Applicazione dei termini di prescrizione per il rimborso dell’imposta preventiva

Applicazione dei termini di prescrizione per il rimborso dell’imposta preventiva

Termini di prescrizione per il diritto al rimborso dell’imposta preventiva in caso di rifiuto informale (assenza di una decisione formale) delle istanze di rimborso da parte dell’AFC.

Il diritto al rimborso dell’imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all’autorità competente (art. 29 cpv. 1 della Legge federale sull’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 [LIP, RS 642.21]). Secondo l’art. 29 cpv. 2 LIP l’istanza può essere presentata al più presto dopo la fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile . In ambito internazionale l’istanza può essere presentata a partire dalla data di scadenza della prestazione imponibile.

Ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 LIP e dell’art. 27 cpv. 1 della Legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in abito fiscale del 18 giugno 2021 [LECF, RS 672.2] il diritto al rimborso dell’imposta preventiva si estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. Si tratta di un termine di perenzione che in linea di principio non può essere né interrotto né prolungato. Restano riservati i casi di applicazione dell’art. 32 cpv. 2 LIP e dell’art. 27 cpv. 2 LECF.

La LIP e la LECF non contengono disposizioni sulla prescrizione dell’istanza di rimborso. A questo proposito si applica il termine di prescrizione relativo di 5 anni (analogamente all’art. 17 cpv. 1 LIP). Questo termine di prescrizione inizia al momento della nascita del diritto al rimborso.

Applicando per analogia l’art. 17 cpv. 3 LIP, la prescrizione è interrotta da qualsiasi atto dell’avente diritto al rimborso dell’imposta preventiva che sia finalizzato a rivendicare l’istanza di rimborso. Per esempio la presentazione della istanza di rimborso interrompe il periodo di prescrizione. Di conseguenza un nuovo termine di prescrizione di 5 anni inizia a decorrere dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza di rimborso. Lo stesso vale per la successiva presentazione di informazioni e/o dei documenti richiesti in relazione all’istanza di rimborso presentata. Anche questo infatti rappresenta un atto dell'avente diritto al rimborso finalizzato a rivendicare il proprio diritto al rimborso. Tuttavia, poiché l’istanza di rimborso può essere fatta valere solo dalla persona che ne ha diritto, le azioni dell'AFC, come il rifiuto informale (senza emettere una decisione formale) di una istanza di rimborso o la richiesta di informazioni e documenti, non sono rilevanti in questo contesto e non interrompono il termine di prescrizione.

Il presente avviso si applica con effetto immediato. Informazioni divergenti da parte dell’AFC nei singoli casi devono essere valutate sotto l'aspetto del principio di buona fede costituzionalmente garantito. È responsabilità dell’avente diritto al rimborso fornirne la prova.


1 Restano riservati i casi di applicazione dell’art. 29 cpv. 3 LIP in relazione al rimborso alle persone residenti in Svizzera.

Ultima modifica 14.09.2022

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