notifiche di liquidazione e i rispettivi documenti presentati, a titolo eccezionale, in forma cartacea, devono essere inviati al seguente indirizzo: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo (DPB)
Liquidazione di fondi
Eigerstrasse 65
3003 Berna
2. Seguito della procedura dopo la verifica da parte dell’AFC dei documenti pervenuti
Dopo avere verificato i documenti pervenuti, l’AFC invia alla direzione del fondo l’autorizzazione per la liquidazione. Sulla base di questa autorizzazione, la direzione del fondo può effettuare il pagamento finale. Al contempo, la direzione del fondo deve provvedere alla dichiarazione dell’imposta preventiva mediante i moduli 200 o 201. Non appena l’AFC riceverà l’eventuale pagamento finale, l’ICC sarà stralciato dal registro.
3. Validità della comunicazione
La presente comunicazione è valida dal momento della sua pubblicazione sul sito Internet dell’AFC.
Tassa di negoziazione - fornitori di dati riconosciuti
Berna, 24.07.2023 - Legge federale sulle tasse di bollo: fornitori di dati riconosciuti nell’ambito della tassa di negoziazione / classificazione dei documenti imponibili
La tassa di negoziazione è notoriamente un’imposta di autotassazione. I negoziatori di titoli svizzeri assoggettati alla tassa sono quindi personalmente responsabili della corretta classificazione di un documento come documento svizzero o estero imponibile o non imponibile. In alternativa, su richiesta possono essere utilizzati i dati di un fornitore di dati riconosciuto dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Al fine di concretizzare l’articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo, la circolare numero 12 dell’AFC del 10 marzo 2011 sulla tassa di negoziazione faceva riferimento nella cifra 2.2.3 alla comunicazione dell’AFC del 10 ottobre 2007 sulla classificazione dei documenti imponibili.
A partire dal 1° luglio 2021, i seguenti fornitori di dati e i relativi sistemi di classificazione sono ufficialmente riconosciuti dall’AFC:
- SIX Financial Information AG, Zurigo
- Refinitiv SA, Collonge-Bellerive
Se un negoziatore di titoli decide di basarsi sulle informazioni di un fornitore di dati riconosciuto di cui sopra, al fine di garantire un’attuazione uniforme occorre osservare quanto segue.
Il negoziatore svizzero di titoli può decidere una volta per anno civile se fare riferimento o meno ai dati di un fornitore di dati riconosciuto. Il metodo scelto ed il fornitore di dati devono essere mantenuti per almeno un anno. Se sceglie di procurarsi i dati da un fornitore di dati riconosciuto, il negoziatore di titoli svizzero deve attenersi di conseguenza alla classificazione di quest’ultimo in ambito di tassa di negoziazione.
Qualora avvenga un errore di classificazione dovuto ad un fornitore di dati riconosciuto, il negoziatore svizzero di titoli che si è basato su tali dati ai fini della tassa di negoziazione non si vedrà riconoscere dall’AFC alcuna correzione retroattiva. Di principio l’AFC non esigerà il pagamento retroattivo della tassa di negoziazione, né di conseguenza rimborserà una eventuale tassa di negoziazione versata in più erroneamente. Se il negoziatore svizzero di titoli scopre classificazioni errate, è tenuto a segnalarlo immediatamente al fornitore di dati riconosciuto.
Per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2023, la società Bloomberg Finance L.P., New-York (USA), era qualificata quale fornitore di dati riconosciuto. A causa della rinuncia della società Bloomberg Finance L.P., New-York (USA), questa non sarà più un fornitore di dati riconosciuto a partire dal 1° agosto 2023. Di conseguenza, le regole descritte nella presente comunicazione non si applicheranno più, a partire dal 1° agosto 2023, ai negoziatori svizzeri di titoli che si basano sul sistema di classificazione della società Bloomberg Finance L.P., New-York (USA). Questi negoziatori di titoli, nonché gli altri negoziatori svizzeri di titoli che non optano per una classificazione emessa da un fornitore di dati riconosciuto, restano interamente responsabili della corretta classificazione dei documenti.
La presente comunicazione entra in vigore al momento della sua pubblicazione e sostituisce la comunicazione dell’AFC del 18 aprile 2023.
Inoltrare correttamente le domande di rimborso dell'imposta alla fonte estera sugli investimenti collettivi di capitale
L'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC pubblica delle istruzioni su come presentare le domande di rimborso dell'imposta alla fonte estera sugli investimenti collettivi di capitale applicabili dal 1° agosto 2021. Queste istruzioni faciliteranno il trattamento delle domande nelle scadenze.
Sulla base dell'articolo 1 capoverso 1 dell'Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (ordinanza sull'imposta preventiva, OIPrev; RS 642.211), l'AFC afferma quindi quanto segue:
- Le domande devono essere presentate integralmente in duplice copia. Una copia viene restituita al richiedente o - se la convenzione di doppia imposizione applicabile lo prevede - inviata direttamente alle autorità fiscali straniere. La seconda copia è conservata dall'AFC.
- Un rapporto di gestione ed una copia del modulo 201 o 109 relativo all'esercizio in questione devono essere allegati alle domande.
- Sul modulo della domanda, la richiesta di rimborso deve essere in ogni caso ridotta della quota attribuibile agli investitori esteri.
- Deve essere presentata una sola domanda per esercizio contabile.
Ulteriori informazioni si trovano nell’allegato III della circolare 24 (PDF, 101 kB, 10.10.2023) dell'AFC sugli investimenti collettivi di capitale in materia d’imposta preventiva e di tasse di bollo.
In ogni caso, le domande devono essere presentate all'AFC al più tardi tre mesi prima della scadenza del rispettivo termine (termine di perenzione) per richiedere il rimborso dell’imposta alla fonte estera. Se questa scadenza non viene rispettata, l’AFC non può garantire che la domanda venga controllata in tempo. In caso di presentazione tardiva e incompleta della domanda, l’AFC declina ogni responsabilità.
Rimborsi in natura nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale
Nella concretizzazione dell'articolo 14 della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB, RS 641.10), la circolare n. 24 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) del 20 novembre 2017 sugli investimenti collettivi di capitale ai fini dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo stabilisce, al capitolo 2.1.8.2.2., paragrafo 3 che: I rimborsi in natura effettuati agli investitori sotto forma di documenti imponibili da parte di un FCP, una SICAV o una SAcCol non soggiacciono alla tassa di negoziazione.
Sulla base di diverse richieste di Ruling, l'AFC precisa qui di seguito le circostanze di un rimborso in natura in questo ambito.
Secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera b LTB, il conferimento di documenti imponibili che servono a liberare quote di investimenti collettivi di capitale non soggiace alla tassa di negoziazione. Per contro e di conseguenza, il rimborso in natura può essere esentato dalla tassa di negoziazione soltanto se l'investimento collettivo di capitale è parzialmente o totalmente liquidato. Nel caso di un investimento collettivo di capitale svizzero, l'imposta preventiva è di norma dovuta sull'eccedenza di liquidazione corrispondente.
Al contrario, non siamo in presenza di un rimborso in natura ai sensi della LTB, se l'investitore esercita il suo diritto contrattuale di disdetta e fa quindi valere il suo diritto alla quota del patrimonio netto dell'investimento collettivo di capitale a cui ha diritto.
Ai sensi dell'articolo 78 capoverso 1 lettera a della legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol, RS 951.31), mediante la sottoscrizione delle quote, l'investitore acquisisce un credito nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio ed al reddito del fondo d’investimento e, ai sensi del capoverso 2, gli investitori sono di norma autorizzati ad esigere in ogni momento il riscatto delle loro quote ed il loro pagamento in contanti.
Se il credito che ne deriva ai sensi del capoverso 1 viene liquidato con la consegna di documenti imponibili provenienti dal patrimonio del fondo invece di un pagamento in contanti, ciò costituisce un trasferimento di documenti imponibili a titolo oneroso ed è in linea di principio soggetto alla tassa di negoziazione. In questi casi non siamo in presenza di rimborsi in natura come previsto del capitolo 2.1.8.2.2 sopramenzionato. Nel presente contesto, l'AFC applica questa disposizione in modo analogo agli investimenti collettivi di capitale esteri.
Pratiche federali in materia di società principali e di Swiss Finance Branches a partire dal 1° gennaio 2020
Nel quadro dell'attuazione delle misure per la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA), l’Amministrazione federale delle contribuzioni non applicherà più dal 1° gennaio 2020 le pratiche federali in materia di società principali e di Swiss Finance Branches.
Nella votazione del 19 maggio 2019, la legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA) è stata adottata. Quale conseguenza, tra le altre, le disposizioni legali applicabili alle società con statuto speciale cantonale saranno abrogate. Il 28 settembre 2018, il Consiglio federale ha annunciato che la RFFA deve entrare in vigore il 1° gennaio 2020, tuttora deve ancora emettere la decisione formale a riguardo.
Come comunicato in precedenza, le regole concernenti le pratiche federali in materia di società principali e di Swiss Finance Branches saranno interamente abrogate.
Contrariamente all’abrogazione delle norme concernenti le società con statuto speciale cantonale, l’abbandono di queste pratiche federali non necessita di alcuna modifica legislativa.
Le pratiche federali in materia di ripartizione fiscale internazionale per le società principali e le Swiss Finance Branches non potranno di principio più essere applicate per tali contribuenti a partire dal 1° gennaio 2020.
Procedura formale per gli accordi fiscali preliminari / ruling fiscali quali oggetto dell’imposta federale diretta, dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo
1. Situazione iniziale
Nel 2003 la Conferenza svizzera delle imposte, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e l’ex Camera fiduciaria (oggi EXPERTsuisse) hanno elaborato, in collaborazione con gli ambienti scientifici, il codice di condotta delle autorità fiscali, dei contribuenti e dei consulenti fiscali (di seguito codice di condotta; pubblicato in Der Schweizer Treuhänder, 2003, pag. 1113 segg.)[1]. Con la presente comunicazione l’AFC fornisce precisazioni su questo codice di condotta. In caso di dubbio, la presente comunicazione – che riguarda l’imposta federale diretta, l’imposta preventiva e le tasse di bollo – prevale sul codice di condotta.
[1] Il codice di condotta del 2003 è stato rivisto congiuntamente e ripubblicato il 5 ottobre 2021.
2. Definizione ed effetti di un ruling fiscale / delimitazioni
Un accordo fiscale preliminare (di seguito chiamato anche ruling fiscale) è un’informazione vincolante relativa al trattamento fiscale di una situazione prevista, concreta e fiscalmente rilevante, fornita dall’autorità fiscale su richiesta di un contribuente. Il ruling fiscale è volto a garantire una tassazione conforme alla legge e non ha il carattere di una decisione.
