Berna, 30.08.2021 - In caso di scioglimento secondo l’articolo 96 o 109 della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol; RS 951.31) di un investimento collettivo di capitale contrattuale (FCP), di una società di investimento a capitale variabile (SICAV), di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) o di un singolo segmento patrimoniale di quest’ultimi, il contribuente ai fini dell’imposta preventiva è tenuto a informarne senza indugio l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) prima di procedere a qualsiasi operazione di liquidazione (cosiddetta liquidazione di fondi). Questo obbligo si fonda sull’articolo 33 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211) e sulla cifra 2.1.5 della circolare numero 24 dell’AFC del 20 novembre 2017 sugli investimenti collettivi di capitale ai fini dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo.
Successivamente l’AFC conferma di avere ricevuto queste informazioni e fa presente che la negoziazione delle quote è sospesa a partire dal momento in cui il fondo viene sciolto (mediante disdetta della direzione del fondo o della banca depositaria, alla data stabilita o per decisione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA]; cfr. art. 33 cpv. 2 OIPrev) e che la ripartizione del ricavato della liquidazione è consentita soltanto dopo che l’AFC abbia dato il suo assenso (cfr. art. 33 cpv. 3 OIPrev).
La direzione del fondo presenta all’AFC dopo la notifica di liquidazione anche i seguenti documenti: