Conseguenze dell’entrata in vigore della legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF)1 sulla prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) in materia d’imposta preventiva nel caso di un aggiustamento secondario
La LECF è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. In tale contesto, il messaggio riguardante la LECF del 4 novembre 2020 (FF 2020 8063) annunciava che l’AFC avrebbe modificato la sua precedente prassi sull’imposta preventiva nel caso di rettifiche internazionali di utili nell’ambito delle soluzioni amichevoli.
Da un lato, il nuovo articolo 18 capoverso 4 LECF conferma la prassi consolidata dell’AFC, che prevede che l’imposta preventiva non è prelevata nel caso dell’aggiustamento secondario effettuato in conformità all’esito di una procedura amichevole. D’altra parte, in seguito all’entrata in vigore della LECF, è ora possibile, in fattispecie chiare, effettuare una correzione nazionale dell’imposizione precedente senza dover ricorrere ad una procedura amichevole (internazionale). A tal fine, una convenzione interna deve essere stipulata tra l’autorità fiscale competente e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) sulla base dell’articolo 16 LECF. Una tale convenzione necessita sempre l’adempimento della condizione preliminare concernente la presentazione della richiesta di avvio di una procedura amichevole, ai sensi dell’articolo 5 LECF, da parte della persona interessata. Se, al momento dell’esame dell’istanza, l’autorità fiscale competente e la SFI concordano inequivocabilmente che una correzione deve avvenire in Svizzera, esse possono concludere una convenzione interna e sottoporla al contribuente interessato per approvazione. La procedura amichevole internazionale diventa quindi superflua. Poiché la convenzione interna è equiparata ad un accordo amichevole (internazionale), anche gli aggiustamenti secondari effettuati sulla base di una convenzione interna non sono soggetti all’imposta preventiva, in virtù dell’articolo 18 capoverso 4 LECF.
La richiesta di avvio di una procedura amichevole deve sempre essere presentata dal contribuente presso la SFI.
1 RS 672.2 - Legge federale del 18 giugno 2021 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF)
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Ultima modifica 24.07.2023
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