I ruling fiscali costituiscono un caso di applicazione del principio della buona fede e della tutela dell’affidamento. Nello specifico si tratta di informazioni preliminari fornite dall’amministrazione fiscale che pur non avendo il carattere di una decisione possono produrre conseguenze giuridiche vincolanti per le autorità (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2013 del 28 aprile 2014, consid. 4.2) sulla base del principio generalmente riconosciuto della buona fede (art. 9 Cost.). I ruling fiscali possono riguardare sia una singola situazione concreta (ad es. le conseguenze fiscali di una ristrutturazione) sia una situazione duratura (ad es. la qualifica fiscale di un piano di partecipazione dei collaboratori). Essi possono essere richiesti dal contribuente o da un suo rappresentante autorizzato.
Affinché nel caso di un ruling fiscale sulla base del principio della buona fede sia invocabile la tutela dell’affidamento nelle informazioni delle autorità fiscali, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni (cfr. ad es. DTF 141 I 161 consid. 3.1):
- l’informazione dell’autorità fiscale si riferisce a una situazione concreta che concerne il contribuente;
- l’autorità fiscale aveva la competenza di fornire l’informazione in questione o il contribuente poteva, per motivi sufficienti, reputarla competente;
- il contribuente non poteva facilmente rendersi conto dell’inesattezza dell’informazione;
- il contribuente ha compiuto, confidando in buona fede nell’esattezza dell’informazione, atti di disposizione la cui revoca gli causerebbe un pregiudizio;
- la situazione giuridica al momento della realizzazione dei fatti corrisponde a quella descritta nel momento in cui è stata fornita l’informazione e
- alla tutela dell’affidamento nell’informazione inesatta è dato un peso maggiore rispetto all’interesse alla corretta applicazione del diritto (cfr. in particolare anche la sentenza del Tribunale federale 2C_377/2017 del 4 ottobre 2017, consid. 3.2).
Se queste condizioni sono soddisfatte cumulativamente, il ruling fiscale ha effetto vincolante anche quando la risposta dell’autorità fiscale è inesatta; per una determinata situazione vengono quindi confermate delle conseguenze fiscali che contraddicono la prassi amministrativa.
Un’informazione generale (in forma scritta o orale) di un’autorità fiscale non rappresenta invece un ruling fiscale. Non produce gli effetti di un ruling fiscale neppure un accordo fiscale. Per accordo fiscale si intende un accordo concluso tra il contribuente e un’autorità fiscale che rende applicabile a una situazione concreta una regolamentazione derogante alle disposizioni di legge per quanto riguarda la sussistenza, l’estensione o il genere di adempimento dell’obbligo fiscale (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_296/2009 dell’11 febbraio 2010, consid. 3.1 con ulteriori rinvii).
3. Competenze dell’AFC
3.1 Imposta federale diretta
La tassazione e la riscossione dell’imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione (cfr. art. 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]). Il Dipartimento federale delle finanze esercita la vigilanza della Confederazione (cfr. art. 102 cpv. 1 LIFD). L’AFC provvede all’applicazione uniforme della legge (cfr. art. 102 cpv. 2 LIFD).
La competenza di emettere un ruling nell’ambito dell’imposta federale diretta spetta quindi alle autorità di tassazione cantonali (l’amministrazione cantonale delle contribuzioni). L’AFC fornisce informazioni in questo ambito nel senso di un parere ai fini dell’imposta federale diretta (cfr. ad es. la Circolare n. 37 dell’AFC del 22 luglio 2013 sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore, n. 9.3).
In casi speciali (concernenti ad es. l’approvazione di prodotti del pilastro 3a), in forza di una norma legale è l’AFC ad essere competente per l’emissione di un ruling (cfr. art. 1 cpv. 4 dell’ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute [OPP 3; RS 831.461.3]).
3.2 Imposta preventiva e tasse di bollo
Secondo l’articolo 34 capoverso 1 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21) l’AFC emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia di riscossione e di rimborso dell’imposta preventiva, che non sono espressamente riservate ad un’altra autorità. Da questa disposizione discende anche la competenza dell’AFC di approvare i ruling fiscali in questo ambito.
Per il rimborso dell’imposta preventiva alle persone fisiche in Svizzera, di cui è responsabile l’amministrazione cantonale delle contribuzioni, l’AFC vigila che le prescrizioni federali siano applicate in modo uniforme (cfr. art. 34 cpv. 2 LIP). In questo ambito la ripartizione tra le autorità di tassazione cantonali e l’AFC della competenza di concludere un ruling è disciplinata come nel caso dell’imposta federale diretta (cfr. supra, n. 3.1).
In applicazione dell’articolo 31 della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10) l’AFC emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia di riscossione della tassa di bollo che non sono espressamente riservate ad altra autorità. Quindi anche in questo caso la competenza di approvare ruling fiscali spetta all’AFC.
4. Requisiti formali e materiali di un ruling fiscale
Un ruling fiscale deve soddisfare i seguenti requisiti formali e materiali, ossia esso:
- è sempre trasmesso all’AFC in forma scritta;
- fornisce una descrizione sintetica, limitata all’essenziale, ma chiara e completa dei fatti giuridicamente rilevanti;
- indica i nomi delle persone fisiche e giuridiche coinvolte e le designa in modo univoco;
- menziona precisamente le conseguenze fiscali che dovrebbero discendere dalla fattispecie presentata;
- contiene una o più richieste a fini fiscali chiaramente formulate;
- contiene gli allegati esplicativi necessari;
- è redatto in una delle lingue ufficiali della Svizzera. Le spese di eventuali traduzioni sono a carico del contribuente. D’intesa con l’AFC, gli allegati possono essere trasmessi anche nella versione originale in un’altra lingua (in particolare in inglese);
- contiene, senza che se ne debba fare richiesta, una procura scritta nel caso venga trasmesso da un rappresentante.
