Liquidazione di investimenti collettivi di capitale (fondi di investimento)

Berna, 30.08.2021 - In caso di scioglimento secondo l’articolo 96 o 109 della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol; RS 951.31) di un investimento collettivo di capitale contrattuale (FCP), di una società di investimento a capitale variabile (SICAV), di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) o di un singolo segmento patrimoniale di quest’ultimi, il contribuente ai fini dell’imposta preventiva è tenuto a informarne senza indugio l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) prima di procedere a qualsiasi operazione di liquidazione (cosiddetta liquidazione di fondi). Questo obbligo si fonda sull’articolo 33 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211) e sulla cifra 2.1.5 della circolare numero 24 dell’AFC del 20 novembre 2017 sugli investimenti collettivi di capitale ai fini dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo.

Successivamente l’AFC conferma di avere ricevuto queste informazioni e fa presente che la negoziazione delle quote è sospesa a partire dal momento in cui il fondo viene sciolto (mediante disdetta della direzione del fondo o della banca depositaria, alla data stabilita o per decisione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA]; cfr. art. 33 cpv. 2 OIPrev) e che la ripartizione del ricavato della liquidazione è consentita soltanto dopo che l’AFC abbia dato il suo assenso (cfr. art. 33 cpv. 3 OIPrev).

La direzione del fondo presenta all’AFC dopo la notifica di liquidazione anche i seguenti documenti:

  • il bilancio di liquidazione, incluso il conto economico, già esaminato dagli organi di revisione;
  • la contabilità (bilancio) dell’esercizio in corso fino al momento della liquidazione;
  • la bozza di avviso per il pagamento finale.

1. Modifica della procedura per la liquidazione di ICC

Di norma, le notifiche di liquidazione di fondi e i rispettivi documenti si dovevano inviare all’indirizzo e-mail dell’AFC dedicato ai rulings.

L’AFC ha rielaborato e riorganizzato il processo interno per la liquidazione di fondi. D’ora in avanti tutte le notifiche di liquidazione e i rispettivi documenti dovranno essere inviati esclusivamente in forma elettronica al seguente indirizzo e-mail:

fondsliquidationen.dvs@estv.admin.ch

Le notifiche di liquidazione e i rispettivi documenti presentati, a titolo eccezionale, in forma cartacea, devono essere inviati al seguente indirizzo: Amministrazione federale delle contribuzioni

Divisione principale Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo (DPB)
Liquidazione di fondi 
Eigerstrasse 65
3003 Berna

2. Seguito della procedura dopo la verifica da parte dell’AFC dei documenti pervenuti

Dopo avere verificato i documenti pervenuti, l’AFC invia alla direzione del fondo l’autorizzazione per la liquidazione. Sulla base di questa autorizzazione, la direzione del fondo può effettuare il pagamento finale. Al contempo, la direzione del fondo deve provvedere alla dichiarazione dell’imposta preventiva mediante i moduli 200 o 201. Non appena l’AFC riceverà l’eventuale pagamento finale, l’ICC sarà stralciato dal registro.

3. Validità della comunicazione

La presente comunicazione è valida dal momento della sua pubblicazione sul sito Internet dell’AFC.

Ultima modifica 26.10.2021

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