Tassa di negoziazione - fornitori di dati riconosciuti

Berna, 24.07.2023 - Legge federale sulle tasse di bollo: fornitori di dati riconosciuti nell’ambito della tassa di negoziazione / classificazione dei documenti imponibili

La tassa di negoziazione è notoriamente un’imposta di autotassazione. I negoziatori di titoli svizzeri assoggettati alla tassa sono quindi personalmente responsabili della corretta classificazione di un documento come documento svizzero o estero imponibile o non imponibile. In alternativa, su richiesta possono essere utilizzati i dati di un fornitore di dati riconosciuto dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Al fine di concretizzare l’articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo, la circolare numero 12 dell’AFC del 10 marzo 2011 sulla tassa di negoziazione faceva riferimento nella cifra 2.2.3 alla comunicazione dell’AFC del 10 ottobre 2007 sulla classificazione dei documenti imponibili.

A partire dal 1° luglio 2021, i seguenti fornitori di dati e i relativi sistemi di classificazione sono ufficialmente riconosciuti dall’AFC:

  • SIX Financial Information AG, Zurigo
  • Refinitiv SA, Collonge-Bellerive

Se un negoziatore di titoli decide di basarsi sulle informazioni di un fornitore di dati riconosciuto di cui sopra, al fine di garantire un’attuazione uniforme occorre osservare quanto segue.

Il negoziatore svizzero di titoli può decidere una volta per anno civile se fare riferimento o meno ai dati di un fornitore di dati riconosciuto. Il metodo scelto ed il fornitore di dati devono essere mantenuti per almeno un anno. Se sceglie di procurarsi i dati da un fornitore di dati riconosciuto, il negoziatore di titoli svizzero deve attenersi di conseguenza alla classificazione di quest’ultimo in ambito di tassa di negoziazione.

Qualora avvenga un errore di classificazione dovuto ad un fornitore di dati riconosciuto, il negoziatore svizzero di titoli che si è basato su tali dati ai fini della tassa di negoziazione non si vedrà riconoscere dall’AFC alcuna correzione retroattiva. Di principio l’AFC non esigerà il pagamento retroattivo della tassa di negoziazione, né di conseguenza rimborserà una eventuale tassa di negoziazione versata in più erroneamente. Se il negoziatore svizzero di titoli scopre classificazioni errate, è tenuto a segnalarlo immediatamente al fornitore di dati riconosciuto.

Per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2023, la società Bloomberg Finance L.P., New-York (USA), era qualificata quale fornitore di dati riconosciuto. A causa della rinuncia della società Bloomberg Finance L.P., New-York (USA), questa non sarà più un fornitore di dati riconosciuto a partire dal 1° agosto 2023. Di conseguenza, le regole descritte nella presente comunicazione non si applicheranno più, a partire dal 1° agosto 2023, ai negoziatori svizzeri di titoli che si basano sul sistema di classificazione della società Bloomberg Finance L.P., New-York (USA). Questi negoziatori di titoli, nonché gli altri negoziatori svizzeri di titoli che non optano per una classificazione emessa da un fornitore di dati riconosciuto, restano interamente responsabili della corretta classificazione dei documenti.

La presente comunicazione entra in vigore al momento della sua pubblicazione e sostituisce la comunicazione dell’AFC del 18 aprile 2023.


Contatto

Modulo di contatto

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale DPB
Eigerstrasse 65
3003 Berna

Ultima modifica 25.07.2023

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