L’AFC si riserva la facoltà di rispedire senza ulteriori verifiche i ruling fiscali che non soddisfano i suddetti requisiti al contribuente o al suo rappresentante affinché siano apportate le modifiche necessarie.
5. Indirizzo per l’invio del ruling fiscale
I ruling fiscali che soddisfano i suddetti requisiti formali e materiali devono essere inviati al seguente indirizzo.
Invio per posta ordinaria:
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisone principale Imposta federale diretta, imposta preventiva e tasse di bollo
Ruling DPB
Eigerstrasse 65
3003 Berna
Invio per posta elettronica*:
*Se si desidera un invio criptato, i documenti devono essere inviati esclusivamente tramite IncaMail.
6. Effetti e revoca di un ruling fiscale
Se tutti i requisiti formali e materiali di un ruling fiscale sono soddisfatti e la richiesta è conforme alle pertinenti prescrizioni legali, il ruling fiscale è approvato dalla competente divisione dell’AFC. Anche l’approvazione è data per iscritto, ovvero mediante l’apposizione della firma sulla richiesta di ruling o una lettera separata. Le autorità fiscali possono approvare i ruling fiscali con o senza riserva.
La valutazione dei ruling fiscali da parte dell’AFC è effettuata di regola gratuitamente. Tuttavia se in singoli casi i lavori di verifica e correzione richiedono un dispendio di tempo eccessivo, l’AFC si riserva la facoltà di riscuotere un emolumento secondo il disposto dell’ordinanza del 21 maggio 2014 sugli emolumenti dell’AFC (OEm-AFC; RS 642.31).
Una volta approvato, il ruling fiscale garantisce la protezione della buona fede e tutela l’affidamento che il cittadino pone legittimamente nell’assicurazione ricevuta dall’autorità (cfr. supra, n. 2).
Un ruling fiscale può produrre effetti giuridici in relazione al principio della tutela dell’affidamento soltanto per la situazione in esso esposta. Se ad esempio è mutata o è venuta meno una caratteristica rilevante della situazione esposta o il ruling non è stato attuato come è stato presentato, la tutela dell’affidamento non può chiaramente più essere invocata. In casi simili non è neppure necessario che il ruling fiscale venga disdetto dall’AFC.
I ruling fiscali che hanno per oggetto una situazione duratura possono godere della tutela dell’affidamento fintanto che non vengono revocati dall’autorità fiscale competente in maniera generale oppure nel singolo caso. L’AFC può porre un limite temporale all’approvazione del ruling fiscale. Negli ambiti dell’imposta preventiva e della tassa di bollo, essa revoca i ruling che ha concesso, mentre per gli ambiti dell’imposta federale diretta e del rimborso dell’imposta preventiva alle persone fisiche in Svizzera, in quanto autorità di vigilanza della Confederazione, l’AFC ordina per iscritto alla competente autorità fiscale cantonale di revocare il ruling fiscale da essa concesso e ne dà comunicazione al contribuente. Se la suddetta autorità non provvede in tal senso, l’AFC si riserva il diritto di esigere dalla stessa che la tassazione in questione le sia notificata (cfr. art. 103 cpv. 1 lett. d LIFD).
La revoca di un ruling fiscale è effettuata per iscritto e produce effetti per il futuro. In singoli casi l’AFC può accordare al contribuente un termine transitorio adeguato fino alla cui scadenza egli può fare affidamento sul ruling. In questo modo l’AFC permette al contribuente di adeguare le sue strutture o gli atti di disposizione compiuti alla nuova situazione giuridica creatasi in seguito alla revoca.
La tutela dell’affidamento garantita da un ruling fiscale viene comunque a mancare (ossia senza disdetta da parte dell’autorità fiscale competente) nel caso di una modifica delle pertinenti prescrizioni legali, di un adeguamento della prassi amministrativa alla giurisprudenza o della scadenza del limite temporale posto dall’AFC all’approvazione del ruling fiscale. In questi casi non è necessaria una disdetta né una revoca del ruling fiscale in questione da parte dell’AFC.
7. Indicazioni relative allo scambio spontaneo internazionale di informazioni sui ruling fiscali secondo la Convenzione sull’assistenza amministrativa
In virtù della Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (emendata dal Protocollo del 27 maggio 2010; RS 0.652.1, cosiddetta MAC) dal 1° gennaio 2018 la Svizzera scambia spontaneamente, ossia senza domanda preliminare, informazioni sugli accordi fiscali preliminari con altri Stati contraenti. Oggetto dello scambio sono soltanto gli elementi essenziali di un accordo fiscale preliminare (ad es. le indicazioni relative alla società contribuente, il periodo di validità del ruling, la sintesi del contenuto del ruling ecc.), ovvero le cosiddette comunicazioni relative agli accordi fiscali preliminari. Sono interessati dallo scambio spontaneo gli accordi fiscali preliminari conclusi a decorrere dal 2010, che sono in essere al 1° gennaio 2018 o in data successiva. Prima dello scambio di informazioni l’AFC concede alla società contribuente il diritto di essere sentita, come avviene nel caso dell’assistenza amministrativa su domanda. La procedura applicata dalla Svizzera per lo scambio spontaneo internazionale di informazioni è sottoposta, nel quadro della periodica valutazione tra pari, alla verifica e alla valutazione da parte del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali dell’OCSE.
Lo Stato destinatario della comunicazione relativa all’accordo fiscale preliminare ha la possibilità di richiedere il ruling fiscale completo mediante uno scambio di informazioni nell’ambito dell’assistenza amministrativa su domanda. Lo scambio spontaneo di informazioni avviene su base reciproca; infatti dal 2017 la Svizzera riceve da altri Stati contraenti le comunicazioni relative agli accordi fiscali preliminari. L’AFC mette tali comunicazioni a disposizione delle amministrazioni fiscali cantonali interessate. Per l’esecuzione dello scambio spontaneo di informazioni l’AFC ha sviluppato una piattaforma digitale che permette di registrare elettronicamente le suddette comunicazioni e che è parimenti a disposizione delle società contribuenti e delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni.
8. Validità temporale della presente comunicazione
La presente comunicazione è valida dal momento della sua pubblicazione sul sito Internet dell’AFC.
Imposta preventiva: averi all’interno di un gruppo
Chiarimento della prassi amministrativa, e più precisamente dei casi in cui viene ammesso, all'interno di un gruppo, un rimpatrio di averi neutro ai sensi dell'articolo 14a capoverso 3 dell'ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211).
L'articolo 14a OIPrev è stato modificato con effetto dal 1 aprile 2017. Da allora, subordinatamente all'adempimento di determinate condizioni concernenti i prestiti esteri garantiti a livello nazionale, il rimpatrio di averi in Svizzera è consentito, senza che l'emissione estera di un'obbligazione venga attribuita, ai fini dell'imposta preventiva, al garante svizzero.
La prassi amministrativa applicabile finora viene chiarita come segue. Gli averi esistenti tra le società di un gruppo non sono considerati, ai fini dell'imposta preventiva, né obbligazioni né averi di clienti (indipendentemente dalla loro durata, dalla loro valuta e dal loro tasso d'interesse), nella misura in cui, nel caso dell'emissione di un'obbligazione estera garantita da una società svizzera del gruppo, il volume del rimpatrio di averi verso le società svizzere del gruppo (di solito alla garante) non superi l'ammontare complessivo dei capitali propri di tutte le società estere del gruppo in questione (secondo l'art. 14a cpv. 2 OIPrev) (cosiddetta variante del capitale proprio). Se non vi è una partecipazione del 100 percento, il capitale proprio di tale società estera del gruppo è preso in considerazione solamente nella misura della relativa quota di partecipazione.
Questo rimpatrio di averi alla società svizzera del gruppo può alternativamente
- essere direttamente effettuato dalla società estera emittente oppure,
- quando la società estera emittente trasferisce inizialmente gli averi in questione a delle società estere del gruppo, essere effettuato ulteriormente da tali società estere del gruppo mediante il trasferimento di averi per un ammontare massimo corrispondente alla somma dei loro capitali propri.
Se una società desidera avvalersi della variante del capitale proprio e/o della variante della compensazione, deve presentare una richiesta di approvazione nell'ambito di un accordo fiscale preliminare (ruling) all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). In tale accordo fiscale preliminare saranno anche specificati i requisiti procedurali della revisione della variante scelta. Una procedura scelta una volta deve essere mantenuta (principio di continuità).
Questa modifica della prassi entra in vigore con la sua pubblicazione sulla homepage dell'AFC.
Pratiche federali in materia di società principali e di Swiss Finance Branches a partire dal 1° gennaio 2019
Nell’ambito del progetto concernente la riforma fiscale ed il finanziamento dell’AVS (RFFA), l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non applicherà più dal 2019 le pratiche federali in materia di società principali e di "Swiss Finance Branches" per le società che ne vorrebbero beneficiare per la prima volta.
Grazie alla RFFA saranno prese le disposizioni necessarie a livello legislativo, in modo da adattare il diritto in materia di imposizione delle imprese agli standard internazionali. Come indicato nel Messaggio del Consiglio federale concernente il Progetto fiscale 17 (nuovo: RFFA), le regole concernenti le pratiche federali in materia di società principali e di "Swiss Finance Branches" saranno pure abrogate in questa occasione.
Contrariamente all’abrogazione delle norme concernenti le società con statuto speciale cantonale, l’abbandono di queste pratiche federali non necessita di alcuna modifica legislativa.
Le pratiche federali in materia di ripartizione fiscale internazionale per le società principali e le "Swiss Finance Branches" non potranno di principio più essere rivendicate per la prima volta dai contribuenti a partire dal 1° gennaio 2019 (assenza di nuove concessioni). I contribuenti che hanno applicato queste pratiche prima del 1° gennaio 2019, potranno ancora beneficiarne nel 2019. Ciò vale anche per i contribuenti, che beneficeranno per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2019 di queste pratiche sulla base di un accordo fiscale preliminare (ruling), purché l’autorità fiscale competente abbia controfirmato il ruling prima della pubblicazione della presente comunicazione.
La Circolare n. 8 dell’AFC "Ripartizione fiscale internazionale delle società principali" del 18 dicembre 2001, sarà adattata in tal senso.
Contabilizzazione simultanea dei dividendi all’interno di un gruppo
Conformemente alle prescrizioni contenute nel manuale svizzero di audit («Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung»), una società madre svizzera può registrare il ricavo da partecipazioni della propria filiale transitoriamente come ricavo nell’esercizio contabile in cui la filiale l’ha conseguito (esercizio «n»), anche se l’importo del dividendo viene deciso soltanto nell’esercizio successivo (esercizio «n+1»). Se la società madre provvede alla contabilizzazione definitiva (e con incidenza sul risultato) del ricavo al mmento del versamento del dividendo, questa procedura rappresenta una registrazione regolare ai sensi del rimborso dell’imposta preventiva e della procedura di notifica.
A determinate condizioni 1, all’interno di un gruppo la società madre può indicare nella propria contabilità la parte a lei spettante del ricavo da partecipazioni della sua filiale già nell’esercizio in cui la filiale l’ha realizzato, invece che al momento del versamento del dividendo. In altre parole, la società madre può contabilizzare la parte che le spetta del ricavo conseguito dalla filiale nell’esercizio «n», già nello stesso esercizio «n». In questo contesto si parla anche di contabilizzazione simultanea dei dividendi.
Secondo questa procedura, la società madre contabilizza il ricavo da partecipazioni nell’esercizio «n» in maniera transitoria (registrazione: Attivi transitori a Ricavi da partecipazioni) per poi stornarlo (registrazione: Ricavi da partecipazioni a Attivi transitori) all’apertura del nuovo esercizio (n+1). Per mantenere il diritto al rimborso dell’imposta preventiva o all’esecuzione della procedura di notifica, il ricavo da partecipazioni deve essere definitivamente contabilizzato all’attivo al momento della scadenza della prestazione imponibile, ovvero al momento della distribuzione del dividendo nell’anno «n+1» (registrazione: Conto attivo [banca] a Ricavi da partecipazioni).
Seguendo la procedura sopraindicata, la società madre soddisfa le condizioni di una registrazione regolare del ricavi ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21). Parimenti soddisfa le condizioni previste per l’esecuzione della procedura di notifica ai sensi dell’articolo 26a dell’ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211).
1 Per le singole condizioni si rimanda al manuale svizzero di audit «Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung», volume «Buchführung und Rechnungslegung», Zurigo 2014, pag. 180 seg.
Comunicazione-008-DVS-2018-i del 10.07.2018 (PDF, 109 kB, 11.12.2023)Contabilizzazione simultanea dei dividendi all’interno di un gruppo
Imprese estere: modifica del metodo di calcolo della garanzia
Dal 1° agosto 2017 verrà modificato il metodo di calcolo della garanzia che devono fornire i contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero.
Al momento dell’iscrizione nel registro dei contribuenti IVA, i contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero che non sono iscritti nel registro di commercio devono fornire una garanzia. Di regola tale garanzia è prestata in contanti o sotto forma di garanzia emessa da una banca con sede in Svizzera.
Finora la garanzia era in genere equivalente all’importo dell’imposta annuale attesa e ammontava ad almeno 5’000 franchi e al massimo a 250’000 franchi.
Dal 1° agosto 2017 la garanzia sarà calcolata come segue:
- 3 % dell’ammontare atteso della cifra d’affari imponibile realizzata sul territorio svizzero (esportazioni escluse)
- Importo minimo: CHF 2‘000
- Importo massimo: CHF 250‘000
In casi particolari l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) si riserva il diritto di calcolare diversamente l’ammontare della garanzia. Il nuovo metodo di calcolo non può essere applicato retroattivamente.
Secondo la revisione parziale della legge sull’IVA, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, le imprese estere non saranno più assoggettate all’IVA a partire da una cifra d’affari di 100’000 franchi realizzata sul territorio svizzero, ma a partire da una cifra d’affari di 100’000 franchi a livello mondiale, purché una parte di essa sia realizzata sul territorio svizzero.
Dal 1° gennaio 2019 in Svizzera sarà assoggettato all’IVA chiunque fornisce dall’estero in territorio svizzero beni in piccole quantità, per almeno 100’000 franchi, la cui importazione è esente dall’IVA.
I fondi a investitore unico di un assicuratore danni sono considerati fondi di un investitore esentato
I fondi svizzeri a investitore unico costituiti da un assicuratore danni sottoposto alla vigilanza della FINMA sono ora considerati fondi di un investitore esentato conformemente alla legge federale sulle tasse di bollo.
In base alla revisione della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), dal 1° marzo 2013 tutti gli istituti svizzeri di assicurazione sottoposti a vigilanza sono considerati investitori qualificati che possono costituire un fondo a investitore unico (cfr. art. 7 cpv. 3 LICol in combinato disposto con l’art. 5 cpv. 4 dell’ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale).
L’estensione del concetto di titolare legittimo di un fondo a investitore unico ai sensi della legislazione sulla vigilanza è vincolante anche ai fini della tassa di negoziazione, in virtù del rimando diretto introdotto nell’articolo 17a capoverso 1 lettera b della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB).
Di conseguenza – modificando la prassi amministrativa applicata finora – anche un fondo svizzero a investitore unico detenuto da un assicuratore danni sottoposto alla vigilanza della FINMA è considerato quale fondo di un investitore esentato ai sensi dell’articolo 17a capoverso 1 lettera b LTB.
Prima della revisione, secondo la prassi in materia di vigilanza la possibilità di costituire un fondo svizzero a investitore unico era concessa esclusivamente alle casse delle assicurazioni sociali, agli istituti di previdenza professionale e agli istituti di assicurazione sulla vita.
Comunicazione-005-DVS-2017-i del 21.07.2017 (PDF, 138 kB, 11.12.2023)I fondi a investitore unico di un assicuratore danni sono considerati fondi di un investitore esentato
Restituzione degli interessi di mora nell’ambito dell’imposta preventiva
Le Camere federali hanno modificato, nella sessione autunnale, alcune disposizioni della Legge federale sull’imposta preventiva (LIP) nell’ambito della procedura di notifica. Queste nuove disposizioni sono in vigore a partire dal 15 febbraio 2017. La comunicazione enumera i differenti casi d’applicazione così come la procedura da applicare per rispondere alle nuove norme.
Le Camere federali hanno approvato, il 30 settembre 2016, la modifica e l’introduzione di alcune disposizioni della legge federale sull’imposta preventiva (LIP) nell’ambito della procedura di dichiarazione sulla base dell’Iniziativa parlamentare Gasche concernente la procedura di dichiarazione (13.479).
Il Consiglio federale ha deciso di fissare l’entrata in vigore di queste nuove disposizioni al 15 febbraio 2017.
Secondo le nuove disposizioni, gli interessi di mora fatturati e/o pagati saranno annullati rispettivamente restituiti.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, per facilitare il lavoro, ha preparato una procedura facilitata per ottenere la restituzione degli interessi di mora non più dovuti in applicazioni delle nuove disposizioni e a l’effetto retroattivo previsto dal nuovo articolo 70c LIP.
Restituzione degli interessi di mora pagati
Le società che hanno versato degli interessi di mora ma che avrebbero potuto beneficiare della procedura di dichiarazione secondo le nuove norme devono, per poter ottenere la restituzione degli importi pagati, trasmettere una domanda all’AFC.
La restituzione degli interessi di mora pagati è parimenti applicabile alle fattispecie occorse prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni della LIP, a meno che il credito fiscale o il credito per interessi di mora sia prescritto oppure sia stato accertato con una decisione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2011 (cfr. art. 70c cpv. 1 LIP).
Un formulario ad hoc per la domanda di restituzione sarà messo a disposizione dall’AFC sul suo sito web (Form. 1 RVZ) a partire dal 15 febbraio 2017. Solo il formulario messo a disposizione deve essere trasmesso. In caso vi fosse necessità di fornire ulteriori informazioni, occorre trasmettere un documento allegato al formulario ufficiale.
La domanda deve essere trasmessa entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica legislativa. Non vi sarà alcuna restituzione operata d’ufficio.
Sarà effettuato un controllo sistematico delle domande, in particolare per evitare di restituire dei montanti di interessi pagati su eventuali imposte residue (non recuperabili) o nell’ambito di una procedura di dichiarazione che non soddisfa le condizioni materiali.
Annullazione degli interessi di mora fatturati
L’AFC effettuerà lo stralcio di queste fatture d’ufficio. Le società riceveranno una lettera di conferma una volta il caso risolto.
Procedure di reclamo sospese presso l’AFC
Per i casi sospesi a livello della procedura di reclamo e per i quali la restituzione degli interessi di mora deve essere richiesta, è consigliato di trasmettere una domanda secondo quanto precede.
Casi in attesa di giudizio presso le autorità giudiziarie (Tribunale amministrativo federale / Tribunale federale)
Per i casi ancora in attesa di giudizio presso le autorità giudiziarie, è consigliato, alfine di salvaguardare il termine previsto all’art. 70c cpv. 3 LIP, di trasmettere una domanda di restituzione. Una decisione relativa a un’eventuale restituzione degli interessi di mora verrà comunicata una volta che la decisione del Tribunale amministrativo federale rispettivamente del Tribunale federale sarà passata in giudicato.
Casi annunciati per la prima volta e concernenti il periodo tra il 1° gennaio 2012 e l’entrata in vigore delle nuove disposizioni legali
Questi casi saranno analizzati e evasi giusta le nuove norme in materia. Il loro annuncio deve avvenire utilizzando i formulari previsti (formulari 102/103/110 e formulari 106/108). In applicazione dell’articolo 17 LIP, la prescrizione è di 5 anni.
Disposizioni penali
Il non rispetto delle norme previste dalla legge (in particolare l’art. 20 cpv. 3 LIP) nell’ambito della procedura di dichiarazione costituisce una violazione delle prescrizioni punibile giusta l’articolo 64 LIP. Rimangono riservate, se del caso, le disposizioni penali previste agli articoli 61 segg. LIP.
Disposizioni particolari
Giusta le disposizioni legali applicabili (art. 70c cpv. 2 LIP), nessun interesse rimuneratorio sarà versato in caso di restituzione di interessi di mora.
La prova dell’invio della domanda nei termini incombe alla società contribuente (art. 8 CC).
Contatto
Zone 1 – 4
(Basilea-Campagna, Basilea-Città, Berna (tedesco), Friburgo (tedesco), Glarona, Grigioni (tedesco), San Gallo, Soletta, Svitto, Turgovia, Uri, Vallese (tedesco))
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(Berna (francese), Friburgo (francese), Ginevra, Giura, Grigioni (italiano), Neuchâtel, Ticino, Valle-se (francese), Vaud)
+41 58 465 60 84 - er03.dvs(at)estv.admin.ch
Disposizioni legali
Legge federale sull’imposta preventiva (modifica del 30 settembre 2016)
IT: https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2016/6867.pdf
Comunicazione-004-DVS-2017-i del 01.02.2017 (PDF, 107 kB, 11.12.2023)Restituzione degli interessi di mora nell’ambito dell’imposta preventiva
Procedura di notifica nell’ambito dell’imposta preventiva in caso di distribuzioni riguardanti gruppi svizzeri o internazionali: restituzione degli interessi di mora
Le Camere federali hanno modificato, nella sessione autunnale, alcune disposizioni della Legge federale sull’imposta preventiva (LIP) nell’ambito della procedura di notifica. Le nuove disposizioni saranno messe in vigore dal Consiglio federale, ciò che avverrà non prima del mese di febbraio 2017.
Le modifiche relative alla prassi attuale fanno capo alla proposta 13.479 (Iniziativa parlamentare Gasche riguardante la procedura di notifica). Le Camere federali hanno approvato una modifica di legge in tal senso il 30 settembre 2016.
econdo le nuove disposizioni, una notifica tardiva di una prestazione imponibile nell’ambito dell’imposta preventiva non comporterà più l’estinzione del diritto di avvalersi della procedura di notifica se sono soddisfatte le condizioni materiali per la sua concessione. L’obbligo di pagare gli interessi di mora sarà soppresso. Inoltre, gli interessi di mora già fatturati e/o pagati saranno annullati rispettivamente rimborsati. Le nuove disposizioni legali consentono inoltre di sanzionare il mancato rispetto del termine legale con una multa in applicazione dell’articolo 64 LIP.
Gli interessi di mora pagati a partire dal 2011 nell’ambito di distribuzioni all’interno di gruppi societari potranno dunque essere restituiti. Affinché le società toccate da questa situazione possano far valere i propri diritti, esse dovranno farne domande dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni (art. 70 cpv. 2 nLIP); non ci saranno restituzioni d’ufficio. Secondo i nuovi articoli, nessun interesse rimuneratorio è dovuto in relazione a queste restituzioni.
Secondo la pubblicazione nel Foglio federale n° 40 del 11 ottobre 2016, il termine di referendum scade il 19 gennaio 2017. Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.
L’AFC preparerà per la restituzione una procedura facilitata e senza burocrazia che verrà comunicata prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Occorre rilevare che, secondo i nuovi articoli (in particolare l’art. 70c al. 2 nLIP), il versamento di interessi remuneratori non è previsto e perfino esplicitamente escluso.
Allegato:
Legge federale sull’imposta preventiva (modifica del 30 settembre 2016)
Comunicazione-003-V-2016-i del 28.10.2016 (PDF, 94 kB, 11.12.2023)Procedura di notifica nell’ambito dell’imposta preventiva in caso di distribuzioni riguardanti gruppi svizzeri o internazionali: restituzione degli interessi di mora
Informazioni più rapide sulla prassi dell’AFC
L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) tiene conto della necessità di fornire più rapidamente informazioni sulla sua prassi e ha pertanto creato la nuova rubrica «Comunicazioni» sul suo sito Internet. Le nuove comunicazioni saranno consultabili in questa rubrica oppure tramite iscrizione alla newsletter.
Le nuove comunicazioni contengono informazioni dettagliate sulla prassi dell’AFC in materia di diritto fiscale. La rubrica «Comunicazioni» potrà essere consultata sul sito dell’AFC www.estv.admin.ch (pagina iniziale > In generale > Documentazione).
La nuova rubrica risponde all’esigenza espressa da consulenti fiscali, fiduciari e imprese di avere informazioni sull’applicazione della prassi fiscale, ad esempio in seguito a una decisione del Tribunale federale. Negli ultimi tempi l’AFC ha registrato un aumento di domande relative all’applicazione della sua prassi alle quali gli attuali canali di informazione come le circolari non permettono di rispondere. La redazione di questo tipo di documenti necessita infatti di tempi di preparazione relativamente lunghi a causa delle procedure di consultazione.
Le nuove comunicazioni sono incentrate sulla prassi in vigore in ambito di imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo e imposta sul valore aggiunto. Può trattarsi di spiegazioni sulla prassi applicata in seguito a decisioni giudiziarie, di riassunti della giurisprudenza nonché di informazioni su cambiamenti o precisazioni della prassi dell’AFC come pure sull’introduzione di nuove leggi oppure sulle modifiche di moduli.
Le comunicazioni sono numerate in ordine progressivo e contrassegnate secondo il tipo di imposta, come le circolari. Il titolo della presente comunicazione «Comunicazione-001-A-2016-i» contiene il tipo e il numero della pubblicazione; seguono l’indicazione sul tipo di imposta oppure la lettera «A» (Allgemein) per «Generalità» se l’informazione concerne tutti i tipi di imposta, nonché l’anno della pubblicazione e la lingua.
Gli abbonati alle newsletter saranno automaticamente avvisati non appena l’AFC pubblica una nuova comunicazione. Per abbonarsi alla newsletter, occorre indicare l’indirizzo e-mail nel campo «Abbonamenti alle news» sulla pagina iniziale del sito dell’AFC.
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Le informazioni che non sono più attuali saranno soppresse e sostituite dalle nuove comunicazioni, come avviene per le circolari.
Comunicazione-001-A-2016-i del 15 luglio 2016 (PDF, 135 kB, 11.12.2023)Informazioni più rapide sulla prassi dell’AFC
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Ultima modifica 18.09.2024